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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 15940/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15940/2019 promossa da
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe Farrauto e Paolo Macchion, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Brescia, alla via A. Moro n. 48,
ATTORE OPPONENTE contro
, già (C.F. ), in persona COroparte_1 COroparte_2 P.IVA_1 del Curatore dott. rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Gorio ed elettivamente COroparte_3
domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, alla via Moretto n. 67
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3307/2019.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per l'attore opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, adversis reiectis, previo
accoglimento di ogni istanza istruttoria e di ogni meglio vista pronuncia: a) In via principale
revocare, e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3307/2019 D.I. e n. 9197/2019 R.G., del 25 giugno 2019 siccome basato su presupposti
erronei e, comunque, respingere tutte le domande proposte nei confronti della conchiudente
perché inammissibili, irritualmente proposte e/o infondate in fatto e diritto. b) Accertare e
dichiarare che i contratti stipulati da in proprio e quale amministratore Parte_1
della VILLA RIDENTE S.R.L. sono annullabili per dolo e/o errore;
c) In via alternativa e
subordinata, nell'ipotesi in cui i contratti de quibus vengano dichiarati validi ed efficaci,
CO accertare e dichiarare che la (già ), ora COroparte_2 COroparte_1
, si è resa totalmente inadempiente alle obbligazioni assunte non avendo mai dato
[...]
esecuzione al mandato conferito né avendo mai svolto alcun genere di prestazione a favore del
conchiudente; d) Conseguentemente, dichiarare i contratti risolti per fatto e colpa esclusivi
della (già SPA) e, conseguentemente condannare per essa, il COroparte_5
a restituire quanto ricevuto, maggiorato di interessi di COroparte_1
legge, oltre al risarcimento del danno. e) In ogni caso dichiarare l'insussistenza delle pretese
creditorie azionate con il decreto ingiuntivo opposto;
f) In ogni caso condannare la
[...]
CO (già ) ora a rifondere al COroparte_2 COroparte_1
conchiudente tutte le spese e competenze del presente giudizio, comprensive degli oneri fiscali
e previdenziali di legge.”.
Per la convenuta opposta: “In via pregiudiziale: dichiararsi l'improcedibilità delle domande
riconvenzionali riproposte nei confronti della fallita. In via principale: respingersi ogni
avversa domanda ed eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi il decreto
ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, condannarsi l'opponente, per tutti i titoli dedotti,
al pagamento dell'importo di Euro 7.328,72, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002. In via
istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per teste richiesta nella memoria ex art. 183,
6° comma, c.p.c. n. 2 al punto B del sig. ; In ogni caso: spese e compenso Testimone_1
professionale rifusi a favore del ”. COroparte_1
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 19.6.2019, la società chiedeva al Tribunale COroparte_6
di Brescia di ingiungere a il pagamento della somma di € 7.328,72 compresa Parte_1
Iva, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo: 1) del contratto di fornitura GOLD
datato 14.2.2017 per l'importo di € 2.350,00 compresa Iva, sottoscritto unitamente al piano di rateizzazione in data 14.02.2017; 2) del contratto di fornitura GOLD datato 11.8.2017 per l'importo di € 5.966,00 oltre Iva, sottoscritto unitamente al piano di rateizzazione in data
11.08.2017.
CO A sostegno della propria domanda, la società deduceva di essere creditrice del sig.
per importo pari alla somma oggetto di ingiunzione, atteso che i contratti azionati Pt_1
prevedevano espressamente che in ipotesi di mancato pagamento anche di una sola delle rate concordate il cliente sarebbe decaduto ipso iure dal beneficio del termine e dei piani di rateizzazione concessi.
In data 25.6.2019 il Tribunale di Brescia emetteva il decreto ingiuntivo n. 3307/2019.
Con atto di citazione del 20.3.2020, proponeva opposizione al suddetto Parte_1
decreto, chiedendo: in via principale, revocare, e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3307/2019; dichiarare annullabili per dolo e/o errore i contratti stipulati da in proprio e quale amministratore della VILLA Parte_1
CO RIDENTE S.R.L; in via subordinata, accertare l'inadempimento della e dichiarare la risoluzione dei predetti contratti e per l'effetto condannarla alla restituzione di quanto ricevuto,
oltre interessi legali e oltre il risarcimento del danno. Con il favore delle spese.
A sostegno di tali pretese, l'opponente deduceva che:
CO
- e sottoscrivevano n. 2 contratti a titolo personale: il contratto Parte_1
(15748/16CC01) datato 14/02/2017 che prevedeva il pagamento di € 2.350,00 Iva
inclusa in 12 rate mensili di € 195,83 Iva compresa e il contratto (n. 15748/16 MU02 –
MU03) datato 11/08/2017 che prevedeva il pagamento di € 5.966,00 Iva inclusa in 18
rate mensili di € 331,44 Iva compresa;
- l'opponente, in qualità di amministratore unico di VILLA RIDENTE S.R.L.,
CO sottoscriveva con due ulteriori contratti: il contratto datato 14.02.2017 (n.11346-
17 CC01), che prevedeva il pagamento di un corrispettivo di € 5.917,00 Iva inclusa da pagarsi in 12 rate da € 493,08 ciascuna, per “analizzare” il COo Corrente CARISA n.
577180 intestato a VILLA RIDENTE S.R.L.; il contratto datato 27.03.2017 (n.
11346/17 CC02), che prevedeva il pagamento di un corrispettivo di € 7.503,00 Iva
inclusa da pagarsi in 12 rate da € 625,25 ciascuna, per “analizzare” il COo Corrente
CARIGE n. 113588 intestato a VILLA RIDENTE S.R.L;
CO
- l'opponente non aveva mai ricevuto da parte di tanto le perizie oggetto dei contratti, quanto le risultanze delle “pre analisi”;
CO
- profittando della situazione di precarietà economica in cui versava il , Pt_1
induceva l'opponente a sottoscrivere i contratti oggetto di causa attraverso l'artificio dell'avvenuta effettuazione della “pre analisi” che convinceva l'opponente della
“fondatezza” delle sue possibili pretese;
- tali predette circostanze esponevano l'opponente a sostenere ingenti costi,
provocandogli un danno;
CO
- non svolgeva alcuna delle attività dedotte in contratto e neppure offriva alcuna prestazione all'opponente;
CO
- l'opponente aveva contatti solo con i legali incaricati da prima l'avv. Griffo al quale versava la somma di € 1.603,20 per “parere preliminare per formulazione strategia
– posizione Casa Cura e Vallerga” e, successivamente, in COroparte_7
relazione al secondo contratto, al quale versava brevi manu la somma di € 500,00 per aver il professionista partecipato ad un incontro con un potenziale acquirente dell'impresa facente capo al;
Pt_1 CO
- pur avendo ricevuto, direttamente e per il tramite dei suoi legali “convenzionati”,
l'importo complessivo di € 15.572,21, mai svolgeva alcuna attività in esecuzione dei contratti oggetto di causa;
CO
- in particolare il versava il favore di le seguenti somme: in relazione al Pt_1
primo contratto personale le prime 8 rate per un totale di € 1.566,64 (cfr. email di
[...]
del 19 gennaio 2018); in relazione al secondo contratto personale COroparte_6
le prime 2 rate per un totale di € 1250,41 (come risultante dagli estratti conto prodotti);
in relazione ai contratti per VILLA RIDENTE l'importo complessivo di € 10.652,46
(come risultante dagli estratti conto prodotti), oltre ad ulteriori € 2.103,20 nei confronti dei professionisti incaricati, per un totale pari a complessivi € 15.572,21;
Tutto ciò premesso, l'opponente rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
CO Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società ora
[...]
, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e COroparte_8
la conferma del decreto ingiuntivo opposto, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione. In via preliminare chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione ad agire del in ordine alla restituzione di somme corrisposte da altra persona giuridica. Pt_1
A sostegno delle proprie domande eccepiva:
- la validità e l'efficacia dell'ingiunzione di pagamento nonché l'esattezza delle somme richieste;
- la validità e l'efficacia del sinallagma contrattuale;
- la mancanza assoluta di prova dei requisiti di annullabilità del contratto de quo per inesistenza del vizio del consenso;
- la mancanza assoluta dei requisiti di annullabilità del contratto de quo per mancanza assoluta di vizi del consenso contratto di “assicurazione per conto di chi spetta” ed intrinseca rappresentazione del rischio di soccombenza processuale;
- la natura del contratto di obbligazione di mezzi e non di obbligazione di risultato;
CO
- la validità del COratto e l'inesistenza del reato di truffa in capo a
- la carenza di legittimazione passiva in capo a e l'inammissibilità ed COroparte_2
infondatezza della domanda riconvenzionale di parte opponente.
Tutto ciò premesso la convenuta opposta rassegnava le proprie conclusioni come sopra meglio descritte.
Alla prima udienza, il Giudice fissava udienza di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Successivamente, con provvedimento del 20.10.2021 a seguito di udienza in trattazione cartolare, il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione e concedeva i termini di legge ex art. 183 VI comma cpc per il deposito delle memorie di rito.
Alla successiva udienza, il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 8.12.2022, il Giudice ammetteva le prove per interpello e testi limitatamente ai capitoli ritenuti rilevanti.
All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 5.1.2024, vista la sentenza n. 4/2024 del Tribunale di Brescia con la quale veniva dichiarato il fallimento della convenuta il Giudice dichiarava CP_8
l'interruzione del processo.
Con ricorso in riassunzione notificato nei confronti del Fallimento, Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “a) In via principale revocare, e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3307/2019 D.I. e n. 9197/2019 R.G.,
del 25 giugno 2019 siccome basato su presupposti erronei e, comunque, respingere tutte le domande proposte nei confronti della conchiudente perché inammissibili, irritualmente proposte e/o infondate in fatto e diritto. b) Accertare e dichiarare che i contratti stipulati da in proprio e quale amministratore della VILLA RIDENTE S.R.L. sono Parte_1
annullabili per dolo e/o errore;
c) In via alternativa e subordinata, nell'ipotesi in cui i contratti de quibus vengano dichiarati validi ed efficaci, accertare e dichiarare che la
[...]
(già SPA) si è resa totalmente inadempiente alle obbligazioni assunte COroparte_2
non avendo mai dato esecuzione al mandato conferito né avendo mai svolto alcun genere di prestazione a favore del conchiudente;
d) Conseguentemente, dichiarare i contratti risolti per fatto e colpa esclusivi della (già SPA) condannandola a restituire COroparte_2
quanto ricevuto, maggiorato di interessi di legge, oltre al risarcimento del danno. e) In ogni caso dichiarare l'insussistenza delle pretese creditorie azionate con il decreto ingiuntivo opposto;
f)
CO In ogni caso condannare la (già ) a rifondere al conchiudente COroparte_2
tutte le spese e competenze del presente giudizio, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali di legge”.
Con decreto del 4.4.2024 il Giudice fissava udienza per la prosecuzione del processo,
assegnando termine per la notifica a controparte di ricorso e decreto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il COroparte_1
chiedendo: “In via pregiudiziale: dichiararsi l'improcedibilità delle domande riconvenzionali riproposte nei confronti della fallita. In via principale: respingersi ogni avversa domanda ed eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, condannarsi l'opponente, per tutti i titoli dedotti, al pagamento dell'importo di Euro 7.328,72, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per teste richiesta nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n.
2 al punto B del sig. ; In ogni caso: spese e compenso professionale rifusi Testimone_1
a favore del ”. COroparte_1
Con ordinanza del 18.9.2024, il Giudice confermava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 21.11.2024.
Con ordinanza del 22.11.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI
Parte opponente chiede in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via
CO riconvenzionale, chiede di accertare l'inadempimento di agli obblighi contrattualmente assunti e, pertanto, di dichiarare la risoluzione dei contratti inter partes, con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo da parte del medesimo opponente.
L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei termini che seguono.
Osserva il Tribunale che l'eccezione di inadempimento formulata dalla parte opponente non è
idonea a paralizzare in toto la pretesa dell'ingiungente.
L'attore deduce quale unico motivo di merito, a fondamento dell'opposizione, l'inadempimento della convenuta alla prestazione assunta con i due contratti il contratto n. 15748/16 CC01 del
14/02/2017 e il contratto n. 15748/16 MU02 – MU03 del 11/08/2017, senza entrare nel merito
CO degli altri due contratti intercorsi tra e Villa Ridente, di cui si dirà, e che non sono oggetto di ricorso.
L'unico motivo di opposizione dedotto dall'attore opponente è infondato.
CO Invero, l'attore deduce che in primo luogo, non avrebbe consegnato le pre-analisi e che,
in secondo luogo, non avrebbe svolto alcuna attività peritale, non avendo neppure provveduto alla consegna delle perizie oggetto di contratto
Con riguardo alla prima voce di inadempimento dedotta la stessa è infondata e non può essere accolta.
Dalla semplice analisi del contenuto dei contratti emerge ictu oculi che non è contrattualmente
Con prevista alcuna consegna di pre-analisi da parte di n favore del contraente.
Si legge in particolare quanto segue:
CO
- lett. a) delle premesse: ha preliminarmente effettuato con appositi software attività di pre-analisi al fine di accertare l'eventuale presenza di anomalie finanziarie/bancarie nel seno del rapporto intrattenuto (o in corso) con l'istituto di credito, ivi compresa l'eventuale nullità delle clausole contrattuali e/o l'eventuale errata applicazione di interessi (anatocistici e/o usurari, ecc) da doversi pertanto ricalcolare e/o recuperare dalla controparte”.
La clausola contrattuale sopra trascritta costituisce, a ben vedere, una esplicita premessa alle pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che può agevolmente presumersi che le pre-analisi siano state comunicate al cliente, quanto meno nel loro risultato, per consentirgli di valutare la convenienza dell'affare. Le stesse, dunque, rappresentano proprio il documento/atto che ha determinato il contraente attore a sottoscrivere (come poi ha pacificamente fatto), i contratti che oggi aziona.
Diversamente, il contraente, ben avrebbe potuto non sottoscrivere i contratti di cui si discute per i quali ha anche provveduto a pagare il corrispettivo prezzo, seppur in parte.
In nessuna parte di detta clausola è previsto alcun obbligo di consegna delle pre-analisi in capo
CO a
Pertanto, tale voce di inadempimento è risultata sfornita di prova, non avendo l'attore dimostrato l'esistenza dell'obbligazione dedotta.
