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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, IU
FIORILLO ANTONIETTA, IU
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di correzione relativa al R.G.A. n. 312/2021
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b. Gerace N. 7/15 56124 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PISA sez. 2 e pubblicata il 30/06/2010
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R6C030200273 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R6C030200273 IRAP 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R6C030200274 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R6C030200274 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la Società Ricorrente_2 SRL ha proposto ricorso in riassunzione in esito al deposito da parte della Suprema Corte di Cassazione dell'ord. n.15022/20.
Con tale pronuncia risulta cassata la sentenza resa dalla ex CTR Toscana n.90/24/12 che aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado n.68/02/10, resa dalla ex CTP di Firenze.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere
“l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Entrando nel dettaglio i Giudici di legittimità hanno accolto il secondo ed il quinto motivo di ricorso, con assorbimento del terzo e del quarto.
Con il primo motivo la sentenza è incorsa in un vizio di legittimità non avendo la stessa valutato che è onere “del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, dimostrando la natura di componenti negative del reddito d'impresa, sulla base di elementi certi e precisi”.
In particolare l'Agenzia avrebbe fornito (cfr. punto 2.7. di cui meglio infra) elementi idonei ad escludere la deducibilità dei costi.
Con il quinto motivo è stata contestata dalla Agenzia la valenza della documentazione esibita in ordine all'inventario che invece è stata considerata inidonea ad assolvere la previsione di cui all'art. 15, comma
2 del DPR 600/73.
Al riguardo la Corte di legittimità ha precisato che l'inventario deve: “indicare con chiarezza la consistenza dei beni distinti in categorie omogenee e il relativo valore, dovendo altresì tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria nel corso dell'accertamento fiscale i documenti di fatto utilizzati per la compilazione del libro stesso”
A seguito di quanto sopra la Società ha introdotto, con l'atto di riassunzione, i seguenti motivi:
1) Inammissibilità del ricorso in appello dell'Agenzia delle Entrate per violazione e falsa applicazione dell'art. 52, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c. Mancanza di specifici motivi di impugnazione;
2) Illegittimità degli avvisi di accertamento originariamente impugnati e dei recuperi in essi contenuti per omessa motivazione. Violazione dell'art. 42, comma 2 del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 7, L.
212/2000 e 3 della L. 241/1990;
3) Errata valutazione delle prove fornite in punto di certezza dei costi sostenuti;
4) Regolare tenuta del libro degli inventari, secondo la previsione dell'art. 15, d.P.R. 600/1973.
5) Diversamente argomentando l'Agenzia ha controdedotto analiticamente ai motivi di ricorso, di cui meglio infra.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio, premessa la condivisione della ricostruzione fattuale operata dalle parti e trasfusa nella narrativa della sentenza appellata, valuta l'Appello in riassunzione parzialmente fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
IU non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Nel merito dei fatti il Collegio, in via preliminare, richiama quanto reso dalla Cass. Civ. n. 28547 del 06 novembre 2019 per cui: "nell'ambito del processo tributario, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di merito, a seguito della cassazione con rinvio conseguente all'erronea allocazione dell'onere probatorio, instaura un processo chiuso nel quale, dovendosi tener conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi, è preclusa alle parti ogni possibilità di produrre nuove prove e, segnatamente, nuovi documenti, dovendo il giudice delibare allo stato degli atti formatosi nella fase ascendente del processo”.
Questo determina l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso in quanto non oggetto del processo di rinvio.
Per quanto concerne invece il contesto probatorio (cfr. riassunzione pagg. 25-29) la parte si limita a ribadire l'ampia (a suo dire) prova fornita in ordine alla attività di consulenza espletata, la vendita delle rimanenze di magazzino nonché la corretta tenuta del magazzino.
Secondo la parte le prove documentali fornite nei due gradi di merito sarebbero idonee a superare le perplessità mosse dai Giudici di legittimità, senza nulla dover aggiungere in questa sede.
Circa la prova dei costi la Cassazione, come soprariportato in fatto, al punto 2.7. testualmente afferma:”
l'Amministrazione finanziaria aveva indicato quali elementi indiziari, significativi dell'inesistenza delle operazioni commerciali alla base di dedotti costi (come riportati in ricorso anche mediante trascrizione degli avvisi di accertamento e dei relativi PVC):
con riferimento alla prestazione di servizi contestata nell'anno 2005 l'assenza di contratto, l'identità della compagine sociale delle due società che avevano rispettivamente fornito e ricevuto prestazione di servizi, la mancata indicazione del contenuto della prestazione, l'anomalia anomalia della prestazione di servizi consistiti in asserita consulenza fornita da un società che svolgeva la medesima attività (vendita di abiti da sposa), l'ottenimento di un vantaggio fiscale attraverso lo spostamento dei costi dalla società che non aveva conseguito ricavi alla società che invece ne aveva conseguiti;
con riferimento ai costi di acquisto merci contestati nel 2006 l'assenza di riferimento delle fatture ai relativi documenti di trasporto, l'identità della compagine sociale delle società che avevano rispettivamente fornito e ricevuto la merce, l'ottenimento di un vantaggio fiscale attraverso lo spostamento dei dalla società che non aveva conseguito ricavi alla società che invece ne aveva conseguiti”.
