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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/06/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9125/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9125/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. D'ANDREA Parte_1 C.F._1
ANGELO e dall'avv. PAPPOLLA FRANCESCA, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ) e per essa, la sua mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata da , rappresentata e difesa dall'avv.
[...] Controparte_3
RIGNANESE MATTEO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
In via istruttoria
1. Si insiste nella richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art 210 cpc atto a confermare le doglianze sopra espresse in relazione al perdurare della intesa illegittima già accertata dal Provv. 55/2005 della Banca D'Italia. Nel merito
2. Accertare e dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni del 28.02.2013 ed in particolare degli articoli 2, 6 e 8.
pagina 1 di 6
3. In ragione di tale nullità accertare e dichiarare che parte opposta è decaduta dal diritto di escutere la fideiussione de qua e tanto sin dal 13.01.2014.
4. Per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2964/20235. Il tutto con condanna alle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per Controparte_1
1-In via preliminare: dichiarare la incompetenza dell'On.le Tribunale adito per essere competente la
Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Milano in ordine alla eccepita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
2-Nel merito: a) rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo ex adverso opposto nei limiti della domanda proposta pari ad euro 260.000,00 oltre interessi come da domanda;
b) in via gradata, condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 260.000,00 oltre interessi convenzionali al 26.6.2018 al soddisfo, ovvero a quell'altra maggiore o minore che risulterà di ragione.
Con vittoria di spese di giudizio.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2964/2023 chiesto e ottenuto da per il pagamento di un debito Controparte_1 derivante da una esposizione della GA Plast Srl, dichiarata fallita il 24.04.2014, in favore della quale
, legale rappresentante, aveva rilasciato due garanzie fideiussorie, la prima di € Parte_1 150.000 a garanzia dell'apertura di credito in c/c 242 e la seconda, di € 120.000 a garanzia del rapporto di finanziamento. A sostengo dell'opposizione, ha eccepito: Parte_1
1)l'assenza di prova scritta in relazione al credito da conto corrente, attesa l'insufficienza del mero estratto conto ex art. 50 TUB,
2)l'erroneità dell'importo ingiunto (per euro 546.045,42, oltre interessi e spese legali), considerato che l'opponente doveva rispondere nei limiti della garanzia prestata (per un totale di € 260.929,07);
3) la nullità parziale delle fideiussioni per conformità al modello ABI con conseguente intervenuta decadenza del creditore ex art 1957 c.c.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio la ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, instando, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per la definitiva conferma dello stesso e in via gradata, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 260.000,00 oltre ulteriori interessi convenzionali dalla mora al soddisfo o, in via ancor più gradata, alla somma ritenuta di giustizia. Concessa la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto nel limite di euro
270.000,00 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per il trattenimento in decisione ex art. 189 cpc e 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 27.2.2025 con assegnazione dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche.
⃰ L'opposizione non è fondata e va respinta. Quanto al primo motivo di opposizione, si osserva che l'opposta, costituendosi nel presente giudizio di opposizione, ha integrato la prova scritta del credito già fornita in sede monitoria attraverso il certificato ex art. 50 TUB depositato unitamente ai documenti contrattuali relativi al conto corrente
242, producendo altresì gli estratti conto del menzionato rapporto, senza che a tale deposito abbia fatto seguito una precisa e tempestiva contestazione da parte dell'opponente. Si ritiene pertanto che l'opposta abbia dato compiuta prova della debenza del credito. Con riguardo al secondo motivo di opposizione relativo alla erroneità dell'importo ingiunto, è sufficiente richiamare quanto già rilevato con l'ordinanza del 23.5.2024 con cui si è concessa la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma 270.000,00, in considerazione dell'errore nell'importo ingiunto, poiché nonostante l'ingiunzione di pagamento sia stata richiesta dalla ricorrente nei confronti dell'odierno opponente nei limiti dell'importo garantito, il decreto ingiuntivo è stato erroneamente emesso, senza distinzione tra garante e debitore principale, per l'intera somma di euro 546.045,42. Va inoltre considerato che l'opposta ha dato conto dell'errore fin dalla comparsa di costituzione, dichiarando di non aver intenzione di agire per somme superiori agli importi garantiti.
pagina 3 di 6 Con riferimento al terzo e ultimo motivo di opposizione, occorre intanto rilevare che, come pacificamente riconosciuto, anche dall'opponente, le due garanzie per cui è causa sono due garanzie specifiche e non di tipo omnibus.
