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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/04/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6027/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to GIGLIO ROBERTO, come Parte_1
da procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.24 la parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CT, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità . Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata.
Orbene, nel caso in esame, il CT , nominato nella prime fase e chiamato a chiarimenti in questa di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ribadito le conclusioni assunte in sede di ctu, .
Tali conclusioni allora correttamente e ampiamente motivate vanno testualmente riportate, dando atto che l' ausiliario ha comparato la propria valutazione con quella effettuata da altro medico in un altro procedimento instaurato dalla ricorrente e ha così testualmente argomentato.
“In relazione alla circostanza che la assuma terapia psichiatrica, in atti non vi è alcuna Parte_1 certificazione psichiatrica o neurologica utile ad attribuire una entità nosologica alla patologia psichiatrica evocata dall'avvocato Giglio. Si ricorda che la CT non può e non deve esonerare la parte ricorrente dal fornire la prova di quanto assume, e nel caso di specie la parte ricorrente non ha fornito una documentazione medica idonea a riconoscere una percentuale da attribuire ad una patologia psichiatrica che peraltro non riconosce neanche il dott. . Per_1
In relazione poi alla valutazione data dalla CIC e dal sottoscritto sugli esiti della patologia oncologica, l'avv. Giglio non ha avuto nulla da eccepire, per cui può ritenersi condivisa la percentuale del 70% invece di quella del 51.25 (25+35) individuata dal dott. . Per_1
Di conseguenza il tema fondamentale oggetto della discussione e su cui val la pena fare un ulteriore approfondimento è la sclerosi multipla.
A tale proposito il dott. ha ritenuto di riconoscere una percentuale di invalidità che oscilla Per_1 tra il 81 e 90% come per una EDSS 5.5, richiamando le linee guida per l'accertamento degli CP_1 stati invalidanti.
Questo riferimento tabellare si è reso necessario in quanto la sclerosi multipla non è inserita nelle tabelle ministeriali del 1992 e pertanto ad essa non è associata una percentuale di invalidità civile minima o fissa. Si tratta di una patologia che presenta sintomi e caratteristiche, come la fatica o le condizioni legate all'assunzione di alcuni farmaci, che hanno un impatto sulla vita quitodiana non facilmente valutabili, ma molto rilevanti per la persona che vive con questa patologia.
La disabilità nella sclerosi multipla viene valutata con delle scale che consentono di avere valutazioni oggettive della situazione, mediante confronti periodici che permettono un monitoraggio nel tempo del decorso della malattia, valutare la eventuale progressione della malattia e l'efficacia di eventuali trattamenti in corso.
Le uniche valutazioni cliniche successive a quelle specialistiche neurologiche prodotte in atti sono quella del sottoscritto e quella del dott. . Per_1 Contr Al sottoscritto in sede di operazioni di consulenza l' è risultato completamente negativo. Se si fa riferimento alla valutazione neurologica da parte del sottoscritto in occasione delle Contr operazioni di consulenza del 19/4/24, essendo l' riscontrato negativo, non si ritiene vi siano elementi scientificamente validi per rivedere la valutazione che confermava quella della CIC. Se però successivamente alla valutazione del sottoscritto del 19/4/24 l' è passato da CP_3 CP_4 (fosse pure l'1 assegnato dalla dott.ssa il 15/12/23) al 5.5 o oltre, allora la sclerosi multipla Per_2 non sarebbe più in fase remittente ma recidivante, per cui sarebbe legittimo aspettarsi una documentazione medica (RM, visita neurologica con eventuale aggiornamento della terapia) positiva in tal senso.
Si chiede pertanto di depositare, laddove ritualente previsto, la documentazione neurologica del
2024 e 2025 in modo da poter avere elementi documentali idonei per eventualmente rivedere in melius la valutazione tabellare della sclerosi multipla e valutare quindi la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento della pensione di invalidità. In data 28/2/25 si è provveduto ad inviare tale istanza nel fascicolo telematico:ad oggi la parte ricorrente non ha prodotto una documentazione medica idonea ad indurre il sottoscritto a rivedere in melius la propria precedente valutazione che pertanto si conferma integralmente”. La domanda va quindi rigettata.
Le spese restano compensate ex art. 152 disp.att. cpc Le spese di CT devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31.7.24 da nei confronti dell' , così provvede : Parte_1 CP_1 rigetta il ricorso, compensa le spese;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 17/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore