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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1693/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. EL ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Taccone (foro di Reggio Calabria)
- RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di Brescia)
- RESISTENTE
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Bruzzone (foro di Genova)
- TERZO INTERVENUTO Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (opposizione intimazione di pagamento).
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti scritti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria il 22 luglio 2024, proponeva opposizione al provvedimento n. Parte_1
022 2024 90044441 71/000 datato 3 maggio 2024 e a lui notificato a mezzo del servizio postale in data 7 giugno 2024, con il quale l' Controparte_2
gli intimava il pagamento (per quanto di interesse in questa sede) dei
[...] contributi asseritamente dovuti e non versati di cui agli avvisi di addebito n. 322
2015 0003452267 000, n. 322 2016 0005318924 000 e n. 322 2017 0004151248
000 emessi dall' per il credito complessivo di euro 90.791,16, a titolo di CP_1
Contributi IVS Coltivatori Diretti e somme aggiuntive per gli anni 2012 - 2014
- 2015 - 2016, afferenti alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura>.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito di cui all'art. 3, commi 9 e 10 l. 335/95, maturata anche nell'ipotesi di valida notificazione degli avvisi di addebito citati, poiché sosteneva di non aver ricevuto alcun atto interruttivo nelle more.
Con vittoria di spese di lite.
2. Con memoria di costituzione depositata su Consolle in data 28 marzo 2025,
l' in primo luogo lamentava il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1
In secondo luogo, domandava dichiararsi l'inammissibilità per tardività dell'opposizione o, comunque, l'infondatezza della stessa.
2 In terzo luogo, evidenziava che:
1) con avviso di addebito n. 322 2015 0003452267 000 (notificato il 28 ottobre 2015) l'ente aveva ingiunto a il pagamento di € Parte_1
25.147,80 a titolo di contributi dovuti alla gestione coltivatori diretti per il periodo 2012 e 2014.
Con dichiarazione presentata il 20 aprile 2017 prot. n. W-
2017042000249304 egli aderiva alla definizione agevolata per tale debito
(doc. 6) ed effettuava pagamenti parziali in data 1 agosto 2019, 6 dicembre
2019 e 4 marzo 2020 (doc. 3);
2) con avviso di addebito n. 322 2016 0005318924 000 (notificato il 28 novembre 2016) l aveva ingiunto al ricorrente il pagamento di € CP_1
25.692,29 a titolo di contributi dovuti alla gestione coltivatori diretti per il periodo 2015.
Con dichiarazione presentata il 20 aprile 2017 prot. n. W-
2017042000249304 aderiva alla definizione agevolata anche Parte_1 per tale debito (doc. 6) e in parte adempiva, in data 1 agosto 2019, 6 dicembre 2019 e 4 marzo 2020 (doc. 4);
3) con avviso di addebito n. 322 2017 0004151248 000 (notificato l'8 gennaio
2018) l'ente previdenziale aveva ingiunto al ricorrente il pagamento di €
26.771,47 a titolo di contributi dovuti alla gestione coltivatori diretti per il periodo 2016.
In ottemperanza, egli corrispondeva modeste somme in data 1 agosto
2019, 6 dicembre 2019 e 4 marzo 2020 (doc. 5).
Infine, l'ente previdenziale chiedeva la condanna aggravata del ricorrente per lite temeraria, stante l'abuso del processo concretizzato con parcellizzazione della domanda (infatti, avverso la medesima intimazione di pagamento era stato incardinato un ulteriore procedimento da avanti al Tribunale di Parte_1
Brescia, n. r.g. 1704/2024, in riferimento a diversi avvisi di addebito dell' . CP_1
3 3. Alla prima udienza 10 aprile 2025 la Giudice, sentite le parti, disponeva integrazione del contraddittorio nei confronti di quale ente della CP_3 riscossione, in quanto mittente dell'intimazione opposta.
4. L' si costituiva con memoria versata in atti Controparte_2 il 13 agosto 2025, in cui preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle domande presupponenti illegittimità di atti di competenza dell'istituto previdenziale.
Nel merito, eccepiva l'inammissibilità e/o la decadenza e/o la tardività e/o l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con riferimento ai vizi formali e/o di mancata notificazione, nonché ai sensi dell'art. 24 d. lgs.
46/1999 quanto al merito.
Sosteneva, in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione - anche alla luce degli artt. 12 d.lgs. 159/2015 e 68 d.l. 18/2020 - poiché aveva provveduto a notificare tempestivi atti di riscossione.