In tale contesto, giova evidenziare che di recente la Suprema Corte ha affermato che La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente) (così Cass. sez. I, sentenza n. 21841 del 2.08.2024).
Anche a voler ritenere che financo rispetto alle garanzie specifiche, si possa opporre il profilo di invalidità per conformità allo schema ABI (in tal senso sembrerebbe Cass. sez. III ord. del 21.10.2024
n. 27243), in ogni caso non può non evidenziarsi come, in tal caso, la parte che invoca la nullità non possa avvantaggiarsi degli effetti di prova privilegiata del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, considerato che l'indagine condotta dalla Banca d'Italia ha riguardato le sole fideiussioni omnibus, mentre nessun accertamento è stato condotto con riferimento alle fideiussioni specifiche;
le due tipologie di garanzie differiscono, quanto a schema negoziale in relazione all'oggetto, e, pertanto, le conclusioni raggiunte rispetto all'una non possono automaticamente essere estese all'altra (in tale senso recentissima. Cass. sez. I ord. n. 268477 del 16/10/2024 secondo cui: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata.”). Inoltre, va considerato che l'indagine a campione di Banca d'Italia risale al settembre del 2004 e la sua efficacia non si può, pertanto, estendere oltre la data del provvedimento, che risale al maggio 2005, mentre nel caso di specie le fideiussioni rilasciate dal sono entrambe del 28.02.2013, quindi Pt_1 di tanto distanti temporalmente dall'indagine operata dalla Banca d'Italia.
In ogni caso, è con valenza dirimente ed assorbente di ogni rilievo che si rileva come nel caso di specie l'opposta abbia comunque dimostrato il rispetto da parte del creditore del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. secondo cui: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Va invero osservato che le fideiussioni per cui è causa prevedono entrambe la clausola “a prima richiesta”. Orbene, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.” (da ultimo Cass., Sez. 3, ordinanza n. 835 del 13.01.2025, conforme a Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, pagina 4 di 6 n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346, si veda anche cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit. ove è stato affermato che “Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione”); Pertanto, in aderenza al richiamato orientamento, si deve ritenere che, seppur vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421) è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza, ormai consolidata, della Suprema Corte, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo e quindi, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre
2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Nella vertenza in esame sono state prodotte le lettere datate 16.7.2013 e del 18.3.2014 di revoca delle facilitazioni con contestuale richiesta di pagamento, sicché deve ritenersi rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. Avendo quindi l'opposta dimostrato che la creditrice ha rispettato il dettato di cui all'art. 1957 c.c., anche ove fosse rilevata la nullità parziale delle fideiussioni in esame nella parte in cui dispongono la deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., la parte opponente non potrebbe avvantaggiarsi della declaratoria di nullità e sarebbe comunque tenuta al pagamento del debito garantito, non essendosi verificata alcuna decadenza, avendo il creditore agito nel termine di sei mesi.
Anche l'ultimo motivo di opposizione va pertanto disatteso. Per le ragioni sopra esposte legate all'errore nell'ingiunzione ad opera del giudice del monitorio, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente condannato a corrispondere all'opposta la minor somma di € 260.929,07 oltre interessi come da decreto ingiuntivo. Le spese di questo giudizio, comprensive di quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.revoca il decreto ingiuntivo n. 2964/2023 e condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1 per le causali di cui in motivazione la somma di € 260.929,07 oltre interessi come da decreto
[...] ingiuntivo;
2. condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in € 8.000,00 per Parte_1 Controparte_1 compensi e spese oltre 15% forfettarie, iva e cpa come per legge. pagina 5 di 6 Così deciso in Monza, il 3.06.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9125/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. D'ANDREA Parte_1 C.F._1
ANGELO e dall'avv. PAPPOLLA FRANCESCA, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ) e per essa, la sua mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata da , rappresentata e difesa dall'avv.
