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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. N. R.G. 1802/2023 DE Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), cittadino italiano, nato il Parte_1 C.F._1
12.11.1969 a Brescia e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura ex art. 83 c.p.c. allegata al ricorso, dall'Avv. Luca Turinelli DE Foro di
Trento (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio C.F._2
in Storo (TN), Via Garibaldi n. 170 (fax: 0465/940202 –pec: Email_1
Parte ricorrente
CONTRO
, c.f.: , assistita e difesa dall'avv. Paola CP_1 C.F._3
Schivalocchi DE Foro di Brescia ( ), presso il cui studio è C.F._4
elettivamente domiciliata, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente OGGETTO: Modifica DEla regolamentazione relativa ai figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
-per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta DE 28-01-2025: “disporre la modifica DEle condizioni di affido e mantenimento DEla figlia minore Per_1
sostituendo integralmente le condizioni previste nel provvedimento sub R.G.
6064/2022 dd. 09.07.2020 DE Tribunale di Brescia con le seguenti: 1) affidare la minore in via c.d. super esclusiva al ricorrente e disporre la prevalente Per_1
collocazione abitativa DEla stessa presso la residenza paterna;
2) disporre che le decisioni di maggiore interesse in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta DEla residenza abituale saranno adottate dal padre in via esclusiva, tenendo conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEl'aspirazione DEla figlia;
3) disporre espressamente che la figlia minore possa ottenere il passaporto e/o la carta di identità valida per l'espatrio con il solo consenso DE genitore affidatario. In subordine, disporre l'obbligo per entrambi i genitori di sottoscrivere le autorizzazioni necessarie per il rilascio DEla carta d'identità e/o DE passaporto DEla figlia minore validi anche per l'espatrio. In via subordinata, quanto all'affido: disporre l'affido condiviso DEla minore con collocamento prevalente e residenza abituale presso il padre;
4) Per_1
disporre che gli incontri madre/figlia avvengano nell'osservanza dei modi e tempi che il Servizio Sociale avrà cura di stabilire compatibilmente con la volontà DEla minore, ciò quantomeno sino a quando non vi sarà certezza che le libere visite con la madre non rappresentino un pregiudizio per la figlia minore e che quest'ultima voglia frequentare serenamente la madre. Solo quando vi sarà certezza che le libere visite con la madre non comportino pregiudizio per la minore, prevedere che la madre terrà con sé la figlia minore compatibilmente con gli impegni e la volontà di Per_1 quest'ultima: - a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica - un giorno infrasettimanale - metà DEle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e Pasqua - le festività infrasettimanali, alternativamente con la madre
Pag. 2 di 23 ed il padre. - le vacanze estive con ciascun genitore due settimane, anche consecutive, da concordare tra i genitori entro la fine di maggio di ogni anno. Per ulteriori precisazioni si rinvia al piano genitoriale che si intende qui integralmente riportato;
5) disporre a carico DEla SI.ra , a titolo di mantenimento per la figlia CP_1
la somma di Euro 400,00 mensili, a far data dal deposito DE ricorso, da Per_1
versare entro il giorno cinque di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici “FOI” DEl'ISTAT. Disporre altresì il rimborso DEle somme versate da parte DE SI. alla SI.ra a titolo di mantenimento DEla minore da Parte_1 CP_1
giugno 2022 (trasferimento DEla minore presso il padre) a luglio 2023; In subordine: disporre a carico DEla SI.ra , a titolo di mantenimento per la figlia CP_1
la somma di Euro 250,00 mensili, a far data dal deposito DE ricorso, da Per_1
versare entro il giorno cinque di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici “FOI” DEl'ISTAT 6) le spese straordinarie sostenute nell'interesse DEla figlia saranno a carico DE dei genitori al 50% ciascuno, secondo i criteri stabiliti nel protocollo DE CNF, con la precisazione che le spese suindicate non richiederanno tuttavia il preventivo accordo qualora siano di importo complessivo unitario inferiore a euro 100,00; 7) l'eventuale assegno per il nucleo familiare/assegno unico e prestazioni erogate dagli enti pubblici (a titolo esemplificativo ma non esaustivo
Comune e/o Provincia autonoma di Trento e/o Comunità DEle Giudicarie) spetteranno al 100% in favore di Le detrazioni fiscali e le aspettative per la Parte_1
figlia minore spetteranno invece al 50% ciascuno in favore dei genitori. 8) disporre che ciascun genitore dovrà esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione DEla domanda per
l'Icef/Isee o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse DEla figlia;
9) disporre l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare reciprocamente all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio;
di comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
di prestare reciprocamente il consenso al rilascio DE passaporto, anche con iscrizione sul medesimo DEla figlia minore e di ogni altro documento valido per l'espatrio. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre 4% c.n.p.a., 15% rimborso forfettario ed
i.v.a. come per legge”.
Pag. 3 di 23 Per parte resistente: come da note di trattazione scritta DE 28-01-2025: “nel merito: confermare l'affidamento DEla minore ai servizi sociali e, in subordine, Per_1
l'affidamento condiviso a entrambi i genitori;
confermare il collocamento prevalente DEla minore presso il padre e, in futuro, secondo le indicazioni dei servizi sociali, alternato fra padre e madre (presso quest'ultima dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi dall'uscita da scuola al rientro DE padre dal lavoro); determinare le visite madre-figlia secondo il calendario proposto dal servizio sociale con possibilità di ampliarlo e modificarlo progressivamente;
rideterminare l'assegno di mantenimento posto a carico DEla madre nella minor somma di euro 100,00= e, in subordine, confermare l'assegno disposto da codesto Ill.mo Tribunale in via urgente e provvisoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 04 luglio 2023, il ricorrente ha Parte_1
premesso: di avere avuto una relazione affettiva con la resistente dalla quale è nata la figlia che, stante l'intervenuta interruzione di tale relazione, a Persona_2 seguito DEla presentazione DE ricorso congiunto per l'affidamento e il mantenimento DEla figlia minore, accolto con provvedimento sub R.G. 6064/2022 DE 9 luglio 2020, era stato previsto l'affidamento condiviso DEla minore con collocazione prevalente DEla stessa presso la madre, nonché il di lui obbligo di contribuire al mantenimento DEla figlia nella misura di euro 250,00 mensili;
che le disposizioni, emesse dal
Tribunale di Brescia, erano state rispettate sino al mese di giugno 2022, allorquando aveva chiesto di potere vivere con il padre anziché con la madre, con Per_1
conseguente trasferimento DEla stessa presso la residenza paterna sita in Storo (TN), via
Roma n. 40; che, con ricorso DE 8.09.2022, su segnalazione pervenuta da parte DEl'assistente sociale DE Comune di Bagolino, il Procuratore DEla Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni aveva proposto ricorso ex articolo 330 -333 c.c., a seguito DE quale, con decreto DE 4 aprile 2023, era stato disposto l'affidamento DEla minore ai
Servizi Sociali, con collocazione di essa presso il padre, con regolamentazione DE diritto di visita DEla madre e con contestuale incarico ai Servizi competenti di effettuare gli accertamenti indicati nello stesso decreto;
che, tenuto conto DEle sopravvenute modifiche DEle condizioni di affidamento rispetto a quanto previsto con il
Pag. 4 di 23 provvedimento sub 6064/2022, era evidente la necessità di operare una modifica formale DE regime di affidamento disciplinato con tale provvedimento, in quanto in contrasto con le prescrizioni adottate dal Tribunale per i Minorenni;
che, segnatamente, la decisione DEla minore di trasferirsi presso la di lui abitazione era stata determinata dal rapporto estremamente conflittuale con la madre la quale, sovente alterata dall'alcol, aveva esercitato ed esercitava violenza fisica e psicologica nei riguardi DEla stessa;
che tale situazione di pregiudizio per la minore era anche confermata dalle relazioni psicosociali depositate in atti, dalle quali, in particolare, era emerso che le problematiche in capo alla madre avevano determinato il trasferimento –di sua spontanea volontà –DEla minore presso il padre, nonché, da un lato, l'ottimo Per_1 rapporto di quest'ultima con tale genitore e con i nonni materni, e, dall'altro lato, le criticità relative, invece, alla relazione DEla predetta con la madre, come sopra segnalate.
Alla luce di quanto rappresentato, il ricorrente ha domandato, nel proprio ricorso introduttivo, l'adozione, in via preliminare ed urgente, dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis. 15 c.p.c., con disposizione, in particolare, “DEl'affidamento DEla minore in via c.d. super esclusiva al ricorrente con prevalente collocazione Per_1
abitativa DEla stessa presso la residenza paterna e prosecuzione DEle visite alla madre come stabilito dal TM di Brescia con provvedimento reso nel procedimento sub RG cc
943/22, per cui le decisioni di maggiore interesse in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta DEla residenza abituale saranno adottate dal padre in via esclusiva, tenendo conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEl'aspirazione DEla figlia”, nonché, riguardo al profilo economico, la “revoca DE contributo al mantenimento DEla figlia minore disposto a carico DE SI. e Parte_1
disporre a carico DEla SI.ra , a titolo di mantenimento per la figlia CP_1
la somma di Euro 400,00 mensili) da versare entro il giorno cinque di ogni Per_1 mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici “FOI” DEl'ISTAT”.
Nel merito, inoltre, ha avanzato richiesta di affidamento super esclusivo DEla minore al padre, con regolamentazione degli incontri madre/figlia nell'osservanza dei modi e tempi “che il Servizio Sociale avrà cura di stabilire compatibilmente con la volontà
Pag. 5 di 23 DEla minore, ciò quantomeno sino a quando non vi sarà certezza che le libere visite con la madre non rappresentino un pregiudizio per la figlia minore e che quest'ultima voglia frequentare serenamente la madre” e, dunque, anche con regolamentazione di un protocollo di visita libero subordinato, tuttavia, all'assenza di condizioni pregiudizievoli per la figlia. Per quanto, poi, attiene ai profili economici, ha richiesto la revoca DE contributo al mantenimento DEla figlia minore disposto a suo carico, con previsione, invece, a carico DEla SI.ra , a tale titolo, DEla somma di euro 400,00 CP_1
mensili, a far data dal deposito DE ricorso, nonché con rimborso DEle somme da lui alla predetta versate, per il mantenimento DEla minore, a decorrere da giugno 2022, ovvero dalla data DE trasferimento DEla figlia presso il padre. Il tutto con spese straordinarie ripartite nella misura DE 50% a carico di ciascun genitore e con diritto DElo stesso alla percezione integrale di ogni sussidio e contributo economico previsto per la minore.
Con decreto, emesso inaudita altera parte in data 20-07-2023, è stata disposta la modifica dei provvedimenti previsti con il provvedimento sub R.G. 6064/2022 DE
09.07.2020, confermando, quali provvedimenti necessari nell'interesse DEla minore, quelli adottati dal Tribunale dei Minorenni con decreto DE 12 aprile 2023; per quanto attiene al regime patrimoniale, la cessazione, in via provvisoria, DEl'obbligo di mantenimento, previsto a carico di stante la disposta Parte_1 collocazione DEla minore presso l'abitazione paterna, nonché l'obbligo DEla resistente di contribuire al mantenimento DEla minore tramite la CP_1 corresponsione di un assegno mensile pari all'importo di euro 200,00, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT-FOI, da corrispondere, al SI. Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e tramite il pagamento DE 50% DEle spese straordinarie.
È stata, inoltre, fissata udienza al 24-08-2023, ai fini DEla conferma o meno e/o DEla modifica DE superiore decreto.
La resistente, costituendosi nel presente giudizio in merito alla richiesta di emissione dei provvedimenti indifferibili ai sensi DEl'articolo 473 bis. 15 c.p.c., ha, innanzitutto, eccepito l'incompetenza di questo Tribunale a favore DE Tribunale di Brescia, in considerazione DE fatto che, come anche desumibile dalla relazione dei servizi sociali depositata in data 4 agosto 2023, il ricorrente aveva ottenuto il trasferimento presso di
Pag. 6 di 23 sé DEla residenza anagrafica DEla minore solo a fine giugno 2023; che, dunque, prima di allora, la residenza anagrafica e il centro degli interessi DEla figlia era a Ponte
Caffaro, frazione DE Comune di Bagolino, in provincia di Brescia;
che, a riprova di quanto rilevato, era sufficiente osservare che il procedimento, ex artt. 330-333 c.c., veniva radicato dalla Procura avanti il Tribunale per i Minorenni di Brescia il quale rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata dal padre, ritenuta infondata, in quanto
“il luogo abituale DEla dimora DEla minore non era ancora divenuto la residenza DE padre dove la fanciulla si è trasferita all'inizio DEl'estate, peraltro continuando a frequentare la scuola in territorio bresciano”; che, anche successivamente al predetto provvedimento provvisorio, la minore aveva mantenuto il proprio centro di interessi in
Provincia di Brescia, tant'è che continuava a frequentare la scuola media inferiore presso l'istituto scolastico comprensivo di Bagolino, frazione Ponte Caffaro, ivi, altresì, intrattenendo le proprie amicizie, usufruendo DEla mensa scolastica, DE sostegno scolastico e DE supporto alla disabilità, nonché frequentando gli spazi ricreativi;
che, per altro, la minore, allo stato, era affidata ai servizi sociali di Brescia, incaricati, altresì, di attivare l'educativa domiciliare, di organizzare gli incontri presso la madre residente in provincia di Brescia, di estendere la valutazione psico-sociale ai nonni materni e di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità; che, dunque, il centro di interessi DEla minore era rimasto a Brescia e che, in ogni caso, la collocazione DEla stessa presso l'abitazione paterna era da intendersi come provvisoria, essendo stati disposti degli accertamenti, di fatto, ancora in corso.
La predetta nel merito ha, poi, ricondotto le problematiche DE rapporto con la minore non già alla relazione madre-figlia, quanto piuttosto a quella intercorrente con la nonna materna, evidenziando, a riguardo, l'inidoneità di quest'ultima a contribuire alla crescita DEla minore e al sano sviluppo psicofisico DEla stessa. Ha, ancora, rappresentato, in osservanza a quanto disposto con decreto provvisorio DE 04.04.2023, che la stessa si era sottoposta agli accertamenti sanitari disposti presso il NOA di Salò (BS) e che si sarebbe, pertanto, astenuta dal consumo di sostanze alcooliche (ritenendo di non farne uso neppure prima), intrattenendo un rapporto collaborativo sia con l'educatrice sia con il servizio Tutela Minori di Vestone;
che, inoltre, la decisione, relativa all'affidamento
Pag. 7 di 23 ai Servizi Sociali, era dipesa anche dalla valutazione di ulteriori circostanze quali, appunto, i maltrattamenti familiari subiti dalla durante la convivenza con il SI. CP_1
alla presenza DEla minore, nonché il pregresso vissuto familiare di Parte_1 quest'ultima. Alla luce di quanto esposto ha, dunque, chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale e, in via subordinata, la conferma DEl'affidamento DEla minore ai Servizi Sociali, con collocazione prevalente DEla medesima presso il padre, senza, tuttavia, l'ausilio dei nonni materni, nonché la rideterminazione DEl'assegno mensile, previsto in via provvisoria a suo carico, nella misura di euro 100,00.
Il ricorrente, in quella sede, si è, invece, opposto all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla resistente, evidenziando come la minore era presso di lui residente a decorrere dal mese di giugno 2022; che la medesima, per motivi organizzativi, veniva prelevata da scuola dai nonni materni, DE pari residenti in provincia di Trento, mentre, solo per ragioni di opportunità, la predetta continuava a frequentare la scuola a Ponte Caffaro tenuto conto, appunto, DEl'eSIenza di assicurare alla stessa una continuità nel percorso di studi da essa già intrapreso.
