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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/12/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 184/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Gian Andrea Morbelli Presidente dr.ssa Elga Bulgarelli Giudice dr.ssa RA Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 184/2025 R.G. avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Promossa da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MEDA Parte_1
MAURIZIO come da procura allegata;
parte ricorrente contro nato il [...] ad [...], residente in [...]; Controparte_1
parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente
“precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo”.
Per il P.M.:
***
I signori ed contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Castell'Alfero, il 24/08/2002, matrimonio trascritto nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 6, parte II, Serie A, anno 2002. I coniugi optarono per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati due figli, nato ad [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1 non ancora economicamente autonomo e nato ad [...] il [...], minore e Persona_2 non economicamente autonomo.
I coniugi si sono separati giudizialmente in forza di sentenza n. 564/2022 pronunciata dal
Tribunale di Asti in data 20/07/2022, all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. 1108/2021
e in quella sede, i figli erano stati affidati in via esclusiva alla madre, regolamentando il diritto di visita del padre, cui era stato altresì posto un contributo di mantenimento dei figli pari a € 400,00 mensili per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie giusto Protocollo d'intesa
Tribunale di Asti 07/07/2017.
Con ricorso depositato il 29/01/2025, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili degli effetti civili del matrimonio, invocando gli artt.
2 e 3 della legge 1.12.1970, n. 898, modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e chiedendo la regolamentazione del regime di visita e dell'assegno di mantenimento.
Il Giudice delegato fissava udienza di comparizione per il giorno 19/05/2025.
All'udienza di comparizione, il sig. non compariva e, verificata la Controparte_1 regolare instaurazione del contraddittorio, ne veniva dichiarata la contumacia.
In tale occasione, parte ricorrente confermava quanto che controparte aveva visto l'ultima volta entrambi i suoi figli ad ottobre in occasione della comunione di un cugino, che prima non li aveva visti per tre anni, e che non aveva mai versato a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 15/09/2025 per l'audizione del minore . Per_2
All'udienza indicata confermava le allegazioni della madre e dichiarava: “L'ultima volta Per_2 che l'ho visto era luglio quando sono stato una settimana da lui, la volta prima l'avevo visto nel mese di ottobre;
non so quando lo rivedrò, forse durante le vacanze di Natale. Lui lavora sempre tanto. Io non vado di solito a trovare mio padre perchè mia mamma non si fida che io prenda il treno da solo. A me va bene questa modalità, so che mio padre è molto impegnato e che non lo fa apposta. Sono più legato a mia madre, quando ho un problema ne parlo con lei. Mio padre posso chiamarlo quando voglio, ma magari lui è al lavoro e mi chiede di dirgli ciò di cui ho bisogno velocemente. Per il resto va tutto bene. Mio padre quando viene a trovarmi me lo dice per tempo e si mette d'accordo con la mamma”.
All'esito dell'audizione del minore, il Giudice delegato confermava i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione in punto affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore e fissava per discussione orale della causa l'udienza del 01/12/2025. Per_2
All'udienza del 01/12/2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 u.c. c.p.c. . MOTIVI DELLA DECISIONE
La cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza della sentenza di separazione n. 564/2022 pronunciata da questo Tribunale in data 20/07/2022 all'esito procedimento recante R.G. n. 1108/2021.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
L'affidamento di . Per_2
La parte ricorrente ha chiesto disporsi la conferma della misura dell'affido esclusivo del figlio minore a sé, con collocazione e residenza presso la madre e di stabilire le facoltà di visita in Per_2 favore del padre ritenute più opportune nell'interesse del figlio minore.
La domanda deve essere accolta in considerazione dell'evidente disinteresse serbato dal padre nei confronti del figlio nel corso degli anni e ribadito nella presente sede dove, non solo ha omesso di costituirsi, ma financo di presenziare. Il figlio in sede di audizione ha riferito di sentire il Per_2 padre una volta ogni tre giorni, di non vederlo spesso, in ragione dei suoi impegni lavorativi, ma di trovarsi bene con le attuali modalità di visita e di desiderarne la conferma. Ha riferito che il padre quando viene a trovarlo, avvisa per tempo, mettendosi d'accordo con la madre.
Alla luce di quanto sopra, vista la volontà espressa dal minore e considerata l'età dello stesso, oramai diciassettenne, si ritiene di lasciare agli accordi tra il minore, la madre e il padre la determinazione dei modi e dei tempi di incontro.
Il contributo al mantenimento dei figli.
In ordine al mantenimento dei figli, la ricorrente ha domandato il versamento da parte del resistente di una somma mensile di € 900,00 (€ 450 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie come da
Protocollo di questo Tribunale e la percezione integrale ed esclusiva in suo favore dell'assegno unico per i figli e . Per_1 Per_2 Par Dalle allegazioni della ricorrente, risulta che la sig.ra lavora come commessa in una gioielleria, con retribuzione di € 1.400,00 per 14 mensilità, vive in una casa di proprietà, pagando € 300,00 mensili di rata del mutuo. Per contro, il sig. risulta essere Controparte_1 impiegato come custode presso un'azienda di Crema e in forza di pignoramento presso terzi, versa 1/5 del suo stipendio, pari a € 400,00 mensili in favore della ricorrente a titolo di arretrati sull'assegno di mantenimento come disposto in sede di separazione.
