Rigetto
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/07/2025, n. 5865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5865 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05865/2025REG.PROV.COLL.
N. 05843/2024 REG.RIC.
N. 09092/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5843 del 2024, proposto dai signori-OMISSIS-tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Pappalardo, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 9092 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Manuela Lo Presti e Giovanni Pappalardo, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, e il Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante generale pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
quanto al ricorso n. 5843 del 2024, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 9092 del 2024, dell’ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio, in ambedue i giudizi, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando generale della Guardia di finanza;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Pappalardo e Manuela Lo Presti, nonché l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando del 15 aprile 2016 è stato indetto dalla Guardia di finanza un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 149 allievi marescialli al 17° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti, riservato agli appartenenti al corpo.
In particolare, l’art. 1 del bando di concorso, al comma 1, ha previsto la ripartizione dei 149 posti in 140 del contingente ordinario e 9 del contingente di mare; al comma 2 ha disposto la seguente suddivisione dei 140 posti a concorso per il contingente ordinario: 47 riservati ai brigadieri capo, 47 riservati ai brigadieri e vice brigadieri e 46 riservati al personale del ruolo appuntati e finanzieri; al comma 3 ha previsto la seguente ripartizione dei 9 posti del contingente di mare: 3 riservati ai brigadieri capo, 3 riservati ai brigadieri e vice brigadieri e 3 riservati al personale del ruolo appuntati e finanzieri; al comma 5 ha statuito una riserva di 7 posti per candidati con attestato di bilinguismo italiano e tedesco cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
È stato precisato, altresì, al comma 4, che « ai fini dell’individuazione del grado posseduto, si fa riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso » (ovverosia al 20 maggio 2016); al comma 6 che « Qualora taluno dei posti di cui ai commi 2 o 3 non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei in una o più categorie, le unità disponibili sono compensate nella stessa percentuale: a) tra le altre categorie del medesimo contingente, nell’ordine di cui agli stessi commi; b) tra le categorie dell’altro contingente, nel predetto ordine, laddove non risulti possibile ricoprirle secondo le modalità indicate alla lettera a) ».
2. Con determinazione del Comando generale della Guardia di finanza n. 334174 del 4 novembre 2016 è stata approvata la graduatoria finale di merito, in cui gli interessati, sebbene idonei, non si sono classificati tra i vincitori nella categoria brigadieri e vice brigadieri del contingente ordinario e, in particolare, hanno ottenuto le seguenti posizioni e i seguenti punteggi: -OMISSIS- punti 18,328 (85° in graduatoria), -OMISSIS- punti 18,227 (88° in graduatoria), -OMISSIS-punti 18,146 (90° in graduatoria), -OMISSIS- punti 17,890 (95° in graduatoria), -OMISSIS- punti 17,843 (96° in graduatoria), -OMISSIS- punti 17,738 (97° in graduatoria), -OMISSIS- punti 17,659 (98° in graduatoria), -OMISSIS- punti 18,470 (81ª in graduatoria), -OMISSIS- punti 18,396 (82° in graduatoria), -OMISSIS- punti 18,393 (83° in graduatoria), -OMISSIS- punti 18,227 (88° in graduatoria), -OMISSIS- punti 17,370 (109° in graduatoria), -OMISSIS- punti 19,010 (73° in graduatoria), -OMISSIS- punti 19,003 (74° in graduatoria), -OMISSIS- punti 19,072 (68° in graduatoria), -OMISSIS- punti 19,120 (66° in graduatoria), -OMISSIS-punti 19,170 (64° in graduatoria),-OMISSIS- punti 19,189 (63° in graduatoria), -OMISSIS-punti 17,128 (113° in graduatoria), -OMISSIS- punti 17,110 (115° in graduatoria), -OMISSIS- punti 18,980 (75° in graduatoria), -OMISSIS- punti 19,016 (71° in graduatoria) e -OMISSIS- punti 19,014 (72° in graduatoria).
3. I suddetti militari hanno proposto il ricorso n. 1411 del 2017 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio hanno avverso la graduatoria nella parte in cui l’amministrazione ha attribuito 8 posti a favore di altrettanti candidati -OMISSIS-), i quali avevano partecipato alla procedura concorsuale per la categoria brigadiere e vice brigadiere e che, nelle more della conclusione della procedura concorsuale, avevano acquisito il grado di brigadiere capo, a seguito dell’approvazione del quadro di avanzamento a scelta per l’aliquota di ruolo determinata al 31 dicembre 2015, censurando che detti candidati siano stati inseriti in graduatoria come se avessero il titolo di brigadiere capo, conseguito solo nelle more della conclusione della procedura concorsuale a seguito di completamento della procedura di avanzamento.
4. Dopo la proposizione del suddetto ricorso, sulla medesima procedura concorsuale si è espresso, in altri giudizi, il Consiglio di Stato, sezione quarta, con le sentenze, non impugnate e, quindi, passate in giudicato, n. 6255 del 5 novembre 2018 (confermativa della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per il Lazio, sezione seconda ter , n. -OMISSIS-) e n. 3854 del 7 giugno 2019 (confermativa della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per il Lazio, sezione seconda ter , n. -OMISSIS-), con cui è stato affermato che ai fini della graduatoria finale deve farsi riferimento al grado posseduto al momento della scadenza del bando.
Conseguentemente il Comando generale della Guardia di finanza, in espressa ottemperanza alle suddette pronunce, con determinazione n. 216329 del 23 luglio 2019, ha ripartito le 8 posizioni della categoria brigadieri in 4 posizioni per il ruolo brigadieri e vicebrigadieri e in 4 posizioni per ruolo appuntati e finanzieri, nominando vincitori del concorso: i 2 brigadieri (ora marescialli) -OMISSIS- (mentre i neo brigadieri capo -OMISSIS-, con 20,061 punti, e -OMISSIS-, con 19,650 punti, sarebbero comunque rientrati in posizione utile nella categoria brigadieri e vicebrigadieri) e i 4 appuntati e finanzieri (ora marescialli) -OMISSIS-.
In particolare, l’amministrazione ha statuito che: « 1. La riserva formulata all’atto dell'ammissione al corso di formazione nei confronti degli appuntati scelti -OMISSIS- è sciolta. 2. I brigadieri (ora marescialli) -OMISSIS-(“951591L”) e -OMISSIS- (“943213Y”), collocatisi rispettivamente ai posti nn. 59 e 60 della graduatoria del contingente ordinario per i posti riservati ai “brigadieri e vicebrigadieri”, sono nominati vincitori del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 149 allievi marescialli al 17° corso, riservato agli appartenenti al Corpo. 3. Gli appuntati scelti (ora marescialli) -OMISSIS- (“991528M”),-OMISSIS- (“980377E”),-OMISSIS- (“005183K”) e -OMISSIS- (“962845V”), collocatisi, rispettivamente, ai posti nn. 59, 60, 61 e 62 della graduatoria del contingente ordinario per i posti riservati agli “appuntati e finanzieri”, sono nominati vincitori del predetto concorso ».
5. Con sentenza n. 2538 del 14 febbraio 2023, il T.a.r. per il Lazio, sezione quarta, in accoglimento del ricorso n. 1411 del 2017, richiamando il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza, « secondo cui i requisiti per la partecipazione ad un concorso per l’accesso ai posti di pubblico impiego debbono essere posseduti dai concorrenti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando, ed è irrilevante, a tal fine, la sopravvenienza del requisito dopo tale termine, anche se con effetto retroattivo » e precisando che « Tale principio deve applicarsi (…) anche con riferimento ai requisiti per l’inserimento in una specifica graduatoria riservata ad una specifica categoria di candidati. Né alcuna previsione del bando prevedeva, derogando a tale generale principio, che si sarebbe fatto ricorso alla qualifica conseguita, sia pur retroattivamente, nel corso della procedura concorsuale », ha annullato in parte qua la graduatoria e ha imposto all’amministrazione di riesaminare la posizione dei ricorrenti, atteso che « i controinteressati avrebbero dovuto essere inseriti nella graduatoria dei Brigadieri e non in quella dei Brigadieri Capo, con la conseguenza che gli 8 posti assegnati alla graduatoria dei Brigadieri Capo avrebbero dovuto essere ripartiti equamente tra le categorie dei Brigadieri e Vicebrigadieri e quella degli Appuntati e Finanzieri ».
5.1. Detta pronuncia non è stata impugnata dall’amministrazione soccombente e, pertanto, è passata in giudicato.
6. Con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 23 ottobre 2023 gli interessati hanno chiesto l’esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS-.
7. Con determinazione del Comando generale della Guardia di finanza prot. n. 0350031/2023 del 28 novembre 2023 è stato comunicato agli istanti che « la posizione degli interessati risulta correttamente definita presso questa Amministrazione ».
8. Gli interessati hanno proposto, innanzi al T.a.r. per il Lazio, ricorso per ottemperanza – notificato in data 17 gennaio 2024, depositato in data 24 gennaio 2024 e allibrato al numero di ruolo generale 830 del 2024 – chiedendo, « previa dichiarazione di nullità della nota della Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto 6 Ufficio Contenzioso del Personale, prot. 350031 del 28/11/2023 perché elusiva del giudicato ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. », di « disporre l’ottemperanza del giudicato amministrativo in epigrafe e, per l’effetto, con riguardo ai ricorrenti -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, disporre l’ammissione al prossimo corso Allievi Marescialli e, in caso di favorevole conclusione del corso da parte loro, la conseguente ricostruzione della carriera da maresciallo a far data dal luglio 2017; mentre per i restanti ricorrenti in epigrafe calendati, già marescialli, dovrà essere disposta solo la ricostruzione della carriera da marescialli a far data luglio 2017 » e chiedendo, inoltre, che « l’Ecc.mo TAR adito nomini un Commissario ad acta che si insedierà per dare fattivo adempimento al dispositivo della sentenza di ottemperanza su richiesta della parte ricorrente allo spirare dell’assegnando termine per l’ottemperanza del disposto giudiziale ».
9. Il ricorso è stato accolto con sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione quarta, n. -OMISSIS-, dove è stato precisato che « Sussiste (…) in capo all’amministrazione l’obbligo di dare esatta esecuzione all’ottemperanda sentenza, persistendo in capo ai ricorrenti un interesse alla decisione – peraltro contestato soltanto in sede di ottemperanza – ai fini della rivalutazione della loro posizione e dell’inserimento degli stessi in graduatoria, ancorché in posizione non utile, anche in ragione di una possibile contestazione del successivo riesercizio del potere amministrativo. Va pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esatta e integrale esecuzione alla Sentenza n. -OMISSIS- resa da questa Sezione in data 14/02/2023, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione – o notificazione, se anteriore – della presente Sentenza, con l’avvertimento che nel caso di ulteriore e reiterato inadempimento il Collegio potrà, su richiesta di parte ricorrente, nominare un Commissario ad acta per provvedere alla corretta e integrale esecuzione della Sentenza ». Pertanto il T.a.r. ha dichiarato « l’obbligo della Guardia di Finanza di dare esecuzione, in favore delle parti ricorrenti, alla Sentenza in epigrafe nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza » e ha compensato tra le parti le spese di lite.
10. Con nota prot. n. 0129175/224 del 30 aprile 2024 il Comando generale della Guardia di finanza ha comunicato ai ricorrenti che era in corso la rivalutazione della loro posizioni.