Con ordinanza di data 26-08-2023, il Giudice DEegato ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, dichiarando la competenza DE Tribunale di Trento ed ha altresì confermato le statuizioni di cui al decreto motivato emesso in data 20 luglio 2023 ai sensi DEl'articolo 473 bis.15 c.p.c..
La resistente si è anche costituita per il giudizio principale con comparsa di costituzione di data 16-11-2023, con la quale ha insistito nella formulata eccezione di incompetenza per territorio nonché nelle richieste già in precedenza avanzate.
Istruita la causa con gli accertamenti d'ufficio ritenuti necessari e, in particolare, con l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali incaricati, il procedimento è stato, poi, rinviato, previa rinuncia ai termini di cui all'articolo 473 bis.28 c.p.c., per la precisazione DEle conclusioni, all'udienza DE 29-01-2025, DEla quale, poi, su richiesta DEle stesse parti, è stato disposto lo svolgimento ai sensi DEl'articolo 127 ter c.p.c..
Pag. 8 di 23 I procuratori DEle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta di data 28-01-2025, il cui contenuto è stato in epigrafe già riportato.
La causa è stata, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
………………………………
Orbene, ciò premesso, riguardo alla preliminare eccezione di incompetenza per territorio (sulla quale, nelle note conclusive, parte resistente, per altro, non ha più insistito) il Collegio ritiene di dover fare proprie le argomentazioni già espresse dal
Giudice DEegato con provvedimento di data 26-08-2023, con conseguente conferma DEla competenza per territorio DE Tribunale di Trento.
Segnatamente, come già osservato nella superiore sede, si rappresenta a riguardo che l'articolo 473 bis.11, rubricato “competenza per territorio”, nel disporre che “Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore,
è competente il tribunale DE luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento DE minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il
Tribunale DE luogo DEl'ultima residenza abituale DE minore prima DE trasferimento…”, prevede, quale criterio assorbente, che tutti i procedimenti, in cui debbano essere adottati provvedimenti a tutela DE minore, spettino alla competenza DE
Tribunale nel cui circondario il minore abbia la residenza abituale;
con ciò, dunque, il legislatore essendosi adeguato ai principi sovranazionali ed anche a quelli espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Ai fini, poi, DEla individuazione DEla dimora abituale, la giurisprudenza prevalente è costante nel ritenere che, fermo restando che non assumano rilevanza a tale fine eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, “nella individuazione in concreto DE luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale DE trasferimento di residenza e dalla maggiore durata DE soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi DE minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per
Pag. 9 di 23 sottrarsi alla disciplina DEla competenza territoriale” (cfr: Ordinanza n. 21750 DE
04/12/2012; Ordinanza n. 16835 DE 07/06/2021).
Ed allora, tenuto conto DE principio sopra richiamato, considerando l'avvenuto trasferimento di fatto DEla minore presso l'abitazione paterna già da circa un anno, ovvero prima DEl'emissione DE decreto da parte DE Tribunale per i Minorenni di
Brescia, che ha, poi, solo confermato la collocazione di quest'ultima presso il padre, già operante, nei fatti, dal mese di giugno 2022, nonché la frequentazione abituale, da parte DEla minore, DEl'abitazione dei nonni materni ed, ancora, lo stesso contenuto DEle relazioni dei Servizi Sociali, indicanti l'ambiente paterno come il migliore a garantire alla minore uno stato di benessere psicofisico (“sentendosi, per altro, quest'ultima maggiormente tutelata all'interno di questo ambiente ed avendo il Sig. Parte_1
mostrato un sufficiente riconoscimento dei bisogni DEla figlia e una sufficiente capacità di darvi risposta”; laddove, invece, “il rapporto tra la minore e la madre appare essere maggiormente problematico e, dunque, necessitante di un percorso di sostegno psicologico – come già avviato - volto a consentire il superamento DEle evidenziate condizioni di disagio e l'instaurazione di una relazione serena ed equilibrata con tale genitore”), con, dunque, positivo giudizio prognostico che la nuova dimora presso il padre potesse diventare l'effettivo stabile centro di interessi DEla minore, non rinvenendosi, a riguardo, evidenti elementi sintomatici di una precarietà – quanto meno immediata - di tale collocazione, correttamente è stata individuata la competenza DE
Tribunale di Trento. Ciò, dunque, come sopra già chiarito, in conformità al principio espresso dalla prevalente giurisprudenza a mente DE quale “le regole di determinazione DEla competenza restano declinate in modo tale che venga in rilievo l'interesse DE minore ad una crescita equilibrata, ovvero nel senso che l'individuazione DE giudice competente per territorio valga, per ciò stesso e nel contempo, a segnalare, in concreto, il genitore e la dimora che meglio realizzino la cura di una crescita armonica ed equilibrata DE minore” (cfr: in questo senso pagina 5 DEla motivazione DEla pronuncia DEla Corte di Cassazione n. 15835 DE 2021) e, conseguentemente, DEla non rilevanza, invece, DE mero criterio “quantitativo”, richiamato dalla resistente, DEla durata DE periodo di permanenza DEla minore presso una determinata residenza.
Pag. 10 di 23 Per altro, come appresso sarà approfondito, la preannunciata prognosi favorevole, in ordine alla migliore collocazione DEla minore presso il padre, appare essere allo stato confermata, nonché oggetto di richiesta di entrambe le parti;
il che ancora di più si pone a sostegno DEla sussistenza DEla competenza DE Tribunale di Trento già allora accertata.
Venendo, adesso, al merito DEla causa, premesso che, in punto di diritto, trova applicazione l'articolo 473 bis. 29 c.p.c., il quale prevede che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”, nonché l'articolo 337 quinquies c.c. che legittima i genitori a chiedere “in ogni tempo la revisione DEle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale su di essi e DEle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità DE contributo”, si ritiene che sussistano i presupposti per una modifica DEle condizioni in precedenza adottate in punto di regolamentazione DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale e di mantenimento afferenti alla minore nelle modalità e nei limiti di seguito Per_1
indicati.
Segnatamente, come sopra già chiarito e come concordemente richiesto dalle parti, va, a conferma di quanto già statuito dal Tribunale dei Minorenni con decreto DE 12 aprile
2023, nonché con ordinanza DE 26-08-2023 (di conferma DE decreto emesso inaudita altera parte in data 20-07-2023), disposta la collocazione prevalente DEla minore presso l'abitazione DE padre, reputandosi l'ambiente paterno come il più idoneo a salvaguardare il benessere e lo sviluppo psicofisico di quest'ultima.
Come è, infatti, emerso dalla relazione dei Servizi Sociali incaricati, “il Sig. Parte_1
ha mostrato un sufficiente riconoscimento dei bisogni DEla figlia e una sufficiente capacità di darvi risposta, anche attraverso la ricerca degli aiuti necessari, riconoscendo l'importanza DEla figura materna nella vita DEla figlia ed astenendosi da atteggiamenti squalificanti o denigranti nei suoi confronti. La figlia per altro, Per_1
è apparsa serena all'interno DEl'abitazione paterna, muovendosi nella stessa con
Pag. 11 di 23 disinvoltura e relazionandosi con il padre in modo positivo, nonché mostrando una certa complicità nello scherzo e una vicinanza affettiva. Tal che l'ambiente di vita attuale è apparso garantire alla minore un sufficiente benessere, in assenza di elementi di pregiudizio che siano di ostacolo alla prosecuzione DEla convivenza DEla minore presso l'abitazione paterna”.
