Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3543 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 6796/2023 Verbale dell'udienza dell'8/04/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Rossi. Per è presente l'avv. Russo. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6796 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Orsola Maria Rossi e Giovanni Di Dio, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 237 APPELLANTE E
, c.f.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Russo, presso il cui studio elett.te domici- lia in Napoli alla Via Domenico Cimarosa n. 65 APPELLATA NONCHE' Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Pt_1 [...] opponendo la cartella esattoriale n. 07120210098216651000, notificata il CP_3
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
rilevò l'omessa prova della notifica del verbale di contravvenzione, dichiarò la decadenza dal diritto alla riscossione e l'estinzione del credito, con annullamento della cartella di paga- mento limitatamente al ruolo 2021/10107, compensando, tuttavia, le spese di lite. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, deducendo la violazione del disposto normativo di cui all'art. 92 c.p.c., il difetto di motivazione e la violazione del principio di soccombenza, chiedendo la con- danna dell' e del in solido o per Controparte_2 Controparte_3 quanto di ragione, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Si è costituita l' , la quale, nell'eccepire l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c., ne ha chiesto il rigetto, mentre il CP_4
benché regolarmente evocato, è rimasto contumace.
[...]
L'appello è fondato. Preliminarmente – con ciò mutando anche l'orientamento assunto dallo scrivente in casi analoghi in passato – va rilevata l'ammissibilità dell'appello in relazione al disposto degli artt. 113 e 339, co. 3 c.p.c., dal momento che, pur a fronte di un valore della lite inferiore a millecento euro, l'appellante nel dolersi dell'erroneità della pronuncia per omessa decla- ratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha prospettato la violazione di norme sul procedimento, dunque ipotesi espressamente richiamata dalla previsione di cui all'art. 339, co. 3 c.p.c. Pronunciandosi sul punto, ancora di recente, la Suprema Corte di Cassazione (vd. sent. n. 34432/2022), ha ribadito che in materia di appello vincolato ex art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi appello, anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del menzionato art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., resta comunque ammissibile in quanto doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato e/o limitato (Cass. n. 15678/2015).
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 Nel merito, va rilevato che, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 92, II co., c.p.c.,
“se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può com- pensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sent. n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate (ovvero, soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza ri- spetto alle questioni dirimenti). La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020) ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa,
o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.. Nella sentenza impugnata, il giudice di pace, dopo aver rilevato l'omessa prova della no- tifica del verbale di contravvenzione da parte dell'ente impositore e accolto l'eccezione di decadenza, dichiarando l'estinzione del credito, ha affermato, sinteticamente: per la pecu- liarità della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, di legittimità e di merito, verificata la mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva, sussistono, ex art. 92 comma 2° c.p.c., i motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti. Ebbene, questo giudice evidenzia che la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di pace, nel caso di specie, non è sorretta da adeguata motivazione. Invero, le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in pre- senza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., II comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. n. 8196/2018), né possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle dispo- sizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. n. 21083/2015). Dunque, nessuna delle ipotesi contemplate nell'art. 92 c.p.c., risulta sussistente. A questo punto, ai fini delle spese di lite, va precisato che sono rimasti assorbiti i motivi di opposizione diversi. Tale precisazione si rende necessaria poiché lo scrivente ritiene che vada condannato al rimborso il solo ente impositore (ove così non fosse, va precisa- to che l'opposizione per il resto andrebbe dichiarata addirittura infondata, posto che il difetto di notifica della cartella risulta sanato dalla proposizione dell'opposizione; la pre-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 scrizione tra la presunta data di notifica dell'atto presupposto e quella della cartella non è maturata;
il biennio di cui al comma 153 dell'art. 1 L. 244/2007 risulta rispettato;
è legit- tima l'iscrizione a ruolo di somme per maggiorazione ex l. 689/1981 – cr. cass. 26308 del 29/09/2021; nessun danno risarcibile è stato dimostrato). Ciò posto, con riferimento all'opposizione c.d. recuperatoria questo giudice ritiene non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vi- zio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litiscon- sorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chia- mata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese pro- cessuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processua- le. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora rico- struiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a par- tire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ul- timo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la con- testazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede na- turale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legitti- mato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legitti- mazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichia- razione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione ammini- strativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossio- ne ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4 in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei con- fronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da par- te dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così
“mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio pre- vede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la neces- sità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecu- tivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle con- seguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un proce- dimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determi- nato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. Nei rapporti con l'ente impositore, soccombente, le spese di lite del doppio grado vanno quantificate, ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimen- to, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espleta- ta, con precisazione che va esclusa la fase istruttoria in appello (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza n. 3781/2023 del Giudice di Pace di Napoli, condan- na il al rimborso, in favore del sig. delle spese di lite Controparte_3 Parte_1 del primo grado di giudizio, che liquida in € 43,00 per esborsi ed € 173,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di lite del presente grado, che li- CP_3 quida in € 64,50 per esborsi e € 232,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
- il tutto con attribuzione agli avv.ti Orsola Maria Rossi e Giovanni Di Dio, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Napoli, l'8/04/2025 Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 5