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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 183/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita nella camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 183/2019 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa, per mandato in atti, dall'avv. Luigi Ciotta (pec: ; Email_1
appellante contro
Controparte_1
– già
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.Iva ),
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Antonia Sanfratello (pec:
; Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 822/2018, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 13/6/2018 e pubblicata in data 19/6/2018;
pagina 1 di 11 OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
“VOGLIA l'Ecc.ma Corte di Appello Adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
-riformare, per i motivi esposti, la sentenza appellata n. 822/2018, emessa dal Tribunale di Agrigento il
13.06.2018, pubblicata il 19.06.2018; per l'effetto e conseguentemente:
-rigettare perchè inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto l'avversata opposizione e, per
l'effetto, integralmente confermare il d.i. n° 467/12 Tribunale di Agrigento;
-comunque, nel merito, in ogni caso condannare l (già CP_2 [...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_3 della dott.ssa delle somme giudizialmente accertate, anche maggiori o minori, a Parte_1 quest'ultima dovute per tutte le causali e prestazioni per cui è lite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
-con condanna di controparte alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
-con condanna di controparte al pagamento in restituzione della somma di €. 2.217,50 oltre interessi legali al soddisfo”; per l'appellato:
“Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 822-2018 emessa del Parte_1
Tribunale di Agrigento.
In ogni caso, respingere le domande tutte proposte perché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiarare la validità e l'efficacia della sentenza n. 822-2018; condannare parte appellante alle spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio.
Salvo ogni altro diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23/10/2012 l' Controparte_2
– proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
467/2012, emesso dal Tribunale di Agrigento in data 19-21 luglio 2012, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva pari a € 31.500,00, oltre interessi legali e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di compensi e Parte_1
pagina 2 di 11 indennità per l'espletamento dell'incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione della
Dirigenza del , per gli anni 2010 e 2011 e per il periodo Controparte_4 gennaio/aprile 2012; a sostegno dell'opposizione deduceva:
- in via preliminare e pregiudiziale, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché privo di una valida procura alle liti, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo risultava essere stato depositato in cancelleria in data 21/6/2012 privo di procura apposta in calce;
- la sussistenza di un onere probatorio più pregnante in caso di contestazione e opposizione a decreto ingiuntivo, dal momento che spettava alla dott.ssa provare i fatti costitutivi Pt_1 del suo diritto di credito nonché la certezza, l'idoneità e l'esigibilità della pretesa creditoria;
- la illegittimità del credito vantato dalla convenuta in opposizione, trattandosi di pretesa creditoria infondata e illegittima, dal momento che la nomina a “Presidente del Nucleo di
Valutazione della Dirigenza del era avvenuta in CP_4 Parte_2 violazione di precise disposizioni legislative (art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001); la dottoressa infatti, rivestiva le funzioni di dipendente pubblico in qualità di Segretario Pt_1
Generale del Comune di Licata e non aveva presentato alcuna preventiva istanza di autorizzazione al Comune di Licata, quale proprio datore di lavoro;
l'autorizzazione, in ogni caso, era stata rilasciata successivamente alla nomina in questione;
- la determinazione del compenso in misura di gran lunga superiore a quanto spettante sulla base del Regolamento di valutazione della Dirigenza, approvato con Delibera del Consiglio generale n. 6 del 13/12/2003 e dai decreti del Presidente della Regione Siciliana del
24/7/1994 e del 29/12/1999; il compenso, infatti, avrebbe dovuto essere parametrato a quello previsto per il Presidente del Collegio dei Revisori.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , Parte_1 contestando tutte le domande e le eccezioni formulate dall'opponente e precisando di aver Contr assunto le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione della Dirigenza dell previo provvedimento autorizzativo del 4 luglio 2008, che esibiva in giudizio;
chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna dell' al CP_2 pagamento delle somme giudizialmente accertate, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (istanza rigettata dal Giudice istruttore con ordinanza dell'8/3/2013).
3. La causa veniva istruita con produzione documentale, interrogatorio formale dell'opposta ed esame testimoniale;
all'esito, con sentenza n. 822/2018, emessa in data 13/6/2018 e pagina 3 di 11 pubblicata in data 19/6/2018, il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accogliendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta al pagamento delle spese giudiziali (quantificate in € 2.000,00) e dichiarando irripetibili le spese della procedura monitoria.
3.1. In particolare, il Tribunale evidenziava che a norma dell'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 il pubblico dipendente può assumere incarichi extra lavorativi previa autorizzazione preventiva ed espressa dell'amministrazione di appartenenza, nel caso di specie mancante, tenuto conto che il provvedimento autorizzativo del Sindaco di Licata del 4/7/2008 era costituito da “nota priva di timbro di deposito e di numero di protocollo con riferimento generico ad incarichi futuri”, e carente, pertanto, di una specifica valutazione della compatibilità dell'incarico in termini di tempo e tipologia dell'attività con i doveri del funzionario, nonché di eventuali profili di conflitto di interesse, anche potenziale;
peraltro, non era provata la trasmissione dell'autorizzazione stessa al Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Con atto di citazione notificato in data 16/1/2019 ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, di rigettare l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo n. 467/2012 del Tribunale di Agrigento.
4.1. A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza, per avere il
Giudice del primo grado accolto l'opposizione: a) ritenendo sussistente il difetto della preventiva autorizzazione allo svolgimento della funzione di Presidente del Nucleo di
Valutazione della Dirigenza dell da parte dell'ente di appartenenza;
b) ritenendo CP_4 superiori, rispetto al dovuto, le somme corrispostele (pur dichiarando assorbito il relativo motivo di opposizione dell' . CP_2
5. L'appellante ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, la conferma del decreto ingiuntivo opposto dall' ovvero la condanna dello stesso al pagamento delle CP_2 somme giudizialmente accertate, nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e alla restituzione della somma liquidata a suo favore nella sentenza impugnata a titolo di spese legali, pari a € 2.217,50, oltre interessi.
6. Costituitosi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/4/2019,
l' (oggi della provincia di CP_2 Controparte_1 CP_1
) ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza
[...] impugnata.
pagina 4 di 11 7. All'udienza in trattazione scritta del 19/2/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e questa Corte, con ordinanza del 25/2/2025, ha posto la causa in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
8. ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo Parte_1 grado, in accoglimento dell'opposizione presentata dall' ha revocato il decreto CP_2 ingiuntivo rilevando il difetto di prova dell'anteriorità dell'autorizzazione all'assunzione, da parte dell'appellante, dell'incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione della dirigenza del
Consorzio ASI della Provincia di Agrigento.
8.1. In particolare, con il primo motivo di appello ha lamentato Parte_1
“violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 53 del D. lgs. n. 165/2021”; al ruguardo, premesso che alle pagg.
5-9 della sentenza risulta trascritto il testo del predetto articolo nel testo modificato dalla L. n. 190/2012, approvata il 6/11/2012 e pubblicata nella G.U. n. 265 del 13/11/2012 (non applicabile, ratione temporis, al periodo luglio 2008/aprile 2012),
l'appellante ha dedotto che, sulla base di quanto previsto dai commi 7, 8 e 10 dell'art. 53,
l'onere di richiedere l'autorizzazione al Comune di Licata gravava sul , che, solo CP_1 strumentalmente e solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha eccepito la mancanza di tale autorizzazione. Peraltro, ha aggiunto l'appellante, essa, nell'esercizio delle prerogative previste in via residuale e facoltativa dalla richiamata normativa, si è comunque adoperata “nel munirsi di tale preventiva autorizzazione per come rilasciata dal Sindaco del Contr Comune di Licata con Nota del 4.7.2008”, che, già tramessa all (unitamente al proprio curriculum vitae) in sede di selezione, “venne poi dalla stessa dott.ssa nuovamente rimessa, a Pt_1 richiesta dell'Ente conferente, con successiva confermativa nota sindacale del 12.11.2008”. L'appellante ha quindi ribadito che è documentalmente provato che essa, nell'esercizio delle prerogative previste in via residuale e facoltativa dalla normativa richiamata, si è munita di apposita preventiva autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Licata con nota del 4/7/2008, circostanza confermata anche dallo stesso Sindaco nel corso dell'udienza del 13/1/2016.
8.2. Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 - 116 c.p.c., “per travisamento ed erronea valutazione e/o considerazione delle acquisite prove documentali e raccolte prove orali”.
Ha precisato, al riguardo, che il Tribunale ha errato nel ritenere “dubbia l'anteriorità all'insediamento del 29.10.2008 (…) dell'autorizzazione del Sindaco di Licata del 4.7.2008 che consiste
pagina 5 di 11 in una nota priva di timbro di deposito e di numero di protocollo con riferimento generico ad incarichi futuri”, discostandosi dalle emergenze probatorie (sia documentali sia orali), ponendo l'onere di munirsi dell'autorizzazione in capo ad essa appellante e non all' come previsto CP_2 dalla legge (commi 7, 8 e 10 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001), ed omettendo di considerare che in sede di interrogatorio formale il Sindaco di Licata ha confermato di aver rilasciato l'autorizzazione: risultanza probatoria ingiustamente “obliterata” dal tribunale.
