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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AP IE IA NA, Presidente
SO VITTORIA, Relatore
BOGGIO NN US, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1088/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G0207003572024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 1089/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G0107003812024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- sul ricorso n. 1090/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G0107003712024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrenti:” chiedono di annullare gli atti impugnati con vittoria di spese“.
Agenzia Entrate DP2 di Torino: “ rigettare i ricorsi riuniti con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorsi riuniti in udienza per connessione soggettiva e oggettiva sono proposti avverso l'avviso di accertamento emesso a seguito di controllo della posizione fiscale della società per l'anno 2018 e avverso gli avvisi di accertamento emessi per trasparenza nei confronti dei due soci ex art. 5 del TUIR.
L'avviso di accertamento societario contiene il recupero relativo alla indeducibilità di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in quanto prive dei requisiti previsti dall'art. 109 del TUIR.
Nei ricorsi riuniti si eccepisce con riferimento all'accertamento societario la carenza di prova e l'infondatezza dei rilievi perchè le prestazioni sono state realmente effettuate.
Con riferimento all' accertamento dei soci, vista la stretta connessione pregiudiziale tra l'accertamento in capo alla società e quello in capo ai soci, richiedono la sospensione del giudizio in capo ai soci per il combinato disposto di cui agli articoli 1, D.lgs. n. 546/1992 e articolo 295 c.p.c. e, per quanto riguarda l'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, contestano il ribaltamento del reddito per trasparenza ed in via subordinata chiedono che venga ribaltato il reddito netto ai soci e non quello lordo con vittoria di spese.
Nelle controdeduzioni, l'Agenzia Entrate contesta le difese delle parti, ritiene corretto il suo operato e chiede di rigettare i ricorsi riuniti.
All'udienza del 13/11/2024 il Collegio respingeva l'istanza di sospensione per mancanza dei presupposti.
All'udienza del 21/1/2026 la causa andava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa e sentite le difese delle parti costituite, riunisce i ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva e ritiene che i ricorsi riuniti non meritino accoglimento.
Come da orientamento giurisprudenziale consolidato ( ex multis Cass. sent. n. 6229/2013, ord. n.
32217/2023 e ord. n. 348/2024 ) “ … qualora l'amministrazione contesti indebite detrazioni di iva e deduzione di costi fatturati, fornendo elementi anche semplicemente presuntivi, purchè oggettivi, atti ad asseverare l'emissione di fatture in assoluta carenza di corrispondente prestazione, è onere del contribuente, che rivendichi la deducibilità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell'iva indicata, fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni “.
Tale principio legittima l'operato dell'Ufficio che già in sede di contraddittorio aveva rilevato la inadeguatezza della prova contraria fornita dalla società ricorrente, che si era limitata a produrre dei prospetti che risultavano incongruenti rispetto alle fatture emesse dalla società Società_1 srl e non chiarivano la natura delle prestazioni, la loro entità ed i luoghi dove le stesse venivano svolte e neppure venivano prodotti i contratti, gli accordi, gli ordini , i rendiconti e le mail intercorse fra le parti, considerato anche l'ingente importo dei servizi acquistati nel 2018 da tale società ammontanti ad € 390.116,00. Al contrario gli indizi posti a base dell'inesistenza materiale dei servizi portati dall'Ufficio rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza, dando luogo a presunzioni semplici le quali sono idonee a fondare il convincimento del Giudice come statuito dalla Cassazione (ex multis ord. n. 1278//2021). Infatti a mente dell'art. 109 del TUIR, i costi sono deducibili se possiedono i seguenti elementi la competenza, la certezza, la determinabilità e l'inerenza, caratteristiche che nella fattispecie esaminata non sembrano sussistere. Le descrizioni delle fatture appaiono generiche rispetto alla previsione contenuta nell'art. 21