Anche con riguardo alla seconda voce di inadempimento, avente ad oggetto la mancata consegna e/o il mancato svolgimento delle perizie oggetto di contratto devono svolgersi le medesime considerazioni.
Invero, dalla lettura delle pattuizioni contrattuali emerge chiaramente, già solo dal dato letterale,
che le perizie non debbano essere consegnate al contraente, se non al momento dell'instaurazione della lite.
Si richiamano in particolare gli artt. 8 e 9 dei contratti azionati.
- art. 8: “Il Cliente dichiara di essere consapevole che, fino al formale deposito in giudizio
(ove occorra in fase di mediazione) e, in ogni caso, fino alla formalizzazione del conferimento
della procura al legale convenzionato, l'elaborato peritale non verrà consegnato in versione definitiva all'avvocato medesimo: in ogni caso, la consegna avverrà al solo fine di consentire
a quest'ultimo eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito degli sviluppi
della fase istruttoria e precontenziosa. Tutto ciò al chiaro ed evidente scopo di evitare che un
servizio fornito a condizioni di particolare favore possa essere strumentalmente utilizzato al di
fuori dal contesto nel quale è stato concepito. Pertanto, il cliente potrà ricevere copia della
perizia soltanto dopo il formale deposito della stessa in atti.”;
- art. 9: “Qualora dopo la sottoscrizione del presente contratto il Cliente richieda la
CO consegna dell'analisi contabile commissionata a per incaricare un legale di fiducia non
CO convenzionato con dovrà versare un'ulteriore somma pari al 50% del prezzo di acquisto
del servizio Gold. Il versamento ed il successivo incasso di tale somma è condizione necessaria
ai fini della consegna della perizia. Il Cliente, infatti, dichiara di essere a conoscenza e
comunque prende atto che, al fine di ottenere l'immediata consegna della perizia de qua, è
possibile sottoscrivere il contratto Basic in alternativa al presente contratto Gold”.
CO Può quindi affermarsi che il contratto non preveda alcun obbligo in capo alla consulente di consegnare al contraente la perizia effettuata, se non a fronte del pagamento immediato del
50% del prezzo pattuito in contratto da parte del contraente e/o a seguito dell'instaurazione di attività stragiudiziale e/o giudiziale, circostanze che l'attore neppure allega.
Per contro, la convenuta opposta, già con la comparsa di costituzione ha prodotto in giudizio le perizie effettuate relative ai rapporti bancari CC01 e MU02 (doc. 4a e doc. 4b) e, con successiva nota di deposito, la perizia relativa al rapporto MU03, oggetto dei contratti azionati e dai quali sorge la pretesa creditoria oggetto di ingiunzione.
In ordine a tali produzioni documentali parte opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione, limitandosi a sostenere genericamente la mancata consegna e/o la mancata
CO esecuzione del servizio promesso da Tanto premesso, come già ritenuto da questo Tribunale, la produzione degli elaborati peritali
CO da parte di in assenza di ogni osservazione e replica di parte opponente, dimostra l'esecuzione del contratto da parte dell'opposta.
Nessuna prova di segno contrario è emersa all'esito dell'istruttoria orale.
I testi escussi nulla hanno dedotto in merito all'esecuzione delle prestazioni oggetto di incarico.
Per il vero, le testimonianze assunte sembrerebbero confermare che nessuna perizia sia stata mai consegnata dalla convenuta all'attore neppure nel corso dele trattative instaurate al fine di conciliare la pendenza debitoria della società del , Villa Ridente srl. Pt_1
E tuttavia tale circostanza è del tutto irrilevante ai fini del giudizio, oltre che per le considerazioni sopra esposte, anche per la circostanza per cui il credito di cui si discute in questa sede è unicamente quello personale contratto dal per analisi e perizie econometriche Pt_1
relative al conto corrente e ai n. 2 muti a lui intestati.
In tale contesto le testimonianze dei testi e , intervenuto CP_7 Testimone_2
unicamente nelle trattative inerenti il credito della società Villa Ridente, non valgono a dimostrare l'asserita inadempienza della consulente ai contratti azionati in sede monitoria.
Conseguentemente, deve ritenersi che parte creditrice abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo dimostrato in giudizio di aver eseguito la prestazione alla quale si era obbligata con la sottoscrizione del contratto.
Sulla scorta di tali emergenze, deve ritenersi che il credito oggetto di ingiunzione sia certo.
Con riguardo alla liquidità del credito si osserva che deve esserne rideterminato l'ammontare.
Parte ingiungente ha chiesto il pagamento della somma di € 7.328,72 compresa Iva, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo: 1) del contratto di fornitura GOLD datato 14.2.2017
per l'importo di € 2.350,00 compresa Iva sottoscritto unitamente al piano di rateizzazione in data 14.02.2017; 2) del contratto di fornitura GOLD datato 11.8.2017 per l'importo di €
5.966,00 oltre Iva, sottoscritto unitamente al piano di rateizzazione in data 11.08.2017. Quanto al primo contratto, parte opposta produce al doc. 18 una lettera mail proveniente da
CO parte di a mezzo della quale il suo amministratore afferma esplicitamente di avere un
“importo a nostro credito” pari a € 783,32.
Tale documento non è stato oggetto di specifica contestazione e/o disconoscimento da parte della convenuta opposta.
CO Conseguentemente, il Tribunale ritiene che il credito residuo a favore di limitatamente al primo contratto deve essere quantificato in € 783,32.
Quanto al credito relativo al contratto n. 2 parte opposta ha chiesto il pagamento della somma di € 5.966,00 oggetto di rateazione (da ritenersi già comprensiva di Iva come emerge dalla pag.
3 del contratto doc. 20 opponente)
In merito a tale rapporto contrattuale parte opponente produce al doc. 21 l'estratto conto bancario dalla lettura del quale emergono pagamenti del 12.9.2017 e 13.10.2017 per € 853,71.
Trattasi di pagamenti riferibili al rapporto contrattuale n. 2, atteso che sono stati effettuati in corrispondenza temporale alle scadenze della rateazione contrattuale (12.9.2017 e 12.10.2017).
L'importo del corrispettivo del contratto n. 2 azionato deve pertanto essere quantificato in €
5.112,29.
Pertanto, il credito accertato in favore della convenuta opposta deve essere complessivamente quantificato in € 5.895,61 (portato dalla somma di € 783,32 più € 5.112,29), somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione.
Per tale ragione il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'attore deve essere condannato al pagamento in favore della convenuta della somma residua di € 5.895,61, oltre interessi moratori dalla notifica del decreto al saldo.
Quanto alle ulteriori domande svolte dalla parte opponente si osserva quanto segue.
Parte opponente ha formulato, inoltre, domanda di annullamento dei contratti Gold n. 15748/16
CC01 del 14/02/2017 e n. 15748/16 MU02 – MU03 del 11/08/2017stipulati tra le parti e dei contratti n.11346-17 CC01 del 14.02.2017 e n. 11346/17 CC02 del 27.03.2017 stipulati da Villa
Ridente e Sdl.
Anzitutto, si osserva che tale domanda può essere esaminata con riguardo ai soli rapporti n.
15748/16 CC01 e n. 15748/16 MU02 – MU03, basati su contratti stipulati dal in Pt_1
proprio.