Aggiungeva che, con riferimento agli avvisi di addebito de quibus, erano state altresì presentate da istanze di definizione agevolata ed erano stati Parte_1 eseguiti pagamenti parziali (cfr. doc.
6 - estratto di ruolo ed estratto pagamenti).
Infine, rimarcava che per gli avvisi di addebito sub iudice, l'agente di riscossione depositava un ricorso per intervento nella procedura esecutiva immobiliare
Tribunale di Brescia, n. R.G.E. 39/2017 (cfr. doc.
7 - intervento procedura esecutiva immobiliare), valido atto interruttivo della prescrizione.
Concludeva quindi per il rigetto delle domande.
5. All'udienza 15 settembre 2025, instaurato il contraddittorio tra le parti, i difensori si riportavano al contenuto degli atti introduttivi e contestavano le deduzioni avversarie;
chiedevano fissarsi udienza di discussione.
La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, in quanto puramente documentale, fissava udienza per discussione al 9 ottobre 2025, che era celebrata in trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.
4 In vista della stessa, le parti compiegavano note scritte in cui si riportavano alle rispettive conclusioni già formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
6. Stima la Decidente che il ricorso debba essere respinto, per i motivi di cui si dirà in appresso.
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
7. Le domande di parte ricorrente sono in parte inammissibili, in quanto tardive e in parte infondate, nel merito.
Un primo rilievo: dalla documentazione allegata da emerge che gli avvisi CP_1 di addebito per cui è causa erano regolarmente notificati a . Parte_1
Più precisamente:
• il n. 322 2015 0003452267 000 era notificato il 28 ottobre 2015 (cfr. doc. 3 fasc. resistente);
• il n. 322 2016 0005318924 000 era notificato il 28 novembre 2016 (cfr. doc. 4 fasc. resistente);
• il n. 322 2017 0004151248 000 era notificato l'8 gennaio 2018 (cfr. doc. 5 fasc. resistente).
Osserva la Giudice che, a fronte della regolare ricezione degli avvisi di addebito, ogni questione inerente al credito negli stessi riportato avrebbe dovuto essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99, applicabile anche nella fattispecie in esame ai sensi dell'art. 30, comma 14 d.l. 78/2010.
Le uniche domande ammissibili risultano quelle che presuppongono l'intervenuta prescrizione del credito in data successiva alla notificazione degli avvisi stessi.
Sotto tale profilo, infatti, l'azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., che non prevede alcun termine di decadenza
5 (salva l'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie in esame, di utilizzo dello strumento a fini c.d. recuperatori, cioè per proporre le censure che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d. lgs. n. 46/99, qualora ciò non sia stato possibile per mancata conoscenza dell'avviso di addebito, non notificato).
In altri termini, qualora il ricorrente intenda dedurre fatti estintivi del credito antecedenti alla formazione del titolo esecutivo, può esperire in funzione recuperatoria del termine di cui all'art. 24 citato l'azione di cui all'art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento (sempre che quest'ultima rappresenti il primo atto grazie al quale il ricorrente stesso ha avuto contezza del debito). Solo in questa fattispecie anche l'azione ex art. 615 c.p.c. è soggetta al termine di 40 giorni, mentre non lo è laddove - come nel caso in esame - il contribuente lamenti la maturata prescrizione tra la (pur contestata) notifica dell'avviso di addebito e il primo atto interruttivo.
Sul punto, si legge nell'ordinanza della Suprema Corte n. 18256 del 2 settembre
2020: lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art.
24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento) (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
6 Ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del
1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019)>.
Tanto precisato, dalla mera lettura della documentazione depositata da
[...]
si evince l'infondatezza dell'eccezione formulata da Controparte_2
Parte_1
Invero, è dimostrato per tabulas la prescrizione sia stata interrotta. In particolare:
a) con riferimento agli avvisi di addebito n. 322 2015 0003452267 000 e 322
2016 0005318924 000:
- mediante avviso di intimazione n. 02220189003252568000 in data 8 giugno
2018 (doc. 4 fasc. ; CP_3
7 - con avviso di intimazione n. 02220229000908488000 del 28 marzo 2022 (doc.
5 fasc. ; CP_3
- da ultimo, con l'intimazione opposta, notificata il 7 giugno 2024;
b) con riguardo all'avviso di addebito n. 32220170004151248000:
- a mezzo di avviso di intimazione n. 02220229000908488000 il 28 marzo 2022
(doc. 5 fasc. ; CP_3
- da ultimo, con l'intimazione opposta, notificata il 7 giugno 2024.