9. I motivi (da esaminare congiuntamente) sono infondati.
Va premesso che le argomentazioni del Giudice di prime cure non appaiono condivisibili laddove ha escluso l'anteriorità, rispetto all'insediamento della dell'autorizzazione Pt_1 del 4/7/2008 (all. n. 8 della produzione di primo grado dell'appellante), sul presupposto che si tratti di “nota priva di timbro di deposito e di numero di protocollo con riferimento generico a incarichi futuri”, non menzionata nell'indice dei documenti a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, incompatibile con la successiva autorizzazione del Sindaco del 4/11/2008 (“che nemmeno la menziona ad esempio per confermarla o modificarla in parte”), e non trasmessa al
Dipartimento della funzione pubblica (cfr. pagg. 12-13 della sentenza impugnata).
Invero, il teste all'epoca Sindaco del Comune di Licata, ha espressamente Tes_1 confermato di aver rilasciato l'autorizzazione del 4/7/2008, e l'argomento del Giudice di primo grado, secondo cui il teste “potrebbe averla confusa con altri incarichi di segretario comunale presso Comuni Minori”, non appare convincente.
Il teste, infatti, ha reso dichiarazione puntuale e circostanziata, che esclude ogni ipotesi di
“confusione” sulle autorizzazioni, dichiarando, all'udienza del 13/1/2016, quanto segue:
<Sono stato Sindaco del Comune di Licata dal 2008 al 2013 e conosco la sig.ra perché Pt_1 rivestiva la carica di segretario comunale del comune>>;
ADR: << confermo di avere rilasciato l'autorizzazione del 4/7/08, ma non di mia iniziativa, bensì su richiesta della dott.ssa , la quale per altro mi sottopose altre richieste per svolgere “a scavalco” Pt_1
l'incarico di segretario comunale presso altri comuni, ricordo e . Devo precisare che esiste Per_1 Per_2 un albo dei segretari comunali presso la alla quale va presentata l'autorizzazione del Sindaco, CP_5 per l'autorizzazione Prefettizia>>.
A fronte dell'esibizione dell'autorizzazione del 4/7/2008, il teste ha dichiarato di riconoscerla e confermarla, precisando quanto segue: <le richieste “a scavalco” erano presentate sempre per iscritto e su iniziativa della dott.ssa . L'albo prefettizio di cui ho parlato riporta solo gli incarichi Pt_1
pagina 6 di 11 di segretario comunale in altri comuni e non in altri enti (…) l'autorizzazione del 4/7/08 riguarda in genere tutti gli incarichi professionali esterni, mentre le cosiddette istanze “ a scavalco ” riguardano solo gi incarichi di segretario comunale e aggiungo che solo per queste ultime occorre ottenere l'autorizzazione prefettizia>>”.
9.1. La circostanza che l'autorizzazione del 4/7/2008 sia effettivamente anteriore all'insediamento della presso il (29/10/2008), tuttavia, è del tutto Pt_1 CP_1 irrilevante. Ciò che rileva, nel caso di specie, è l'assoluta genericità del provvedimento in questione, che autorizzava l'odierna appellante, in via del tutto generica (come confermato dal teste escusso) e senza riferimento alcuno all'incarico presso il “all'espletamento CP_4 di eventuali incarichi professionali esterni, in maniera saltuaria e/o occasionale per tutta la durata della vigenza dell'incarico di Segretario/Direttore Generale fatte in ogni caso salve le prioritarie esigenze di servizio”.
L'autorizzazione, in tutta evidenza, non è rispondente alla prescrizione dell'art. 53 del d. lgs.
n. 165/2001 che, nel testo ratione temporis applicabile, ai commi 7-10 dispone: “
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti
o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento;
il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
pagina 7 di 11
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e sì prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.”.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata;
in ogni altro caso, si intende definitivamente negata”.
9.2. Al di là dell'erroneo richiamo, nella sentenza impugnata, all'inciso introdotto al comma
7, in data successiva ai fatti di causa, dalla l. n. 90/2012 (Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi), non vi
è dubbio che l'art. 53 del d. lgs n. 165/2001 consenta ai dipendenti pubblici l'espletamento di incarichi extraistituzionali retribuiti solo ove gli stessi siano conferiti dall'amministrazione di provenienza ovvero da questa preventivamente autorizzati, “rimettendo al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità dell'incarico e della sua compatibilità, soggettiva e oggettiva, con i compiti propri dell'ufficio” (così Cass., sez. II, 23 gennaio 2020, n. 18206).