Per gli altri titoli negoziali, stipulati dal nella sua qualità di amministratore unico e Pt_1
legale rappresentante della società Villa Ridente Srl va rilevato il difetto di legittimazione attiva dell'attore, così come eccepito dalla convenuta.
Invero, è sufficiente esaminare l'intestazione dell'atto di opposizione e la procura per rilevare il difetto di rappresentanza in capo al della società Villa Ridente srl, come pur la Pt_1
mancata indicazione di detta società quale parte del giudizio.
Tanto premesso, la domanda di annullamento dei contratti stipulati da Villa Ridente Srl non può essere esaminata.
Venendo all'esame della domanda con riguardo ai contratti conclusi dal , in proprio, si Pt_1
osserva che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “a norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ.”.
Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima” (Cassazione civile sez. III, 23/06/2015,
n.12892). Ora, se può affermarsi, in astratto, che la società convenuta abbia fornito informazioni non rispondenti al vero con riguardo, in particolare, alla certificazione accademica del software in
CO uso alla ed alla competenza specifica dei professionisti “ad acta” che certificano e/o asseverano le perizie, non si ravvisano elementi nella specie per affermare l'esistenza di un nesso causale tra tale condotta e la conclusione dei contratti stipulati dallo stesso opponente.
CO Quanto alla circostanza per cui avrebbe indotto l'attore a sottoscrivere i contratti de quibus
adducendo i diversi successi giudiziali e, quindi, garantendo il raggiungimento del risultato sperato, non è stato dimostrato che l'opponente si fosse determinato a contrarre in ragione di tale informazione, non essendo essa, peraltro, idoneo a garantire alcuna certezza di recupero di somme né ad assicurare il conseguimento di vantaggi in sede giudiziale, tenuto conto della natura lato sensu professionale (e dunque di risultato) dell'obbligazione assunta dalla consulente.
Infine, nessuno dei testi escussi era presente alla stipula né alle trattative prodromiche ad essa.
Di conseguenza, nessuna prova ha fornito l'attore in merito al fatto costitutivo degli artifici e/o raggiri e/o inganni dedotti a fondamento dell'eccezione di annullamento dei contratti per dolo.
Pertanto, la domanda di annullamento va rigettata.
CO Infine, parte opponente, sul presupposto dell'inadempimento contrattuale di formula domanda di risoluzione dei contratti n. 15748/16 CC01 del 14/02/2017 e n. 15748/16 MU02 –
MU03 del 11/08/2017 stipulati dal in proprio e dei contratti n.11346-17 CC01 del Pt_1
Con 14.02.2017 e n. 11346/17 CC02 del 27.03.2017 stipulati da Villa Ridente e
Tale domanda viene estesa nei confronti del nel giudizio riassunto. COroparte_1
Con Quanto ai contratti intercorsi tra Villa Ridente srl e si richiamano le considerazioni sopra esposte in punto di difetto di legittimazione attiva del , con la conseguenza che nessuna Pt_1
domanda di risoluzione di detti contratti può essere esaminata.
Quanto alla domanda di risoluzione dei contratti stipulati dal in proprio, deve Pt_1
richiamarsi il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che “Il fallimento del contraente inadempiente preclude alla controparte l'esperibilità dell'azione
di risoluzione del contratto, i cui effetti restitutori e risarcitori sarebbero lesivi della "par
condicio creditorum", ma non la proseguibilità nei confronti del curatore della domanda di
risoluzione intentata dal contraente "in bonis" prima della dichiarazione del fallimento della
controparte, come pure nel caso in cui la parte non inadempiente abbia dichiarato di volersi
avvalere della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita prima dell'apertura del
concorso” (Cass. 23462/2024).
Conseguentemente la domanda di risoluzione dei contratti n. 15748/16 CC01 del 14/02/2017 e n. 15748/16 MU02 – MU03 del 11/08/2017, già proposta ab origine con l'atto di citazione in opposizione nei confronti della Sdl in bonis, deve ritenersi ammissibile anche nei confronti del
, costituito nel giudizio riassunto, e va esaminata di seguito. CP_1
Sul punto, si osserva, come sopra ampiamente esposto e motivato, che nessun inadempimento
Con contrattuale grave è ascrivibile in capo alla convenuta la quale ha compiutamente provato in giudizio di aver eseguito la prestazione oggetto dei contratti azionati.
Deve quindi ritenersi che non sussista in concreto alcun presupposto che consenta di dichiarare
Con la risoluzione di detti contratti, atteso che non vi è stato inadempimento di ancor meno inadempimento grave ai contratti de quibus.
Conseguentemente la domanda di risoluzione dei contratti n. 15748/16 CC01 del 14/02/2017 e n. 15748/16 MU02 – MU03 del 11/08/2017 deve essere rigattata.
Quanto alle residue domande di condanna alla restituzione del corrispettivo e risarcimento del danno formulata dall'opponente nei confronti di Sdl e specificamente estese nei confronti del nel giudizio riassunto, è appena il caso di osservare come il rigetto COroparte_1
della domanda di risoluzione e, in ogni caso, l'accertamento della insussistenza di qualsivoglia
CO inadempimento in capo a precludano la pronuncia di domande restitutorie e/o risarcitorie.
In ogni caso, va rilevata l'improcedibilità delle domande di condanna nei confronti del fallimento. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è, infatti, univoca nel ritenere che la domanda di condanna nei confronti di un soggetto fallito è soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. L.Fall. e che, laddove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, come nel caso di specie (Si vedano ex multis Cass. 4.10.2018
n. 24156; Cass.
1.03.2017 n. 5255; Cass. 10.04.2017 n. 9198; Cass. 30.11.2017 n. 28833).
Deve pertanto dichiararsi l'improcedibilità delle domande di condanna alla restituzione del corrispettivo e di risarcimento del danno formulate dall'opponente nei confronti del
[...]
nel giudizio riassunto. CP_1
Spese
In merito al regolamento delle spese del giudizio non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Pertanto, parte attrice deve essere condannata a rifondere in favore del COroparte_1
le spese di lite che si liquidano, sulla base del decisum, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e istruttoria, minimi per la decisoria.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3307/2019;
condanna l'attore opponente, al pagamento della somma di € 5.895,61 in Parte_1
favore del oltre interessi moratori dalla notifica del decreto COroparte_1
ingiuntivo al saldo;
dichiara il difetto di legittimazione di in relazione alle azioni di annullamento e Pt_1
CO risoluzione dei contratti stipulati da Villa Ridente Srl con n.11346-17 CC01 del
14.02.2017 e n. 11346/17 CC02 del 27.03.2017; rigetta la domanda di annullamento dei contratti n. 15748/16 CC01 del 14/02/2017 e n.
15748/16 MU02 – MU03 del 11/08/2017;
rigetta la domanda di risoluzione dei contratti n. 15748/16 CC01 del 14/02/2017 e n. 15748/16
MU02 – MU03 del 11/08/2017;
dichiara improcedibili le domande di condanna del alla restituzione COroparte_9
del corrispettivo ed al risarcimento del danno;
condanna a rifondere in favore del le spese di Parte_1 COroparte_1
lite che liquida in € 4.227,00 per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cpa di legge.
