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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7204 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dalle Avv.te Anna Rizzi e Liliana Iadarola Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di frequenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.8.2024, , in qualità di tutrice dei minori Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), Persona_1 Persona_2
premesso che, con decreto emesso in data 28.3.2024 nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n. 2199/2023, erano state positivamente omologate le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di frequenza da parte dei due minori innanzi indicati, adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, lamentando che
CP_ l nonostante la rituale notifica – in data 8.4.2024 – dell'anzidetto decreto e la successiva trasmissione del c.d. modello AP/70, aveva omesso di liquidare la prestazione assistenziale.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1)
Dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli arretrati spettanti a titolo di indennità di accompagnamento per e di indennità di frequenza per a far data Persona_3 Persona_2
19.10.2022. 2) Per l'effetto condannare l' al pagamento della somma di €. 19.281,15 CP_1 spettanti o di quella maggiore o minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con interessi legali nella misura di legge”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l convenuto, invocando la declaratoria di CP_2
cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenuta liquidazione della prestazione.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 16.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, l' , costituendosi in giudizio, ha svolto una difesa del seguente tenore: CP_2
“Come da comunicazione di liquidazione del 29 agosto 2024 alla ricorrente, l' ha CP_1
liquidato l'indennità di accompagnamento quale invalido totale, n.044-310007149319 Cat.
INVCIV, a favore di nato il [...], codice fiscale Persona_3
, con decorrenza dal 1 novembre 2022; sono stati determinati arretrati C.F._1
per il periodo dal 1 novembre 2022 al 31 agosto 2024 per € 11.630,56 (01 te08
[...]
). Inoltre, come da comunicazione di liquidazione del 29 agosto 2024 alla Per_3 ricorrente, l' ha liquidato l'indennità di frequenza per il periodo dal 1° ottobre al 30 CP_1
giugno di ogni anno fino al completamento del ciclo scolastico e, comunque, non oltre il diciottesimo anno di età, n.044-310007149072 Cat. INVCIV, a favore di Persona_2
nata il [...], codice fiscale con decorrenza dal 1 C.F._2
novembre 2022; sono stati determinati arretrati per il periodo dal 1 novembre 2022 al 31 agosto 2024 per € 5.606,92 e sull'importo degli arretrati sono stati calcolati gli interessi legali per un importo lordo di euro 14,59 (02 te08 nakir jasmine). Il 29 agosto 2024, l'Istituto ha informato delle liquidazioni l'avvocato di controparte (da 03 Messaggio_PEC_2024 a 08 consegna . L' ha effettuato i pagamenti delle predette somme in data 20- Persona_2 CP_1
09-2024 (09 pagamenti e 10 pagamenti (pag. 2 della memoria). Persona_4 Per_2
2 Non essendo stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla liquidazione operata dall'Ente, deve intendersi venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto, sicchè ogni statuizione di merito si rivelerebbe ultronea.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'Istituto, tenuto conto della circostanza che, solo dopo la notifica del ricorso (avvenuta il 3.9.2024), la parte ricorrente ha ottenuto il pagamento delle somme e, quindi, il pieno soddisfacimento della pretesa azionata.
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M.
n. 147/2022 (causa di scaglione infra 26.000,00 euro;
valori minimi, attesa la relativa semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7204/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie di parte ricorrente, Avv.te Anna Rizzi e Liliana Iadarola.
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7204 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dalle Avv.te Anna Rizzi e Liliana Iadarola Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di frequenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.8.2024, , in qualità di tutrice dei minori Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), Persona_1 Persona_2
premesso che, con decreto emesso in data 28.3.2024 nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n. 2199/2023, erano state positivamente omologate le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di frequenza da parte dei due minori innanzi indicati, adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, lamentando che
CP_ l nonostante la rituale notifica – in data 8.4.2024 – dell'anzidetto decreto e la successiva trasmissione del c.d. modello AP/70, aveva omesso di liquidare la prestazione assistenziale.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1)
Dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli arretrati spettanti a titolo di indennità di accompagnamento per e di indennità di frequenza per a far data Persona_3 Persona_2
19.10.2022. 2) Per l'effetto condannare l' al pagamento della somma di €. 19.281,15 CP_1 spettanti o di quella maggiore o minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con interessi legali nella misura di legge”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l convenuto, invocando la declaratoria di CP_2
cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenuta liquidazione della prestazione.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 16.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, l' , costituendosi in giudizio, ha svolto una difesa del seguente tenore: CP_2
“Come da comunicazione di liquidazione del 29 agosto 2024 alla ricorrente, l' ha CP_1
liquidato l'indennità di accompagnamento quale invalido totale, n.044-310007149319 Cat.
INVCIV, a favore di nato il [...], codice fiscale Persona_3
, con decorrenza dal 1 novembre 2022; sono stati determinati arretrati C.F._1
per il periodo dal 1 novembre 2022 al 31 agosto 2024 per € 11.630,56 (01 te08
[...]
). Inoltre, come da comunicazione di liquidazione del 29 agosto 2024 alla Per_3 ricorrente, l' ha liquidato l'indennità di frequenza per il periodo dal 1° ottobre al 30 CP_1
giugno di ogni anno fino al completamento del ciclo scolastico e, comunque, non oltre il diciottesimo anno di età, n.044-310007149072 Cat. INVCIV, a favore di Persona_2
nata il [...], codice fiscale con decorrenza dal 1 C.F._2
novembre 2022; sono stati determinati arretrati per il periodo dal 1 novembre 2022 al 31 agosto 2024 per € 5.606,92 e sull'importo degli arretrati sono stati calcolati gli interessi legali per un importo lordo di euro 14,59 (02 te08 nakir jasmine). Il 29 agosto 2024, l'Istituto ha informato delle liquidazioni l'avvocato di controparte (da 03 Messaggio_PEC_2024 a 08 consegna . L' ha effettuato i pagamenti delle predette somme in data 20- Persona_2 CP_1
09-2024 (09 pagamenti e 10 pagamenti (pag. 2 della memoria). Persona_4 Per_2
2 Non essendo stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla liquidazione operata dall'Ente, deve intendersi venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto, sicchè ogni statuizione di merito si rivelerebbe ultronea.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'Istituto, tenuto conto della circostanza che, solo dopo la notifica del ricorso (avvenuta il 3.9.2024), la parte ricorrente ha ottenuto il pagamento delle somme e, quindi, il pieno soddisfacimento della pretesa azionata.
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M.
n. 147/2022 (causa di scaglione infra 26.000,00 euro;
valori minimi, attesa la relativa semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7204/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie di parte ricorrente, Avv.te Anna Rizzi e Liliana Iadarola.
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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