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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6526 /2023 vertente TRA
, nata il [...] a Giugliano in [...], c.f. Parte_1
in qualità di erede di , nato il C.F._1 Persona_1
20.09.1957 a Giugliano in Campania (NA), c.f. C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Ferrara ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Aversa Via Salvo D'Acquisto, 200
RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. AMODIO MARZOCCHELLA, come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento quote T.F.R. per la previdenza complementare CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.05.2023, il sig. ha adito il Persona_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, deducendo di essere stato dipendente dal 02.05.2006 al 29.02.2020 dell'American Laundry Ospedaliera s.p.a. in qualità di operaio (Op. B1 Liv. e che alla fine del Controparte_2 rapporto di lavoro non ha percepito il T.F.R., le quote TFR non versate dall'azienda al Fondo complementare Previmoda, le ultime due mensilità e il rateo relativo alla tredicesima mensilità; che l'American Laundry Ospedaliera s.p.a. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Fallimentare – con sentenza N. 61/20 e lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo l'08.11.2021; di essere stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di €. 3.116,35 a titolo di T.F.R., €.6.796,54 a titolo
1 di quote TFR non versate al Fondo Complementare Previmoda, €. 1.420,19 a titolo di ultime mensilità non percepite ed €. 287,52 a titolo di rateo 13^; di aver proposto domanda per la corresponsione delle prestazioni spettanti alla sede territorialmente competente dell di Giugliano in Campania ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. CP_1
29 maggio 1982 n. 297 il 23.12.2021 allegando stato passivo esecutivo, autocertificazione di mancata opposizione allo stato passivo, rifiuto del curatore a sottoscrivere modulistica , modello SR 54, istanza di ammissione al passivo
CP_1 fallimentare;
che in data 15.03.2022 l richiedeva il progetto dello stato
CP_1 passivo con proposta del curatore e numero cronologico per la previdenza complementare e il modello SR 97; che con pec del 12.04.2022 venivano inviati i documenti richiesti dall' , nonché il modello SR 98 con pec del 19.05.2022
CP_1 ricercato dall' il 22.04.2022; che l'istante percepiva il TFR con mandato di
CP_1 pagamento dell'01.06.2022; di aver inoltrato in data 29.06.2022 istanza di riesame proponendo di essere ammesso al passivo fallimentare, nonché esibizione dell'estratto del fallimento, dell'estratto Previmoda e del progetto di stato passivo;
di aver inviato in data 05.07.2022 ricorso al Comitato provinciale;
che l in
CP_1 CP_1 data 05.07.2022 comunicava che il TFR era stato liquidato, che i crediti di lavoro venivano messi in liquidazione e che per il Fondo Complementare era necessario fornire il modello SR 98, atteso che risultava ammissione del G.D. relativamente ad un fondo diverso;
che nonostante l' avesse in data 08.07.2022 inoltrato il
CP_1 mandato di pagamento relativo alle ultime mensilità spettanti, egli nulla percepiva a titolo di quote TFR da versare al Fondo Complementare Previmoda;
di aver in data 21.09.2022 inoltrato istanza di riesame ricevendo dall il 12.12.2022
CP_1 comunicazione di non pervenimento della documentazione richiesta;
di aver inoltrato istanza di correzione dello stato passivo, oltre a tutti i documenti precedentemente inviati;
di aver inoltrato in data 18.04.2023 il modello SR 97 compilato anche nella parte relativa agli importi di omessa contribuzione per ogni anno, come indicato già nella domanda inviata online;
che gli importi riconosciuti dal Giudice delegato del fallimento sono stati tutti liquidati dall' , tranne le quote TFR non versate
CP_1 dall'azienda al Fondo Complementare Previmoda per il periodo dall'01.01.2018 al 29.02.2020 ed ammesse al passivo fallimentare per l'importo di €.6.796,54; che, per tale motivo, muoveva per la modifica dello stato passivo esecutivo e che, di conseguenza, il Giudice delegato del Fallimento provvedeva il 04.07.2022 disponendo con la correzione dell'errore materiale dello stato passivo esecutivo che ove è scritto “…€. 6.796,54 per quote non versate al Fondo complementare Alleata” si legga “€. 6.796,54 per quote non versate al fondo complementare PREVIMODA;
che, in ultimo, egli muoveva ad inviare tale correzione all' .
