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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/10/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1371/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1371/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 7.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA FRANCESCO ALFIERI, 16 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. GALLO
MA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in VIALE GARIBALDI 19 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. DELLA MONICA UGO (c.f.: ) e dell'Avv. SILVERIO C.F._4
GENEROSO ( ) VIA G. PALATUCCI, 40 84013 CAVA DE' C.F._5
TIRRENI, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._6 domiciliato in VIA ANIELLO FERRIGNO 7/C 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. LODATO ANGELA (c.f.: ), dal quale è C.F._7 rappresentato e difeso;
CONVENUTA
Pagina 1 di 5 Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1 azione ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'atto di donazione del 13.7.2025 con il quale
[...]
(debitore dell'attore in virtù del mancato pagamento dei canoni di locazione) Controparte_1 donava, unitamente alla propria moglie, l'immobile sito in Cava de' Tirreni alla via Gaetano
Filangieri n. 80 (foglio 16 part.lla 1380 sub 16) alla figlia . Controparte_2
Chiedeva, altresì il risarcimento dei danni patti da liquidarsi in via equitativa.
Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree.
Il Tribunale ritiene, alla stregua della documentazione acquisita in atti, che la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., formulata da parte attrice nei confronti dell'atto di donazione del sia fondata e vada accolta.
Attraverso l'azione revocatoria ordinaria, il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'eventus damni e del consilum fraudis (se si tratta di negozio a titolo oneroso, come nel caso dell'atto di compravendita), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente. L'attrice ha fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, anche in via presuntiva, inducono a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria.
Occorre precisare, innanzitutto, quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito dell'attore nei confronti del debitore che tale circostanza non è Controparte_1 stata specificatamente contestata dai convenuti, nonché documentalmente provata (cfr. sentenza in atti).
Pagina 2 di 5 In ogni caso la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “ Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarita' in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr
Cass. 16819/2024).
Ne consegue, che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di azione revocatoria ordinaria va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato con sentenza ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 5/9/2019, Rv. 654936-01; Sez. 3, Sentenza
n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331-01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv.
549698-01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/0971996, Rv. 499434-01).
Nel caso di specie, risulta circostanza pacifica, in quanto non specificatamente contestata dalla parte convenuta, che il credito per cui è causa afferisce a canoni di locazione rimasti insoluti (a partire dal mese di gennaio 2015).
Ed il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre v.
Cass., sez. 6- 3, 18.6.2019 n. 16221).
Nel caso in esame, l'attrice ha documentato come abbia donato Controparte_1
l'unico bene di sua proprietà, mentre quest'ultimo non risulta avere soddisfatto l'onere gravante sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria di provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
[...]
. Pt_1
Pagina 3 di 5 Non rileva, infine, la circostanza che il debitore-disponente sia titolare di redditi da pensione, atteso che tali importi sarebbero pignorabili esclusivamente nei limiti del quinto, con conseguente inevitabile procrastinarsi dei tempi necessari alla soddisfazione del credito vantato dal creditore. In assenza di altri beni e di altre fonti di reddito, non può pertanto ritenersi che il reddito da lavoro goduto dal debitore sia sufficiente ad assicurare la garanzia del credito.
Sotto il profilo soggettivo, va poi considerato che: “In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito (il debito ha origine nel mese di gennaio 2015 e si è successivamente aggravato, mentre l'atto dispositivo del
13.7.2015 è successivo) è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass., sez. 3, 30/06/2015, n. 13343; Id., sez.
1, 2/04/2021 n. 9112).
La relativa prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass., sez. 3, 17/01/2007, n. 966).
Nel caso di specie, il bene immobile oggetto di donazione era l'unico sul quale il creditore (attore) avrebbe potuto rivalersi.
Dunque, , conduttore dell'immobile di proprietà del (e Controparte_1 Pt_1 dunque, come tale obbligato al pagamento dei canoni), non poteva non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte del locatore.
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione in oggetto, relativamente alla quota di proprietà di , nei confronti del creditore . Controparte_1 Parte_1
Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria per mancanza di idonee prove in ordine ai danni asseritamente patiti dalla parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa
(valore del credito per cui si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 4 di 5 1) In accoglimento della domanda attorea dichiara inefficace nei confronti dell'attore l'atto di donazione per notaio dott. del 13.7.2015 Parte_1 Persona_1
n. rep. 2616, racc. 1380, relativamente alla quota di proprietà di CP_1
;
[...]
2) Autorizza la Direzione Provinciale di Salerno, Ufficio Provinciale del Territorio ad effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, con esonero da responsabilità;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv.
SO LO, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro
565,48 per spese vive ed euro 4.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1371/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 7.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA FRANCESCO ALFIERI, 16 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. GALLO
MA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in VIALE GARIBALDI 19 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. DELLA MONICA UGO (c.f.: ) e dell'Avv. SILVERIO C.F._4
GENEROSO ( ) VIA G. PALATUCCI, 40 84013 CAVA DE' C.F._5
TIRRENI, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._6 domiciliato in VIA ANIELLO FERRIGNO 7/C 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. LODATO ANGELA (c.f.: ), dal quale è C.F._7 rappresentato e difeso;
CONVENUTA
Pagina 1 di 5 Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1 azione ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'atto di donazione del 13.7.2025 con il quale
[...]
(debitore dell'attore in virtù del mancato pagamento dei canoni di locazione) Controparte_1 donava, unitamente alla propria moglie, l'immobile sito in Cava de' Tirreni alla via Gaetano
Filangieri n. 80 (foglio 16 part.lla 1380 sub 16) alla figlia . Controparte_2
Chiedeva, altresì il risarcimento dei danni patti da liquidarsi in via equitativa.
Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree.
Il Tribunale ritiene, alla stregua della documentazione acquisita in atti, che la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., formulata da parte attrice nei confronti dell'atto di donazione del sia fondata e vada accolta.
Attraverso l'azione revocatoria ordinaria, il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'eventus damni e del consilum fraudis (se si tratta di negozio a titolo oneroso, come nel caso dell'atto di compravendita), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente. L'attrice ha fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, anche in via presuntiva, inducono a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria.
Occorre precisare, innanzitutto, quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito dell'attore nei confronti del debitore che tale circostanza non è Controparte_1 stata specificatamente contestata dai convenuti, nonché documentalmente provata (cfr. sentenza in atti).
Pagina 2 di 5 In ogni caso la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “ Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarita' in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr
Cass. 16819/2024).
Ne consegue, che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di azione revocatoria ordinaria va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato con sentenza ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 5/9/2019, Rv. 654936-01; Sez. 3, Sentenza
n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331-01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv.
549698-01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/0971996, Rv. 499434-01).
Nel caso di specie, risulta circostanza pacifica, in quanto non specificatamente contestata dalla parte convenuta, che il credito per cui è causa afferisce a canoni di locazione rimasti insoluti (a partire dal mese di gennaio 2015).
Ed il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre v.
Cass., sez. 6- 3, 18.6.2019 n. 16221).
Nel caso in esame, l'attrice ha documentato come abbia donato Controparte_1
l'unico bene di sua proprietà, mentre quest'ultimo non risulta avere soddisfatto l'onere gravante sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria di provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
[...]
. Pt_1
Pagina 3 di 5 Non rileva, infine, la circostanza che il debitore-disponente sia titolare di redditi da pensione, atteso che tali importi sarebbero pignorabili esclusivamente nei limiti del quinto, con conseguente inevitabile procrastinarsi dei tempi necessari alla soddisfazione del credito vantato dal creditore. In assenza di altri beni e di altre fonti di reddito, non può pertanto ritenersi che il reddito da lavoro goduto dal debitore sia sufficiente ad assicurare la garanzia del credito.
Sotto il profilo soggettivo, va poi considerato che: “In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito (il debito ha origine nel mese di gennaio 2015 e si è successivamente aggravato, mentre l'atto dispositivo del
13.7.2015 è successivo) è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass., sez. 3, 30/06/2015, n. 13343; Id., sez.
1, 2/04/2021 n. 9112).
La relativa prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass., sez. 3, 17/01/2007, n. 966).
Nel caso di specie, il bene immobile oggetto di donazione era l'unico sul quale il creditore (attore) avrebbe potuto rivalersi.
Dunque, , conduttore dell'immobile di proprietà del (e Controparte_1 Pt_1 dunque, come tale obbligato al pagamento dei canoni), non poteva non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte del locatore.
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione in oggetto, relativamente alla quota di proprietà di , nei confronti del creditore . Controparte_1 Parte_1
Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria per mancanza di idonee prove in ordine ai danni asseritamente patiti dalla parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa
(valore del credito per cui si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 4 di 5 1) In accoglimento della domanda attorea dichiara inefficace nei confronti dell'attore l'atto di donazione per notaio dott. del 13.7.2015 Parte_1 Persona_1
n. rep. 2616, racc. 1380, relativamente alla quota di proprietà di CP_1
;
[...]
2) Autorizza la Direzione Provinciale di Salerno, Ufficio Provinciale del Territorio ad effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, con esonero da responsabilità;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv.
SO LO, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro
565,48 per spese vive ed euro 4.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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