TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 15/04/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 07/02/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1241/2024 RGL, promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
, c.f. Parte_3 C.F._3
, c.f. , Parte_4 C.F._4
, c.f. Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. ONDE ENRICO
PARTI RICORRENTI
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCO Controparte_1 P.IVA_1
TOFFOLETTO, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, ELIO CHERUBINI, ALDO BOTTINI,
PAOLA PUCCI e LUCIA SIMEONE
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , e hanno Parte_6 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5 allegato di aver lavorato alle dipendenze di ( e Controparte_1 Parte_6 Parte_4
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1241/2024
sono tutt'ora in forza presso la società) presso la sede di Rivarolo Canavese svolgendo le mansioni di conduttori di caldaie a ciclo continuo di I livello.
1.1 Hanno dedotto di non aver mai potuto fruire della pausa pranzo in ragione delle concrete modalità di lavoro;
invero gli stessi, avendo lavorato su turni avvicendati e avendo sempre effettuato almeno dieci interventi l'ora, oltre ad aver svolto le mansioni di manutentori e palisti, non avrebbero mai potuto fruire della pausa di mezz'ora prevista. Hanno rivendicato, pertanto, il proprio diritto di percepire mezz'ora di retribuzione per ogni giornata di lavoro, così come previsto dal
CCNL e dall'accordo integrativo aziendale.
2. si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso. In particolare Controparte_1 la società ha negato che i ricorrenti abbiano dovuto effettuare interventi sugli impianti, essendo questa l'attività propria dei manutentori. Diversamente la loro mansione consiste nel controllare il corretto funzionamento della centrale di cogenerazione a biomassa principalmente da remoto, all'interno di una stazione di controllo predisposta nella stessa centrale di Rivarolo, segnalando eventuali anomalie ai manutentori. Quanto alle attività di manutentori e palisti si tratta di un'attività residuale e non svolta in ogni turno. Ha, quindi, precisato che se è vero che i ricorrenti non possono allontanarsi dal luogo di lavoro per la consumazione del pasto, è altresì vero che – in linea con le previsioni della contrattazione collettiva – godono complessivamente di trenta minuti di pausa retribuiti. Per altro la società si sarebbe anche premurata di predisporre all'interno della centrale con un locale mensa ad uso dei dipendenti munito di tutto il necessario per la conservazione e consumazione dei pasti. Da ultimo ha precisato che ai sensi dell'accordo integrativo aziendale di II livello concluso in data 22 marzo 2019, il diritto al pagamento della mezz'ora di pausa mensa sorge solo nel caso in cui il lavoratore sia stato destinatario di un atto scritto contenente il divieto alla fruizione della pausa, provvedimento non adottato nei confronti di nessuno dei ricorrenti.
2.1 Ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso
3. La causa è stata discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 7 febbraio
2025 in assenza di istruttoria orale. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
4. L'art. 5, comma 9, Titolo III, sez. quarta del CCNL Metalmeccanici prevede che “Con decorrenza dal 1° luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. Laddove se ne ravvisi
l'esigenza, le parti in sede aziendale potranno concordare diverse modalità di regolazione della mezz'ora retribuita per la refezione”.
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1241/2024
4.1 Al rapporto di lavoro è, inoltre, applicabile l'accordo integrativo aziendale del 22 marzo 2019 il cui art. 11, rubricato “refezione turnisti”, recita: “in considerazione che una parte dell'attività tecnica-produttiva esercitata dalle Società è organizzata con un'articolazione dell'orario di lavoro
a turni continui ed avvicendati, le Parti intendono condividere, per il personale turnista, l'esatta e corretta interpretazione di quanto normato al co.9 dell'art. 5), Sezione Quarta, Titolo Terzo del
CCNL vigente in tema di refezione e, in particolare stabilire la corretta modalità di erogazione dell'istituto contrattuale della “mezz'ora retribuita per la refezione”.
Le Società (…) articolano le prestazioni lavorative dei dipendenti addetti a turni avvicendati (…) consentendo sempre la fruizione di pause retribuite per il consumo dei pasti, anche sul posto di lavoro, complessivamente mai inferiori a 30 minuti, la cui collocazione deve tenere conto delle esigenze tecniche del processo produttivo.
Nel caso in cui, per peculiari ed eccezionali esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo l'attività lavorativa richieda con continuità e ripetitività una dedizione pratica – manuale dell'attività che, di fatto, renda impossibile qualsiasi pausa per il consumo del pasto durante ogni turno di lavoro, l'Azienda dispone verso il dipendente interessato, con specifico atto scritto, il divieto del beneficio delle pause come sopra articolate. La revoca di tale disposizione avviene analogamente con atto scritto.
In tal caso, per tutto il perdurare di tale specifica “restrizione”, al dipendente è dovuta e corrisposta una mezz'ora di retribuzione ordinaria per ogni turno di lavoro di almeno 6 ore svolto in tali condizioni”.
4.2 Nel caso di specie è pacifico che i ricorrenti lavorano su tre turni avvicendati (6.00 – 14.00;
14.00 – 22.00; 22.00 - 6.00) dal lunedì alla domenica al fine di garantire il costante presidio e monitoraggio degli impianti.
4.3 È, altresì, pacifico che nel turno è ricompresa una pausa retribuita di trenta minuti per la consumazione del pasto, di cui i lavoratori possono godere anche in maniera frazionata, in conformità alle previsioni del CCNL.
4.4 Da ultimo è pacifico che nessuno dei ricorrenti sia stato destinatario dell'atto scritto di divieto dal beneficio delle pause di cui all'accordo integrativo aziendale.
4.5 Poste tali premesse, sarebbe stato onere dei ricorrenti provare che, nonostante la formale esistenza dei trenta minuti di pausa retribuita e l'assenza del divieto scritto di beneficiare della stessa, la concreta organizzazione della loro giornata lavorativa ne rendeva comunque impossibile la fruizione. I ricorrenti, però, non hanno formalizzato istanze istruttorie, precludendosi così la possibilità di assolvere il proprio onere probatorio.
4.6 Per le ragioni su esposte la domanda va, pertanto, rigettata.
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1241/2024
5. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti stante la difficoltà di capitolare e provare la concreta articolazione di ogni turno lavorativo dalla data di assunzione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta il ricorso
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 07/02/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 07/02/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1241/2024 RGL, promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
, c.f. Parte_3 C.F._3
, c.f. , Parte_4 C.F._4
, c.f. Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. ONDE ENRICO
PARTI RICORRENTI
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCO Controparte_1 P.IVA_1
TOFFOLETTO, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, ELIO CHERUBINI, ALDO BOTTINI,
PAOLA PUCCI e LUCIA SIMEONE
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , e hanno Parte_6 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5 allegato di aver lavorato alle dipendenze di ( e Controparte_1 Parte_6 Parte_4
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1241/2024
sono tutt'ora in forza presso la società) presso la sede di Rivarolo Canavese svolgendo le mansioni di conduttori di caldaie a ciclo continuo di I livello.
1.1 Hanno dedotto di non aver mai potuto fruire della pausa pranzo in ragione delle concrete modalità di lavoro;
invero gli stessi, avendo lavorato su turni avvicendati e avendo sempre effettuato almeno dieci interventi l'ora, oltre ad aver svolto le mansioni di manutentori e palisti, non avrebbero mai potuto fruire della pausa di mezz'ora prevista. Hanno rivendicato, pertanto, il proprio diritto di percepire mezz'ora di retribuzione per ogni giornata di lavoro, così come previsto dal
CCNL e dall'accordo integrativo aziendale.
2. si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso. In particolare Controparte_1 la società ha negato che i ricorrenti abbiano dovuto effettuare interventi sugli impianti, essendo questa l'attività propria dei manutentori. Diversamente la loro mansione consiste nel controllare il corretto funzionamento della centrale di cogenerazione a biomassa principalmente da remoto, all'interno di una stazione di controllo predisposta nella stessa centrale di Rivarolo, segnalando eventuali anomalie ai manutentori. Quanto alle attività di manutentori e palisti si tratta di un'attività residuale e non svolta in ogni turno. Ha, quindi, precisato che se è vero che i ricorrenti non possono allontanarsi dal luogo di lavoro per la consumazione del pasto, è altresì vero che – in linea con le previsioni della contrattazione collettiva – godono complessivamente di trenta minuti di pausa retribuiti. Per altro la società si sarebbe anche premurata di predisporre all'interno della centrale con un locale mensa ad uso dei dipendenti munito di tutto il necessario per la conservazione e consumazione dei pasti. Da ultimo ha precisato che ai sensi dell'accordo integrativo aziendale di II livello concluso in data 22 marzo 2019, il diritto al pagamento della mezz'ora di pausa mensa sorge solo nel caso in cui il lavoratore sia stato destinatario di un atto scritto contenente il divieto alla fruizione della pausa, provvedimento non adottato nei confronti di nessuno dei ricorrenti.