Lo scopo della normativa, in tutta evidenza, indipendentemente dalla formale enunciazione del principio, nel testo della legge, solo a far data dal 2012, è quello “di garantire l'imparzialità,
l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi sanciti dagli artt.
pagina 8 di 11 97 e 98 Cost.” ed “evitare che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi ulteriori rispetto a quelli che discendono dai propri doveri istituzionali, distogliendolo da essi ovvero creando forme autorizzate di concorrenza soggettiva in capo al medesimo soggetto interessato (così Cass., n. 18206/2020, cit.), rimettendo al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità dell'incarico e della sua compatibilità, soggettiva e oggettiva, con i compiti propri dell'ufficio (così Cass., sez. II, 18 giugno 2020, n. 11811, che, in fattispecie relativa al quadro normativo antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 190/2012, ha ritenuto l'autorizzazione postuma e l'autorizzazione “ora per allora” ontologicamente incompatibili con la finalità dell'istituto della previa autorizzazione “che, in base al disposto di cui all'art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165 del
2001, è quella (…) di verificare, necessariamente ex ante, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”].
È indubbio che al fine di soddisfare le finalità della norma l'autorizzazione debba essere espressa (cfr. Cass., sez. II, 29 novembre 2023, n. 33121), pena la nullità di diritto, ai sensi del comma 8 della norma citata, del provvedimento di conferimento incarico [cfr. Consiglio di
Stato, sez. II, 27 maggio 2021, n. 4091: “L'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, T.u.p.i., rubricato «Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi», regola in maniera analitica lo svolgimento di incarichi esterni -retribuiti e non- da parte dei dipendenti pubblici, imponendo una griglia di doveri ed obblighi non soltanto a questi ultimi ma, in primis, alle amministrazioni che li conferiscono. La norma chiarisce cosa si debba intendere per incarichi extraistituzionali, ricomprendendovi tutte quelle attività, anche occasionali, che comunque prevedono un compenso, salvi i casi di esclusione riconducibili alla peculiare natura dell'attività che si intende svolgere, in quanto espressione di diritti costituzionalmente tutelati, quali la libertà di insegnamento o i diritti sindacali, o connotati dalla mancanza di interesse economico (assenza di un compenso). Il regime giuridico ordinario per poter legittimamente svolgere un'attività extraistituzionale è il conseguimento di un'autorizzazione preventiva da parte della propria
Amministrazione, la mancanza della quale determina una serie di conseguenze nei confronti di tutti i soggetti interessati alla vicenda. Se l'incarico retribuito è conferito da una pubblica amministrazione, ad esempio, ovviamente diversa da quella di appartenenza dell'interessato, il provvedimento di conferimento, ai sensi dell'art. 53, comma 8, costituisce infrazione disciplinare ed è nullo di diritto”].
Tanto premesso, risulta evidente che la generica autorizzazione del 4/7/2008 non abbia le caratteristiche dell'autorizzazione (espressa) richiesta dalla normativa, restando del tutto pagina 9 di 11 ininfluente che l'odierna appellante si sia “attivata” per munirsi dell'autorizzazione, a fronte dell'inerzia del . CP_1
Il primo e il secondo motivo di appello vanno, pertanto, respinti.