Nemmeno va sottaciuto che lo stesso ricorrente all'udienza del 15 settembre 2025 non contestava in modo specifico di non aver ricevuto gli atti interruttivi indicati, giacché si limitava a opporsi al dedotto avversario con richiamo alle argomentazioni svolte nell'atto introduttivo.
Si rimarca, altresì, che - come sopra anticipato - avanzava due Parte_1 richieste di pagamento rateale del debito maturato con l' e provvedeva a CP_1 taluni versamenti, negli anni 2019 e 2020.
Infine, il 16 maggio 2018 interveniva nella procedura esecutiva CP_3 immobiliare Tribunale di Brescia, n. R.G.E. 39/2017 a carico di in Parte_1 relazione agli avvisi di addebito de quibus, donde ulteriore interruzione della prescrizione - come statuito da Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 26929 del
19/12/2014 (Rv. 633746 - 01), così massimata: Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita>.
Sotto questo punto di vista, dunque, le domande devono essere rigettate nel merito, in quanto non è sopravvenuta la prescrizione.
8 8. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte ricorrente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché del concreto svolgimento del giudizio, di media difficoltà e incentrato su mere questioni di diritto.
Le ulteriori spese, considerato che la chiamata di è avvenuta per ragioni CP_3 di opportunità ai sensi dell'art. 107 c.p.c., possono essere integralmente compensate.
Infine, reputa la che non siano ravvisabili nell'incedere del ricorrente la CP_4 mala fede o la colpa grave necessarie per disporre la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto il ricorso alla tutela processuale frazionata è stato minimo (due procedimenti giudiziari per sei avvisi di addebito censurati), sicché non emergono in modo plastico la carenza ab origine di un interesse oggettivo a procedere con due azioni distinte o un intento defatigatorio scientemente perseguito in danno del creditore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso con riferimento alle domande che presuppongono l'intervenuta prescrizione del credito in epoca antecedente alla notificazione degli avvisi di addebito n. 322
2015 0003452267 000, n. 322 2016 0005318924 000 e n. 322 2017
0004151248 000, emessi dall' CP_1
2) rigetta nel resto;
3) condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP_1 che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
9 4) compensa le ulteriori spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 20 ottobre 2025
10
La Giudice
dr. EL ST
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. EL ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Taccone (foro di Reggio Calabria)
- RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di Brescia)
- RESISTENTE
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Bruzzone (foro di Genova)
- TERZO INTERVENUTO Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (opposizione intimazione di pagamento).
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti scritti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria il 22 luglio 2024, proponeva opposizione al provvedimento n. Parte_1
022 2024 90044441 71/000 datato 3 maggio 2024 e a lui notificato a mezzo del servizio postale in data 7 giugno 2024, con il quale l' Controparte_2
gli intimava il pagamento (per quanto di interesse in questa sede) dei
[...] contributi asseritamente dovuti e non versati di cui agli avvisi di addebito n. 322
2015 0003452267 000, n. 322 2016 0005318924 000 e n. 322 2017 0004151248
000 emessi dall' per il credito complessivo di euro 90.791,16, a titolo di CP_1
Contributi IVS Coltivatori Diretti e somme aggiuntive per gli anni 2012 - 2014
- 2015 - 2016, afferenti alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura>.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito di cui all'art. 3, commi 9 e 10 l. 335/95, maturata anche nell'ipotesi di valida notificazione degli avvisi di addebito citati, poiché sosteneva di non aver ricevuto alcun atto interruttivo nelle more.
Con vittoria di spese di lite.
2. Con memoria di costituzione depositata su Consolle in data 28 marzo 2025,
l' in primo luogo lamentava il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1
In secondo luogo, domandava dichiararsi l'inammissibilità per tardività dell'opposizione o, comunque, l'infondatezza della stessa.
2 In terzo luogo, evidenziava che:
1) con avviso di addebito n. 322 2015 0003452267 000 (notificato il 28 ottobre 2015) l'ente aveva ingiunto a il pagamento di € Parte_1
25.147,80 a titolo di contributi dovuti alla gestione coltivatori diretti per il periodo 2012 e 2014.
Con dichiarazione presentata il 20 aprile 2017 prot. n. W-
2017042000249304 egli aderiva alla definizione agevolata per tale debito
(doc. 6) ed effettuava pagamenti parziali in data 1 agosto 2019, 6 dicembre
2019 e 4 marzo 2020 (doc. 3);
2) con avviso di addebito n. 322 2016 0005318924 000 (notificato il 28 novembre 2016) l aveva ingiunto al ricorrente il pagamento di € CP_1
25.692,29 a titolo di contributi dovuti alla gestione coltivatori diretti per il periodo 2015.