CP_1
Tanto premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “perché il Sig. Giudice, in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere: Condannarsi l'
[...]
in persona del Presidente pro-tempore Controparte_3 dom.to per la qualità c/o la sede dello stesso in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, per le ragioni di cui in premessa, a pagare immediatamente all'istante la somma di
€6.796,54 a titolo di quota T.F.R. non versata al Fondo Complementare Previmoda,
2 oltre interessi e rivalutazione come per legge, e/o, in subordine, versare la detta somma al Fondo Complementare Previmoda ad integrazione della propria posizione. Con liquidazione del compenso professionale, oltre IVA e 4% C.P.A., nonché spese generali pari al 15% come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”. Si costituiva in giudizio in qualità di erede del ricorrente, deceduto Parte_1 in corso del giudizio, in data 19.01.2024, chiedendo all'on. Tribunale di poter subentrare nella richiesta già proposta dal sig. ed allegando i Persona_1 relativi certificati di morte e di stato di famiglia, oltre alla dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. Si costituiva in giudizio l , il quale deduceva che un secondo elemento CP_1 costitutivo della pretesa ex ar. 5 cpv d.lgs n.80/1992 consiste nella perdita del diritto alla pensione di vecchiaia complementare, elemento per cui è carente ogni allegazione, concludendo “perché il Giudice adito, voglia dichiarare improponibile il ricorso ex adverso spiegato o in via gradata, previa valutazione sulla prospettata posizione di litisconsorte necessario ex art 102 cpc del fondo di previdenza complementare invocato da controparte, voglia dichiarare inammissibile per le carenze assertive e comunque rigettare l'avverso ricorso con vittoria di spese “. Istruita la causa in via documentale, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza cartolare, mediante sentenza. La vertenza concerne la richiesta di pagamento della quota di tfr non versata dalla al Fondo di previdenza Complementare o, in subordine, il Controparte_4 versamento di tale somma al Fondo Premovida ad integrazione della posizione previdenziale. Si tratta dell'importo di € 6.796,54 non versato al Fondo Premovida dal datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, credito ammesso al passivo. Nel ricorso introduttivo, la parte attrice ha precisato che la domanda azionata concerne l'integrazione della propria posizione assicurativa da effettuarsi o mediante condanna dell' al pagamento di tale importo al Fondo Complementare e/o al CP_1 versamento di tale somma al Fondo complementare ad integrazione della posizione previdenziale. Nella disamina della questione, la scrivente intende dare continuità a quanto affermato nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 6494 pubblicata il 16.12.2020, nonché del Tribunale di Napoli Nord sent.
9.10.2024. Ed invero, la norma di riferimento è l'art. 5 del D.lgs 80/92 art. Disposizioni in materia di previdenza complementare (A).
1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' un apposito Fondo di garanzia (1). Controparte_3
3 2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Si tratta di un peculiare istituto di garanzia previdenziale che ha una testuale specificità e, quanto al modus operandi, una tutela limitata rispetto all'assetto della normativa del Fondo di garanzia di cui agli artt. 2 l. 29.5.1982, n. 297 (con CP_1 contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione) e 2 D.Lgs. 80/92, che concerne i diritti retributivi del lavoratore (TFR e ultime tre mensilità) violati dal datore inadempiente. Il ridetto art. 5 D.Lgs. 80/92 appresta una misura – a carico della fiscalità pubblica, tipica, aggiuntiva e, pertanto, di stretta interpretazione – "contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro" insolventi "dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare", peraltro, soltanto per le
"prestazioni di vecchiaia" e ai "superstiti". Per fronteggiare tale evenienza, la norma ha "istituito presso l' Controparte_3
un apposito Fondo di garanzia".
[...]
Le condizioni per l'intervento di quest'ultimo sono: 1) che, per effetto dell'omissione contributiva datoriale, "non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto" il lavoratore;
2) che il credito per tal via maturato in capo al lavoratore "sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito" alla procedura concorsuale a carico del datore di lavoro;
3) che il lavoratore faccia istanza di intervento al fondo di garanzia. Anche la modalità dell'intervento è diversa, in quanto consiste non nel pagamento della prestazione al lavoratore bensì nel dovere dell' di "integrare presso la CP_1 gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi". Viene riprodotta, invece, la regola secondo cui "il fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi" e "versati". La giurisprudenza di legittimità: A) ha chiarito che "la limitazione della garanzia, con riguardo alle forme complementari, trova riscontro nella giurisprudenza comunitaria, essendosi esplicitamente precisato che la direttiva 80/987 va interpretata nel senso che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di conseguente insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, il finanziamento dei diritti alle prestazioni di vecchiaia, che il lavoratore ha maturato, non necessariamente deve essere assicurato dagli Stati membri, nè necessariamente deve essere integrale (cfr. Corte di giustizia 27.1.2007, n. 278/05)"; B) ha escluso che "la diversità di disciplina"
4 susciti "dubbi di illegittimità costituzionale", perchè "nella ricostruzione unitaria della previdenza assume comunque rilievo la definizione dei livelli di protezione garantiti dalle diverse forme di tutela, obbligatoria e complementare, risultandone un sistema complessivo, essenzialmente unitario, caratterizzato da diversi livelli di bisogni socialmente rilevanti, corrispondenti, rispettivamente, al minimo vitale riconosciuto per tutti i cittadini, nonchè ai mezzi adeguati per le esigenze di vita dei lavoratori, e al mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa" (Cass. 26.7.2010, n. 17526). Ne discende che la carenza del requisito sub 1) dà conto della fondatezza dell'obiezione dell' basata sulla strumentalità dell'intervento integrativo del CP_1 gestore della previdenza pubblica esclusivamente in vista della liquidazione, alla fine ordinariamente prevista del rapporto di previdenza complementare, delle prestazioni pensionistiche (vecchiaia e superstiti) che soltanto incombono a quest'ultimo, ove impedite da inadempienze datoriali nei versamenti/accantonamenti del TFR così destinato. In altre parole, il fondo di garanzia mirato ad ausiliare il fondo di previdenza CP_1 complementare svolge soltanto il compito di consentire l'operatività di quest'ultimo, altrimenti compromessa, ed è soltanto al momento conclusivo e in sede di consuntivo che può apprezzarsi l'eventuale ostacolo contributivo, ascrivibile aldatore inottemperante ed emendabile mediante l'intervento del fondo ex art. 5 D.Lgs. CP_1
80/92.
Ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 5.12.2005, n. 252, "il diritto alla prestazione pensionistica" complementare "si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. (Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione Europea)". Inoltre, insegna Cass. n. 17526/2010 che il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 5 (di attuazione della direttiva comunitaria 80/98 7 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) prevede che contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale dei contributi dovuti per le forme di previdenza complementare di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, art. 9 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' un apposito Fondo di CP_1 garanzia (comma 1); nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito alla procedura concorsuale, può richiedere al Fondo di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi (comma 2).