Brescia, 19 marzo 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15940/2019 promossa da
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe Farrauto e Paolo Macchion, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Brescia, alla via A. Moro n. 48,
ATTORE OPPONENTE contro
, già (C.F. ), in persona COroparte_1 COroparte_2 P.IVA_1 del Curatore dott. rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Gorio ed elettivamente COroparte_3
domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, alla via Moretto n. 67
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3307/2019.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per l'attore opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, adversis reiectis, previo
accoglimento di ogni istanza istruttoria e di ogni meglio vista pronuncia: a) In via principale
revocare, e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3307/2019 D.I. e n. 9197/2019 R.G., del 25 giugno 2019 siccome basato su presupposti
erronei e, comunque, respingere tutte le domande proposte nei confronti della conchiudente
perché inammissibili, irritualmente proposte e/o infondate in fatto e diritto. b) Accertare e
dichiarare che i contratti stipulati da in proprio e quale amministratore Parte_1
della VILLA RIDENTE S.R.L. sono annullabili per dolo e/o errore;
c) In via alternativa e
subordinata, nell'ipotesi in cui i contratti de quibus vengano dichiarati validi ed efficaci,
CO accertare e dichiarare che la (già ), ora COroparte_2 COroparte_1
, si è resa totalmente inadempiente alle obbligazioni assunte non avendo mai dato
[...]
esecuzione al mandato conferito né avendo mai svolto alcun genere di prestazione a favore del
conchiudente; d) Conseguentemente, dichiarare i contratti risolti per fatto e colpa esclusivi
della (già SPA) e, conseguentemente condannare per essa, il COroparte_5
a restituire quanto ricevuto, maggiorato di interessi di COroparte_1
legge, oltre al risarcimento del danno. e) In ogni caso dichiarare l'insussistenza delle pretese
creditorie azionate con il decreto ingiuntivo opposto;
f) In ogni caso condannare la
[...]
CO (già ) ora a rifondere al COroparte_2 COroparte_1
conchiudente tutte le spese e competenze del presente giudizio, comprensive degli oneri fiscali
e previdenziali di legge.”.
Per la convenuta opposta: “In via pregiudiziale: dichiararsi l'improcedibilità delle domande
riconvenzionali riproposte nei confronti della fallita. In via principale: respingersi ogni
avversa domanda ed eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi il decreto
ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, condannarsi l'opponente, per tutti i titoli dedotti,
al pagamento dell'importo di Euro 7.328,72, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002. In via
istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per teste richiesta nella memoria ex art. 183,
6° comma, c.p.c. n. 2 al punto B del sig. ; In ogni caso: spese e compenso Testimone_1
professionale rifusi a favore del ”. COroparte_1
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 19.6.2019, la società chiedeva al Tribunale COroparte_6
di Brescia di ingiungere a il pagamento della somma di € 7.328,72 compresa Parte_1
Iva, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo: 1) del contratto di fornitura GOLD
datato 14.2.2017 per l'importo di € 2.350,00 compresa Iva, sottoscritto unitamente al piano di rateizzazione in data 14.02.2017; 2) del contratto di fornitura GOLD datato 11.8.2017 per l'importo di € 5.966,00 oltre Iva, sottoscritto unitamente al piano di rateizzazione in data
11.08.2017.
CO A sostegno della propria domanda, la società deduceva di essere creditrice del sig.
per importo pari alla somma oggetto di ingiunzione, atteso che i contratti azionati Pt_1
prevedevano espressamente che in ipotesi di mancato pagamento anche di una sola delle rate concordate il cliente sarebbe decaduto ipso iure dal beneficio del termine e dei piani di rateizzazione concessi.
In data 25.6.2019 il Tribunale di Brescia emetteva il decreto ingiuntivo n. 3307/2019.
Con atto di citazione del 20.3.2020, proponeva opposizione al suddetto Parte_1
decreto, chiedendo: in via principale, revocare, e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3307/2019; dichiarare annullabili per dolo e/o errore i contratti stipulati da in proprio e quale amministratore della VILLA Parte_1
CO RIDENTE S.R.L; in via subordinata, accertare l'inadempimento della e dichiarare la risoluzione dei predetti contratti e per l'effetto condannarla alla restituzione di quanto ricevuto,
oltre interessi legali e oltre il risarcimento del danno. Con il favore delle spese.
A sostegno di tali pretese, l'opponente deduceva che:
CO
- e sottoscrivevano n. 2 contratti a titolo personale: il contratto Parte_1
(15748/16CC01) datato 14/02/2017 che prevedeva il pagamento di € 2.350,00 Iva
inclusa in 12 rate mensili di € 195,83 Iva compresa e il contratto (n. 15748/16 MU02 –
MU03) datato 11/08/2017 che prevedeva il pagamento di € 5.966,00 Iva inclusa in 18
rate mensili di € 331,44 Iva compresa;
- l'opponente, in qualità di amministratore unico di VILLA RIDENTE S.R.L.,
CO sottoscriveva con due ulteriori contratti: il contratto datato 14.02.2017 (n.11346-
17 CC01), che prevedeva il pagamento di un corrispettivo di € 5.917,00 Iva inclusa da pagarsi in 12 rate da € 493,08 ciascuna, per “analizzare” il COo Corrente CARISA n.
577180 intestato a VILLA RIDENTE S.R.L.; il contratto datato 27.03.2017 (n.
11346/17 CC02), che prevedeva il pagamento di un corrispettivo di € 7.503,00 Iva
inclusa da pagarsi in 12 rate da € 625,25 ciascuna, per “analizzare” il COo Corrente
CARIGE n. 113588 intestato a VILLA RIDENTE S.R.L;
CO
- l'opponente non aveva mai ricevuto da parte di tanto le perizie oggetto dei contratti, quanto le risultanze delle “pre analisi”;
CO
- profittando della situazione di precarietà economica in cui versava il , Pt_1
induceva l'opponente a sottoscrivere i contratti oggetto di causa attraverso l'artificio dell'avvenuta effettuazione della “pre analisi” che convinceva l'opponente della
“fondatezza” delle sue possibili pretese;
- tali predette circostanze esponevano l'opponente a sostenere ingenti costi,
provocandogli un danno;
CO
- non svolgeva alcuna delle attività dedotte in contratto e neppure offriva alcuna prestazione all'opponente;
CO
- l'opponente aveva contatti solo con i legali incaricati da prima l'avv. Griffo al quale versava la somma di € 1.603,20 per “parere preliminare per formulazione strategia
– posizione Casa Cura e Vallerga” e, successivamente, in COroparte_7
relazione al secondo contratto, al quale versava brevi manu la somma di € 500,00 per aver il professionista partecipato ad un incontro con un potenziale acquirente dell'impresa facente capo al;
Pt_1 CO
- pur avendo ricevuto, direttamente e per il tramite dei suoi legali “convenzionati”,
l'importo complessivo di € 15.572,21, mai svolgeva alcuna attività in esecuzione dei contratti oggetto di causa;
CO
- in particolare il versava il favore di le seguenti somme: in relazione al Pt_1
primo contratto personale le prime 8 rate per un totale di € 1.566,64 (cfr. email di
[...]
del 19 gennaio 2018); in relazione al secondo contratto personale COroparte_6
le prime 2 rate per un totale di € 1250,41 (come risultante dagli estratti conto prodotti);
in relazione ai contratti per VILLA RIDENTE l'importo complessivo di € 10.652,46
(come risultante dagli estratti conto prodotti), oltre ad ulteriori € 2.103,20 nei confronti dei professionisti incaricati, per un totale pari a complessivi € 15.572,21;
Tutto ciò premesso, l'opponente rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
CO Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società ora
[...]
, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e COroparte_8
la conferma del decreto ingiuntivo opposto, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione. In via preliminare chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione ad agire del in ordine alla restituzione di somme corrisposte da altra persona giuridica. Pt_1
A sostegno delle proprie domande eccepiva:
- la validità e l'efficacia dell'ingiunzione di pagamento nonché l'esattezza delle somme richieste;
- la validità e l'efficacia del sinallagma contrattuale;
- la mancanza assoluta di prova dei requisiti di annullabilità del contratto de quo per inesistenza del vizio del consenso;
- la mancanza assoluta dei requisiti di annullabilità del contratto de quo per mancanza assoluta di vizi del consenso contratto di “assicurazione per conto di chi spetta” ed intrinseca rappresentazione del rischio di soccombenza processuale;
- la natura del contratto di obbligazione di mezzi e non di obbligazione di risultato;
CO
- la validità del COratto e l'inesistenza del reato di truffa in capo a
- la carenza di legittimazione passiva in capo a e l'inammissibilità ed COroparte_2
infondatezza della domanda riconvenzionale di parte opponente.
Tutto ciò premesso la convenuta opposta rassegnava le proprie conclusioni come sopra meglio descritte.
Alla prima udienza, il Giudice fissava udienza di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Successivamente, con provvedimento del 20.10.2021 a seguito di udienza in trattazione cartolare, il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione e concedeva i termini di legge ex art. 183 VI comma cpc per il deposito delle memorie di rito.
Alla successiva udienza, il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 8.12.2022, il Giudice ammetteva le prove per interpello e testi limitatamente ai capitoli ritenuti rilevanti.
All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 5.1.2024, vista la sentenza n. 4/2024 del Tribunale di Brescia con la quale veniva dichiarato il fallimento della convenuta il Giudice dichiarava CP_8
l'interruzione del processo.
Con ricorso in riassunzione notificato nei confronti del Fallimento, Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “a) In via principale revocare, e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3307/2019 D.I. e n. 9197/2019 R.G.,
del 25 giugno 2019 siccome basato su presupposti erronei e, comunque, respingere tutte le domande proposte nei confronti della conchiudente perché inammissibili, irritualmente proposte e/o infondate in fatto e diritto. b) Accertare e dichiarare che i contratti stipulati da in proprio e quale amministratore della VILLA RIDENTE S.R.L. sono Parte_1
annullabili per dolo e/o errore;
c) In via alternativa e subordinata, nell'ipotesi in cui i contratti de quibus vengano dichiarati validi ed efficaci, accertare e dichiarare che la
[...]
(già SPA) si è resa totalmente inadempiente alle obbligazioni assunte COroparte_2
non avendo mai dato esecuzione al mandato conferito né avendo mai svolto alcun genere di prestazione a favore del conchiudente;
d) Conseguentemente, dichiarare i contratti risolti per fatto e colpa esclusivi della (già SPA) condannandola a restituire COroparte_2
quanto ricevuto, maggiorato di interessi di legge, oltre al risarcimento del danno. e) In ogni caso dichiarare l'insussistenza delle pretese creditorie azionate con il decreto ingiuntivo opposto;
f)
CO In ogni caso condannare la (già ) a rifondere al conchiudente COroparte_2
tutte le spese e competenze del presente giudizio, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali di legge”.
Con decreto del 4.4.2024 il Giudice fissava udienza per la prosecuzione del processo,
assegnando termine per la notifica a controparte di ricorso e decreto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il COroparte_1
chiedendo: “In via pregiudiziale: dichiararsi l'improcedibilità delle domande riconvenzionali riproposte nei confronti della fallita. In via principale: respingersi ogni avversa domanda ed eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, condannarsi l'opponente, per tutti i titoli dedotti, al pagamento dell'importo di Euro 7.328,72, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per teste richiesta nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n.
2 al punto B del sig. ; In ogni caso: spese e compenso professionale rifusi Testimone_1
a favore del ”. COroparte_1
Con ordinanza del 18.9.2024, il Giudice confermava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 21.11.2024.
Con ordinanza del 22.11.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI
Parte opponente chiede in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via
CO riconvenzionale, chiede di accertare l'inadempimento di agli obblighi contrattualmente assunti e, pertanto, di dichiarare la risoluzione dei contratti inter partes, con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo da parte del medesimo opponente.
L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei termini che seguono.
Osserva il Tribunale che l'eccezione di inadempimento formulata dalla parte opponente non è
idonea a paralizzare in toto la pretesa dell'ingiungente.
L'attore deduce quale unico motivo di merito, a fondamento dell'opposizione, l'inadempimento della convenuta alla prestazione assunta con i due contratti il contratto n. 15748/16 CC01 del
14/02/2017 e il contratto n. 15748/16 MU02 – MU03 del 11/08/2017, senza entrare nel merito
CO degli altri due contratti intercorsi tra e Villa Ridente, di cui si dirà, e che non sono oggetto di ricorso.
L'unico motivo di opposizione dedotto dall'attore opponente è infondato.
CO Invero, l'attore deduce che in primo luogo, non avrebbe consegnato le pre-analisi e che,
in secondo luogo, non avrebbe svolto alcuna attività peritale, non avendo neppure provveduto alla consegna delle perizie oggetto di contratto
Con riguardo alla prima voce di inadempimento dedotta la stessa è infondata e non può essere accolta.
Dalla semplice analisi del contenuto dei contratti emerge ictu oculi che non è contrattualmente
Con prevista alcuna consegna di pre-analisi da parte di n favore del contraente.
Si legge in particolare quanto segue:
CO
- lett. a) delle premesse: ha preliminarmente effettuato con appositi software attività di pre-analisi al fine di accertare l'eventuale presenza di anomalie finanziarie/bancarie nel seno del rapporto intrattenuto (o in corso) con l'istituto di credito, ivi compresa l'eventuale nullità delle clausole contrattuali e/o l'eventuale errata applicazione di interessi (anatocistici e/o usurari, ecc) da doversi pertanto ricalcolare e/o recuperare dalla controparte”.
La clausola contrattuale sopra trascritta costituisce, a ben vedere, una esplicita premessa alle pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che può agevolmente presumersi che le pre-analisi siano state comunicate al cliente, quanto meno nel loro risultato, per consentirgli di valutare la convenienza dell'affare. Le stesse, dunque, rappresentano proprio il documento/atto che ha determinato il contraente attore a sottoscrivere (come poi ha pacificamente fatto), i contratti che oggi aziona.
Diversamente, il contraente, ben avrebbe potuto non sottoscrivere i contratti di cui si discute per i quali ha anche provveduto a pagare il corrispettivo prezzo, seppur in parte.
In nessuna parte di detta clausola è previsto alcun obbligo di consegna delle pre-analisi in capo
CO a
Pertanto, tale voce di inadempimento è risultata sfornita di prova, non avendo l'attore dimostrato l'esistenza dell'obbligazione dedotta.