Con dichiarazione presentata il 20 aprile 2017 prot. n. W-
2017042000249304 aderiva alla definizione agevolata anche Parte_1 per tale debito (doc. 6) e in parte adempiva, in data 1 agosto 2019, 6 dicembre 2019 e 4 marzo 2020 (doc. 4);
3) con avviso di addebito n. 322 2017 0004151248 000 (notificato l'8 gennaio
2018) l'ente previdenziale aveva ingiunto al ricorrente il pagamento di €
26.771,47 a titolo di contributi dovuti alla gestione coltivatori diretti per il periodo 2016.
In ottemperanza, egli corrispondeva modeste somme in data 1 agosto
2019, 6 dicembre 2019 e 4 marzo 2020 (doc. 5).
Infine, l'ente previdenziale chiedeva la condanna aggravata del ricorrente per lite temeraria, stante l'abuso del processo concretizzato con parcellizzazione della domanda (infatti, avverso la medesima intimazione di pagamento era stato incardinato un ulteriore procedimento da avanti al Tribunale di Parte_1
Brescia, n. r.g. 1704/2024, in riferimento a diversi avvisi di addebito dell' . CP_1
3 3. Alla prima udienza 10 aprile 2025 la Giudice, sentite le parti, disponeva integrazione del contraddittorio nei confronti di quale ente della CP_3 riscossione, in quanto mittente dell'intimazione opposta.
4. L' si costituiva con memoria versata in atti Controparte_2 il 13 agosto 2025, in cui preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle domande presupponenti illegittimità di atti di competenza dell'istituto previdenziale.
Nel merito, eccepiva l'inammissibilità e/o la decadenza e/o la tardività e/o l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con riferimento ai vizi formali e/o di mancata notificazione, nonché ai sensi dell'art. 24 d. lgs.
46/1999 quanto al merito.
Sosteneva, in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione - anche alla luce degli artt. 12 d.lgs. 159/2015 e 68 d.l. 18/2020 - poiché aveva provveduto a notificare tempestivi atti di riscossione.
Aggiungeva che, con riferimento agli avvisi di addebito de quibus, erano state altresì presentate da istanze di definizione agevolata ed erano stati Parte_1 eseguiti pagamenti parziali (cfr. doc.
6 - estratto di ruolo ed estratto pagamenti).
Infine, rimarcava che per gli avvisi di addebito sub iudice, l'agente di riscossione depositava un ricorso per intervento nella procedura esecutiva immobiliare
Tribunale di Brescia, n. R.G.E. 39/2017 (cfr. doc.
7 - intervento procedura esecutiva immobiliare), valido atto interruttivo della prescrizione.
Concludeva quindi per il rigetto delle domande.
5. All'udienza 15 settembre 2025, instaurato il contraddittorio tra le parti, i difensori si riportavano al contenuto degli atti introduttivi e contestavano le deduzioni avversarie;
chiedevano fissarsi udienza di discussione.
La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, in quanto puramente documentale, fissava udienza per discussione al 9 ottobre 2025, che era celebrata in trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.
4 In vista della stessa, le parti compiegavano note scritte in cui si riportavano alle rispettive conclusioni già formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
6. Stima la Decidente che il ricorso debba essere respinto, per i motivi di cui si dirà in appresso.
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
7. Le domande di parte ricorrente sono in parte inammissibili, in quanto tardive e in parte infondate, nel merito.
Un primo rilievo: dalla documentazione allegata da emerge che gli avvisi CP_1 di addebito per cui è causa erano regolarmente notificati a . Parte_1
Più precisamente:
• il n. 322 2015 0003452267 000 era notificato il 28 ottobre 2015 (cfr. doc. 3 fasc. resistente);
• il n. 322 2016 0005318924 000 era notificato il 28 novembre 2016 (cfr. doc. 4 fasc. resistente);
• il n. 322 2017 0004151248 000 era notificato l'8 gennaio 2018 (cfr. doc. 5 fasc. resistente).
Osserva la Giudice che, a fronte della regolare ricezione degli avvisi di addebito, ogni questione inerente al credito negli stessi riportato avrebbe dovuto essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99, applicabile anche nella fattispecie in esame ai sensi dell'art. 30, comma 14 d.l. 78/2010.