11. Con istanza dell’8 maggio 2024 gli interessati hanno chiesto al T.a.r., sempre nell’ambito del ricorso n. 830 del 2024, la nomina di un commissario ad acta perché scaduto il termine di 30 giorni indicato nella sentenza n. 6460/2024.
12. Con ricorso allibrato al numero di ruolo generale 5843 del 2024 – notificato e depositato rispettivamente in data 3 luglio 2024 e 17 luglio 2024 – gli interessati hanno interposto appello avverso la su menzionata sentenza n. 6460/2024, articolando, in sintesi le seguenti censure (estese da pagina 3 a pagina 9):
- la « statuizione costituisce motivo di perplessità ed appare erronea nella parte in cui i militari odierni appellanti sono già collocati in graduatoria, quindi l’incombente posto a carico dell’Amministrazione resistente non è satisfattivo dell’interesse all’ottenimento del bene della vita che costituisce il petitum del ricorso di primo grado che è stato accolto con sentenza passata in giudicato »;
- « non è plausibile, e si porrebbe in grave violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 1 c.p.a., che in sede di ottemperanza, sebbene il relativo ricorso ex art. 112 c.p.a. sia stato accolto (…) , la parte vittoriosa venga posta nelle condizioni di non ottenere alcunché e, semmai, di trovarsi di fronte ad ulteriori provvedimenti che andrebbero ex novo impugnati »; « l’unico esito del giudizio di ottemperanza deve essere quello di ordinare all’Amministrazione di rideterminarsi per attribuire ai ricorrenti il bene della vita oggetto di gravame principale »;
- « La ottemperanda sentenza, prendendo atto nella sua parte narrativa di ciò che è accaduto e ciò che invece “avrebbe dovuto essere”, trasferisce all’Amministrazione l’onere di “riesaminare la posizione delle parti ricorrenti”. Ma poiché le parti ricorrenti, oggi appellanti, sono già collocati in graduatoria, 8 e considerato che la “redistribuzione” dei posti “illegittimamente” occupati dagli originari controinteressati è già avvenuta da parte di diversi ricorrenti (quelli delle sentenze di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato n. 6255/2018 e n. 3854/2019 ), l’unica possibile modalità di attuare l’interesse dei ricorrenti e dargli effettiva tutela (interesse riconosciuto come sussistente dalla ottemperanda sentenza, passata in giudicato, che quindi essendo stata utiliter data deve modificare l’assetto giuridico preesistente) è quello di ordinare all’Amministrazione, non di reinserire gli appellanti in graduatoria “ ancorché in posizione non utile ”, condizione già sussistente prima della sentenza da ottemperare e prima della sentenza di ottemperanza, bensì quella di attribuire agli stessi l’unica utilità possibile, ovvero la condizione analoga agli 8 militari che hanno ottenuto quel vantaggio con punteggi più bassi degli odierni appellanti »;
- atteso che l’amministrazione, all’esito di altri ricorsi, « ha deciso di “ampliare” il novero dei posti utili, ammettendo sia i ricorrenti sia i controinteressati », è illegittima la mancata ammissione in posto utile di ulteriori ricorrenti (ovverosia gli odierni interessati), i quali « hanno meritato, nel senso più ampio del termine, di ottenere quell’ammissione, in quanto hanno concluso le prove concorsuali con un esito di gran lunga più brillante degli 8 militari già ammessi al corso per marescialli nel 2017 »;
- la soluzione contraria determinerebbe una disparità di trattamento, rilevante anche sul piano costituzionale e dei diritti fondamentali della persona riconosciuti in sede europea;
- l’aggravio per l’amministrazione sarebbe minimo, siccome soltanto tre (-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) degli originari ricorrenti chiedono di essere ammessi al prossimo corso per marescialli, mentre tutti gli altri, i quali hanno comunque conseguito in seguito il grado di maresciallo a seguito di ulteriori concorsi, chiedono la ricostruzione della carriera.
13. Nel giudizio n. 5843 del 2024, in data 8 ottobre 2024, si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza.
14. Con ordinanza n. 14223 del 12 luglio 2024 – nell’ambito del ricorso di primo grado n. 830 del 2024 – il T.a.r. per il Lazio, sezione quarta, non ha dato corso alla richiesta di nomina del commissario ad acta , poiché « con atto depositato in giudizio il 28 maggio 2024, ha rappresentato di avere avviato il procedimento di rivalutazione dei ricorrenti » e, « Rilevata pertanto l’opportunità di rinviare alla camera di consiglio indicata in dispositivo, in modo da consentire all’Amministrazione di eseguire spontaneamente l’ottemperanda sentenza entro congruo termine, completando il relativo procedimento di rivalutazione della posizione dei ricorrenti », ha rinviato la trattazione ad altra camera di consiglio.
15. Con determinazione prot. n. 0250261/2024 del 27 agosto 2024, il Comando generale della Guardia finanza, I reparto, ufficio reclutamento e addestramento – « VISTA la determinazione n. 122638, datata 15 aprile 2016 (…) con la quale è stato indetto un concorso (…) VISTA la determinazione n. 334174, datata 4 novembre 2016, del Comandante Generale della Guardia di finanza (…) con la quale sono state approvate le graduatorie finali e nominati vincitori del menzionato concorso, tra l’altro, i candidati del contingente ordinario collocatisi ai posti: - dal n. 1 al n. 27 (incluso) della graduatoria per i posti riservati ai “brigadieri capo”; - dal n. 1 al n. 58 (incluso) della graduatoria per i posti riservati ai “brigadieri e vicebrigadieri”; - dal n. 1 al n. 58 (incluso) della graduatoria per i posti riservati agli appartenenti al ruolo “appuntati e finanzieri”; VISTA la determinazione n. 327825, datata 31 ottobre 2017, del Comandante Generale della Guardia di finanza (…) con la quale sono state rideterminate le posizioni concorsuali di taluni militari partecipanti al citato concorso, nominando vincitore, a seguito di accoglimento di istanza in autotutela, un ulteriore militare (l’allora V. Brig. -OMISSIS-, posizionatosi al posto n. 55 bis ) e garantendo la relativa copertura finanziaria mediante l'aumento di una unità del numero dei posti originariamente banditi per il contingente ordinario, categoria “brigadieri e vicebrigadieri”; VISTI i ricorsi giurisdizionali, datati 23 novembre 2016, proposti dai Brigadieri -OMISSIS- e -OMISSIS-(ora marescialli) e dagli Appuntati scelti-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS- (ora marescialli), avverso le modalità di redazione delle graduatorie finali di merito (nei gravami si lamentava l’illegittimo inserimento nella graduatoria dei “brigadieri capo” di n. 8 militari promossi a tale grado, ancorché con effetti retroattivi, dopo la scadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione e, conseguentemente si chiedeva la redistribuzione di tali posti tra le categorie dei “brigadieri e vicebrigadieri” e “appuntati e finanzieri” che avrebbe consentito ai ricorrenti di risultare vincitori del concorso); VISTE le sentenze nn-OMISSIS-, depositate in data 21 luglio 2017, con le quali il T.A.R. per il Lazio ha accolto nel merito i citati ricorsi; VISTE le sentenze del Consiglio di Stato nn. 6255/2018 e 3854/2019, pubblicate, rispettivamente, in data 5 novembre 2018 e 7 giugno 2019, con le quali, sono stati respinti gli appelli proposti dall’Amministrazione e, per l’effetto, sono state confermate le citate sentenze di primo grado; VISTA la determinazione n. 216329, datata 23 luglio 2019 (…) VISTO l’ulteriore ricorso giurisdizionale, datato 16 gennaio 2017 (…) VISTA la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 14 febbraio 2023 (…) ATTESO CHE la citata sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS- non