Anche con riguardo alla seconda voce di inadempimento, avente ad oggetto la mancata consegna e/o il mancato svolgimento delle perizie oggetto di contratto devono svolgersi le medesime considerazioni.
Invero, dalla lettura delle pattuizioni contrattuali emerge chiaramente, già solo dal dato letterale,
che le perizie non debbano essere consegnate al contraente, se non al momento dell'instaurazione della lite.
Si richiamano in particolare gli artt. 8 e 9 dei contratti azionati.
- art. 8: “Il Cliente dichiara di essere consapevole che, fino al formale deposito in giudizio
(ove occorra in fase di mediazione) e, in ogni caso, fino alla formalizzazione del conferimento
della procura al legale convenzionato, l'elaborato peritale non verrà consegnato in versione definitiva all'avvocato medesimo: in ogni caso, la consegna avverrà al solo fine di consentire
a quest'ultimo eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito degli sviluppi
della fase istruttoria e precontenziosa. Tutto ciò al chiaro ed evidente scopo di evitare che un
servizio fornito a condizioni di particolare favore possa essere strumentalmente utilizzato al di
fuori dal contesto nel quale è stato concepito. Pertanto, il cliente potrà ricevere copia della
perizia soltanto dopo il formale deposito della stessa in atti.”;
- art. 9: “Qualora dopo la sottoscrizione del presente contratto il Cliente richieda la
CO consegna dell'analisi contabile commissionata a per incaricare un legale di fiducia non
CO convenzionato con dovrà versare un'ulteriore somma pari al 50% del prezzo di acquisto
del servizio Gold. Il versamento ed il successivo incasso di tale somma è condizione necessaria
ai fini della consegna della perizia. Il Cliente, infatti, dichiara di essere a conoscenza e
comunque prende atto che, al fine di ottenere l'immediata consegna della perizia de qua, è
possibile sottoscrivere il contratto Basic in alternativa al presente contratto Gold”.
CO Può quindi affermarsi che il contratto non preveda alcun obbligo in capo alla consulente di consegnare al contraente la perizia effettuata, se non a fronte del pagamento immediato del
50% del prezzo pattuito in contratto da parte del contraente e/o a seguito dell'instaurazione di attività stragiudiziale e/o giudiziale, circostanze che l'attore neppure allega.
Per contro, la convenuta opposta, già con la comparsa di costituzione ha prodotto in giudizio le perizie effettuate relative ai rapporti bancari CC01 e MU02 (doc. 4a e doc. 4b) e, con successiva nota di deposito, la perizia relativa al rapporto MU03, oggetto dei contratti azionati e dai quali sorge la pretesa creditoria oggetto di ingiunzione.
In ordine a tali produzioni documentali parte opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione, limitandosi a sostenere genericamente la mancata consegna e/o la mancata
CO esecuzione del servizio promesso da Tanto premesso, come già ritenuto da questo Tribunale, la produzione degli elaborati peritali
CO da parte di in assenza di ogni osservazione e replica di parte opponente, dimostra l'esecuzione del contratto da parte dell'opposta.
Nessuna prova di segno contrario è emersa all'esito dell'istruttoria orale.
I testi escussi nulla hanno dedotto in merito all'esecuzione delle prestazioni oggetto di incarico.
Per il vero, le testimonianze assunte sembrerebbero confermare che nessuna perizia sia stata mai consegnata dalla convenuta all'attore neppure nel corso dele trattative instaurate al fine di conciliare la pendenza debitoria della società del , Villa Ridente srl. Pt_1
E tuttavia tale circostanza è del tutto irrilevante ai fini del giudizio, oltre che per le considerazioni sopra esposte, anche per la circostanza per cui il credito di cui si discute in questa sede è unicamente quello personale contratto dal per analisi e perizie econometriche Pt_1
relative al conto corrente e ai n. 2 muti a lui intestati.
In tale contesto le testimonianze dei testi e , intervenuto CP_7 Testimone_2
unicamente nelle trattative inerenti il credito della società Villa Ridente, non valgono a dimostrare l'asserita inadempienza della consulente ai contratti azionati in sede monitoria.
Conseguentemente, deve ritenersi che parte creditrice abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo dimostrato in giudizio di aver eseguito la prestazione alla quale si era obbligata con la sottoscrizione del contratto.
Sulla scorta di tali emergenze, deve ritenersi che il credito oggetto di ingiunzione sia certo.
Con riguardo alla liquidità del credito si osserva che deve esserne rideterminato l'ammontare.
Parte ingiungente ha chiesto il pagamento della somma di € 7.328,72 compresa Iva, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo: 1) del contratto di fornitura GOLD datato 14.2.2017
per l'importo di € 2.350,00 compresa Iva sottoscritto unitamente al piano di rateizzazione in data 14.02.2017; 2) del contratto di fornitura GOLD datato 11.8.2017 per l'importo di €
5.966,00 oltre Iva, sottoscritto unitamente al piano di rateizzazione in data 11.08.2017. Quanto al primo contratto, parte opposta produce al doc. 18 una lettera mail proveniente da
CO parte di a mezzo della quale il suo amministratore afferma esplicitamente di avere un
“importo a nostro credito” pari a € 783,32.
Tale documento non è stato oggetto di specifica contestazione e/o disconoscimento da parte della convenuta opposta.
CO Conseguentemente, il Tribunale ritiene che il credito residuo a favore di limitatamente al primo contratto deve essere quantificato in € 783,32.
Quanto al credito relativo al contratto n. 2 parte opposta ha chiesto il pagamento della somma di € 5.966,00 oggetto di rateazione (da ritenersi già comprensiva di Iva come emerge dalla pag.
3 del contratto doc. 20 opponente)
In merito a tale rapporto contrattuale parte opponente produce al doc. 21 l'estratto conto bancario dalla lettura del quale emergono pagamenti del 12.9.2017 e 13.10.2017 per € 853,71.
Trattasi di pagamenti riferibili al rapporto contrattuale n. 2, atteso che sono stati effettuati in corrispondenza temporale alle scadenze della rateazione contrattuale (12.9.2017 e 12.10.2017).
L'importo del corrispettivo del contratto n. 2 azionato deve pertanto essere quantificato in €
5.112,29.
Pertanto, il credito accertato in favore della convenuta opposta deve essere complessivamente quantificato in € 5.895,61 (portato dalla somma di € 783,32 più € 5.112,29), somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione.
Per tale ragione il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'attore deve essere condannato al pagamento in favore della convenuta della somma residua di € 5.895,61, oltre interessi moratori dalla notifica del decreto al saldo.
Quanto alle ulteriori domande svolte dalla parte opponente si osserva quanto segue.
Parte opponente ha formulato, inoltre, domanda di annullamento dei contratti Gold n. 15748/16
CC01 del 14/02/2017 e n. 15748/16 MU02 – MU03 del 11/08/2017stipulati tra le parti e dei contratti n.11346-17 CC01 del 14.02.2017 e n. 11346/17 CC02 del 27.03.2017 stipulati da Villa
Ridente e Sdl.
Anzitutto, si osserva che tale domanda può essere esaminata con riguardo ai soli rapporti n.
15748/16 CC01 e n. 15748/16 MU02 – MU03, basati su contratti stipulati dal in Pt_1
proprio.
