Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati Geremia CASABURI Presidente Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio BE CIMINI Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1113 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. PATE VINCENZO Avv. PATE ALESSIA e LI OB
Avv. ARIANO SIMONE e NI IC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. del 2021 con cui il Tribunale di Tivoli ha così statuito: “Con citazione ritualmente notificata BE NN, quale titolare dell'omonima ditta, conveniva in giudizio NR AO e al fine di dichiarare inopponibile nei confronti Parte_1 dell'attore l'atto di compravendita a rogito del Notaio del Persona_1
06.10.2014 Rep. n. 137353. Allegava che in ragione della sentenza n. 90 emessa dal Tribunale di Tivoli il 24.01.2019, e passata in giudicato, l'attore diveniva creditore di AO NR della somma di 73.719,28 euro, come da precetto notificato il 26.02.2019; che detta somma era stata richiesta con raccomandata del 01.03.2013; che il AO con atto di compravendita a rogito del Notaio del 06.10.2014 Rep. n. 137353 aveva venduto alla Persona_1 moglie l'immobile e annesso garage sito in San Gregorio da Parte_1
9.100 e distinto al catasto al foglio 30 p.lla 104 sub. 6 e sub 1, riservando per sé l'usufrutto; che sussistevano i presupposti per la revocatoria dell'atto negoziale suddetto. Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea o in Parte_1 subordine in caso di accoglimento della domanda attorea la compensazione delle spese. Allegava che alla data della stipulazione dell'atto di compravendita non sussisteva alcun credito in capo all'attore nei confronti di NR AO, credito che era sorto solo successivamente alla conclusione della predetta compravendita;
che i presupposti per la revocatoria dell'atto impugnato non erano stati dimostrati. Non si costituiva NR AO. All'udienza di trattazione il Giudice dichiarava la contumacia di NR AO e concedeva i termini previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c. alle parti. Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 16.07.2021 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice, dopo breve discussione orale, si ritirava in camera di consiglio per deliberare. MOTIVAZIONE In via preliminare deve confermarsi la dichiarazione di contumacia del convenuto NR AO in quanto sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Ciò posto, l'odierno attore domanda la revocatoria dell'atto di compravendita a rogito del Notaio del 06.10.2014 Rep. Persona_1
n. 137353. La domanda è fondata e va accolta. In punto di diritto, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 2901, comma 1 c.c.
“Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”. L'azione revocatoria costituisce un rimedio legale volto alla conservazione della garanzia patrimoniale del creditore e mira a far dichiarare giudizialmente l'inefficacia, nei confronti del creditore stesso, degli atti di pag. 2/11 disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, per consentire allo stesso di esercitare sui beni oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi dell'art. 602 ss. c.p.c. per la realizzazione del credito. I presupposti dell'azione revocatoria sono plurimi. Sul piano oggettivo, occorre un atto di disposizione patrimoniale da parte del debitore e il carattere pregiudizievole di tale atto per le ragioni del creditore. In ordine al primo elemento, può costituire oggetto di revocatoria qualsiasi atto dispositivo che il debitore pone in essere sul proprio patrimonio, purché valido ed efficace e come tale concretamente idoneo a produrre la dismissione di un'utilità economica in capo al patrimonio del debitore. In ogni caso non può costituire oggetto di revocatoria l'adempimento di un debito scaduto (art. 2901, comma 3 c.c.). L'atto di disposizione deve produrre un pregiudizio alle ragioni del debitore (c.d. eventus damni). Secondo l'opinione della dominante giurisprudenza, tale elemento “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Civ. n. 19207/2018). In ordine ai presupposti soggettivi dell'azione revocatoria, si deve rilevare che l'attore deve essere un creditore del soggetto che ha posto in essere l'atto impugnato. Nondimeno, ai fini dell'utile esperibilità dell'azione revocatoria, è sufficiente che l'attore sia titolare di una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, non occorrendo di contro che lo stesso vanti un credito certo, liquido ed esigibile (cfr. Cass. Civ. n. 11755/2018). Di conseguenza, è legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria anche colui che vanti nei confronti dell'autore dell'atto dispositivo un credito di natura litigiosa, ossia che risulti oggetto di un accertamento giudiziale ancora pendente al tempo della domanda, senza che ciò importi pag. 3/11 la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 4212/2020; Cass. Civ. n. 23208/2016). In ordine alla posizione del debitore, in caso di atto di disposizione a titolo oneroso, laddove l'atto sia anteriore al credito, occorre che il debitore abbia agito con dolosa preordinazione ossia con l'intenzione di precostituire una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione. Nel caso in cui l'atto sia stato compiuto dopo l'insorgenza del credito, è sufficiente la semplice conoscenza in capo al debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore nel senso che quello deve essere consapevole dell'idoneità dell'atto a diminuire la garanzia patrimoniale generica del creditore (cfr. Cass. Civ. n. 27546/2014). In relazione al terzo beneficiario dell'atto di disposizione patrimoniale, in caso di atto a titolo oneroso compiuto prima della nascita del credito, è necessario che egli abbia contezza della dolosa preordinazione del debitore, laddove, in caso di atto oneroso compiuto dopo la nascita del credito, occorre che il terzo acquirente del bene abbia agito nella consapevolezza del carattere lesivo dell'atto. Ad ogni modo è stato chiarito che “Ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Essa non presuppone né l'intenzione di nuocere loro né la presenza e conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore” (Cass. Civ. n. 10430/2005). Occorre precisare che l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va valutata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. Civ. n. 23326/2018).