Osserva il Tribunale che, stante la esclusiva permanenza di e presso la madre Per_2 Per_1 sulla quale conseguentemente grava l'intero mantenimento ordinario dei minori, debba essere disposto a carico del padre un contributo al loro mantenimento. In considerazione del fatto che i figli hanno diritto ad un mantenimento tale da garantire loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e in linea, per quanto possibile, con quello goduto in epoca antecedente la separazione personale dei genitori o comunque idoneo ad assicurare loro il soddisfacimento delle loro primarie esigenza di vita e considerate l'assenza di allegazione da parte del resistente di motivi ostativi o limitativi alla propria capacità lavorativa, l'entità del contributo è da quantificarsi, conformemente alla richiesta della ricorrente, in € 900 al mese (€ 450,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie così come determinate nel Protocollo di questo Tribunale che qui si richiama integralmente.
Si dispone, inoltre, che la sig.ra percepisca in via integrale ed esclusiva l'assegno Parte_1 unico e universale per i figli e . Persona_1 Persona_2
Le spese del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi dello scaglione valore indeterminabile complessità bassa di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, seguono la soccombenza.
A tutela della privacy della ricorrente, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e dei loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Castell'Alfero, il 24/08/2002 tra i sig.ri ed matrimonio Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 6, parte II, Serie A, anno 2002;
- affida in via esclusiva alla madre presso cui avrà residenza e dimora abituale;
Persona_2
- dispone che potrà vedere il padre liberamente previo accordo tra il minore, la Persona_2 madre e il padre circa i modi e i tempi di incontro;
-dispone che versi a entro il giorno 5 del mese, un contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli pari a € 900,00 mensili (€ 450,00 a figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tutte le spese straordinarie, così come determinate nel
Protocollo di questo Tribunale qui richiamato, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- dispone che la sig.ra percepisca in via integrale ed esclusiva l'assegno unico e Parte_1 universale per i figli e;
Persona_1 Persona_2
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castell'Alfero di provvedere alle incombenze di legge;
-condanna a rifondere a favore della parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.900, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti in data 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa RA Pozzetti
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Gian Andrea Morbelli Presidente dr.ssa Elga Bulgarelli Giudice dr.ssa RA Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 184/2025 R.G. avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Promossa da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MEDA Parte_1
MAURIZIO come da procura allegata;
parte ricorrente contro nato il [...] ad [...], residente in [...]; Controparte_1
parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente
“precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo”.
Per il P.M.:
***
I signori ed contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Castell'Alfero, il 24/08/2002, matrimonio trascritto nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 6, parte II, Serie A, anno 2002. I coniugi optarono per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati due figli, nato ad [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1 non ancora economicamente autonomo e nato ad [...] il [...], minore e Persona_2 non economicamente autonomo.
I coniugi si sono separati giudizialmente in forza di sentenza n. 564/2022 pronunciata dal
Tribunale di Asti in data 20/07/2022, all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. 1108/2021
e in quella sede, i figli erano stati affidati in via esclusiva alla madre, regolamentando il diritto di visita del padre, cui era stato altresì posto un contributo di mantenimento dei figli pari a € 400,00 mensili per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie giusto Protocollo d'intesa
Tribunale di Asti 07/07/2017.
Con ricorso depositato il 29/01/2025, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili degli effetti civili del matrimonio, invocando gli artt.
2 e 3 della legge 1.12.1970, n. 898, modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e chiedendo la regolamentazione del regime di visita e dell'assegno di mantenimento.
Il Giudice delegato fissava udienza di comparizione per il giorno 19/05/2025.
All'udienza di comparizione, il sig. non compariva e, verificata la Controparte_1 regolare instaurazione del contraddittorio, ne veniva dichiarata la contumacia.
In tale occasione, parte ricorrente confermava quanto che controparte aveva visto l'ultima volta entrambi i suoi figli ad ottobre in occasione della comunione di un cugino, che prima non li aveva visti per tre anni, e che non aveva mai versato a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 15/09/2025 per l'audizione del minore . Per_2
All'udienza indicata confermava le allegazioni della madre e dichiarava: “L'ultima volta Per_2 che l'ho visto era luglio quando sono stato una settimana da lui, la volta prima l'avevo visto nel mese di ottobre;
non so quando lo rivedrò, forse durante le vacanze di Natale. Lui lavora sempre tanto. Io non vado di solito a trovare mio padre perchè mia mamma non si fida che io prenda il treno da solo. A me va bene questa modalità, so che mio padre è molto impegnato e che non lo fa apposta. Sono più legato a mia madre, quando ho un problema ne parlo con lei. Mio padre posso chiamarlo quando voglio, ma magari lui è al lavoro e mi chiede di dirgli ciò di cui ho bisogno velocemente. Per il resto va tutto bene. Mio padre quando viene a trovarmi me lo dice per tempo e si mette d'accordo con la mamma”.