Anche nel contesto dei nonni materni, non sono state rilevate criticità, essendo lo stesso stato conosciuto e descritto dai due Servizi Sociali di Valle Sabbia e DEla Comunità DEle Giudicarie nel corso DEla presa in carico DEla minore ed avendo i Per_1 medesimi accertato che “I nonni rappresentano un punto di riferimento per l'intero nucleo allargato e i nipoti lo vivono come uno spazio di unione e affetto. Ciò si evince anche nella situazione specifica anche dal contatto fisico e dagli abbracci tra e Per_1
la nonna. I nonni forniscono un grande supporto organizzativo e conciliativo, ritirando la minore da scuola alle ore 16:00 e tenendola presso di sé fino alle 18:00 per 4 pomeriggi a settimana (un pomeriggio scolastico la minore viene ritirata da scuola dall'educatrice per la visita presso la madre). Rappresenta però uno spazio più libero e destrutturato, mentre lo svolgimento dei compiti, lo studio e gli aspetti educativi restano in capo al padre” (nella specie relazione DEla Comunità DEle Giudicarie DE 16-04-
2024).
In atto è ancora, invece, il lavoro di rafforzamento DEla diade madre-figlia, in relazione al quale la minore, nel corso DE giudizio, ha intrapreso un percorso psicoterapeutico con cadenza quindicinale con la Dott.ssa (allo stato, tuttavia, interrotto per CP_2
volontà DEla stessa minore), mentre la SI sta ancora svolgendo il percorso CP_1
di sostegno alla genitorialità, da lei iniziato dal settembre 2023, con frequenza regolare e, finora, con buoni risultati rispetto all'obiettivo di miglioramento DEla relazione con la minore (relazione dei Servizi Sociali DEla Comunità DEla Val di Sabbia di data 19-
04-2024, laddove si evidenzia che: “All'inizio DE percorso manifestava una CP_1
serie di difficoltà relativamente al rapporto con LL appariva risentita, Per_1
arrabbiata e sofferente a causa DEla difficoltà DEla figlia a relazionarsi con lei e DEla conseguente necessità di attivare gli incontri protetti. Tendeva a parificare Per_1
agli adulti che la circondano, e ad attribuire la totale responsabilità DEla situazione
Pag. 12 di 23 attuale a scelte e comportamenti di quest'ultima, senza considerare l'influenza sulla figlia DEle dinamiche esistenti tra gli adulti, dinamiche a cui ha dovuto Per_1
necessariamente adattarsi. Talvolta il bisogno di riconoscimento e di validazione DEla SInora era così forte da non permetterle di mettere i bisogni DEla figlia al CP_1
primo posto. Durante il percorso svolto fin ora però la SInora ha mostrato una buona evoluzione, dimostrando di rendere fruttuose le riflessioni fatte insieme. ha CP_1
infatti potuto accedere a emozioni più profonde di tristezza e dispiacere legate alla lontananza da e al vissuto di esclusione e solitudine derivante dal suo Per_1
comportamento; questo le ha permesso di rimodulare la rabbia e riuscire a mettersi in relazione con la figlia in modo più sereno. Nel tempo è apparsa maggiormente CP_1
in grado di connettersi più efficacemente con il mondo interno di e di Per_1
comprendere meglio i suoi comportamenti e le sue manifestazioni di disagio. È migliorata la capacità di differenziare la figlia dagli altri adulti di riferimento e da sé, e di regolare le aspettative relativamente alla possibilità che soddisfi i suoi Per_1 bisogni di riconoscimento”).
Per quanto, invece, attiene al regime di affidamento DEla predetta minore, si evidenzia, anzitutto, che parte ricorrente ha domandato l'affidamento super esclusivo DEla stessa al padre, mentre la resistente ha richiesto una conferma DEl'affidamento DEla minore ai servizi sociali;
in subordine, entrambe le parti hanno, invece, domandato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori DEla figlia Per_1
Ora, sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affido all'altro sia contrario all'interesse DE minore. In particolare, in mancanza di una tipizzazione normativa DEle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione DE giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità DEla fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009).
Come, inoltre, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di affidamento dei figli minori, […] il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato
Pag. 13 di 23 dall'esclusivo interesse morale e materiale DEla prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione DE nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo DEla personalità DE minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità DE padre o DEla madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento DEla personalità DE genitore, DEle sue consuetudini di vita e DEl'ambiente che è in grado di offrire al minore.” (Sentenza Corte di Cassazione civile n.13217 DE 2021).
In particolare, è stato ribadito che la mera conflittualità tra i coniugi, contenuta nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, non può essere di fondamento ad una pronuncia di affidamento esclusivo, salvo che tale conflittualità si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, in modo da pregiudicarne l'interesse (Cass. 5604 DE 2020).
Orbene, ciò posto, si rappresenta che, nonostante il buon percorso di sostegno alla genitorialità seguito da parte DEla resistente, il quale ha indubbiamente consentito una ripresa ed un miglioramento DEla relazione DEla madre con la minore, nonchè, nonostante i punti di forza, manifestati dalla Sig.ra sotto il profilo DEla capacità CP_1
genitoriale (quali buona capacità di monitoraggio e di controllo), ancor oggi, tuttavia, il punto di maggiore criticità, sul quale si reputa necessario continuare a lavorare, resta quello relativo all'assenza di cogenitorialità, unitamente alla mancanza - manifestata dalla resistente - di una decisa volontà di costruirla, in quanto, allo stato, ancora rigida e condizionata dai vissuti pregressi.
Tanto, infatti, si ricava dalla relazione DEla di data Parte_2
19-04-2024, nella quale i Servizi Sociali hanno evidenziato che “relativamente agli aspetti DEla genitorialità, tra i punti di forza DEla SInora troviamo una buona capacità di monitoraggio e controllo: ha ben in mente la figlia ed esprime CP_1
Pag. 14 di 23 DEle preoccupazioni relative a lei coerenti con l'età e con i bisogni tipici DEl'età, utilizza i mezzi di cui può disporre per monitorare la figlia”, ponendo, tuttavia, anche in risalto come l'assenza di cogenitorialità renda, tuttavia, “questa competenza parzialmente efficace perché non sa come la figlia passi il tempo quando è dal CP_1 papà o dalla nonna ma sceglie di non informarsi attraverso di loro” e che, dunque, relativamente ai punti di debolezza ancora presenti, “il punto critico maggiore permane
l'assenza di cogenitorialità e l'assenza di volontà di costruirla. dichiara di CP_1 non voler riprendere un dialogo con l'ex compagno nemmeno in funzione DEla costruzione di una genitorialità condivisa, di condividere informazioni o decisioni su
o accordarsi sugli stili educativi. Questo mette in una continua Per_1 Per_1
condizione di triangolazione e di obbligo di fare da ponte comunicativo tra i due genitori”.
Analoghe considerazioni sono state, poi, espresse, da parte dei predetti servizi, nella più recente relazione di data 30-10-2024, nella quale, accanto agli aspetti denotanti un'adeguata capacità genitoriale DEla resistente (quali, appunto, la capacità di quest'ultima di porre DEle limitazioni alla figlia, nonché di porsi in modo protettivo nei confronti DEla stessa, in grado anche di comprendere le nuove eSIenze e i nuovi interessi DEla minore legati alla sua stessa crescita), è stata, tuttavia, pur sempre ribadita l'assenza DEla cogenitorialità (“ mantiene la posizione di rifiuto verso l'ex CP_1
compagno, e mette in atto un atteggiamento recriminante nei suoi confronti, talvolta perdendo di vista il danno verso in favore DEla punizione verso il padre. Per_1
Purtroppo, questo fa sì che la figlia continui ad avere potere sugli adulti che la circondano. Di fatto percepisce di essere sola nella gestione DEla figlia e CP_1
teme di non riuscire a fronteggiare i suoi atteggiamenti di sfida o provocatori. Talvolta
l'eSIenza di sentirsi tutelata è più forte rispetto alla volontà di prendersi cura DEla figlia. Fatica a gestire i momenti in cui dimostra di essere coinvolta e Per_1
triangolata nel conflitto intrafamiliare esistente. Tende a difendere le sue ragioni e sembra non riuscire a mettere al primo posto la protezione e rassicurazione DEla minore. Vi è ancora la tendenza a parificare agli adulti e a ritenerla in egual Per_1 modo responsabile degli eventi accaduti e DEla situazione attuale”).