Ciò chiarito, nel caso di specie ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria proposta dall'attore. Dalla documentazione assunta in corso di causa, risulta che l'odierno attore è creditore nei confronti di NR AO. Invero, risulta che con comunicazione del 01.03.2013 pervenuta al debitore in data 08.03.2019 l'odierno attore ha intimato al convenuto NR AO il pagamento dell'importo di 63.401,64 euro in ragione di crediti vantati nei confronti del convenuto predetto (cfr. all. 3 fasc. attore). Sul punto deve rilevarsi che il documento attestante la suddetta intimazione di pagamento va ritenuto rilevante sul piano probatorio, sebbene la parte pag. 4/11 convenuta nella comparsa di costituzione ne abbia contestato la Parte_1 conformità a originale. Invero, deve osservarsi che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità colui che intende procedere al disconoscimento di un documento è tenuto a formulare una contestazione specifica e circostanziata, che si concretizzi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta non essendo sufficiente una generica contestazione del documento (cfr. Cass. Civ. n. 3122/2015; Cass. Civ. n. 1537/2018). Ad ogni modo deve osservarsi che, in caso di contestazione della conformità a originale di una copia documentale, anche in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, il giudice può comunque valutare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. Civ. n. 3122/2015). Nel caso di specie il disconoscimento formulato dalla parte convenuta risulta totalmente generico non avendo la parte enunciato le ragioni per cui il documento prodotto sarebbe non conforme all'originale. Dunque, la contestazione formulata dalla convenuta non infirma la rilevanza probatoria del documento il quale è pienamente utile ai fini probatori. Inoltre, dagli elementi di prova assunti in corso di causa, risulta che con sentenza n. 90/2019 il Tribunale di Tivoli ha condannato il convenuto suddetto al pagamento in favore di BE NN dell'importo di 62.367,64 euro riconoscendo quest'ultimo creditore del AO (cfr. all. 1 fasc. attore). Risulta altresì che in ragione della suddetta sentenza l'odierno attore ha notificato a NR AO atto di precetto per l'importo complessivo di 73.719,28 euro (cfr. all. 2 fasc. attore). Inoltre, risulta che con contratto di compravendita del 06.10.2014 a rogito del Notaio Rep. n. 137353 e Racc. n. 43864 NR Persona_1
AO ha venduto a odierna convenuta e moglie dello stesso Parte_1
AO, riservandosi l'usufrutto la nuda proprietà dei fabbricati siti in San Gregorio da Sassola Strada Provinciale Tivoli – San Gregorio km 9,100 e censiti al C.F. di detto Comune al foglio 30 p.lla 104 sub. 6 e 1, oltre all'utile dominio relativo ai terreni siti in San Gregorio da Sassola e censito al C.T. di detto Comune al foglio 30 p.lle 112, 119, 109, nonché la quota di 1/3 di utile dominio dei terreni siti in San Gregorio da Sassola e censito al C.T. di detto Comune al foglio 30 p.lla 110 e 117, nonché la quota di 1/3 di nuda proprietà del terreno sito in San Gregorio da Sassola e censito al C.T. di detto Comune al foglio 15 p.lla 75 dietro il pagamento del corrispettivo di 60.000,00 euro (cfr. all. 7 fasc. attore).
pag. 5/11 Ciò posto, innanzi tutto deve ritenersi accertato che l'attore è creditore del convenuto NR AO, alla luce della documentazione sopra richiamata, credito confermato in sede giurisdizionale con la sentenza n. 90/2019 del Tribunale di Tivoli. Sul piano oggettivo risultano sussistenti l'atto di disposizione patrimoniale nonché il pregiudizio alle ragioni del creditore richiesti dall'art. 2901 c.c. Invero, l'atto di compravendita impugnato nell'odierno processo ha importato una diminuzione qualitativa del patrimonio del convenuto in ragione della dismissione della nuda proprietà sugli immobili oggetto della compravendita ai danni del debitore.