DPR 633/72 e in ambito comunitario nell'art. 226 della direttiva 2006/122/CE, non permettono un raccordo tra i servizi resi dalla Società_1 srl e quelli dalla ricorrente fatturati ai condomini propri clienti. l'Ufficio di contro rilevava che la società Società_1 srl costituita nel 2016 e cancellata nel 2021, non risultava neppure avere la sede indicata nelle fatture, non presentava nessuna dichiarazione fiscale dal 2018 e i versamenti d'imposta per il 2018 venivano eseguiti mediante compensazione con deleghe di pagamento a zero, la stessa non risultava essere stata mai intestataria di utenze e di contratti assicurativi , da una visura della società non risulta indicata la sede amministrativa che invece viene indicata nelle fatture di acquisto, località che non sembrerebbe riconducibile alla Società_1 srl. Non vi è alcun riscontro probatorio circa le modalità con cui il personale della Società_1 srl si sarebbe spostato da un condominio all'altro per svolgere le prestazioni in favore della società ricorrente, e dall'esame degli unici bilanci depositati, non risultano iscritte nell'attivo patrimoniale le attrezzature date in noleggio alla ricorrente. Inoltre la prova contraria a carico del contribuente circa l'effettiva esistenza delle operazioni contestate non può ritenersi assolta con la mera esibizione delle fatture, al fine di dimostrare la regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento utilizzati, in quanto proprio utilizzati allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex multis Cass. n. 388/2024). Tutti gli indizi dell'ufficio appaiono idonei a fondare la contestazione di inesistenza delle operazioni, mentre la società ricorrente non ha fornito elementi probatori sufficienti e per i soci le difese non appaiono conferenti perché contenenti criteri applicabili alle società di capitali mentre nel caso di specie si parla di società di persone, il cui reddito accertato viene ripartito tra i soci per trasparenza ex art. 5 del TUIR a nulla influendo i motivi riportati nei ricorsi dei soci .
Per questi motivi
i ricorsi riuniti non meritano accoglimento.
La spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell' Ufficio in € 15.000.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna i soccombenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
15.000,00.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AP IE IA NA, Presidente
SO VITTORIA, Relatore
BOGGIO NN US, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1088/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G0207003572024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 1089/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G0107003812024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- sul ricorso n. 1090/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G0107003712024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrenti:” chiedono di annullare gli atti impugnati con vittoria di spese“.
Agenzia Entrate DP2 di Torino: “ rigettare i ricorsi riuniti con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorsi riuniti in udienza per connessione soggettiva e oggettiva sono proposti avverso l'avviso di accertamento emesso a seguito di controllo della posizione fiscale della società per l'anno 2018 e avverso gli avvisi di accertamento emessi per trasparenza nei confronti dei due soci ex art. 5 del TUIR.
L'avviso di accertamento societario contiene il recupero relativo alla indeducibilità di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in quanto prive dei requisiti previsti dall'art. 109 del TUIR.
Nei ricorsi riuniti si eccepisce con riferimento all'accertamento societario la carenza di prova e l'infondatezza dei rilievi perchè le prestazioni sono state realmente effettuate.
Con riferimento all' accertamento dei soci, vista la stretta connessione pregiudiziale tra l'accertamento in capo alla società e quello in capo ai soci, richiedono la sospensione del giudizio in capo ai soci per il combinato disposto di cui agli articoli 1, D.lgs. n. 546/1992 e articolo 295 c.p.c. e, per quanto riguarda l'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, contestano il ribaltamento del reddito per trasparenza ed in via subordinata chiedono che venga ribaltato il reddito netto ai soci e non quello lordo con vittoria di spese.
Nelle controdeduzioni, l'Agenzia Entrate contesta le difese delle parti, ritiene corretto il suo operato e chiede di rigettare i ricorsi riuniti.
All'udienza del 13/11/2024 il Collegio respingeva l'istanza di sospensione per mancanza dei presupposti.
All'udienza del 21/1/2026 la causa andava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa e sentite le difese delle parti costituite, riunisce i ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva e ritiene che i ricorsi riuniti non meritino accoglimento.