10. Alla luce dell'impostazione che precede, devono ritenersi assorbite le ulteriori doglianze dell'appellante, circa il gratuito riferimento, nella sentenza, ad un presunto suo coinvolgimento in vicenda giudiziale che ha riguardato gli organi direttivi del Consorzio ASI della Provincia di Agrigento, in relazione alle somme erogate per incarichi a pubblici dipendenti (fatti, questi, per i quali la presso la Corte dei Conti aveva Parte_3
Contr all'epoca promosso procedimento per danno erariale nei confronti dei vertici dell : vicenda poi conclusasi, secondo quanto dedotto dall'appellante, con sentenza n. 1112/2014 della Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana, che avrebbe escluso
(proprio in riferimento all'incarico da essa espletato presso il ) Controparte_4 ogni ipotesi di danno erariale e la rispondenza a legge dell'importo dei compensi previsti in suo favore quale Presidente del Nucleo di Valutazione.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da avverso la sentenza n. 822/2018 emessa Parte_1 dal Tribunale di Agrigento il 13 giugno 2018 e pubblicata in data 19 giugno 2018;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1
, già Controparte_1
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
pagina 10 di 11 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 23 maggio 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita nella camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 183/2019 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa, per mandato in atti, dall'avv. Luigi Ciotta (pec: ; Email_1
appellante contro
Controparte_1
– già
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.Iva ),
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Antonia Sanfratello (pec:
; Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 822/2018, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 13/6/2018 e pubblicata in data 19/6/2018;
pagina 1 di 11 OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
“VOGLIA l'Ecc.ma Corte di Appello Adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
-riformare, per i motivi esposti, la sentenza appellata n. 822/2018, emessa dal Tribunale di Agrigento il
13.06.2018, pubblicata il 19.06.2018; per l'effetto e conseguentemente:
-rigettare perchè inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto l'avversata opposizione e, per
l'effetto, integralmente confermare il d.i. n° 467/12 Tribunale di Agrigento;
-comunque, nel merito, in ogni caso condannare l (già CP_2 [...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_3 della dott.ssa delle somme giudizialmente accertate, anche maggiori o minori, a Parte_1 quest'ultima dovute per tutte le causali e prestazioni per cui è lite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
-con condanna di controparte alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
-con condanna di controparte al pagamento in restituzione della somma di €. 2.217,50 oltre interessi legali al soddisfo”; per l'appellato:
“Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 822-2018 emessa del Parte_1
Tribunale di Agrigento.
In ogni caso, respingere le domande tutte proposte perché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiarare la validità e l'efficacia della sentenza n. 822-2018; condannare parte appellante alle spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio.
Salvo ogni altro diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23/10/2012 l' Controparte_2
– proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
467/2012, emesso dal Tribunale di Agrigento in data 19-21 luglio 2012, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva pari a € 31.500,00, oltre interessi legali e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di compensi e Parte_1
pagina 2 di 11 indennità per l'espletamento dell'incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione della
Dirigenza del , per gli anni 2010 e 2011 e per il periodo Controparte_4 gennaio/aprile 2012; a sostegno dell'opposizione deduceva:
- in via preliminare e pregiudiziale, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché privo di una valida procura alle liti, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo risultava essere stato depositato in cancelleria in data 21/6/2012 privo di procura apposta in calce;
- la sussistenza di un onere probatorio più pregnante in caso di contestazione e opposizione a decreto ingiuntivo, dal momento che spettava alla dott.ssa provare i fatti costitutivi Pt_1 del suo diritto di credito nonché la certezza, l'idoneità e l'esigibilità della pretesa creditoria;
- la illegittimità del credito vantato dalla convenuta in opposizione, trattandosi di pretesa creditoria infondata e illegittima, dal momento che la nomina a “Presidente del Nucleo di
Valutazione della Dirigenza del era avvenuta in CP_4 Parte_2 violazione di precise disposizioni legislative (art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001); la dottoressa infatti, rivestiva le funzioni di dipendente pubblico in qualità di Segretario Pt_1
Generale del Comune di Licata e non aveva presentato alcuna preventiva istanza di autorizzazione al Comune di Licata, quale proprio datore di lavoro;
l'autorizzazione, in ogni caso, era stata rilasciata successivamente alla nomina in questione;
- la determinazione del compenso in misura di gran lunga superiore a quanto spettante sulla base del Regolamento di valutazione della Dirigenza, approvato con Delibera del Consiglio generale n. 6 del 13/12/2003 e dai decreti del Presidente della Regione Siciliana del
24/7/1994 e del 29/12/1999; il compenso, infatti, avrebbe dovuto essere parametrato a quello previsto per il Presidente del Collegio dei Revisori.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , Parte_1 contestando tutte le domande e le eccezioni formulate dall'opponente e precisando di aver Contr assunto le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione della Dirigenza dell previo provvedimento autorizzativo del 4 luglio 2008, che esibiva in giudizio;
chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna dell' al CP_2 pagamento delle somme giudizialmente accertate, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (istanza rigettata dal Giudice istruttore con ordinanza dell'8/3/2013).
3. La causa veniva istruita con produzione documentale, interrogatorio formale dell'opposta ed esame testimoniale;
all'esito, con sentenza n. 822/2018, emessa in data 13/6/2018 e pagina 3 di 11 pubblicata in data 19/6/2018, il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accogliendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta al pagamento delle spese giudiziali (quantificate in € 2.000,00) e dichiarando irripetibili le spese della procedura monitoria.