Per gli altri titoli negoziali, stipulati dal nella sua qualità di amministratore unico e Pt_1
legale rappresentante della società Villa Ridente Srl va rilevato il difetto di legittimazione attiva dell'attore, così come eccepito dalla convenuta.
Invero, è sufficiente esaminare l'intestazione dell'atto di opposizione e la procura per rilevare il difetto di rappresentanza in capo al della società Villa Ridente srl, come pur la Pt_1
mancata indicazione di detta società quale parte del giudizio.
Tanto premesso, la domanda di annullamento dei contratti stipulati da Villa Ridente Srl non può essere esaminata.
Venendo all'esame della domanda con riguardo ai contratti conclusi dal , in proprio, si Pt_1
osserva che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “a norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ.”.
Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima” (Cassazione civile sez. III, 23/06/2015,
n.12892). Ora, se può affermarsi, in astratto, che la società convenuta abbia fornito informazioni non rispondenti al vero con riguardo, in particolare, alla certificazione accademica del software in
CO uso alla ed alla competenza specifica dei professionisti “ad acta” che certificano e/o asseverano le perizie, non si ravvisano elementi nella specie per affermare l'esistenza di un nesso causale tra tale condotta e la conclusione dei contratti stipulati dallo stesso opponente.
CO Quanto alla circostanza per cui avrebbe indotto l'attore a sottoscrivere i contratti de quibus
adducendo i diversi successi giudiziali e, quindi, garantendo il raggiungimento del risultato sperato, non è stato dimostrato che l'opponente si fosse determinato a contrarre in ragione di tale informazione, non essendo essa, peraltro, idoneo a garantire alcuna certezza di recupero di somme né ad assicurare il conseguimento di vantaggi in sede giudiziale, tenuto conto della natura lato sensu professionale (e dunque di risultato) dell'obbligazione assunta dalla consulente.
Infine, nessuno dei testi escussi era presente alla stipula né alle trattative prodromiche ad essa.
Di conseguenza, nessuna prova ha fornito l'attore in merito al fatto costitutivo degli artifici e/o raggiri e/o inganni dedotti a fondamento dell'eccezione di annullamento dei contratti per dolo.
Pertanto, la domanda di annullamento va rigettata.
CO Infine, parte opponente, sul presupposto dell'inadempimento contrattuale di formula domanda di risoluzione dei contratti n. 15748/16 CC01 del 14/02/2017 e n. 15748/16 MU02 –
MU03 del 11/08/2017 stipulati dal in proprio e dei contratti n.11346-17 CC01 del Pt_1
Con 14.02.2017 e n. 11346/17 CC02 del 27.03.2017 stipulati da Villa Ridente e
Tale domanda viene estesa nei confronti del nel giudizio riassunto. COroparte_1
Con Quanto ai contratti intercorsi tra Villa Ridente srl e si richiamano le considerazioni sopra esposte in punto di difetto di legittimazione attiva del , con la conseguenza che nessuna Pt_1
domanda di risoluzione di detti contratti può essere esaminata.
Quanto alla domanda di risoluzione dei contratti stipulati dal in proprio, deve Pt_1
richiamarsi il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che “Il fallimento del contraente inadempiente preclude alla controparte l'esperibilità dell'azione
di risoluzione del contratto, i cui effetti restitutori e risarcitori sarebbero lesivi della "par
condicio creditorum", ma non la proseguibilità nei confronti del curatore della domanda di
risoluzione intentata dal contraente "in bonis" prima della dichiarazione del fallimento della
controparte, come pure nel caso in cui la parte non inadempiente abbia dichiarato di volersi
avvalere della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita prima dell'apertura del
concorso” (Cass. 23462/2024).
Conseguentemente la domanda di risoluzione dei contratti n. 15748/16 CC01 del 14/02/2017 e n. 15748/16 MU02 – MU03 del 11/08/2017, già proposta ab origine con l'atto di citazione in opposizione nei confronti della Sdl in bonis, deve ritenersi ammissibile anche nei confronti del
, costituito nel giudizio riassunto, e va esaminata di seguito. CP_1
Sul punto, si osserva, come sopra ampiamente esposto e motivato, che nessun inadempimento
Con contrattuale grave è ascrivibile in capo alla convenuta la quale ha compiutamente provato in giudizio di aver eseguito la prestazione oggetto dei contratti azionati.
Deve quindi ritenersi che non sussista in concreto alcun presupposto che consenta di dichiarare
Con la risoluzione di detti contratti, atteso che non vi è stato inadempimento di ancor meno inadempimento grave ai contratti de quibus.
Conseguentemente la domanda di risoluzione dei contratti n. 15748/16 CC01 del 14/02/2017 e n. 15748/16 MU02 – MU03 del 11/08/2017 deve essere rigattata.
Quanto alle residue domande di condanna alla restituzione del corrispettivo e risarcimento del danno formulata dall'opponente nei confronti di Sdl e specificamente estese nei confronti del nel giudizio riassunto, è appena il caso di osservare come il rigetto COroparte_1
della domanda di risoluzione e, in ogni caso, l'accertamento della insussistenza di qualsivoglia
CO inadempimento in capo a precludano la pronuncia di domande restitutorie e/o risarcitorie.
In ogni caso, va rilevata l'improcedibilità delle domande di condanna nei confronti del fallimento. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è, infatti, univoca nel ritenere che la domanda di condanna nei confronti di un soggetto fallito è soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. L.Fall. e che, laddove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, come nel caso di specie (Si vedano ex multis Cass. 4.10.2018
n. 24156; Cass.
1.03.2017 n. 5255; Cass. 10.04.2017 n. 9198; Cass. 30.11.2017 n. 28833).
Deve pertanto dichiararsi l'improcedibilità delle domande di condanna alla restituzione del corrispettivo e di risarcimento del danno formulate dall'opponente nei confronti del
[...]
nel giudizio riassunto. CP_1
Spese
In merito al regolamento delle spese del giudizio non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Pertanto, parte attrice deve essere condannata a rifondere in favore del COroparte_1
le spese di lite che si liquidano, sulla base del decisum, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e istruttoria, minimi per la decisoria.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3307/2019;
condanna l'attore opponente, al pagamento della somma di € 5.895,61 in Parte_1
favore del oltre interessi moratori dalla notifica del decreto COroparte_1
ingiuntivo al saldo;
dichiara il difetto di legittimazione di in relazione alle azioni di annullamento e Pt_1
CO risoluzione dei contratti stipulati da Villa Ridente Srl con n.11346-17 CC01 del
14.02.2017 e n. 11346/17 CC02 del 27.03.2017; rigetta la domanda di annullamento dei contratti n. 15748/16 CC01 del 14/02/2017 e n.
15748/16 MU02 – MU03 del 11/08/2017;
rigetta la domanda di risoluzione dei contratti n. 15748/16 CC01 del 14/02/2017 e n. 15748/16
MU02 – MU03 del 11/08/2017;
dichiara improcedibili le domande di condanna del alla restituzione COroparte_9
del corrispettivo ed al risarcimento del danno;
condanna a rifondere in favore del le spese di Parte_1 COroparte_1
lite che liquida in € 4.227,00 per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cpa di legge.
Brescia, 19 marzo 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”