Inoltre, sussiste il pregiudizio alle ragioni del creditore arrecato dal suddetto atto. Invero, la dismissione della nuda proprietà sugli immobili oggetto dell'atto di compravendita impugnato ha certamente determinato una diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore che rende quantomeno più incerta e difficoltosa la soddisfazione del credito vantato dall'odierno attore. Inoltre, deve osservarsi che la parte convenuta non ha addotto alcun elemento utile per poter dimostrare l'idoneità del patrimonio residuo del debitore a soddisfare con ragionevole certezza le ragioni creditorie dell'attore, sicché deve ritenersi accertato il grave pericolo di pregiudizio alle ragioni del creditore richiesto dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria. Inoltre, deve ritenersi sussistente il requisito psicologico della consapevolezza in capo al debitore NR AO del carattere pregiudizievole della compravendita per le ragioni creditorie dell'odierno attore. Invero, deve rilevarsi che il credito vantato dall'attore nei confronti del predetto convenuto può ritenersi esistente almeno sin dal 01.03.2013, data in cui l'attore ha emesso nei confronti del debitore un'intimazione al pagamento degli importi dovuti. Sul punto deve osservarsi che ai fini della valutazione dell'anteriorità o della posteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione patrimoniale è necessario avere riguardo alla data di insorgenza dello stesso e non a quella del suo accertamento giudiziale. Ebbene, poiché sin dal 01.03.2013 l'attore ha affermato con la suddetta intimazione di pagamento le proprie ragioni creditorie nei confronti del convenuto NR AO, poi riconosciute giudizialmente con la sentenza n. 90/2019 del Tribunale di Tivoli, deve presumersi l'esistenza del credito in capo all'attore almeno sin dalla data della suddetta intimazione, non pag. 6/11 essendo peraltro emersi elementi probatori in corso di causa che abbiano deposto in senso diverso. Ciò importa che il credito a tutela del quale l'odierno attore agisce in revocatoria è anteriore alla data di compimento dell'atto di disposizione patrimoniale. Ciò chiarito, ai fini della revocatoria occorre dunque che il debitore fosse consapevole del carattere pregiudizievole dell'atto, ossia dell'idoneità dello stesso a rendere più difficoltoso il conseguimento del dovuto in capo al creditore. Ebbene, deve ritenersi dimostrato tale consapevolezza in capo al debitore al tempo di compimento dell'atto di compravendita. Invero, in ragione dell'idoneità dell'atto a dismettere diritti patrimoniali dal proprio patrimonio, deve presumersi che il debitore fosse consapevole dell'attitudine dell'atto di compravendita a diminuire la consistenza del proprio patrimonio e dunque la propria garanzia patrimoniale generica rendendo così più incerta e difficoltosa la realizzazione del credito affermato dall'odierno attore e di cui il debitore era consapevole in ragione dell'intimazione di pagamento sopra richiamata e pervenuta al debitore in data 08.03.2013. Infine, deve ritenersi sussistente in capo al terzo acquirente il Parte_1 requisito ulteriore della coscienza del carattere pregiudizievole dell'atto di compravendita rispetto alle ragioni del creditore odierno attore. Sul punto deve osservarsi che risulta verosimile che la convenuta Pt_1 fosse a conoscenza dei debiti di NR AO nei confronti
[...] dell'attore, essendo la moglie dello stesso, trattandosi di fatto non contestato dalla stessa (cfr. all. 7 fasc. attore). Pt_1
Ciò chiarito, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “La prova della "partecipatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. Civ. n. 1404/2016). Ebbene, nel caso di specie appare del tutto inverosimile che l'odierna convenuta quale coniuge di NR AO, fosse Parte_1 completamente all'oscuro della situazione debitoria del coniuge, attesa peraltro la consistenza della stessa. Il rapporto di coniugio sussistente tra i convenuti consente dunque di presumere la coscienza in capo a Parte_1
pag. 7/11 dell'esposizione debitoria del marito nei confronti dell'odierno attore, attesa peraltro l'assenza di elementi probatori che consentano di inferire il contrario. Inoltre, deve ritenersi che la convenuta fosse consapevole al Parte_1 momento del compimento dell'atto dell'idoneità dello stesso a rendere quantomeno più difficoltosa la soddisfazione del credito dell'attore, dovendosi ritenere che la stessa avesse piena contezza dell'idoneità dell'atto a depauperare il patrimonio del debitore, stante la natura dello stesso. In definitiva devono ritenersi sussistenti i presupposti per la revocatoria dell'atto impugnato dall'odierno attore, sicché la domanda proposta dallo stesso va accolta. Non può accogliersi l'istanza di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'attore. Invero, la domanda di condanna per lite temeraria presuppone l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della parte contro cui viene proposta e del pregiudizio risarcibile (cfr. Cass. Civ. n. 21570/2012). Ebbene, su tali profili la parte attrice non ha formulato deduzioni specifiche sicché la domanda va rigettata perché generica in relazione ai fatti posti a fondamento della stessa.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e delle attività concretamente eseguite dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara inefficace nei confronti di BE NN l'atto di compravendita concluso da NR
AO e in data 06.10.2014 a rogito del Notaio Parte_1 Per_1
Rep. n. 137353 e Racc. n. 43864;
[...]
