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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/12/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Il Collegio, composto dai magistrati
Dott. TI DE RO - Presidente
Dott. TO COLONNELLO - Giudice relatore-estensore
Dott. Marilina GUGLIELMI - Giudice
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3-1/2025 r.g.
promosso da
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, C.F._1 dall'avv. Alberto Pastore del Foro di Nola nonché dall'avv. Francesca Pizza del Foro di Nola
ricorrente
nei confronti di
p.iva: , con sede legale in 02100 Rieti (RI) alla CP_1 P.IVA_1
Piazza Marconi n. 11
resistente contumace Letto il ricorso teso ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di dal ricorrente CP_1 indicato in epigrafe;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la parte che insti per il fallimento di un soggetto deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei, in astratto, a dimostrarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale: e cioè, la qualità di imprenditore e l'incapacità a soddisfare i debiti, ammontanti alla misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento. All'esito, resta invece a carico del debitore l'onere della prova di eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali (art.1 L. fall), o l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale che lo sottragga al fallimento” (cfr. Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 16614 del 08/08/2016);
considerato che il creditore istante ha anzitutto dimostrato la qualità di imprenditore della parte resistente (v. visura camerale in atti) e lo stato di insolvenza strutturale della resistente medesima;
rilevato, con riguardo a tale ultimo requisito (necessario per la liquidazione giudiziale), che:
- il ricorrente vanta un credito consacrato in una sentenza emessa nel 2018 nei confronti della della somma di euro CP_1
28.830,65 (oltre interessi legali); - i debiti erariali ammontano ad oltre 200.000 euro come da attestazione dei debiti formata da Agenzia Entrate e acquista officiosamente d'ufficio;
- i debiti verso l'INPS superano la somma di € 100.000,00 (v. prospetto dei debiti inoltrato al Tribunale da tale Istituto
Previdenziale);
- ora, il numero e l'eterogeneità di creditori (il ricorrente, Agenzia
Entrate, INPS), la risalenza pluriannuale (dal 2012 in poi) della maggior parte dei debiti, la loro riferibilità ad un arco temporale significativo (dal 2012 ad oggi), la mancata soddisfazione di alcuno dei crediti di cui essi erano titolari nonostante la sentenza di cui sopra e nonostante l'avvenuta emissione di cartelle (che consentono di escludere che il mancato pagamento dei debiti dipenda, ad es., da una volontà del debitore di contestare la debenza di determinate somme piuttosto che dalla sua impotenza economica); il mancato deposito di bilanci a decorrere dall'anno
2016 e financo della dichiarazione dei redditi relativa agli anni di imposta 2023, 2024 (v. informazioni tratte dalla Camera di
Commercio) nel loro insieme sono indicativi di uno stato di insolvenza strutturale della resistente, ovvero di un'incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte attraverso gli utili derivanti dall'attività di impresa;
incapacità che si evince anche, infine, dalla condotta processuale della stessa resistente che, non costituendosi, ha manifestato la propria inerzia non solo nel non depositare gli ultimi bilanci, ma anche nel dedurre in merito al ricorso;
rilevato poi che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
rilevato ancora che la società debitrice non ha dimostrato (come da suo onere probatorio: v. al riguardo la giurisprudenza sopra richiamata) di avere dimensioni sotto le soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I. per poter essere considerata un piccolo imprenditore nell'accezione del Codice della Crisi di Impresa (come tale sottratto alla disciplina della liquidazione giudiziale);
rilevato che, invero, non risultano depositati gli ultimi tre bilanci da cui ricavare le soglie dimensionali previste dall'art. 2, lett. d), CCII e che, anche a voler ritenere che il resistente fosse soggetto ad un regime contabile forfettario o semplificato che lo esonerasse, in tutto o in parte, dall'obbligo della loro redazione, non sono stati depositati dal resistente documenti diversi ed ulteriori (ad es. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni continuativi;
visure ipocatastali;
estratti dei saldi dei conti correnti, libri giornale, registri IVA, ecc.), comunque valutabili dal Tribunale, che potessero consentire di ricavare l'entità dell'attivo patrimoniale negli ultimi tre esercizi precedenti a quello del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento e che consentissero di verificare, sempre con riguardo al medesimo periodo, l'entità dei ricavi e dei debiti onde consentire la verifica dell'ipotetico mancato superamento delle dette soglie dimensionali;
rilevato che neppure risulta l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale che sottragga parte resistente alla liquidazione giudiziale e rilevato, comunque, che esso concreta oggetto di una eccezione che avrebbe dovuto essere sollevata da parte resistente, che avrebbe dovuto anche provare i relativi fatti che ne sono oggetto;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di p.iva: CP_1
, con sede legale in 02100 Rieti (RI) alla Piazza Marconi n. P.IVA_1
11;
nomina
il dott. TO COLONNELLO Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore l'avv. Daniele GUIDONI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina (fermo restando che, se il termine cade in giorno festivo, esso è automaticamente prorogato fino al primo giorno non festivo utile);
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 12.5.2026, ore 12:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rieti nella camera di consiglio del 23.12.2025
IL GIUDICE RELATORE ed ESTENSORE
TO ON
Il Presidente
TI DE RO