All'esito dell'audizione del minore, il Giudice delegato confermava i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione in punto affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore e fissava per discussione orale della causa l'udienza del 01/12/2025. Per_2
All'udienza del 01/12/2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 u.c. c.p.c. . MOTIVI DELLA DECISIONE
La cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza della sentenza di separazione n. 564/2022 pronunciata da questo Tribunale in data 20/07/2022 all'esito procedimento recante R.G. n. 1108/2021.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
L'affidamento di . Per_2
La parte ricorrente ha chiesto disporsi la conferma della misura dell'affido esclusivo del figlio minore a sé, con collocazione e residenza presso la madre e di stabilire le facoltà di visita in Per_2 favore del padre ritenute più opportune nell'interesse del figlio minore.
La domanda deve essere accolta in considerazione dell'evidente disinteresse serbato dal padre nei confronti del figlio nel corso degli anni e ribadito nella presente sede dove, non solo ha omesso di costituirsi, ma financo di presenziare. Il figlio in sede di audizione ha riferito di sentire il Per_2 padre una volta ogni tre giorni, di non vederlo spesso, in ragione dei suoi impegni lavorativi, ma di trovarsi bene con le attuali modalità di visita e di desiderarne la conferma. Ha riferito che il padre quando viene a trovarlo, avvisa per tempo, mettendosi d'accordo con la madre.
Alla luce di quanto sopra, vista la volontà espressa dal minore e considerata l'età dello stesso, oramai diciassettenne, si ritiene di lasciare agli accordi tra il minore, la madre e il padre la determinazione dei modi e dei tempi di incontro.
Il contributo al mantenimento dei figli.
In ordine al mantenimento dei figli, la ricorrente ha domandato il versamento da parte del resistente di una somma mensile di € 900,00 (€ 450 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie come da
Protocollo di questo Tribunale e la percezione integrale ed esclusiva in suo favore dell'assegno unico per i figli e . Per_1 Per_2 Par Dalle allegazioni della ricorrente, risulta che la sig.ra lavora come commessa in una gioielleria, con retribuzione di € 1.400,00 per 14 mensilità, vive in una casa di proprietà, pagando € 300,00 mensili di rata del mutuo. Per contro, il sig. risulta essere Controparte_1 impiegato come custode presso un'azienda di Crema e in forza di pignoramento presso terzi, versa 1/5 del suo stipendio, pari a € 400,00 mensili in favore della ricorrente a titolo di arretrati sull'assegno di mantenimento come disposto in sede di separazione.
Osserva il Tribunale che, stante la esclusiva permanenza di e presso la madre Per_2 Per_1 sulla quale conseguentemente grava l'intero mantenimento ordinario dei minori, debba essere disposto a carico del padre un contributo al loro mantenimento. In considerazione del fatto che i figli hanno diritto ad un mantenimento tale da garantire loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e in linea, per quanto possibile, con quello goduto in epoca antecedente la separazione personale dei genitori o comunque idoneo ad assicurare loro il soddisfacimento delle loro primarie esigenza di vita e considerate l'assenza di allegazione da parte del resistente di motivi ostativi o limitativi alla propria capacità lavorativa, l'entità del contributo è da quantificarsi, conformemente alla richiesta della ricorrente, in € 900 al mese (€ 450,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie così come determinate nel Protocollo di questo Tribunale che qui si richiama integralmente.
Si dispone, inoltre, che la sig.ra percepisca in via integrale ed esclusiva l'assegno Parte_1 unico e universale per i figli e . Persona_1 Persona_2
Le spese del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi dello scaglione valore indeterminabile complessità bassa di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, seguono la soccombenza.
A tutela della privacy della ricorrente, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e dei loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Castell'Alfero, il 24/08/2002 tra i sig.ri ed matrimonio Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 6, parte II, Serie A, anno 2002;
- affida in via esclusiva alla madre presso cui avrà residenza e dimora abituale;
Persona_2
- dispone che potrà vedere il padre liberamente previo accordo tra il minore, la Persona_2 madre e il padre circa i modi e i tempi di incontro;
-dispone che versi a entro il giorno 5 del mese, un contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli pari a € 900,00 mensili (€ 450,00 a figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tutte le spese straordinarie, così come determinate nel
Protocollo di questo Tribunale qui richiamato, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- dispone che la sig.ra percepisca in via integrale ed esclusiva l'assegno unico e Parte_1 universale per i figli e;
Persona_1 Persona_2
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castell'Alfero di provvedere alle incombenze di legge;
-condanna a rifondere a favore della parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.900, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti in data 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa RA Pozzetti
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli