Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 alla Universita' di Camerino per il ripianamento di passivita' risultate alla data della trasformazione di detta Universita' gia' libera in Universita' statale, disposta con legge 13 marzo 1958, n. 284 .
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 alla Universita' di Camerino per il ripianamento di passivita' risultate alla data della trasformazione di detta Universita' gia' libera in Universita' statale, disposta con legge 13 marzo 1958, n. 284 .