Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4402/2023 RG RA
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE LEPERA Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 convenuta contumace Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la SI.ra conveniva in Parte_1 giudizio la società deducendo di aver lavorato alle Controparte_2 dipendenze della convenuta dal 1° settembre 2021 fino all'11 aprile 2023, assunta a tempo indeterminato part time per 15 ore settimanali, con inquadramento nel V livello del CCNL Terziario Federterziario, qualifica di operaio e mansioni di commesso di vendita. Deduceva di aver lavorato full time dal lunedì alla domenica di ogni settimana, rispettando il seguente orario di lavoro: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, con un giorno di riposo non prestabilito e che quasi mai coincideva con la domenica. Lamentava di essere stata retribuita in modo non proporzionato alla quantità del lavoro prestato e di non aver percepito il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie e le festività non fruite e le retribuzioni relative ai mesi di marzo e aprile 2023; concludeva chiedendo una condanna del datore di lavoro alla corresponsione della complessiva
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di stretta ragione. Come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro. Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94; più di recente “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Cass, Sez. L. n. 16150/2018). Ebbene, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia fornito la rigorosa prova del maggior impegno lavorativo dedotto che la domanda impone, risultando in tal senso insufficienti le dichiarazioni rese dai testi escussi. Ha dichiarato la teste , amica della ricorrente: “ Capitolo 1: Testimone_1
“Confermo la circostanza di cui al capitolo, precisando che la data di inizio e di 2 cessazione del rapporto di lavoro mi sono state riferite dalla ricorrente così come la natura delle mansioni che conosco per averla appresa dalla sig.ra ” Capitolo Pt_1
2: “ Confermo la circostanza di cui al capitolo, vale a dire che a marzo 2022 la ricorrente è stata assegnata al punto vendita della società sita in C.so Mazzini;
circostanza quest'ultima che conosco sia perché riferitomi dalla ricorrente sia perché lavoravo presso 'Atletix Word' che si trova in P.zza XI Settembre e spesso capitava che ci recassimo insieme a lavoro” Capitolo 3: “La ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana con un giorno di riposo che variava in base alle esigenze della società e confermo che l'orario di lavoro era quello indicato nel capitolo. Io lavoravo part-time o dalle 09:00 alle 13:00 o dalle 16:00 alle ore 20:00. Posso riferire con riferimento specifico alla sede di corso Mazzini che, vista la vicinanza dei due esercizi commerciali in cui lavoravamo, mi capitava di entrare nell'esercizio della società convenuta tutti i giorni nel corso della settimana per almeno dieci minuti e nel mio giorno libero di trattenermi anche per un'ora” Capitolo 4: “Ricordo che la ricorrente ha fruito nel mese di agosto 2022 di soli 15 giorni di ferie. Conosco tale circostanza perché in estate villeggiamo nella stessa località che è e, quindi, so che dopo i quindici giorni è tornata a Persona_1 lavorare” ADR del Giudice: “Nella sede di Via Panebianco mi è capitato di entrare per una decina di volte, ma per pochi minuti”. Capitolo 6: “Ricordo che la ricorrente si occupava anche dello scarico merci, della gestione della cassa e della pulizia del negozio. Non so dire se la ricorrente avesse rapporti con le banche e se eseguisse dei versamenti. Con riferimento alle ultime mansioni a cui mi sono richiamata preciso che più volte mi è capita di vederla svolgerle.” ADR dell'Avv. LEPERA : “Mi è capitato di entrare, soprattutto nella sede di C.so Mazzini, più volte sia di mattina che di pomeriggio perché io lavoravo vicino e quando non lavoravo andavo a trovare la ricorrente” ADR dell'Avv. LEPERA : “ Ci è spesso capitato di andare a lavorare partendo da casa insieme e in tal senso faccio presente che le nostre abitazioni all'epoca si trovavano entrambe in in Persona_2
Cosenza civici 11 e 13 e , quindi, i palazzi erano confinanti” dell'Avv. LEPERA : “La ricorrente nel periodo in cui lavorava a C.so Mazzini era da sola, nel senso che non vi erano altri dipendenti in quella sede”. Ebbene, il narrato della teste risulta, con tutta evidenza, insufficiente ES
a riscontrare l'assunto di parte attrice. Premesso che la testimone prima dichiara di aver conosciuto la natura delle mansioni svolte dalla SI.ra per averla appresa dalla stessa (“…la data Pt_1 di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro mi sono state riferite dalla ricorrente 3 così come la natura delle mansioni che conosco per averla appresa dalla sig.ra
”) e successivamente riferisce di averla vista mentre lavorava, si Pt_2 osserva che la precisa conoscenza dell'orario di lavoro dedotto in ricorso appare invero frutto di una conoscenza indiretta. La teste, infatti, si portava all'interno dell'esercizio commerciale in cui lavorava la ricorrente, sia pure più volte, ma per soli dieci minuti e solo una volta a settimana per non più di un'ora. Tanto, evidentemente, non riscontra l'orario di lavoro dedotto in ricorso, ma al più una diversa distribuzione dell'orario risultante dal contratto di assunzione, nel quale era previsto che la ricorrente lavorasse solo di pomeriggio. Si aggiunga che nel periodo in cui la SI.ra ha lavorato presso la sede Pt_1 di via Panebianco alla teste “è capitato di entrare (nell'esercizio commerciale) per una decina di volte, ma per pochi minuti”. Di analogo tenore le dichiarazioni rese dalla teste , altra Testimone_2 amica della ricorrente. Ha dichiarato: “So che la ricorrente lavorava in Via Panebianco perché mi è stato riferito da quest'ultima”. La teste, pertanto, nulla conosce in modo diretto con riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal mese di novembre 2021 al mese di marzo 2022. Con riferimento al periodo successivo le circostanze riferite sono anch'esse del tutto inidonee a provare l'assunto di parte attrice: “…Ero piuttosto libera e mi capitava spesso, anche tre/quattro volte a settimana, mi capitava di entrare nel negozio in C.so Mazzini e di rimanervi per ore. A volte andavo di mattina a volte di pomeriggio, a volte sia di mattina che di pomeriggio” Capitolo 2: “Ricordo che nella primavera 2022 la ricorrente è stata assegnata alla sede di C.so Mazzini” Capitolo 3: “Confermo la circostanza di cui al capitolo quanti ai giorni della settimana e agli orari in cui la ricorrente era impegnata nell'attività lavorativa. Aveva un giorno di riposo che era variabile. Faccio presente che molto spesso aspettavo la ricorrente fino alla chiusura dell'esercizio commerciale di C.so Mazzini fino alle ore 20:00 o fino alle ore 13:00 e, quindi, fino alla chiusura del turno antimeridiano” Capitolo 4: “Confermo la circostanza di cui al capitolo e preciso di conoscerla perché io e la ricorrente in estate frequentiamo la stessa località vale a dire di Falconara'. Preciso che io non villeggiavo a ma Per_1 Per_1 andavo a trovare le mie amiche che villeggiavano lì; Preciso altresì che la fruizione 4 delle ferie per sole due settimane mi è stata riferita dalla ricorrente” Capitolo 6:
“Non mi risulta che la ricorrente svolgesse altre mansioni oltre quella di addetta alla vendita;
anzi, aggiungo di averla vista occuparsi dell'allestimento del negozio e anche del carico/scarico delle merci in magazzino”. Per quanto “libera” da impegni fosse la teste , non è chiaro per S_ quante ore si fermasse all'interno dell'esercizio commerciale (l'espressione usata, “molte ore”, è comunque generica), così come generica è l'affermazione “molto spesso” riferita alla circostanza “aspettavo la ricorrente fino alla chiusura dell'esercizio commerciale di C.so Mazzini fino alle ore 20:00 o fino alle ore 13:00”, sia perché la teste non ha indicato l'ora in cui entrava nel negozio, sia perché dalla dichiarazione resa non può trarsi la conclusione che la stessa “aspettasse” la chiusura dell'esercizio commerciale gli stessi giorni sia fino alle 13:00 sia fino alle 20:00. La teste , così come la teste inoltre, nulla di specifico ha S_ ES riferito in ordine ad una eventuale presenza anche di domenica nell'esercizio commerciale sito in Corso Mazzini. Sulla base del narrato delle due testimoni escusse non è, dunque, possibile affermare che la ricorrente abbia lavorato disimpegnando le proprie prestazioni nel rispetto del gravoso orario dedotto in ricorso. A diverse conclusioni neanche può pervenirsi in base ai documenti prodotti (messaggi whatsapp) dai quale non risulta un impegno sistematico pari ad otto ore giornaliere (l'unico dato certo desumibile dai messaggi è che, cessato il rapporto di lavoro, il datore era consapevole di dover corrispondere differenze retributive, che la stessa ricorrente quantifica in euro 2.000,00 “su per giù”, salvo il maggior importo calcolato da un CAF evidentemente sulla base del non dimostrato maggiore impegno orario;
cfr. i messaggi inviati il giorno 24 luglio 2023). Neanche è possibile ritenere riscontrata la circostanza di una fruizione delle ferie nel 2022 limitata a soli quindi giorni. La teste ha dichiarato: “Ricordo che la ricorrente ha fruito nel mese di ES agosto 2022 di soli 15 giorni di ferie. Conosco tale circostanza perché in estate villeggiamo nella stessa località che è e, quindi, so che dopo i quindici Persona_1 giorni è tornata a lavorare”. La circostanza che la ricorrente sia “tornata a lavorare”, infatti, non può che essere una conclusione della teste o, al più, una circostanza appresa dalla stessa SI.ra (la conoscenza di tale circostanza solo “de relato” da parte Pt_1
5 della teste è un dato certo, avendo la stessa dichiarato: “Preciso S_
… che la fruizione delle ferie per sole due settimane mi è stata riferita dalla ricorrente”). Non vi è, inoltre, alcuna prova che la ricorrente non abbia fruito delle festività. Nondimeno, avendo la ricorrente dedotto di non aver percepito alcun importo a titolo di trattamento di fine rapporto, mensilità aggiuntive e retribuzioni relative ai mesi di marzo e aprile 2023, alla stessa compete il relativo importo. Il conteggio depositato il 04.04.2025 è corretto perché eseguito sulla base dei parametri del CCNL applicato, tenuto conto dell'orario risultante dai contratti di assunzione. La società convenuta dovrà, pertanto, corrispondere la somma di euro 2.927,64, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla
[...] ricorrente la somma di euro 2.927,64, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo. Compensa le spese di lite. Cosenza, 05/06/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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