Sul punto pare altresì ultroneo il riferimento ad un atto di cessione di azienda datato 10 dicembre 2009, in relazione a contestazioni per le annualità 2005-2006.
Per quanto concerne l'ultimo rilievo in tema di tenuta dell'inventario, sempre secondo la Cassazione
(punto 3.7.) la CTR sarebbe incorsa “nel denunciato vizio di legittimità avendo affermato che la società aveva redatto l'inventario nonostante quest'ultima avesse dichiarato di aver prodotto unicamente prospetto di valutazione delle rimanenze>, dando atto altresì la CTR che la contribuente aveva disponibile tutta la documentazione a supporto delle valutazioni medesime> (cfr. PVC trascritto in parte qua nel ricorso), senza dar tuttavia conto che tale documentazione fornisse il dettaglio delle singole voci inventariali.
Anche questo “paletto” posto dalla Cassazione non risulta superato nel ricorso in riassunzione dove si insiste sulla bontà di una ricostruzione legislativa non condivisa, però, dalla Suprema Corte (cfr. punti 3.3.
e 3.4. dell'ordinanza).
Per quanto sopra il ricorso in riassunzione deve essere respinto accolto con annullamento della sentenza della ex CTP di Firenze n.68/02/10 per riscontrata legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Relativamente però alla liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la relativa complessità della questione giuridica non risolta sul piano legislativo ma prettamente in punto di prova nonché l'alternanza di giudicati integrano le richieste, ex art. 15 del D.Lgs. 546/92, “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Visti gli artt.15-36-63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte respinge l'Appello in riassunzione e, per l'effetto, annulla la sentenza di I°grado n.68/02/10 resa dalla ex CTP di Firenze e conferma gli atti impositivi.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente-relatore (RL EC)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, IU
FIORILLO ANTONIETTA, IU
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di correzione relativa al R.G.A. n. 312/2021
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b. Gerace N. 7/15 56124 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PISA sez. 2 e pubblicata il 30/06/2010
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R6C030200273 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R6C030200273 IRAP 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R6C030200274 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R6C030200274 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la Società Ricorrente_2 SRL ha proposto ricorso in riassunzione in esito al deposito da parte della Suprema Corte di Cassazione dell'ord. n.15022/20.
Con tale pronuncia risulta cassata la sentenza resa dalla ex CTR Toscana n.90/24/12 che aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado n.68/02/10, resa dalla ex CTP di Firenze.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere
“l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Entrando nel dettaglio i Giudici di legittimità hanno accolto il secondo ed il quinto motivo di ricorso, con assorbimento del terzo e del quarto.
Con il primo motivo la sentenza è incorsa in un vizio di legittimità non avendo la stessa valutato che è onere “del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, dimostrando la natura di componenti negative del reddito d'impresa, sulla base di elementi certi e precisi”.
In particolare l'Agenzia avrebbe fornito (cfr. punto 2.7. di cui meglio infra) elementi idonei ad escludere la deducibilità dei costi.
Con il quinto motivo è stata contestata dalla Agenzia la valenza della documentazione esibita in ordine all'inventario che invece è stata considerata inidonea ad assolvere la previsione di cui all'art. 15, comma
2 del DPR 600/73.
Al riguardo la Corte di legittimità ha precisato che l'inventario deve: “indicare con chiarezza la consistenza dei beni distinti in categorie omogenee e il relativo valore, dovendo altresì tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria nel corso dell'accertamento fiscale i documenti di fatto utilizzati per la compilazione del libro stesso”
A seguito di quanto sopra la Società ha introdotto, con l'atto di riassunzione, i seguenti motivi:
1) Inammissibilità del ricorso in appello dell'Agenzia delle Entrate per violazione e falsa applicazione dell'art. 52, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c. Mancanza di specifici motivi di impugnazione;
2) Illegittimità degli avvisi di accertamento originariamente impugnati e dei recuperi in essi contenuti per omessa motivazione. Violazione dell'art. 42, comma 2 del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 7, L.