Le uniche domande ammissibili risultano quelle che presuppongono l'intervenuta prescrizione del credito in data successiva alla notificazione degli avvisi stessi.
Sotto tale profilo, infatti, l'azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., che non prevede alcun termine di decadenza
5 (salva l'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie in esame, di utilizzo dello strumento a fini c.d. recuperatori, cioè per proporre le censure che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d. lgs. n. 46/99, qualora ciò non sia stato possibile per mancata conoscenza dell'avviso di addebito, non notificato).
In altri termini, qualora il ricorrente intenda dedurre fatti estintivi del credito antecedenti alla formazione del titolo esecutivo, può esperire in funzione recuperatoria del termine di cui all'art. 24 citato l'azione di cui all'art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento (sempre che quest'ultima rappresenti il primo atto grazie al quale il ricorrente stesso ha avuto contezza del debito). Solo in questa fattispecie anche l'azione ex art. 615 c.p.c. è soggetta al termine di 40 giorni, mentre non lo è laddove - come nel caso in esame - il contribuente lamenti la maturata prescrizione tra la (pur contestata) notifica dell'avviso di addebito e il primo atto interruttivo.
Sul punto, si legge nell'ordinanza della Suprema Corte n. 18256 del 2 settembre
2020: lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art.
24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento) (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
6 Ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del
1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019)>.
Tanto precisato, dalla mera lettura della documentazione depositata da
[...]
si evince l'infondatezza dell'eccezione formulata da Controparte_2
Parte_1
Invero, è dimostrato per tabulas la prescrizione sia stata interrotta. In particolare:
a) con riferimento agli avvisi di addebito n. 322 2015 0003452267 000 e 322
2016 0005318924 000:
- mediante avviso di intimazione n. 02220189003252568000 in data 8 giugno
2018 (doc. 4 fasc. ; CP_3
7 - con avviso di intimazione n. 02220229000908488000 del 28 marzo 2022 (doc.
5 fasc. ; CP_3
- da ultimo, con l'intimazione opposta, notificata il 7 giugno 2024;
b) con riguardo all'avviso di addebito n. 32220170004151248000:
- a mezzo di avviso di intimazione n. 02220229000908488000 il 28 marzo 2022
(doc. 5 fasc. ; CP_3
- da ultimo, con l'intimazione opposta, notificata il 7 giugno 2024.
Nemmeno va sottaciuto che lo stesso ricorrente all'udienza del 15 settembre 2025 non contestava in modo specifico di non aver ricevuto gli atti interruttivi indicati, giacché si limitava a opporsi al dedotto avversario con richiamo alle argomentazioni svolte nell'atto introduttivo.
Si rimarca, altresì, che - come sopra anticipato - avanzava due Parte_1 richieste di pagamento rateale del debito maturato con l' e provvedeva a CP_1 taluni versamenti, negli anni 2019 e 2020.
Infine, il 16 maggio 2018 interveniva nella procedura esecutiva CP_3 immobiliare Tribunale di Brescia, n. R.G.E. 39/2017 a carico di in Parte_1 relazione agli avvisi di addebito de quibus, donde ulteriore interruzione della prescrizione - come statuito da Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 26929 del
19/12/2014 (Rv. 633746 - 01), così massimata: Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita>.
Sotto questo punto di vista, dunque, le domande devono essere rigettate nel merito, in quanto non è sopravvenuta la prescrizione.
8 8. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte ricorrente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché del concreto svolgimento del giudizio, di media difficoltà e incentrato su mere questioni di diritto.
Le ulteriori spese, considerato che la chiamata di è avvenuta per ragioni CP_3 di opportunità ai sensi dell'art. 107 c.p.c., possono essere integralmente compensate.
Infine, reputa la che non siano ravvisabili nell'incedere del ricorrente la CP_4 mala fede o la colpa grave necessarie per disporre la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto il ricorso alla tutela processuale frazionata è stato minimo (due procedimenti giudiziari per sei avvisi di addebito censurati), sicché non emergono in modo plastico la carenza ab origine di un interesse oggettivo a procedere con due azioni distinte o un intento defatigatorio scientemente perseguito in danno del creditore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso con riferimento alle domande che presuppongono l'intervenuta prescrizione del credito in epoca antecedente alla notificazione degli avvisi di addebito n. 322
2015 0003452267 000, n. 322 2016 0005318924 000 e n. 322 2017
0004151248 000, emessi dall' CP_1
2) rigetta nel resto;
3) condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP_1 che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
9 4) compensa le ulteriori spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 20 ottobre 2025
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La Giudice
dr. EL ST