Pag. 15 di 23 Il conflitto genitoriale è stato, poi, espresso anche nelle relazioni dei Servizi Sociali DEla Comunità DEle Giudicarie, nelle quali, in particolare, in quella di data 25-10-2024,
è stato rilevato che “tra i due genitori permane una importante difficoltà di comunicazione, sebbene entrambi accettino proposte dei servizi. Ad esempio il padre riferisce di aver chiesto alla madre se è d'accordo per la settimana di Grest in Maniva
e lei non ha risposto direttamente a lui ma alla figlia, così come non ha ricevuto risposta rispetto alla richiesta di rilascio DE permesso di soggiorno in possesso DEla madre. Dall'altro lato il padre fatica nel comunicare alla madre quando è in Per_1 castigo….., ma all'assenza di condivisione con l'altro genitore fomenta le difficoltà e le incomprensioni. Rimane importante costruire e ampliare l'ambito DEla cogenitorialità, perché la ragazza ha ancora un ampio terreno di manipolazione”.
Tale tematica è stata, da ultimo, ripresa dagli stessi servizi sociali DEla Comunità DEle
Giudicarie nella relazione di aggiornamento DE 22-01-2025, nonché da quelli DEla di Valle Sabbia, nella relazione di data 20-01-2025. Parte_2
Segnatamente, si rappresenta che i Servizi Sociali DEla Comunità DEle Giudicarie hanno, in particolare, relazionato che, nonostante il padre, come da accordi, abbia dato comunicazione all'altro genitore “di aver dato un castigo alla figlia a fronte DElo scarso impegno scolastico e DE rifiuto manifestato ad andare a scuola un giorno”, chiedendo alla di coadiuvarlo “nel dare un messaggio univoco” alla minore, la CP_1 resistente, tuttavia, si sarebbe messa sulle difensive “sostenendo che il padre non si può permettere di dire cosa lei deve fare con poiché la tiene già sotto controllo, sa Per_1 come va a scuola, dove o con chi, ecc..”, così venendosi, dunque, a creare un ulteriore occasione, per i Servizi sociali, di rinnovazione DEl'invito a trovare strumenti diversi di confronto e di dialogo, in un'ottica costruttiva e non già di squalifica o di stallo sul passato.
Infine, i Servizi Sociali DEla di Valle Sabbia hanno DE pari Parte_2
confermato i punti di debolezza evidenziati nelle precedenti relazioni, evidenziando, a riguardo, come, allo stato, rimanga assente la funzione genitoriale triadica, nonostante qualche apertura manifestata dalla resistente, con permanenza, dunque, di un
Pag. 16 di 23 atteggiamento critico e recriminatorio verso il padre di e con la tendenza ad Per_1
una adultizzazione DEla minore nonostante il ridimensionamento di tale Per_1
aspetto nell'ambito DE percorso finora effettuato.
Alla luce di quanto rappresentato e, dunque, DE fatto che, a dispetto DEla capacità genitoriale individuale DEla resistente, rimane ancora carente quella relativa alla funzione triadica, necessaria per la gestione di relazioni e conflitti con l'altro genitore, si ritiene che, allo stato attuale, l'affidamento esclusivo DEla minore al padre appaia essere la soluzione, anche temporaneamente, migliore per salvaguardare il benessere di quest'ultima, tutelandola da eventuali coinvolgimenti nel conflitto genitoriale, poiché posta in una continua condizione di triangolazione;
faticando, ancora, la resistente, come sopra chiarito, “a gestire i momenti in cui dimostra di essere coinvolta e Per_1 triangolata nel conflitto intrafamiliare esistente”, e tendendo la stessa, piuttosto, a difendere le sue ragioni, senza riuscire, dunque, “a mettere al primo posto la protezione
e rassicurazione DEla minore”.
Si ritiene, peraltro, di non doversi condividere la scelta DEl'affidamento super esclusivo DEla minore al padre, stante, appunto, gli aspetti positivi e funzionali evidenziati dai
Servizi Sociali in merito all'esercizio DEla capacità genitoriale individuale DEla resistente, nonché DE regolare percorso di sostegno alla genitorialità dalla stessa effettuato nel corso DE presente procedimento, con costante impegno e con raggiungimento, altresì, di buoni risultati. Tale per cui si ritiene che la scelta DEl'affidamento super esclusivo - volto ad escludere l'esercizio DEla responsabilità genitoriale DEla resistente sotto ogni ambito - possa essere piuttosto pregiudizievole per l'interesse DEla stessa minore, oltre che potenzialmente vanificatore DE percorso sinora espletato, da parte DEla Sig.ra nell'ottica di un totale recupero DEla propria CP_1
relazione con la figlia. L'affidamento esclusivo, invece - il quale, si badi, nel caso di specie, lungi dall'assumere una funzione punitiva e sanzionatoria per la resistente, ha solo quella di consentire una maggiore tutela per la minore - se, da un lato, esclude l'esercizio congiunto DEla responsabilità genitoriale per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione (così evitando una paralisi nelle decisioni ordinarie, afferenti alla minore, a causa DEle difficoltà di comunicazione tra le parti), dall'altro lato,
Pag. 17 di 23 tuttavia, prevede l'esercizio congiunto DEla responsabilità genitoriale per gli atti di maggiore rilevanza (quali le scelte sull'istruzione, sull'educazione, sulla salute, ecc…).
In tale maniera potendosi, dunque, garantire il mantenimento tra le parti di quel canale di comunicazione necessario, per il futuro, anche tramite il supporto dei Servizi Sociali incaricati, al superamento progressivo DElo stato di conflittualità genitoriale, allo stato ostativo ad un'applicazione DE diverso regime di affidamento condiviso.
Non si ritiene, ancora, neppure preferibile, la soluzione alternativa prospettata dalla resistente di mantenimento DEl'affidamento DEla minore al Servizio Sociale, non essendo emerse, a carico DE padre, DEle condotte ostative alla relazione DEla minore con la madre o squalificanti DEla figura di tale genitore, né comportamenti, legati allo stato di conflittualità tra le parti, rispetto ai quali, lo stesso, sebbene sollecitato dai
Servizi sociali incaricati, abbia, tuttavia, mantenuto una condizione di rigidità (“Il Sig. riporta una difficoltà di dialogo con la ex compagna, dalla quale vive un Parte_1
attacco continuo. Condivide la necessità di un allineamento educativo e dice di riconoscere l'importanza che questo ha sia per un rafforzamento DE fronte genitoriale, sia per dare a continuità e coerenza. Il SInore si dice fermamente convinto Per_1 sulla necessità di dialogo anziché contrapposizione definendolo un “nodo cruciale”.
Nel tempo non ha mai mostrato accanimento, ma una fatica soprattutto gestionale nel tenere insieme tutti i pezzi”: relazione DEla Comunità DEle Giudicarie di data 17-04-
2024). Né può, a tale riguardo, assumere rilevanza l'unico episodio di mancata attuazione DE calendario di visite DEla madre, verificatosi nel mese di dicembre, giustificato dal ricorrente sulla base DE proprio timore di forzare la minore e, poi, tuttavia, non ripetutosi alla luce DEl'osservazione dei Servizi Sociali sull'importanza di richiamare la minore “agli impegni a meno che non emergano concreti e manifesti elementi di rischio o malessere” (relazione DEle Comunità DEle Giudicarie DE 22-01-
2025).