212/2000 e 3 della L. 241/1990;
3) Errata valutazione delle prove fornite in punto di certezza dei costi sostenuti;
4) Regolare tenuta del libro degli inventari, secondo la previsione dell'art. 15, d.P.R. 600/1973.
5) Diversamente argomentando l'Agenzia ha controdedotto analiticamente ai motivi di ricorso, di cui meglio infra.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio, premessa la condivisione della ricostruzione fattuale operata dalle parti e trasfusa nella narrativa della sentenza appellata, valuta l'Appello in riassunzione parzialmente fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
IU non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Nel merito dei fatti il Collegio, in via preliminare, richiama quanto reso dalla Cass. Civ. n. 28547 del 06 novembre 2019 per cui: "nell'ambito del processo tributario, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di merito, a seguito della cassazione con rinvio conseguente all'erronea allocazione dell'onere probatorio, instaura un processo chiuso nel quale, dovendosi tener conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi, è preclusa alle parti ogni possibilità di produrre nuove prove e, segnatamente, nuovi documenti, dovendo il giudice delibare allo stato degli atti formatosi nella fase ascendente del processo”.
Questo determina l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso in quanto non oggetto del processo di rinvio.
Per quanto concerne invece il contesto probatorio (cfr. riassunzione pagg. 25-29) la parte si limita a ribadire l'ampia (a suo dire) prova fornita in ordine alla attività di consulenza espletata, la vendita delle rimanenze di magazzino nonché la corretta tenuta del magazzino.
Secondo la parte le prove documentali fornite nei due gradi di merito sarebbero idonee a superare le perplessità mosse dai Giudici di legittimità, senza nulla dover aggiungere in questa sede.
Circa la prova dei costi la Cassazione, come soprariportato in fatto, al punto 2.7. testualmente afferma:”
l'Amministrazione finanziaria aveva indicato quali elementi indiziari, significativi dell'inesistenza delle operazioni commerciali alla base di dedotti costi (come riportati in ricorso anche mediante trascrizione degli avvisi di accertamento e dei relativi PVC):
con riferimento alla prestazione di servizi contestata nell'anno 2005 l'assenza di contratto, l'identità della compagine sociale delle due società che avevano rispettivamente fornito e ricevuto prestazione di servizi, la mancata indicazione del contenuto della prestazione, l'anomalia anomalia della prestazione di servizi consistiti in asserita consulenza fornita da un società che svolgeva la medesima attività (vendita di abiti da sposa), l'ottenimento di un vantaggio fiscale attraverso lo spostamento dei costi dalla società che non aveva conseguito ricavi alla società che invece ne aveva conseguiti;
con riferimento ai costi di acquisto merci contestati nel 2006 l'assenza di riferimento delle fatture ai relativi documenti di trasporto, l'identità della compagine sociale delle società che avevano rispettivamente fornito e ricevuto la merce, l'ottenimento di un vantaggio fiscale attraverso lo spostamento dei dalla società che non aveva conseguito ricavi alla società che invece ne aveva conseguiti”.
Sul punto pare altresì ultroneo il riferimento ad un atto di cessione di azienda datato 10 dicembre 2009, in relazione a contestazioni per le annualità 2005-2006.
Per quanto concerne l'ultimo rilievo in tema di tenuta dell'inventario, sempre secondo la Cassazione
(punto 3.7.) la CTR sarebbe incorsa “nel denunciato vizio di legittimità avendo affermato che la società aveva redatto l'inventario nonostante quest'ultima avesse dichiarato di aver prodotto unicamente prospetto di valutazione delle rimanenze>, dando atto altresì la CTR che la contribuente aveva disponibile tutta la documentazione a supporto delle valutazioni medesime> (cfr. PVC trascritto in parte qua nel ricorso), senza dar tuttavia conto che tale documentazione fornisse il dettaglio delle singole voci inventariali.
Anche questo “paletto” posto dalla Cassazione non risulta superato nel ricorso in riassunzione dove si insiste sulla bontà di una ricostruzione legislativa non condivisa, però, dalla Suprema Corte (cfr. punti 3.3.
e 3.4. dell'ordinanza).
Per quanto sopra il ricorso in riassunzione deve essere respinto accolto con annullamento della sentenza della ex CTP di Firenze n.68/02/10 per riscontrata legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Relativamente però alla liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la relativa complessità della questione giuridica non risolta sul piano legislativo ma prettamente in punto di prova nonché l'alternanza di giudicati integrano le richieste, ex art. 15 del D.Lgs. 546/92, “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Visti gli artt.15-36-63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte respinge l'Appello in riassunzione e, per l'effetto, annulla la sentenza di I°grado n.68/02/10 resa dalla ex CTP di Firenze e conferma gli atti impositivi.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente-relatore (RL EC)