3.1. In particolare, il Tribunale evidenziava che a norma dell'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 il pubblico dipendente può assumere incarichi extra lavorativi previa autorizzazione preventiva ed espressa dell'amministrazione di appartenenza, nel caso di specie mancante, tenuto conto che il provvedimento autorizzativo del Sindaco di Licata del 4/7/2008 era costituito da “nota priva di timbro di deposito e di numero di protocollo con riferimento generico ad incarichi futuri”, e carente, pertanto, di una specifica valutazione della compatibilità dell'incarico in termini di tempo e tipologia dell'attività con i doveri del funzionario, nonché di eventuali profili di conflitto di interesse, anche potenziale;
peraltro, non era provata la trasmissione dell'autorizzazione stessa al Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Con atto di citazione notificato in data 16/1/2019 ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, di rigettare l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo n. 467/2012 del Tribunale di Agrigento.
4.1. A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza, per avere il
Giudice del primo grado accolto l'opposizione: a) ritenendo sussistente il difetto della preventiva autorizzazione allo svolgimento della funzione di Presidente del Nucleo di
Valutazione della Dirigenza dell da parte dell'ente di appartenenza;
b) ritenendo CP_4 superiori, rispetto al dovuto, le somme corrispostele (pur dichiarando assorbito il relativo motivo di opposizione dell' . CP_2
5. L'appellante ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, la conferma del decreto ingiuntivo opposto dall' ovvero la condanna dello stesso al pagamento delle CP_2 somme giudizialmente accertate, nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e alla restituzione della somma liquidata a suo favore nella sentenza impugnata a titolo di spese legali, pari a € 2.217,50, oltre interessi.
6. Costituitosi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/4/2019,
l' (oggi della provincia di CP_2 Controparte_1 CP_1
) ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza
[...] impugnata.
pagina 4 di 11 7. All'udienza in trattazione scritta del 19/2/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e questa Corte, con ordinanza del 25/2/2025, ha posto la causa in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
8. ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo Parte_1 grado, in accoglimento dell'opposizione presentata dall' ha revocato il decreto CP_2 ingiuntivo rilevando il difetto di prova dell'anteriorità dell'autorizzazione all'assunzione, da parte dell'appellante, dell'incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione della dirigenza del
Consorzio ASI della Provincia di Agrigento.
8.1. In particolare, con il primo motivo di appello ha lamentato Parte_1
“violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 53 del D. lgs. n. 165/2021”; al ruguardo, premesso che alle pagg.
5-9 della sentenza risulta trascritto il testo del predetto articolo nel testo modificato dalla L. n. 190/2012, approvata il 6/11/2012 e pubblicata nella G.U. n. 265 del 13/11/2012 (non applicabile, ratione temporis, al periodo luglio 2008/aprile 2012),
l'appellante ha dedotto che, sulla base di quanto previsto dai commi 7, 8 e 10 dell'art. 53,
l'onere di richiedere l'autorizzazione al Comune di Licata gravava sul , che, solo CP_1 strumentalmente e solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha eccepito la mancanza di tale autorizzazione. Peraltro, ha aggiunto l'appellante, essa, nell'esercizio delle prerogative previste in via residuale e facoltativa dalla richiamata normativa, si è comunque adoperata “nel munirsi di tale preventiva autorizzazione per come rilasciata dal Sindaco del Contr Comune di Licata con Nota del 4.7.2008”, che, già tramessa all (unitamente al proprio curriculum vitae) in sede di selezione, “venne poi dalla stessa dott.ssa nuovamente rimessa, a Pt_1 richiesta dell'Ente conferente, con successiva confermativa nota sindacale del 12.11.2008”. L'appellante ha quindi ribadito che è documentalmente provato che essa, nell'esercizio delle prerogative previste in via residuale e facoltativa dalla normativa richiamata, si è munita di apposita preventiva autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Licata con nota del 4/7/2008, circostanza confermata anche dallo stesso Sindaco nel corso dell'udienza del 13/1/2016.
8.2. Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 - 116 c.p.c., “per travisamento ed erronea valutazione e/o considerazione delle acquisite prove documentali e raccolte prove orali”.
Ha precisato, al riguardo, che il Tribunale ha errato nel ritenere “dubbia l'anteriorità all'insediamento del 29.10.2008 (…) dell'autorizzazione del Sindaco di Licata del 4.7.2008 che consiste
pagina 5 di 11 in una nota priva di timbro di deposito e di numero di protocollo con riferimento generico ad incarichi futuri”, discostandosi dalle emergenze probatorie (sia documentali sia orali), ponendo l'onere di munirsi dell'autorizzazione in capo ad essa appellante e non all' come previsto CP_2 dalla legge (commi 7, 8 e 10 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001), ed omettendo di considerare che in sede di interrogatorio formale il Sindaco di Licata ha confermato di aver rilasciato l'autorizzazione: risultanza probatoria ingiustamente “obliterata” dal tribunale.
9. I motivi (da esaminare congiuntamente) sono infondati.
Va premesso che le argomentazioni del Giudice di prime cure non appaiono condivisibili laddove ha escluso l'anteriorità, rispetto all'insediamento della dell'autorizzazione Pt_1 del 4/7/2008 (all. n. 8 della produzione di primo grado dell'appellante), sul presupposto che si tratti di “nota priva di timbro di deposito e di numero di protocollo con riferimento generico a incarichi futuri”, non menzionata nell'indice dei documenti a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, incompatibile con la successiva autorizzazione del Sindaco del 4/11/2008 (“che nemmeno la menziona ad esempio per confermarla o modificarla in parte”), e non trasmessa al
Dipartimento della funzione pubblica (cfr. pagg. 12-13 della sentenza impugnata).
Invero, il teste all'epoca Sindaco del Comune di Licata, ha espressamente Tes_1 confermato di aver rilasciato l'autorizzazione del 4/7/2008, e l'argomento del Giudice di primo grado, secondo cui il teste “potrebbe averla confusa con altri incarichi di segretario comunale presso Comuni Minori”, non appare convincente.
Il teste, infatti, ha reso dichiarazione puntuale e circostanziata, che esclude ogni ipotesi di
“confusione” sulle autorizzazioni, dichiarando, all'udienza del 13/1/2016, quanto segue:
<Sono stato Sindaco del Comune di Licata dal 2008 al 2013 e conosco la sig.ra perché Pt_1 rivestiva la carica di segretario comunale del comune>>;
ADR: << confermo di avere rilasciato l'autorizzazione del 4/7/08, ma non di mia iniziativa, bensì su richiesta della dott.ssa , la quale per altro mi sottopose altre richieste per svolgere “a scavalco” Pt_1
l'incarico di segretario comunale presso altri comuni, ricordo e . Devo precisare che esiste Per_1 Per_2 un albo dei segretari comunali presso la alla quale va presentata l'autorizzazione del Sindaco, CP_5 per l'autorizzazione Prefettizia>>.
A fronte dell'esibizione dell'autorizzazione del 4/7/2008, il teste ha dichiarato di riconoscerla e confermarla, precisando quanto segue: <le richieste “a scavalco” erano presentate sempre per iscritto e su iniziativa della dott.ssa . L'albo prefettizio di cui ho parlato riporta solo gli incarichi Pt_1
pagina 6 di 11 di segretario comunale in altri comuni e non in altri enti (…) l'autorizzazione del 4/7/08 riguarda in genere tutti gli incarichi professionali esterni, mentre le cosiddette istanze “ a scavalco ” riguardano solo gi incarichi di segretario comunale e aggiungo che solo per queste ultime occorre ottenere l'autorizzazione prefettizia>>”.
9.1. La circostanza che l'autorizzazione del 4/7/2008 sia effettivamente anteriore all'insediamento della presso il (29/10/2008), tuttavia, è del tutto Pt_1 CP_1 irrilevante. Ciò che rileva, nel caso di specie, è l'assoluta genericità del provvedimento in questione, che autorizzava l'odierna appellante, in via del tutto generica (come confermato dal teste escusso) e senza riferimento alcuno all'incarico presso il “all'espletamento CP_4 di eventuali incarichi professionali esterni, in maniera saltuaria e/o occasionale per tutta la durata della vigenza dell'incarico di Segretario/Direttore Generale fatte in ogni caso salve le prioritarie esigenze di servizio”.
L'autorizzazione, in tutta evidenza, non è rispondente alla prescrizione dell'art. 53 del d. lgs.
n. 165/2001 che, nel testo ratione temporis applicabile, ai commi 7-10 dispone: “
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti
o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento;
il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
pagina 7 di 11
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e sì prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.”.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata;
in ogni altro caso, si intende definitivamente negata”.
9.2. Al di là dell'erroneo richiamo, nella sentenza impugnata, all'inciso introdotto al comma
7, in data successiva ai fatti di causa, dalla l. n. 90/2012 (Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi), non vi
è dubbio che l'art. 53 del d. lgs n. 165/2001 consenta ai dipendenti pubblici l'espletamento di incarichi extraistituzionali retribuiti solo ove gli stessi siano conferiti dall'amministrazione di provenienza ovvero da questa preventivamente autorizzati, “rimettendo al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità dell'incarico e della sua compatibilità, soggettiva e oggettiva, con i compiti propri dell'ufficio” (così Cass., sez. II, 23 gennaio 2020, n. 18206).