Orbene, "il tenore letterale della norma non lascia alcun dubbio sull'oggetto della tutela, che si identifica, in modo inequivoco, nella pensione di vecchiaia, anche ove
5 spettante ai superstiti del dipendente, e sul limite quantitativo dell'obbligo del Fondo, che consiste nella integrazione dei contributi necessari per la costituzione della predetta prestazione (ove la contribuzione sia stata totalmente omessa, o insufficientemente versata, dal datore di lavoro, e il lavoratore non abbia recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione necessaria per tale pensione). Sul piano sistematico, il meccanismo è del tutto distinto da quello previsto per le forme obbligatorie di previdenza, per le quali, in applicazione del principio dell'automatismo dell'obbligazione contributiva e dell'accredito automatico dei contributi, il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 3, prevede che i contributi omessi, anche se prescritti, vengano considerati come versati, ai fini del diritto alle prestazioni comprese nell'assicurazione generale e, altresì, della loro misura. E la limitazione della garanzia, con riguardo alle forme complementari, trova riscontro nella giurisprudenza comunitaria, essendosi esplicitamente precisato che la direttiva 80/987 va interpretata nel senso che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di conseguente insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, il finanziamento dei diritti alle prestazioni di vecchiaia, che il lavoratore ha maturato, non necessariamente deve essere assicurato dagli Stati membri, ne' necessariamente deve essere integrale (cfr. Corte di giustizia 27 gennaio 2007, n. 278/05). La diversità di disciplina non suscita, d'altra parte, dubbi di illegittimità costituzionale, pur considerando la scelta del Legislatore di stabilire un collegamento funzionale tra la previdenza complementare - ricondotta nel sistema di tutela dell'art. 38 Cost., comma
2,- e la previdenza obbligatoria, al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all'intero sistema pensionistico (cfr. Corte cost. n. 393 del 2000; n. 178 del 2000); ed infatti nella ricostruzione unitaria della previdenza assume comunque rilievo la definizione dei livelli di protezione garantiti dalle diverse forme di tutela, obbligatoria e complementare, risultandone un sistema complessivo, essenzialmente unitario, caratterizzato da diversi livelli di bisogni socialmente rilevanti, corrispondenti, rispettivamente, al minimo vitale riconosciuto per tutti i cittadini, nonchè ai mezzi adeguati per le esigenze di vita dei lavoratori, e al mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa". Deve quindi affermarsi che "il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, nel prevedere l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l' per l'integrazione dei contributi omessi, CP_1
o insufficientemente versati, dal datore di lavoro presso gli enti gestori di forme di previdenza complementare, si riferisce, in via esclusiva, alla pensione di vecchiaia che il dipendente, o i superstiti, non siano riusciti a costituire a causa dell'inadempienza contributiva, consistendo, perciò, l'obbligo del Fondo - in coerenza con gli intenti della direttiva comunitaria 80/987 (cfr. Corte giust. 25 gennaio 2007, n. 278/05) - nella integrazione dei contributi nella misura necessaria per la costituzione della predetta prestazione (ove il lavoratore, o i superstiti, non abbiano recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione minima richiesta); nè tale previsione comporta dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione alla più favorevole disciplina prevista dall'art. 3 del citato D.Lgs. per le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, poichè la limitazione della tutela trova
6 giustificazione - nell'ambito dei diversi livelli di protezione sociale garantiti dall'art. 38 Cost., comma 2, - nella finalità propria della previdenza complementare, consistente nel mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa". Ebbene, nel ricorso introduttivo del giudizio non è fatto cenno alcuno né si chiede di provare che i contributi, omessi dal datore, abbiano impedito il riconoscimento della pensione complementare, né viene precisato qual è l'importo dei contributi omessi, che determinerebbe il riconoscimento della pensione di vecchiaia complementare e che è per l'appunto il solo importo che, coperto da garanzia ex art 5 cit, l' CP_1 dovrebbe versare al fondo. Tali lacune assertive determinano il rigetto della domanda. Del resto, è indubbio che nella specie l'istante non vantava all'epoca della domanda amministrativa e non vanta tuttora i presupposti contributivi e soprattutto anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia con la conseguenza che, almeno allo stato, la domanda d'intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' , va respinta. CP_1