2) rigetta l'istanza di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla parte attrice;
3) condanna in solido i convenuti ed NR AO a Parte_1 rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in 569,89 euro per esborsi, 3.972,00 euro per compensi, oltre accessori di legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegata al verbale dell'odierna udienza.” La parte appellata costituita ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
pag. 8/11 Lo NN ha optato per la contumacia. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello appare fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha affermato che il credito sarebbe sorto prima dell'atto di disposizione per cui è causa. Assume che, viceversa, risalendo l'atto ad epoca antecedente il sorgere del credito, il Tribunale ha errato nel ritenere che, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, in capo al terzo fosse sufficiente la prova per presunzione costituita dal rapporto di coniugio. Censura la decisione sul punto assumendo la non riferibilità dell'atto d'intimazione del 1°.
3.2013 al medesimo credito accertato con la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 90 del 2019, passata in giudicato. Il motivo è fondato. Ed invero, premesso che non emerge dagli atti né dai documenti di causa neppure la natura del credito fatto valere dallo NN nel presente giudizio, osserva la Corte che la diversità degli importi riportati in ciascun atto, impedisce di ritenere che l'intimazione del 2013 (per euro 63.401,64) si riferisca al medesimo credito azionato con la domanda del 2017 ed accertato nel 2019 (in euro 62.367,64). Tant'è che neppure lo NN ha tentato di fornire una giustificazione a tale apparente discrasia. Ne consegue che non può ritenersi che l'intimazione costituisca la prova del sorgere del credito fatto valere in questa sede in data antecedente rispetto all'atto di disposizione per cui è causa. Come chiarito di recente dalle SS.UU. della Suprema Corte: “In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a
pag. 9/11 conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.” (SS.UU. Cass. 1898 del 2025). Orbene, “Per gli atti a titolo oneroso, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass., sez. 3, 18 settembre 2015, n. 18315).” (Cass. 13265 del 2024). Ebbene, poiché il contratto definitivo di compravendita è stato stipulato il 6/10/2014, mentre il debito del AO nei confronti dello NN è stato fatto valere con domanda giudiziale introdotta nel 2017 (depositata in atti dallo NN unitamente alla sentenza), trovando, dunque, applicazione dell'art. 2901, il n. 2, ultima parte, c.c., ed essendo necessario dimostrare come si evince dalla giurisprudenza citata, la partecipatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro, non può ritenersi che il solo rapporto di coniugio tra il debitore ed il terzo possa costituire la prova dell'elemento soggettivo, occorrendo piuttosto che sia fornita la prova anche del “dolo specifico” vale a dire dell'intento di entrambi i coniugi di sottrarre beni dal patrimonio del AO in vista dell'assunzione di un debito futuro da parte di costui, al fine di impedire la soddisfazione del credito. Le spese di lite seguono la soccombenza dello NN.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
respinge la domanda di NN BE e, per l'effetto, lo condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di nella misura che liquida Parte_1 per il primo grado in euro 9.000,00 e per il secondo grado in euro 8.000,00, oltre C.U., spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Vincenzo Pate ed Alessia Pate, tenuto conto che la rinuncia al mandato ed al compenso depositata con riguardo all'avv. Alessia Pate non si riferisce al presente giudizio.
pag. 10/11 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
pag. 11/11