Per quanto, invece, attiene alle problematiche di gestione DEla figlia minore ed al senso di “onnipotenza” manifestato da quest'ultima, si ritiene che tale condizione, lungi dall'essere imputabile ad un solo dei genitori, sia, piuttosto, riconducibile al complessivo quadro di conflittualità intercorrente tra le parti, come sopra meglio
Pag. 18 di 23 DEineato, determinato, appunto, dall'assenza di una fattiva collaborazione tra i due genitori, e con conseguente impossibilità di “mettere dei reali limiti alla figlia e di guidarla nello sperimentare DEle frustrazioni” (relazione dei Servizi Sociali DEla di Valle Sabbia di data 20-01-2025 nella quale si fa, appunto, Parte_2 presente che: lamenta nello specifico che il padre e i nonni materni non sono Pt_3
in grado di porre dei limiti e assecondano ogni richiesta DEla minore, ma non riesce a far sì che questa critica possa essere motivo di confronto educativo tra lei e il padre. È ancora presente la percezione di essere sola nella gestione DEla figlia e il timore di non riuscire a fronteggiare i suoi atteggiamenti di sfida o provocatori”).
Resta, dunque, importante, al fine di arginare l'ampio terreno di manipolazione DEla minore, che le parti costruiscano e amplino l'ambito DEla cogenitorialità; obiettivo quest'ultimo che, ad avviso di questo Collegio, potrà comunque essere raggiunto, non tanto attraverso un soggetto terzo che si sostituisca alle parti nell'assunzione DEle decisioni inerenti alla minore, quanto, piuttosto, tramite un soggetto terzo che agevoli i genitori ad assumere, essi stessi, DEle decisioni concordate nell'interesse di quest'ultima.
A tale riguardo, pertanto, si reputa necessario il mantenimento DE monitoraggio dei
Servizi Sociali sul nucleo familiare - allo scopo di agevolare il coordinamento tra le parti nonché al fine di accompagnarle a fronte di eventuali criticità che possano emergere e di intervenire nell'ipotesi di situazioni pregiudizievoli per la minore
(problematica alcoolica qualora in atto) - per una durata non inferiore a due anni.
Essenziale, è, poi, al fine di raggiungere l'obiettivo di cui sopra, che i Servizi Sociali mettano a disposizione DE nucleo familiare tutti gli interventi di sostegno ad esso necessari, anche tramite l'ausilio di altri Servizi competenti, e che la resistente prosegua nel percorso di sostegno alla genitorialità, in favore DEla stessa già attivato, il quale non può, dunque, allo stato considerarsi come concluso.
Del pari opportuno è, inoltre, che la minore - in ordine alla quale, nel presente giudizio, si è ritenuto di non disporre alcuna audizione, stante lo stato di fragilità DEla stessa in quanto affetta da “mutismo selettivo” - riprenda il supporto specialistico da
Pag. 19 di 23 essa interrotto, anche, eventualmente, in modalità più diluita nel tempo e, a tale proposito, viene, sin da adesso, conferito, in mancanza di soluzioni alternative favorite dagli stessi servizi sociali o di attivazione di un percorso privato ad opera DEle parti, specifico incarico al Servizio di psicologia clinica presso l'Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari.
Si conferma, inoltre, l'attuale regime di visita DEla madre, organizzato e monitorato da parte dei Servizi incaricati, con DEega a quest'ultimi, dunque, di modifica e di ampliamento progressivo degli incontri liberi DEla minore con la madre, nel rispetto DEle tempistiche ritenute più rispondenti all'interesse di ed in assenza, altresì, Per_1
di situazioni a ciò ostative poiché pregiudizievoli per la stessa minore.
Venendo adesso alle questioni relative al mantenimento DEla figlia minore, si precisa, anzitutto, che il parametro di riferimento, ai fini DEla determinazione DE concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto DEl'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche DEle accertate potenzialità reddituali
(cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974), e che, ai sensi DEl'art. 337 ter co. 4 c.c., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione DEl'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità. Nella determinazione DEl'assegno di mantenimento occorre, inoltre, prendere in considerazione i tempi di permanenza DE minore presso ciascuno dei genitori.
Orbene, tenuto conto di tutti i criteri sopra enunciati, ed in particolare degli attuali tempi di permanenza DEla minore presso ciascun genitore, DElo svolgimento, da parte DEla resistente, di un'attività lavorativa - essendo la stessa titolare di un bar che gestisce a
Ponte Caffaro, percependo una retribuzione annuale, come dalla stessa rappresentato per l'anno 2019, di circa euro 15.000,00, mentre non può esclusivamente tenersi conto DEla perdita lavorativa giocoforza subita durante il periodo DE lockdown, stante, ormai,
l'intervenuta ripresa di tutte le attività, dopo la predetta chiusura, e, dunque, considerata la probabile possibilità di guadagno, per altro non specificamente indicata, né
Pag. 20 di 23 documentata, per quanto attiene agli anni successivi al 2021 – nonchè DE pagamento DEla rata di mutuo, da parte DEla predetta resistente, come dalla stessa ammesso, attraverso l'incasso DE canone di locazione mensile DEl'appartamento di proprietà di
BA DE DA (documentazione nr. 11), ed, infine, dei redditi DE ricorrente (euro
19.697,69 netti annuali), si ritiene di dovere onerare la predetta DE pagamento di una somma mensile, a titolo di mantenimento DEla figlia minore pari alla somma Per_1
di euro 250,00 mensili che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
Si specifica, inoltre, che l'importo di euro 250,00 mensili sarà dovuto dalla resistente a decorrere dalla pubblicazione DEla presente pronuncia, mentre, per il pregresso, rimarranno ferme le statuizioni in precedenza assunte in punto di mantenimento con i provvedimenti ex articolo 473 bis.15 c.p.c..
Inammissibile, invece, in tale sede, va dichiarata la domanda di rimborso DEle somme, versate da parte DE SI. alla SI.ra a titolo di mantenimento Parte_1 CP_1
DEla minore da giugno 2022 (trasferimento DEla minore presso il padre) a luglio 2023, proposta dallo stesso ricorrente, con la precisazione, per altro, che, ad ogni modo, secondo giurisprudenza prevalente, gli effetti DEla revisione DEle condizioni, in precedenza assunte, decorrono dalla domanda. Del pari inammissibile si ravvisa la richiesta DEle autorizzazioni di cui al punto 3) DEle conclusioni DE ricorrente in mancanza di un conflitto in atto con la resistente. Superflue, infine, si ritengono tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, e sulle quali le stesse hanno insistito in punto di decisione, tenuto conto degli accertamenti d'ufficio espletati nella presente causa e DEla documentazione già in atti.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra le parti nella misura DE 50%, a carico di ciascuna di esse, da concordarsi se superiori ad euro 150,00, e saranno regolamentate come da Protocollo DE CNF DE 29 novembre 2017.
Sempre tenuto conto DEl'applicazione DE moDElo di affidamento esclusivo, si evidenzia, infine, che l'assegno universale ed ogni altra provvidenza in favore DEla figlia minore sarà integralmente percepita da parte DE ricorrente.
Pag. 21 di 23 Sulle spese di lite si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti e ciò in considerazione DE complessivo esito DE giudizio, DEla natura DEla causa e DEle questioni trattate, nonché DE comportamento processuale tenuto da entrambe le parti, comunque improntato al rispetto, nonostante la difficoltà DE caso, DE criterio di reciproca collaborazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori DEle parti, a modifica DE provvedimento sub R.G. 6064/2022 dd. 09.07.2020:
- RIGETTA l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte DEla resistente;
- DISPONE l'affidamento esclusivo DEla minore nata a Persona_2
Gavardo (BS) in data 17.06.2011, al padre, con collocazione prevalente di quest'ultima presso la di lui abitazione;
- DISPONE lo svolgimento DE regime di visita DEla madre secondo le modalità indicate in parte motiva, ovvero con DEega ai Servizi Sociali già incaricati;
- DISPONE il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti per la durata non inferiore a due anni, con specifico incarico, a tali Servizi, di sostegno alla genitorialità DEle parti;
- DISPONE la presa in carico DEla minore da parte DE Servizio di psicologia clinica presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- INVITA la resistente alla prosecuzione DE percorso di sostegno alla genitorialità dalla stessa già intrapreso;
- PONE, a carico DEla resistente, l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di mantenimento DEla figlia minore, la somma di € 250,00, che dovrà essere versata, a decorrere dalla pubblicazione DEla presente pronuncia, entro il giorno 5 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
Pag. 22 di 23 - PONE, a carico DE resistente, l'obbligo di contribuire al pagamento DE 50% DEle spese straordinarie relative alla figlia minore, individuate secondo le linee guida DE Protocollo DE CNF DE 2017 e previamente da concordarsi se superiori ad euro
150,00;
- DICHIARA inammissibile la domanda di rimborso avanzata in tale sede da parte DE ricorrente, nonché quelle di cui al punto 3) DEle note conclusive;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese DE presente giudizio.