Lo scopo della normativa, in tutta evidenza, indipendentemente dalla formale enunciazione del principio, nel testo della legge, solo a far data dal 2012, è quello “di garantire l'imparzialità,
l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi sanciti dagli artt.
pagina 8 di 11 97 e 98 Cost.” ed “evitare che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi ulteriori rispetto a quelli che discendono dai propri doveri istituzionali, distogliendolo da essi ovvero creando forme autorizzate di concorrenza soggettiva in capo al medesimo soggetto interessato (così Cass., n. 18206/2020, cit.), rimettendo al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità dell'incarico e della sua compatibilità, soggettiva e oggettiva, con i compiti propri dell'ufficio (così Cass., sez. II, 18 giugno 2020, n. 11811, che, in fattispecie relativa al quadro normativo antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 190/2012, ha ritenuto l'autorizzazione postuma e l'autorizzazione “ora per allora” ontologicamente incompatibili con la finalità dell'istituto della previa autorizzazione “che, in base al disposto di cui all'art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165 del
2001, è quella (…) di verificare, necessariamente ex ante, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”].
È indubbio che al fine di soddisfare le finalità della norma l'autorizzazione debba essere espressa (cfr. Cass., sez. II, 29 novembre 2023, n. 33121), pena la nullità di diritto, ai sensi del comma 8 della norma citata, del provvedimento di conferimento incarico [cfr. Consiglio di
Stato, sez. II, 27 maggio 2021, n. 4091: “L'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, T.u.p.i., rubricato «Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi», regola in maniera analitica lo svolgimento di incarichi esterni -retribuiti e non- da parte dei dipendenti pubblici, imponendo una griglia di doveri ed obblighi non soltanto a questi ultimi ma, in primis, alle amministrazioni che li conferiscono. La norma chiarisce cosa si debba intendere per incarichi extraistituzionali, ricomprendendovi tutte quelle attività, anche occasionali, che comunque prevedono un compenso, salvi i casi di esclusione riconducibili alla peculiare natura dell'attività che si intende svolgere, in quanto espressione di diritti costituzionalmente tutelati, quali la libertà di insegnamento o i diritti sindacali, o connotati dalla mancanza di interesse economico (assenza di un compenso). Il regime giuridico ordinario per poter legittimamente svolgere un'attività extraistituzionale è il conseguimento di un'autorizzazione preventiva da parte della propria
Amministrazione, la mancanza della quale determina una serie di conseguenze nei confronti di tutti i soggetti interessati alla vicenda. Se l'incarico retribuito è conferito da una pubblica amministrazione, ad esempio, ovviamente diversa da quella di appartenenza dell'interessato, il provvedimento di conferimento, ai sensi dell'art. 53, comma 8, costituisce infrazione disciplinare ed è nullo di diritto”].
Tanto premesso, risulta evidente che la generica autorizzazione del 4/7/2008 non abbia le caratteristiche dell'autorizzazione (espressa) richiesta dalla normativa, restando del tutto pagina 9 di 11 ininfluente che l'odierna appellante si sia “attivata” per munirsi dell'autorizzazione, a fronte dell'inerzia del . CP_1
Il primo e il secondo motivo di appello vanno, pertanto, respinti.
10. Alla luce dell'impostazione che precede, devono ritenersi assorbite le ulteriori doglianze dell'appellante, circa il gratuito riferimento, nella sentenza, ad un presunto suo coinvolgimento in vicenda giudiziale che ha riguardato gli organi direttivi del Consorzio ASI della Provincia di Agrigento, in relazione alle somme erogate per incarichi a pubblici dipendenti (fatti, questi, per i quali la presso la Corte dei Conti aveva Parte_3
Contr all'epoca promosso procedimento per danno erariale nei confronti dei vertici dell : vicenda poi conclusasi, secondo quanto dedotto dall'appellante, con sentenza n. 1112/2014 della Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana, che avrebbe escluso
(proprio in riferimento all'incarico da essa espletato presso il ) Controparte_4 ogni ipotesi di danno erariale e la rispondenza a legge dell'importo dei compensi previsti in suo favore quale Presidente del Nucleo di Valutazione.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da avverso la sentenza n. 822/2018 emessa Parte_1 dal Tribunale di Agrigento il 13 giugno 2018 e pubblicata in data 19 giugno 2018;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1
, già Controparte_1
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
pagina 10 di 11 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 23 maggio 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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