La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi costituisce giusto motivo per la compensazione integrale delle spese processuali
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede: a) Rigetta la domanda b) Compensa le spese
Si comunichi Aversa, 8.4.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6526 /2023 vertente TRA
, nata il [...] a Giugliano in [...], c.f. Parte_1
in qualità di erede di , nato il C.F._1 Persona_1
20.09.1957 a Giugliano in Campania (NA), c.f. C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Ferrara ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Aversa Via Salvo D'Acquisto, 200
RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. AMODIO MARZOCCHELLA, come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento quote T.F.R. per la previdenza complementare CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.05.2023, il sig. ha adito il Persona_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, deducendo di essere stato dipendente dal 02.05.2006 al 29.02.2020 dell'American Laundry Ospedaliera s.p.a. in qualità di operaio (Op. B1 Liv. e che alla fine del Controparte_2 rapporto di lavoro non ha percepito il T.F.R., le quote TFR non versate dall'azienda al Fondo complementare Previmoda, le ultime due mensilità e il rateo relativo alla tredicesima mensilità; che l'American Laundry Ospedaliera s.p.a. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Fallimentare – con sentenza N. 61/20 e lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo l'08.11.2021; di essere stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di €. 3.116,35 a titolo di T.F.R., €.6.796,54 a titolo
1 di quote TFR non versate al Fondo Complementare Previmoda, €. 1.420,19 a titolo di ultime mensilità non percepite ed €. 287,52 a titolo di rateo 13^; di aver proposto domanda per la corresponsione delle prestazioni spettanti alla sede territorialmente competente dell di Giugliano in Campania ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. CP_1
29 maggio 1982 n. 297 il 23.12.2021 allegando stato passivo esecutivo, autocertificazione di mancata opposizione allo stato passivo, rifiuto del curatore a sottoscrivere modulistica , modello SR 54, istanza di ammissione al passivo
CP_1 fallimentare;
che in data 15.03.2022 l richiedeva il progetto dello stato
CP_1 passivo con proposta del curatore e numero cronologico per la previdenza complementare e il modello SR 97; che con pec del 12.04.2022 venivano inviati i documenti richiesti dall' , nonché il modello SR 98 con pec del 19.05.2022
CP_1 ricercato dall' il 22.04.2022; che l'istante percepiva il TFR con mandato di
CP_1 pagamento dell'01.06.2022; di aver inoltrato in data 29.06.2022 istanza di riesame proponendo di essere ammesso al passivo fallimentare, nonché esibizione dell'estratto del fallimento, dell'estratto Previmoda e del progetto di stato passivo;
di aver inviato in data 05.07.2022 ricorso al Comitato provinciale;
che l in
CP_1 CP_1 data 05.07.2022 comunicava che il TFR era stato liquidato, che i crediti di lavoro venivano messi in liquidazione e che per il Fondo Complementare era necessario fornire il modello SR 98, atteso che risultava ammissione del G.D. relativamente ad un fondo diverso;
che nonostante l' avesse in data 08.07.2022 inoltrato il
CP_1 mandato di pagamento relativo alle ultime mensilità spettanti, egli nulla percepiva a titolo di quote TFR da versare al Fondo Complementare Previmoda;
di aver in data 21.09.2022 inoltrato istanza di riesame ricevendo dall il 12.12.2022
CP_1 comunicazione di non pervenimento della documentazione richiesta;
di aver inoltrato istanza di correzione dello stato passivo, oltre a tutti i documenti precedentemente inviati;
di aver inoltrato in data 18.04.2023 il modello SR 97 compilato anche nella parte relativa agli importi di omessa contribuzione per ogni anno, come indicato già nella domanda inviata online;
che gli importi riconosciuti dal Giudice delegato del fallimento sono stati tutti liquidati dall' , tranne le quote TFR non versate
CP_1 dall'azienda al Fondo Complementare Previmoda per il periodo dall'01.01.2018 al 29.02.2020 ed ammesse al passivo fallimentare per l'importo di €.6.796,54; che, per tale motivo, muoveva per la modifica dello stato passivo esecutivo e che, di conseguenza, il Giudice delegato del Fallimento provvedeva il 04.07.2022 disponendo con la correzione dell'errore materiale dello stato passivo esecutivo che ove è scritto “…€. 6.796,54 per quote non versate al Fondo complementare Alleata” si legga “€. 6.796,54 per quote non versate al fondo complementare PREVIMODA;
che, in ultimo, egli muoveva ad inviare tale correzione all' .