[...] Controparte_3
RIGNANESE MATTEO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
In via istruttoria
1. Si insiste nella richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art 210 cpc atto a confermare le doglianze sopra espresse in relazione al perdurare della intesa illegittima già accertata dal Provv. 55/2005 della Banca D'Italia. Nel merito
2. Accertare e dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni del 28.02.2013 ed in particolare degli articoli 2, 6 e 8.
pagina 1 di 6
3. In ragione di tale nullità accertare e dichiarare che parte opposta è decaduta dal diritto di escutere la fideiussione de qua e tanto sin dal 13.01.2014.
4. Per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2964/20235. Il tutto con condanna alle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per Controparte_1
1-In via preliminare: dichiarare la incompetenza dell'On.le Tribunale adito per essere competente la
Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Milano in ordine alla eccepita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
2-Nel merito: a) rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo ex adverso opposto nei limiti della domanda proposta pari ad euro 260.000,00 oltre interessi come da domanda;
b) in via gradata, condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 260.000,00 oltre interessi convenzionali al 26.6.2018 al soddisfo, ovvero a quell'altra maggiore o minore che risulterà di ragione.
Con vittoria di spese di giudizio.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2964/2023 chiesto e ottenuto da per il pagamento di un debito Controparte_1 derivante da una esposizione della GA Plast Srl, dichiarata fallita il 24.04.2014, in favore della quale
, legale rappresentante, aveva rilasciato due garanzie fideiussorie, la prima di € Parte_1 150.000 a garanzia dell'apertura di credito in c/c 242 e la seconda, di € 120.000 a garanzia del rapporto di finanziamento. A sostengo dell'opposizione, ha eccepito: Parte_1
1)l'assenza di prova scritta in relazione al credito da conto corrente, attesa l'insufficienza del mero estratto conto ex art. 50 TUB,
2)l'erroneità dell'importo ingiunto (per euro 546.045,42, oltre interessi e spese legali), considerato che l'opponente doveva rispondere nei limiti della garanzia prestata (per un totale di € 260.929,07);
3) la nullità parziale delle fideiussioni per conformità al modello ABI con conseguente intervenuta decadenza del creditore ex art 1957 c.c.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio la ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, instando, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per la definitiva conferma dello stesso e in via gradata, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 260.000,00 oltre ulteriori interessi convenzionali dalla mora al soddisfo o, in via ancor più gradata, alla somma ritenuta di giustizia. Concessa la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto nel limite di euro
270.000,00 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per il trattenimento in decisione ex art. 189 cpc e 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 27.2.2025 con assegnazione dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche.
⃰ L'opposizione non è fondata e va respinta. Quanto al primo motivo di opposizione, si osserva che l'opposta, costituendosi nel presente giudizio di opposizione, ha integrato la prova scritta del credito già fornita in sede monitoria attraverso il certificato ex art. 50 TUB depositato unitamente ai documenti contrattuali relativi al conto corrente
242, producendo altresì gli estratti conto del menzionato rapporto, senza che a tale deposito abbia fatto seguito una precisa e tempestiva contestazione da parte dell'opponente. Si ritiene pertanto che l'opposta abbia dato compiuta prova della debenza del credito. Con riguardo al secondo motivo di opposizione relativo alla erroneità dell'importo ingiunto, è sufficiente richiamare quanto già rilevato con l'ordinanza del 23.5.2024 con cui si è concessa la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma 270.000,00, in considerazione dell'errore nell'importo ingiunto, poiché nonostante l'ingiunzione di pagamento sia stata richiesta dalla ricorrente nei confronti dell'odierno opponente nei limiti dell'importo garantito, il decreto ingiuntivo è stato erroneamente emesso, senza distinzione tra garante e debitore principale, per l'intera somma di euro 546.045,42. Va inoltre considerato che l'opposta ha dato conto dell'errore fin dalla comparsa di costituzione, dichiarando di non aver intenzione di agire per somme superiori agli importi garantiti.
pagina 3 di 6 Con riferimento al terzo e ultimo motivo di opposizione, occorre intanto rilevare che, come pacificamente riconosciuto, anche dall'opponente, le due garanzie per cui è causa sono due garanzie specifiche e non di tipo omnibus.