Così deciso in Trento, nella camera di conSIlio DE 29-01-2025
Si comunichi alle parti costituite, ai DEla Controparte_3 Controparte_4
e DEla Comunità Delle Giudicarie e al
[...] Controparte_5 presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. N. R.G. 1802/2023 DE Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), cittadino italiano, nato il Parte_1 C.F._1
12.11.1969 a Brescia e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura ex art. 83 c.p.c. allegata al ricorso, dall'Avv. Luca Turinelli DE Foro di
Trento (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio C.F._2
in Storo (TN), Via Garibaldi n. 170 (fax: 0465/940202 –pec: Email_1
Parte ricorrente
CONTRO
, c.f.: , assistita e difesa dall'avv. Paola CP_1 C.F._3
Schivalocchi DE Foro di Brescia ( ), presso il cui studio è C.F._4
elettivamente domiciliata, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente OGGETTO: Modifica DEla regolamentazione relativa ai figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
-per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta DE 28-01-2025: “disporre la modifica DEle condizioni di affido e mantenimento DEla figlia minore Per_1
sostituendo integralmente le condizioni previste nel provvedimento sub R.G.
6064/2022 dd. 09.07.2020 DE Tribunale di Brescia con le seguenti: 1) affidare la minore in via c.d. super esclusiva al ricorrente e disporre la prevalente Per_1
collocazione abitativa DEla stessa presso la residenza paterna;
2) disporre che le decisioni di maggiore interesse in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta DEla residenza abituale saranno adottate dal padre in via esclusiva, tenendo conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEl'aspirazione DEla figlia;
3) disporre espressamente che la figlia minore possa ottenere il passaporto e/o la carta di identità valida per l'espatrio con il solo consenso DE genitore affidatario. In subordine, disporre l'obbligo per entrambi i genitori di sottoscrivere le autorizzazioni necessarie per il rilascio DEla carta d'identità e/o DE passaporto DEla figlia minore validi anche per l'espatrio. In via subordinata, quanto all'affido: disporre l'affido condiviso DEla minore con collocamento prevalente e residenza abituale presso il padre;
4) Per_1
disporre che gli incontri madre/figlia avvengano nell'osservanza dei modi e tempi che il Servizio Sociale avrà cura di stabilire compatibilmente con la volontà DEla minore, ciò quantomeno sino a quando non vi sarà certezza che le libere visite con la madre non rappresentino un pregiudizio per la figlia minore e che quest'ultima voglia frequentare serenamente la madre. Solo quando vi sarà certezza che le libere visite con la madre non comportino pregiudizio per la minore, prevedere che la madre terrà con sé la figlia minore compatibilmente con gli impegni e la volontà di Per_1 quest'ultima: - a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica - un giorno infrasettimanale - metà DEle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e Pasqua - le festività infrasettimanali, alternativamente con la madre
Pag. 2 di 23 ed il padre. - le vacanze estive con ciascun genitore due settimane, anche consecutive, da concordare tra i genitori entro la fine di maggio di ogni anno. Per ulteriori precisazioni si rinvia al piano genitoriale che si intende qui integralmente riportato;
5) disporre a carico DEla SI.ra , a titolo di mantenimento per la figlia CP_1
la somma di Euro 400,00 mensili, a far data dal deposito DE ricorso, da Per_1
versare entro il giorno cinque di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici “FOI” DEl'ISTAT. Disporre altresì il rimborso DEle somme versate da parte DE SI. alla SI.ra a titolo di mantenimento DEla minore da Parte_1 CP_1
giugno 2022 (trasferimento DEla minore presso il padre) a luglio 2023; In subordine: disporre a carico DEla SI.ra , a titolo di mantenimento per la figlia CP_1
la somma di Euro 250,00 mensili, a far data dal deposito DE ricorso, da Per_1
versare entro il giorno cinque di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici “FOI” DEl'ISTAT 6) le spese straordinarie sostenute nell'interesse DEla figlia saranno a carico DE dei genitori al 50% ciascuno, secondo i criteri stabiliti nel protocollo DE CNF, con la precisazione che le spese suindicate non richiederanno tuttavia il preventivo accordo qualora siano di importo complessivo unitario inferiore a euro 100,00; 7) l'eventuale assegno per il nucleo familiare/assegno unico e prestazioni erogate dagli enti pubblici (a titolo esemplificativo ma non esaustivo
Comune e/o Provincia autonoma di Trento e/o Comunità DEle Giudicarie) spetteranno al 100% in favore di Le detrazioni fiscali e le aspettative per la Parte_1
figlia minore spetteranno invece al 50% ciascuno in favore dei genitori. 8) disporre che ciascun genitore dovrà esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione DEla domanda per
l'Icef/Isee o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse DEla figlia;
9) disporre l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare reciprocamente all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio;
di comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
di prestare reciprocamente il consenso al rilascio DE passaporto, anche con iscrizione sul medesimo DEla figlia minore e di ogni altro documento valido per l'espatrio. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre 4% c.n.p.a., 15% rimborso forfettario ed
i.v.a. come per legge”.
Pag. 3 di 23 Per parte resistente: come da note di trattazione scritta DE 28-01-2025: “nel merito: confermare l'affidamento DEla minore ai servizi sociali e, in subordine, Per_1
l'affidamento condiviso a entrambi i genitori;
confermare il collocamento prevalente DEla minore presso il padre e, in futuro, secondo le indicazioni dei servizi sociali, alternato fra padre e madre (presso quest'ultima dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi dall'uscita da scuola al rientro DE padre dal lavoro); determinare le visite madre-figlia secondo il calendario proposto dal servizio sociale con possibilità di ampliarlo e modificarlo progressivamente;
rideterminare l'assegno di mantenimento posto a carico DEla madre nella minor somma di euro 100,00= e, in subordine, confermare l'assegno disposto da codesto Ill.mo Tribunale in via urgente e provvisoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 04 luglio 2023, il ricorrente ha Parte_1
premesso: di avere avuto una relazione affettiva con la resistente dalla quale è nata la figlia che, stante l'intervenuta interruzione di tale relazione, a Persona_2 seguito DEla presentazione DE ricorso congiunto per l'affidamento e il mantenimento DEla figlia minore, accolto con provvedimento sub R.G. 6064/2022 DE 9 luglio 2020, era stato previsto l'affidamento condiviso DEla minore con collocazione prevalente DEla stessa presso la madre, nonché il di lui obbligo di contribuire al mantenimento DEla figlia nella misura di euro 250,00 mensili;
che le disposizioni, emesse dal
Tribunale di Brescia, erano state rispettate sino al mese di giugno 2022, allorquando aveva chiesto di potere vivere con il padre anziché con la madre, con Per_1
conseguente trasferimento DEla stessa presso la residenza paterna sita in Storo (TN), via
Roma n. 40; che, con ricorso DE 8.09.2022, su segnalazione pervenuta da parte DEl'assistente sociale DE Comune di Bagolino, il Procuratore DEla Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni aveva proposto ricorso ex articolo 330 -333 c.c., a seguito DE quale, con decreto DE 4 aprile 2023, era stato disposto l'affidamento DEla minore ai
Servizi Sociali, con collocazione di essa presso il padre, con regolamentazione DE diritto di visita DEla madre e con contestuale incarico ai Servizi competenti di effettuare gli accertamenti indicati nello stesso decreto;
che, tenuto conto DEle sopravvenute modifiche DEle condizioni di affidamento rispetto a quanto previsto con il
Pag. 4 di 23 provvedimento sub 6064/2022, era evidente la necessità di operare una modifica formale DE regime di affidamento disciplinato con tale provvedimento, in quanto in contrasto con le prescrizioni adottate dal Tribunale per i Minorenni;
che, segnatamente, la decisione DEla minore di trasferirsi presso la di lui abitazione era stata determinata dal rapporto estremamente conflittuale con la madre la quale, sovente alterata dall'alcol, aveva esercitato ed esercitava violenza fisica e psicologica nei riguardi DEla stessa;
che tale situazione di pregiudizio per la minore era anche confermata dalle relazioni psicosociali depositate in atti, dalle quali, in particolare, era emerso che le problematiche in capo alla madre avevano determinato il trasferimento –di sua spontanea volontà –DEla minore presso il padre, nonché, da un lato, l'ottimo Per_1 rapporto di quest'ultima con tale genitore e con i nonni materni, e, dall'altro lato, le criticità relative, invece, alla relazione DEla predetta con la madre, come sopra segnalate.