Come da orientamento giurisprudenziale consolidato ( ex multis Cass. sent. n. 6229/2013, ord. n.
32217/2023 e ord. n. 348/2024 ) “ … qualora l'amministrazione contesti indebite detrazioni di iva e deduzione di costi fatturati, fornendo elementi anche semplicemente presuntivi, purchè oggettivi, atti ad asseverare l'emissione di fatture in assoluta carenza di corrispondente prestazione, è onere del contribuente, che rivendichi la deducibilità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell'iva indicata, fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni “.
Tale principio legittima l'operato dell'Ufficio che già in sede di contraddittorio aveva rilevato la inadeguatezza della prova contraria fornita dalla società ricorrente, che si era limitata a produrre dei prospetti che risultavano incongruenti rispetto alle fatture emesse dalla società Società_1 srl e non chiarivano la natura delle prestazioni, la loro entità ed i luoghi dove le stesse venivano svolte e neppure venivano prodotti i contratti, gli accordi, gli ordini , i rendiconti e le mail intercorse fra le parti, considerato anche l'ingente importo dei servizi acquistati nel 2018 da tale società ammontanti ad € 390.116,00. Al contrario gli indizi posti a base dell'inesistenza materiale dei servizi portati dall'Ufficio rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza, dando luogo a presunzioni semplici le quali sono idonee a fondare il convincimento del Giudice come statuito dalla Cassazione (ex multis ord. n. 1278//2021). Infatti a mente dell'art. 109 del TUIR, i costi sono deducibili se possiedono i seguenti elementi la competenza, la certezza, la determinabilità e l'inerenza, caratteristiche che nella fattispecie esaminata non sembrano sussistere. Le descrizioni delle fatture appaiono generiche rispetto alla previsione contenuta nell'art. 21
DPR 633/72 e in ambito comunitario nell'art. 226 della direttiva 2006/122/CE, non permettono un raccordo tra i servizi resi dalla Società_1 srl e quelli dalla ricorrente fatturati ai condomini propri clienti. l'Ufficio di contro rilevava che la società Società_1 srl costituita nel 2016 e cancellata nel 2021, non risultava neppure avere la sede indicata nelle fatture, non presentava nessuna dichiarazione fiscale dal 2018 e i versamenti d'imposta per il 2018 venivano eseguiti mediante compensazione con deleghe di pagamento a zero, la stessa non risultava essere stata mai intestataria di utenze e di contratti assicurativi , da una visura della società non risulta indicata la sede amministrativa che invece viene indicata nelle fatture di acquisto, località che non sembrerebbe riconducibile alla Società_1 srl. Non vi è alcun riscontro probatorio circa le modalità con cui il personale della Società_1 srl si sarebbe spostato da un condominio all'altro per svolgere le prestazioni in favore della società ricorrente, e dall'esame degli unici bilanci depositati, non risultano iscritte nell'attivo patrimoniale le attrezzature date in noleggio alla ricorrente. Inoltre la prova contraria a carico del contribuente circa l'effettiva esistenza delle operazioni contestate non può ritenersi assolta con la mera esibizione delle fatture, al fine di dimostrare la regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento utilizzati, in quanto proprio utilizzati allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex multis Cass. n. 388/2024). Tutti gli indizi dell'ufficio appaiono idonei a fondare la contestazione di inesistenza delle operazioni, mentre la società ricorrente non ha fornito elementi probatori sufficienti e per i soci le difese non appaiono conferenti perché contenenti criteri applicabili alle società di capitali mentre nel caso di specie si parla di società di persone, il cui reddito accertato viene ripartito tra i soci per trasparenza ex art. 5 del TUIR a nulla influendo i motivi riportati nei ricorsi dei soci .
Per questi motivi
i ricorsi riuniti non meritano accoglimento.
La spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell' Ufficio in € 15.000.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna i soccombenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
15.000,00.