CP_1
Tanto premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “perché il Sig. Giudice, in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere: Condannarsi l'
[...]
in persona del Presidente pro-tempore Controparte_3 dom.to per la qualità c/o la sede dello stesso in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, per le ragioni di cui in premessa, a pagare immediatamente all'istante la somma di
€6.796,54 a titolo di quota T.F.R. non versata al Fondo Complementare Previmoda,
2 oltre interessi e rivalutazione come per legge, e/o, in subordine, versare la detta somma al Fondo Complementare Previmoda ad integrazione della propria posizione. Con liquidazione del compenso professionale, oltre IVA e 4% C.P.A., nonché spese generali pari al 15% come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”. Si costituiva in giudizio in qualità di erede del ricorrente, deceduto Parte_1 in corso del giudizio, in data 19.01.2024, chiedendo all'on. Tribunale di poter subentrare nella richiesta già proposta dal sig. ed allegando i Persona_1 relativi certificati di morte e di stato di famiglia, oltre alla dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. Si costituiva in giudizio l , il quale deduceva che un secondo elemento CP_1 costitutivo della pretesa ex ar. 5 cpv d.lgs n.80/1992 consiste nella perdita del diritto alla pensione di vecchiaia complementare, elemento per cui è carente ogni allegazione, concludendo “perché il Giudice adito, voglia dichiarare improponibile il ricorso ex adverso spiegato o in via gradata, previa valutazione sulla prospettata posizione di litisconsorte necessario ex art 102 cpc del fondo di previdenza complementare invocato da controparte, voglia dichiarare inammissibile per le carenze assertive e comunque rigettare l'avverso ricorso con vittoria di spese “. Istruita la causa in via documentale, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza cartolare, mediante sentenza. La vertenza concerne la richiesta di pagamento della quota di tfr non versata dalla al Fondo di previdenza Complementare o, in subordine, il Controparte_4 versamento di tale somma al Fondo Premovida ad integrazione della posizione previdenziale. Si tratta dell'importo di € 6.796,54 non versato al Fondo Premovida dal datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, credito ammesso al passivo. Nel ricorso introduttivo, la parte attrice ha precisato che la domanda azionata concerne l'integrazione della propria posizione assicurativa da effettuarsi o mediante condanna dell' al pagamento di tale importo al Fondo Complementare e/o al CP_1 versamento di tale somma al Fondo complementare ad integrazione della posizione previdenziale. Nella disamina della questione, la scrivente intende dare continuità a quanto affermato nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 6494 pubblicata il 16.12.2020, nonché del Tribunale di Napoli Nord sent.
9.10.2024. Ed invero, la norma di riferimento è l'art. 5 del D.lgs 80/92 art. Disposizioni in materia di previdenza complementare (A).
1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' un apposito Fondo di garanzia (1). Controparte_3
3 2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Si tratta di un peculiare istituto di garanzia previdenziale che ha una testuale specificità e, quanto al modus operandi, una tutela limitata rispetto all'assetto della normativa del Fondo di garanzia di cui agli artt. 2 l. 29.5.1982, n. 297 (con CP_1 contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione) e 2 D.Lgs. 80/92, che concerne i diritti retributivi del lavoratore (TFR e ultime tre mensilità) violati dal datore inadempiente. Il ridetto art. 5 D.Lgs. 80/92 appresta una misura – a carico della fiscalità pubblica, tipica, aggiuntiva e, pertanto, di stretta interpretazione – "contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro" insolventi "dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare", peraltro, soltanto per le
"prestazioni di vecchiaia" e ai "superstiti". Per fronteggiare tale evenienza, la norma ha "istituito presso l' Controparte_3
un apposito Fondo di garanzia".