è stata appellata dall’Amministrazione in quanto ritenuta, di fatto, già eseguita con il richiamato provvedimento n. 216329/2019; VISTA la sentenza n. 6460/2024, pubblicata in data 3 aprile 2024, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha intimato all’Amministrazione la corretta esecuzione della predetta pronuncia n. -OMISSIS- (…) RILEVATO che in esecuzione del giudicato del Supremo Consesso (citate sentenze nn. 6255/2018 e 3854/2019), a seguito della già disposta ridistribuzione degli 8 posti risultano essere stati nominati vincitori del presente concorso per il contingente ordinario: 19 sovrintendenti inseriti nella graduatoria per i posti riservati ai “brigadieri capo” dal n. 1 al n. 19; 63 militari inclusi nella graduatoria per i posti riservati ai “brigadieri e vicebrigadieri”. In particolare, si tratta dei militari posizionatosi dal n. 1 al n. 60 (comprensivi di -OMISSIS- al n. 59 e -OMISSIS- al n. 60; i due militari che avevano proposto il citato ricorso del 2016) e dei 2 militari (-OMISSIS- al n. 41 bis e -OMISSIS- al n. 54 bis ), erroneamente inseriti nella categoria dei “brigadieri capo” che avevano comunque conseguito un punteggio tale da risultare vincitori anche nella categoria “brigadieri e vice brigadieri”. Inoltre, nei 63 militari è inclusa anche la posizione del sovrintendente -OMISSIS-, collocatosi alla posizione 55 bis a seguito di rideterminazione di posizione concorsuale di cui ai punti precedenti; 62 militari inseriti nella graduatoria per i posti riservati agli appartenenti al ruolo “appuntati e finanzieri”, dal n. 1 al n. 62 (comprensivi di-OMISSIS- al n. 59, -OMISSIS- al n. 60, -OMISSIS- al n. 61 e -OMISSIS-al n. 62, i quattro militari che avevano proposto il citato ricorso del 2016); RITENUTO di non procedere all’annullamento della nomina a vincitori nei confronti degli ulteriori n. 6 brigadieri capo ricollocati nella graduatoria per i posti riservati ai “brigadieri e vicebrigadieri” del contingente ordinario, in posizione non utile ai fini della vincita del concorso, in virtù del principio della stabilizzazione del rapporto d’impiego, instauratosi già da tempo nel nuovo grado, come peraltro si evince dalla precedente richiamata determinazione n. 216329/2019. Nello specifico, al fine di garantire la copertura finanziaria dei ricorrenti nominati vincitori, si era proceduto quindi all’aumento dei posti originariamente banditi e non alla revoca del grado nei confronti dei candidati erroneamente collocati tra i “brigadieri capo”; VISTA la determinazione n. 152279, in data 1° giugno 2021, del Comandante Generale della Guardia di finanza, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie autorità gerarchiche del Corpo » – ha dato atto che «1 . In esecuzione di tutti i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi richiamati nel presente documento, la risultante posizione concorsuale: - dei ricorrenti delle predette sentenze nn. -OMISSIS- e 6460/2024 (n. 23 militari); del brigadiere nominato vincitore a seguito di accoglimento di istanza in autotutela (Brig. -OMISSIS-); dei n. 2 brigadieri di cui alla sentenza n. 3854/2019 (-OMISSIS- e -OMISSIS-); dei n. 8 brigadieri capo ricollocati nella graduatoria relativa ai “brigadieri e vice brigadieri”, è riportata nel prospetto in allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento. Conseguentemente, tutti i n. 23 ricorrenti interessati dalle sentenze n. -OMISSIS- e 6460/2024 permangono nello status di “idonei non vincitori” essendosi collocati oltre la sessantesima posizione della relativa graduatoria. 2. Resta ferma la nomina a vincitore dei n. 6 brigadieri capo ricollocati nella graduatoria dei brigadieri e dei vicebrigadieri in posizione non utile per le ragioni indicate in premessa ».
16. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- – sempre nell’ambito del giudizio n. 830 del 2024 – il T.a.r. ha preso atto dell’intervenuta esecuzione del giudicato, deliberando il non luogo a provvedere sulle istanze di nomina del commissario ad acta e compensando tra le parti le spese di lite.
In particolare, il T.a.r. ha precisato che « Le istanze non sono meritevoli di favorevole considerazione, avendo l’amministrazione proceduto alla modificazione delle graduatorie – come richiesto dalla Sentenza di questa Sezione, n. 6460/2024, resa in sede di ottemperanza, inserendo i controinteressati nella graduatoria dei Brigadieri e non in quella dei Brigadieri Capo, ricollocando gli stessi in posizione superiore a quella dei ricorrenti. La predetta rivalutazione appare del tutto corretta avendo l’amministrazione proceduto al riesame della posizione dei ricorrenti e del loro punteggio, inserendo gli stessi in graduatoria, come richiesto nella predetta sentenza, sebbene in posizione non utile, avendo l’amministrazione ritenuto di attribuire agli stessi – secondo una valutazione discrezionale in questa sede incontestata – un punteggio inferiore rispetto agli altri candidati idonei. Non appare pertanto fondata l’eccezione di parte ricorrente circa il mancato rispetto dell’obbligo di inserire i ricorrenti in posizione utile, atteso che la Sentenza di questa Sezione n. 6460/2024 (volta all’ottemperanza della Sentenza -OMISSIS-) si è limitata a chiedere un riesame della posizione delle parti alla luce dei principi dalla stessa dettati, senza in alcun modo vincolare l’amministrazione ad inserire le parti interessate in posizione utile in graduatoria, non rinvenendosi alcun obbligo in tal senso nella sentenza da ottemperare, sussistendo infatti in tal caso soltanto un interesse delle parti ad un riesercizio del potere da parte dell’amministrazione il cui esito non risultava già predeterminato al momento della decisione ».
17. Con ricorso allibrato al numero di ruolo generale 9092 del 2024 – notificato e depositato rispettivamente in data 22 novembre 2024 e 5 dicembre 2024 – gli interessati hanno interposto appello avverso la su menzionata ordinanza n. 14223 del 2024, articolando due autonomi mezzi di gravame (estesi rispettivamente da pagina 10 a pagina 18 e da tale pagina a pagina 21) e così rubricati: « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE EX ART. 3 COST.; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO NEI CONCORSI PUBBLICI COME ANCHE RICAVABILE DAL QUARTO COMMA DELL’ART. 97 COST., NONCHÉ DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO COSÌ COME ENUCLEABILE DALL’ART. 1 DELLA L. 241/90; INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. ELUSIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO » e « ILLEGITTIMITÀ DELLA ORDINANZA COLLEGIALE PER ELUSIONE DEL GIUDICATO E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA ». Gli appellanti, sempre nell’atto di gravame, hanno formulato anche un’istanza di riunione del gravame con l’altro appello n.r.g. 5843 del 2024.
18. Anche nel giudizio n. 9092/2024, in data 11 dicembre 2024, si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza, le quali hanno poi illustrato le proprie difese con memoria del 28 febbraio 2025, a cui hanno replicato gli appellanti con memoria in data 13 giugno 2025 (poi nuovamente depositata in data 23 giugno 2025).
19. Alla camera di consiglio del 24 giugno 2024 entrambi i ricorsi – numeri 5843 del 2024 e 9092 del 2024 – sono stati trattenuti in decisione.
20. In via pregiudiziale, deve essere disposta la riunione dei due giudizi ai sensi dell’art. 70 del codice del processo amministrativo, sussistendo una connessione dei due appelli, tanto sul piano soggettivo quanto sul quello oggettivo, essendo peraltro stati proposti avverso due provvedimenti giurisdizionali emessi nel medesimo giudizio di primo grado.