In tale contesto, giova evidenziare che di recente la Suprema Corte ha affermato che La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente) (così Cass. sez. I, sentenza n. 21841 del 2.08.2024).
Anche a voler ritenere che financo rispetto alle garanzie specifiche, si possa opporre il profilo di invalidità per conformità allo schema ABI (in tal senso sembrerebbe Cass. sez. III ord. del 21.10.2024
n. 27243), in ogni caso non può non evidenziarsi come, in tal caso, la parte che invoca la nullità non possa avvantaggiarsi degli effetti di prova privilegiata del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, considerato che l'indagine condotta dalla Banca d'Italia ha riguardato le sole fideiussioni omnibus, mentre nessun accertamento è stato condotto con riferimento alle fideiussioni specifiche;
le due tipologie di garanzie differiscono, quanto a schema negoziale in relazione all'oggetto, e, pertanto, le conclusioni raggiunte rispetto all'una non possono automaticamente essere estese all'altra (in tale senso recentissima. Cass. sez. I ord. n. 268477 del 16/10/2024 secondo cui: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata.”). Inoltre, va considerato che l'indagine a campione di Banca d'Italia risale al settembre del 2004 e la sua efficacia non si può, pertanto, estendere oltre la data del provvedimento, che risale al maggio 2005, mentre nel caso di specie le fideiussioni rilasciate dal sono entrambe del 28.02.2013, quindi Pt_1 di tanto distanti temporalmente dall'indagine operata dalla Banca d'Italia.
In ogni caso, è con valenza dirimente ed assorbente di ogni rilievo che si rileva come nel caso di specie l'opposta abbia comunque dimostrato il rispetto da parte del creditore del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. secondo cui: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Va invero osservato che le fideiussioni per cui è causa prevedono entrambe la clausola “a prima richiesta”. Orbene, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.” (da ultimo Cass., Sez. 3, ordinanza n. 835 del 13.01.2025, conforme a Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, pagina 4 di 6 n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346, si veda anche cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit. ove è stato affermato che “Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione”); Pertanto, in aderenza al richiamato orientamento, si deve ritenere che, seppur vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421) è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza, ormai consolidata, della Suprema Corte, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo e quindi, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre
2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Nella vertenza in esame sono state prodotte le lettere datate 16.7.2013 e del 18.3.2014 di revoca delle facilitazioni con contestuale richiesta di pagamento, sicché deve ritenersi rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. Avendo quindi l'opposta dimostrato che la creditrice ha rispettato il dettato di cui all'art. 1957 c.c., anche ove fosse rilevata la nullità parziale delle fideiussioni in esame nella parte in cui dispongono la deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., la parte opponente non potrebbe avvantaggiarsi della declaratoria di nullità e sarebbe comunque tenuta al pagamento del debito garantito, non essendosi verificata alcuna decadenza, avendo il creditore agito nel termine di sei mesi.
Anche l'ultimo motivo di opposizione va pertanto disatteso. Per le ragioni sopra esposte legate all'errore nell'ingiunzione ad opera del giudice del monitorio, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente condannato a corrispondere all'opposta la minor somma di € 260.929,07 oltre interessi come da decreto ingiuntivo. Le spese di questo giudizio, comprensive di quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.revoca il decreto ingiuntivo n. 2964/2023 e condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1 per le causali di cui in motivazione la somma di € 260.929,07 oltre interessi come da decreto
[...] ingiuntivo;
2. condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in € 8.000,00 per Parte_1 Controparte_1 compensi e spese oltre 15% forfettarie, iva e cpa come per legge. pagina 5 di 6 Così deciso in Monza, il 3.06.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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