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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/10/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3552/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott.ssa EL OS – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Domenico Turco e dell'Avv. Francesco Turco;
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 21.10.2019, la ricorrente ha convenuto in giudizio l'
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla liquidazione Controparte_2 della pensione di invalidità civile (INV/CIV) in luogo dell'assegno ordinario di invalidità (categoria
IO), già in godimento.
La ricorrente ha esposto di essere stata riconosciuta invalida civile nella misura del 74%, come da verbale del 23.04.2018, e che tale valutazione è stata confermata in sede di revisione in data
19.06.2019.
Pertanto, essendo le due prestazioni non cumulabili, ha inizialmente optato per la pensione IO, ma successivamente, ritenendo più favorevole il trattamento economico previsto per la pensione
INV/CIV, ha presentato, in data 2.9.2019, per il tramite di un patronato, apposita istanza di rinuncia alla pensione IO e contestuale richiesta di liquidazione della pensione INV/CIV.
L' , con comunicazione del 10.9.2019, ha rigettato la domanda, ritenendo che l'opzione CP_2 esercitata per la pensione IO fosse irrevocabile.
La ricorrente contesta tale interpretazione, richiamando la Legge n. 412/1991, che prevede la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole, anche successivamente, chiedendo all'intestato
Tribunale l'accertamento del proprio diritto alla liquidazione della pensione INV/CIV a decorrere dalla data di revisione del 19.06.2019, con condanna dell' al pagamento degli arretrati e delle CP_2 mensilità future. L' , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, pertanto se ne dichiara la CP_2 contumacia.
La controversia, avente natura documentale, viene decisa all'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'oggetto della controversia concerne la facoltà per la ricorrente di optare per la pensione di invalidità civile (INV/CIV) in luogo dell'assegno ordinario di invalidità (IO), già riconosciuto dall' , in CP_2 quanto ritenuto trattamento economicamente più favorevole.
La Legge n. 412/1991, all'art. 12, comma 1, come correttamente richiamata dalla difesa della parte ricorrente, stabilisce espressamente che: “È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.”
Tale disposizione, di carattere generale, è applicabile a tutte le ipotesi di prestazioni incompatibili, consentendo al beneficiario di scegliere liberamente quale trattamento percepire, anche successivamente al riconoscimento di una prestazione.
In merito alla opposta irrevocabilità dell'opzione per la pensione IO, è opportuno rilevare come il rigetto dell' potrebbe - in astratto - trovare fondamento nella tesi secondo cui l'assegno IO, CP_2 dopo tre conferme triennali consecutive, diventa automaticamente definitivo.
Tale regola è prevista dalla Legge n. 222/1984, art. 1, commi 7 e 8, che dispongono:
- al comma 7: “L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa.”
- al comma 8: “Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.”
Tuttavia, nel caso di specie, non risulta documentato che l'assegno IO fosse già stato confermato per tre volte, né che fosse stato trasformato in prestazione definitiva. Al contrario, la ricorrente ha formalmente rinunciato alla prestazione IO e ha presentato istanza per la liquidazione della pensione
INV/CIV in data 2.9.2019, esercitando così il proprio diritto di opzione.
Diversamente, l' , pur regolarmente convenuto, è rimasto contumace, non svolgendo alcuna CP_2 attività difensiva né producendo documentazione a sostegno del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare - se del caso - che l'assegno IO fosse divenuto definitivo ricade sull' , trattandosi di fatto impeditivo del diritto fatto valere dalla ricorrente. CP_2 Pertanto, deve ritenersi che l'opzione per la pensione IO non fosse ancora irrevocabile, e che la ricorrente abbia legittimamente esercitato il proprio diritto di scelta per il trattamento più favorevole, come previsto dalla normativa vigente.
Ancor più, a ben vedere, il rigetto della domanda di liquidazione della pensione di invalidità civile
(categoria INV.CIV.) risulta essere stato motivato dall' , nella comunicazione di reiezione del CP_2
10.9.20219, con riferimento ad una presunta “incompatibilità con altra prestazione di invalidità/rendita (fascia 34)”. CP_3
Tuttavia, allo stato degli atti ed anche sotto tale profilo motivazionale di reiezione, non risulta alcuna prova documentale circa l'effettiva titolarità da parte della ricorrente di una rendita attiva ed CP_3 incompatibile con la prestazione richiesta.
Né l' , stante la sua mancata costituzione, ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esistenza, la CP_2 natura o la decorrenza di tale rendita.
In assenza di riscontro probatorio, la motivazione addotta dall' nella comunicazione di CP_1 reiezione appare generica e non suffragata da elementi oggettivi, e non può costituire valido presupposto per il diniego della prestazione opzionata.
Inoltre, la ricorrente ha prodotto idonea documentazione sanitaria e reddituale, comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla pensione di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 2.9.2019 (atto con cui ha formalmente rinunciato alla pensione IO e optato per la pensione INV.CIV.).
Ne consegue che il rigetto opposto dall' deve ritenersi illegittimo e la domanda della ricorrente CP_2 meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
EL OS in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione della pensione di invalidità civile (INV/CIV) in luogo dell'assegno ordinario di invalidità (categoria IO) e, per l'effetto, condanna l' alla liquidazione della pensione di invalidità civile in favore della CP_2 ricorrente, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 2.9.2019, nonché degli arretrati maturati dalla suddetta data, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida, esclusa la CP_2 fase istruttoria, in € 1.865,00, oltre IVA e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari. Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
EL OS
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott.ssa EL OS – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Domenico Turco e dell'Avv. Francesco Turco;
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 21.10.2019, la ricorrente ha convenuto in giudizio l'
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla liquidazione Controparte_2 della pensione di invalidità civile (INV/CIV) in luogo dell'assegno ordinario di invalidità (categoria
IO), già in godimento.
La ricorrente ha esposto di essere stata riconosciuta invalida civile nella misura del 74%, come da verbale del 23.04.2018, e che tale valutazione è stata confermata in sede di revisione in data
19.06.2019.
Pertanto, essendo le due prestazioni non cumulabili, ha inizialmente optato per la pensione IO, ma successivamente, ritenendo più favorevole il trattamento economico previsto per la pensione
INV/CIV, ha presentato, in data 2.9.2019, per il tramite di un patronato, apposita istanza di rinuncia alla pensione IO e contestuale richiesta di liquidazione della pensione INV/CIV.
L' , con comunicazione del 10.9.2019, ha rigettato la domanda, ritenendo che l'opzione CP_2 esercitata per la pensione IO fosse irrevocabile.
La ricorrente contesta tale interpretazione, richiamando la Legge n. 412/1991, che prevede la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole, anche successivamente, chiedendo all'intestato
Tribunale l'accertamento del proprio diritto alla liquidazione della pensione INV/CIV a decorrere dalla data di revisione del 19.06.2019, con condanna dell' al pagamento degli arretrati e delle CP_2 mensilità future. L' , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, pertanto se ne dichiara la CP_2 contumacia.
La controversia, avente natura documentale, viene decisa all'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'oggetto della controversia concerne la facoltà per la ricorrente di optare per la pensione di invalidità civile (INV/CIV) in luogo dell'assegno ordinario di invalidità (IO), già riconosciuto dall' , in CP_2 quanto ritenuto trattamento economicamente più favorevole.
La Legge n. 412/1991, all'art. 12, comma 1, come correttamente richiamata dalla difesa della parte ricorrente, stabilisce espressamente che: “È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.”
Tale disposizione, di carattere generale, è applicabile a tutte le ipotesi di prestazioni incompatibili, consentendo al beneficiario di scegliere liberamente quale trattamento percepire, anche successivamente al riconoscimento di una prestazione.
In merito alla opposta irrevocabilità dell'opzione per la pensione IO, è opportuno rilevare come il rigetto dell' potrebbe - in astratto - trovare fondamento nella tesi secondo cui l'assegno IO, CP_2 dopo tre conferme triennali consecutive, diventa automaticamente definitivo.
Tale regola è prevista dalla Legge n. 222/1984, art. 1, commi 7 e 8, che dispongono:
- al comma 7: “L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa.”
- al comma 8: “Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.”
Tuttavia, nel caso di specie, non risulta documentato che l'assegno IO fosse già stato confermato per tre volte, né che fosse stato trasformato in prestazione definitiva. Al contrario, la ricorrente ha formalmente rinunciato alla prestazione IO e ha presentato istanza per la liquidazione della pensione
INV/CIV in data 2.9.2019, esercitando così il proprio diritto di opzione.
Diversamente, l' , pur regolarmente convenuto, è rimasto contumace, non svolgendo alcuna CP_2 attività difensiva né producendo documentazione a sostegno del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare - se del caso - che l'assegno IO fosse divenuto definitivo ricade sull' , trattandosi di fatto impeditivo del diritto fatto valere dalla ricorrente. CP_2 Pertanto, deve ritenersi che l'opzione per la pensione IO non fosse ancora irrevocabile, e che la ricorrente abbia legittimamente esercitato il proprio diritto di scelta per il trattamento più favorevole, come previsto dalla normativa vigente.
Ancor più, a ben vedere, il rigetto della domanda di liquidazione della pensione di invalidità civile
(categoria INV.CIV.) risulta essere stato motivato dall' , nella comunicazione di reiezione del CP_2
10.9.20219, con riferimento ad una presunta “incompatibilità con altra prestazione di invalidità/rendita (fascia 34)”. CP_3
Tuttavia, allo stato degli atti ed anche sotto tale profilo motivazionale di reiezione, non risulta alcuna prova documentale circa l'effettiva titolarità da parte della ricorrente di una rendita attiva ed CP_3 incompatibile con la prestazione richiesta.
Né l' , stante la sua mancata costituzione, ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esistenza, la CP_2 natura o la decorrenza di tale rendita.
In assenza di riscontro probatorio, la motivazione addotta dall' nella comunicazione di CP_1 reiezione appare generica e non suffragata da elementi oggettivi, e non può costituire valido presupposto per il diniego della prestazione opzionata.
Inoltre, la ricorrente ha prodotto idonea documentazione sanitaria e reddituale, comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla pensione di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 2.9.2019 (atto con cui ha formalmente rinunciato alla pensione IO e optato per la pensione INV.CIV.).
Ne consegue che il rigetto opposto dall' deve ritenersi illegittimo e la domanda della ricorrente CP_2 meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
EL OS in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione della pensione di invalidità civile (INV/CIV) in luogo dell'assegno ordinario di invalidità (categoria IO) e, per l'effetto, condanna l' alla liquidazione della pensione di invalidità civile in favore della CP_2 ricorrente, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 2.9.2019, nonché degli arretrati maturati dalla suddetta data, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida, esclusa la CP_2 fase istruttoria, in € 1.865,00, oltre IVA e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari. Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
EL OS
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.