2.1 Ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso
3. La causa è stata discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 7 febbraio
2025 in assenza di istruttoria orale. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
4. L'art. 5, comma 9, Titolo III, sez. quarta del CCNL Metalmeccanici prevede che “Con decorrenza dal 1° luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. Laddove se ne ravvisi
l'esigenza, le parti in sede aziendale potranno concordare diverse modalità di regolazione della mezz'ora retribuita per la refezione”.
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1241/2024
4.1 Al rapporto di lavoro è, inoltre, applicabile l'accordo integrativo aziendale del 22 marzo 2019 il cui art. 11, rubricato “refezione turnisti”, recita: “in considerazione che una parte dell'attività tecnica-produttiva esercitata dalle Società è organizzata con un'articolazione dell'orario di lavoro
a turni continui ed avvicendati, le Parti intendono condividere, per il personale turnista, l'esatta e corretta interpretazione di quanto normato al co.9 dell'art. 5), Sezione Quarta, Titolo Terzo del
CCNL vigente in tema di refezione e, in particolare stabilire la corretta modalità di erogazione dell'istituto contrattuale della “mezz'ora retribuita per la refezione”.
Le Società (…) articolano le prestazioni lavorative dei dipendenti addetti a turni avvicendati (…) consentendo sempre la fruizione di pause retribuite per il consumo dei pasti, anche sul posto di lavoro, complessivamente mai inferiori a 30 minuti, la cui collocazione deve tenere conto delle esigenze tecniche del processo produttivo.
Nel caso in cui, per peculiari ed eccezionali esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo l'attività lavorativa richieda con continuità e ripetitività una dedizione pratica – manuale dell'attività che, di fatto, renda impossibile qualsiasi pausa per il consumo del pasto durante ogni turno di lavoro, l'Azienda dispone verso il dipendente interessato, con specifico atto scritto, il divieto del beneficio delle pause come sopra articolate. La revoca di tale disposizione avviene analogamente con atto scritto.
In tal caso, per tutto il perdurare di tale specifica “restrizione”, al dipendente è dovuta e corrisposta una mezz'ora di retribuzione ordinaria per ogni turno di lavoro di almeno 6 ore svolto in tali condizioni”.
4.2 Nel caso di specie è pacifico che i ricorrenti lavorano su tre turni avvicendati (6.00 – 14.00;
14.00 – 22.00; 22.00 - 6.00) dal lunedì alla domenica al fine di garantire il costante presidio e monitoraggio degli impianti.
4.3 È, altresì, pacifico che nel turno è ricompresa una pausa retribuita di trenta minuti per la consumazione del pasto, di cui i lavoratori possono godere anche in maniera frazionata, in conformità alle previsioni del CCNL.
4.4 Da ultimo è pacifico che nessuno dei ricorrenti sia stato destinatario dell'atto scritto di divieto dal beneficio delle pause di cui all'accordo integrativo aziendale.
4.5 Poste tali premesse, sarebbe stato onere dei ricorrenti provare che, nonostante la formale esistenza dei trenta minuti di pausa retribuita e l'assenza del divieto scritto di beneficiare della stessa, la concreta organizzazione della loro giornata lavorativa ne rendeva comunque impossibile la fruizione. I ricorrenti, però, non hanno formalizzato istanze istruttorie, precludendosi così la possibilità di assolvere il proprio onere probatorio.
4.6 Per le ragioni su esposte la domanda va, pertanto, rigettata.
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1241/2024
5. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti stante la difficoltà di capitolare e provare la concreta articolazione di ogni turno lavorativo dalla data di assunzione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta il ricorso
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 07/02/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
4