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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2038/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 2.4.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2038 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (2.10.1940 - c.f. - Parte_1 C.F._1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa in virtù di procura allegata al ricorso dall'avv.
Monica Raschi del Foro di Reggio Calabria) e l Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per
[...]
mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da va dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere, avendo l' abbandonato la pretesa per cui è causa ed effettuato la CP_1
restituzione alla ricorrente dell'importo di € 791,58, già trattenuto a titolo di recupero del debito di € 7.965,90 relativo al periodo 1.1.2002-28.2.2007.
E' pertanto venuto meno un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della controversia
1 2. Le spese di lite seguono la cd.soccombenza virtuale (ossia in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito) nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023); decisione, assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000; aumento ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37.2018, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali nell'atto introduttivo di lite).
Le stesse vanno poste in virtù del sunnominato principio della soccombenza virtuale a carico dell' che ha provveduto a restituire l'importo trattenuto solo successivamente al CP_1
deposito del ricorso, in tal modo sostanzialmente ammettendo la fondatezza dello stesso: il tutto, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. Monica Raschi, dichiaratasi antistataria
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. CP_1
55/2014 in complessivi € 2.800 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. Monica
Raschi, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 3.4.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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