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Le condizioni per l'intervento di quest'ultimo sono: 1) che, per effetto dell'omissione contributiva datoriale, "non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto" il lavoratore;
2) che il credito per tal via maturato in capo al lavoratore "sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito" alla procedura concorsuale a carico del datore di lavoro;
3) che il lavoratore faccia istanza di intervento al fondo di garanzia. Anche la modalità dell'intervento è diversa, in quanto consiste non nel pagamento della prestazione al lavoratore bensì nel dovere dell' di "integrare presso la CP_1 gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi". Viene riprodotta, invece, la regola secondo cui "il fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi" e "versati". La giurisprudenza di legittimità: A) ha chiarito che "la limitazione della garanzia, con riguardo alle forme complementari, trova riscontro nella giurisprudenza comunitaria, essendosi esplicitamente precisato che la direttiva 80/987 va interpretata nel senso che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di conseguente insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, il finanziamento dei diritti alle prestazioni di vecchiaia, che il lavoratore ha maturato, non necessariamente deve essere assicurato dagli Stati membri, nè necessariamente deve essere integrale (cfr. Corte di giustizia 27.1.2007, n. 278/05)"; B) ha escluso che "la diversità di disciplina"
4 susciti "dubbi di illegittimità costituzionale", perchè "nella ricostruzione unitaria della previdenza assume comunque rilievo la definizione dei livelli di protezione garantiti dalle diverse forme di tutela, obbligatoria e complementare, risultandone un sistema complessivo, essenzialmente unitario, caratterizzato da diversi livelli di bisogni socialmente rilevanti, corrispondenti, rispettivamente, al minimo vitale riconosciuto per tutti i cittadini, nonchè ai mezzi adeguati per le esigenze di vita dei lavoratori, e al mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa" (Cass. 26.7.2010, n. 17526). Ne discende che la carenza del requisito sub 1) dà conto della fondatezza dell'obiezione dell' basata sulla strumentalità dell'intervento integrativo del CP_1 gestore della previdenza pubblica esclusivamente in vista della liquidazione, alla fine ordinariamente prevista del rapporto di previdenza complementare, delle prestazioni pensionistiche (vecchiaia e superstiti) che soltanto incombono a quest'ultimo, ove impedite da inadempienze datoriali nei versamenti/accantonamenti del TFR così destinato. In altre parole, il fondo di garanzia mirato ad ausiliare il fondo di previdenza CP_1 complementare svolge soltanto il compito di consentire l'operatività di quest'ultimo, altrimenti compromessa, ed è soltanto al momento conclusivo e in sede di consuntivo che può apprezzarsi l'eventuale ostacolo contributivo, ascrivibile aldatore inottemperante ed emendabile mediante l'intervento del fondo ex art. 5 D.Lgs. CP_1
80/92.
Ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 5.12.2005, n. 252, "il diritto alla prestazione pensionistica" complementare "si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. (Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione Europea)". Inoltre, insegna Cass. n. 17526/2010 che il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 5 (di attuazione della direttiva comunitaria 80/98 7 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) prevede che contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale dei contributi dovuti per le forme di previdenza complementare di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, art. 9 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' un apposito Fondo di CP_1 garanzia (comma 1); nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito alla procedura concorsuale, può richiedere al Fondo di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi (comma 2).