21. Entrambi gli appelli sono infondati e devono essere respinti alla stregua delle seguenti considerazioni.
22. In via logicamente assorbente ogni ulteriore considerazione, si osserva che univocamente il giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione quarta, n. 2538 del 14 febbraio 2023 non ha attribuito ai ricorrenti alcun diritto ad essere inseriti nella graduatoria come vincitori, essendosi, invero, limitato ad accogliere la domanda di annullamento della graduatoria in contestazione « ai sensi e nei limiti di cui in motivazione », ovverosia obbligando l’amministrazione esclusivamente a « riesaminare la posizione delle parti ricorrenti » ad esito libero.
In particolare, con la sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. ha soltanto stabilito che i posti assegnati nella graduatoria dei brigadieri capo agli 8 neo promossi fossero « ripartiti equamente tra le categorie dei Brigadieri e Vicebrigadieri e quella degli Appuntati e Finanzieri » (il che peraltro, nelle more del ricorso, era già, avvenuto mediante la determinazione del Comando generale prot. n. 216329 del 23 luglio 2019, emessa in ottemperanza delle sentenze delle sentenze del T.a.r. per il Lazio nn. -OMISSIS-e del Consiglio di Stato nn. 6255/2018 e 3854/2019), ma non ha in alcun modo disposto la nomina a vincitori degli interessati.
Inoltre, i ricorrenti non hanno contestato (neppure nell’ambito del giudizio n. 1411 del 2017 dinanzi al T.a.r. per il Lazio) la determinazione del Comando generale prot. n. 216329 del 23 luglio 2019, rimasta, quindi, a quanto consta, non impugnata e che ha definito l’assetto di interessi sottesi alle vicende conseguenti all’annullamento della graduatoria del 2016 ad opera dei giudicati formatisi sulle già citate sentenze del T.a.r. nn. -OMISSIS-e del Consiglio di Stato nn. 6255/2018 e 3854/2019.
Pertanto la determinazione prot. n. 0250261/2024 del 27 agosto 2024 non è stata emanata in violazione o elusione del giudicato recato dalla sentenza n. -OMISSIS-, avendo, al contrario, l’amministrazione esercitato il proprio potere amministrativo in un ambito non integralmente vincolato dal giudice amministrativo e modificando, per tal via, la graduatoria senza riconoscere ai ricorrenti lo status di vincitori (mai acclarato in sede giurisdizionale), bensì di idonei non vincitori.
Si tratta, pertanto, di un esito di per sé non in contrasto con il giudicato, né elusivo delle sue statuizioni, il che, in sede di ottemperanza, non può che comportare il rigetto della domanda di ottemperanza, essendo estranei a siffatto contesto valutazioni circa la lamentata disparità di trattamento tra i ricorrenti e altri candidati, che, invero, attengono al corretto esercizio dell’azione amministrativa nello spazio lasciato libero dal giudicato amministrativo.
23. In conclusione, i riuniti appelli devono essere respinti.
24. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto degli appelli segue la condanna, in solido, delle appellanti al pagamento, in favore delle amministrazioni appellate, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella all’art. 26 c.p.a. recata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 [cfr., ex plurimis , sez. IV, 10 gennaio 2022, n. 148 e 22 agosto 2018, n. 5008; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, a cui si rinvia ai sensi degli articoli 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative e alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr., ex plurimis , sez. VI civile, 12 maggio 2017, n. 11939 e 2 novembre 2016, n. 22150)]. La condanna degli appellanti, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies , lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 148/2022 cit.).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti nn.rr.gg. 5843 del 2024 e 9092 del 2024, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna, in solido, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- al pagamento, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando generale della Guardia di finanza, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.000 (quattromila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta degli interessati e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità degli appellanti e di altre persone fisiche citate in sentenza, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle loro generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.