Orbene, "il tenore letterale della norma non lascia alcun dubbio sull'oggetto della tutela, che si identifica, in modo inequivoco, nella pensione di vecchiaia, anche ove
5 spettante ai superstiti del dipendente, e sul limite quantitativo dell'obbligo del Fondo, che consiste nella integrazione dei contributi necessari per la costituzione della predetta prestazione (ove la contribuzione sia stata totalmente omessa, o insufficientemente versata, dal datore di lavoro, e il lavoratore non abbia recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione necessaria per tale pensione). Sul piano sistematico, il meccanismo è del tutto distinto da quello previsto per le forme obbligatorie di previdenza, per le quali, in applicazione del principio dell'automatismo dell'obbligazione contributiva e dell'accredito automatico dei contributi, il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 3, prevede che i contributi omessi, anche se prescritti, vengano considerati come versati, ai fini del diritto alle prestazioni comprese nell'assicurazione generale e, altresì, della loro misura. E la limitazione della garanzia, con riguardo alle forme complementari, trova riscontro nella giurisprudenza comunitaria, essendosi esplicitamente precisato che la direttiva 80/987 va interpretata nel senso che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di conseguente insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, il finanziamento dei diritti alle prestazioni di vecchiaia, che il lavoratore ha maturato, non necessariamente deve essere assicurato dagli Stati membri, ne' necessariamente deve essere integrale (cfr. Corte di giustizia 27 gennaio 2007, n. 278/05). La diversità di disciplina non suscita, d'altra parte, dubbi di illegittimità costituzionale, pur considerando la scelta del Legislatore di stabilire un collegamento funzionale tra la previdenza complementare - ricondotta nel sistema di tutela dell'art. 38 Cost., comma
2,- e la previdenza obbligatoria, al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all'intero sistema pensionistico (cfr. Corte cost. n. 393 del 2000; n. 178 del 2000); ed infatti nella ricostruzione unitaria della previdenza assume comunque rilievo la definizione dei livelli di protezione garantiti dalle diverse forme di tutela, obbligatoria e complementare, risultandone un sistema complessivo, essenzialmente unitario, caratterizzato da diversi livelli di bisogni socialmente rilevanti, corrispondenti, rispettivamente, al minimo vitale riconosciuto per tutti i cittadini, nonchè ai mezzi adeguati per le esigenze di vita dei lavoratori, e al mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa". Deve quindi affermarsi che "il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, nel prevedere l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l' per l'integrazione dei contributi omessi, CP_1
o insufficientemente versati, dal datore di lavoro presso gli enti gestori di forme di previdenza complementare, si riferisce, in via esclusiva, alla pensione di vecchiaia che il dipendente, o i superstiti, non siano riusciti a costituire a causa dell'inadempienza contributiva, consistendo, perciò, l'obbligo del Fondo - in coerenza con gli intenti della direttiva comunitaria 80/987 (cfr. Corte giust. 25 gennaio 2007, n. 278/05) - nella integrazione dei contributi nella misura necessaria per la costituzione della predetta prestazione (ove il lavoratore, o i superstiti, non abbiano recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione minima richiesta); nè tale previsione comporta dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione alla più favorevole disciplina prevista dall'art. 3 del citato D.Lgs. per le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, poichè la limitazione della tutela trova
6 giustificazione - nell'ambito dei diversi livelli di protezione sociale garantiti dall'art. 38 Cost., comma 2, - nella finalità propria della previdenza complementare, consistente nel mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa". Ebbene, nel ricorso introduttivo del giudizio non è fatto cenno alcuno né si chiede di provare che i contributi, omessi dal datore, abbiano impedito il riconoscimento della pensione complementare, né viene precisato qual è l'importo dei contributi omessi, che determinerebbe il riconoscimento della pensione di vecchiaia complementare e che è per l'appunto il solo importo che, coperto da garanzia ex art 5 cit, l' CP_1 dovrebbe versare al fondo. Tali lacune assertive determinano il rigetto della domanda. Del resto, è indubbio che nella specie l'istante non vantava all'epoca della domanda amministrativa e non vanta tuttora i presupposti contributivi e soprattutto anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia con la conseguenza che, almeno allo stato, la domanda d'intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' , va respinta. CP_1
La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi costituisce giusto motivo per la compensazione integrale delle spese processuali
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede: a) Rigetta la domanda b) Compensa le spese
Si comunichi Aversa, 8.4.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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