Alla luce di quanto rappresentato, il ricorrente ha domandato, nel proprio ricorso introduttivo, l'adozione, in via preliminare ed urgente, dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis. 15 c.p.c., con disposizione, in particolare, “DEl'affidamento DEla minore in via c.d. super esclusiva al ricorrente con prevalente collocazione Per_1
abitativa DEla stessa presso la residenza paterna e prosecuzione DEle visite alla madre come stabilito dal TM di Brescia con provvedimento reso nel procedimento sub RG cc
943/22, per cui le decisioni di maggiore interesse in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta DEla residenza abituale saranno adottate dal padre in via esclusiva, tenendo conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEl'aspirazione DEla figlia”, nonché, riguardo al profilo economico, la “revoca DE contributo al mantenimento DEla figlia minore disposto a carico DE SI. e Parte_1
disporre a carico DEla SI.ra , a titolo di mantenimento per la figlia CP_1
la somma di Euro 400,00 mensili) da versare entro il giorno cinque di ogni Per_1 mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici “FOI” DEl'ISTAT”.
Nel merito, inoltre, ha avanzato richiesta di affidamento super esclusivo DEla minore al padre, con regolamentazione degli incontri madre/figlia nell'osservanza dei modi e tempi “che il Servizio Sociale avrà cura di stabilire compatibilmente con la volontà
Pag. 5 di 23 DEla minore, ciò quantomeno sino a quando non vi sarà certezza che le libere visite con la madre non rappresentino un pregiudizio per la figlia minore e che quest'ultima voglia frequentare serenamente la madre” e, dunque, anche con regolamentazione di un protocollo di visita libero subordinato, tuttavia, all'assenza di condizioni pregiudizievoli per la figlia. Per quanto, poi, attiene ai profili economici, ha richiesto la revoca DE contributo al mantenimento DEla figlia minore disposto a suo carico, con previsione, invece, a carico DEla SI.ra , a tale titolo, DEla somma di euro 400,00 CP_1
mensili, a far data dal deposito DE ricorso, nonché con rimborso DEle somme da lui alla predetta versate, per il mantenimento DEla minore, a decorrere da giugno 2022, ovvero dalla data DE trasferimento DEla figlia presso il padre. Il tutto con spese straordinarie ripartite nella misura DE 50% a carico di ciascun genitore e con diritto DElo stesso alla percezione integrale di ogni sussidio e contributo economico previsto per la minore.
Con decreto, emesso inaudita altera parte in data 20-07-2023, è stata disposta la modifica dei provvedimenti previsti con il provvedimento sub R.G. 6064/2022 DE
09.07.2020, confermando, quali provvedimenti necessari nell'interesse DEla minore, quelli adottati dal Tribunale dei Minorenni con decreto DE 12 aprile 2023; per quanto attiene al regime patrimoniale, la cessazione, in via provvisoria, DEl'obbligo di mantenimento, previsto a carico di stante la disposta Parte_1 collocazione DEla minore presso l'abitazione paterna, nonché l'obbligo DEla resistente di contribuire al mantenimento DEla minore tramite la CP_1 corresponsione di un assegno mensile pari all'importo di euro 200,00, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT-FOI, da corrispondere, al SI. Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e tramite il pagamento DE 50% DEle spese straordinarie.
È stata, inoltre, fissata udienza al 24-08-2023, ai fini DEla conferma o meno e/o DEla modifica DE superiore decreto.
La resistente, costituendosi nel presente giudizio in merito alla richiesta di emissione dei provvedimenti indifferibili ai sensi DEl'articolo 473 bis. 15 c.p.c., ha, innanzitutto, eccepito l'incompetenza di questo Tribunale a favore DE Tribunale di Brescia, in considerazione DE fatto che, come anche desumibile dalla relazione dei servizi sociali depositata in data 4 agosto 2023, il ricorrente aveva ottenuto il trasferimento presso di
Pag. 6 di 23 sé DEla residenza anagrafica DEla minore solo a fine giugno 2023; che, dunque, prima di allora, la residenza anagrafica e il centro degli interessi DEla figlia era a Ponte
Caffaro, frazione DE Comune di Bagolino, in provincia di Brescia;
che, a riprova di quanto rilevato, era sufficiente osservare che il procedimento, ex artt. 330-333 c.c., veniva radicato dalla Procura avanti il Tribunale per i Minorenni di Brescia il quale rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata dal padre, ritenuta infondata, in quanto
“il luogo abituale DEla dimora DEla minore non era ancora divenuto la residenza DE padre dove la fanciulla si è trasferita all'inizio DEl'estate, peraltro continuando a frequentare la scuola in territorio bresciano”; che, anche successivamente al predetto provvedimento provvisorio, la minore aveva mantenuto il proprio centro di interessi in
Provincia di Brescia, tant'è che continuava a frequentare la scuola media inferiore presso l'istituto scolastico comprensivo di Bagolino, frazione Ponte Caffaro, ivi, altresì, intrattenendo le proprie amicizie, usufruendo DEla mensa scolastica, DE sostegno scolastico e DE supporto alla disabilità, nonché frequentando gli spazi ricreativi;
che, per altro, la minore, allo stato, era affidata ai servizi sociali di Brescia, incaricati, altresì, di attivare l'educativa domiciliare, di organizzare gli incontri presso la madre residente in provincia di Brescia, di estendere la valutazione psico-sociale ai nonni materni e di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità; che, dunque, il centro di interessi DEla minore era rimasto a Brescia e che, in ogni caso, la collocazione DEla stessa presso l'abitazione paterna era da intendersi come provvisoria, essendo stati disposti degli accertamenti, di fatto, ancora in corso.
La predetta nel merito ha, poi, ricondotto le problematiche DE rapporto con la minore non già alla relazione madre-figlia, quanto piuttosto a quella intercorrente con la nonna materna, evidenziando, a riguardo, l'inidoneità di quest'ultima a contribuire alla crescita DEla minore e al sano sviluppo psicofisico DEla stessa. Ha, ancora, rappresentato, in osservanza a quanto disposto con decreto provvisorio DE 04.04.2023, che la stessa si era sottoposta agli accertamenti sanitari disposti presso il NOA di Salò (BS) e che si sarebbe, pertanto, astenuta dal consumo di sostanze alcooliche (ritenendo di non farne uso neppure prima), intrattenendo un rapporto collaborativo sia con l'educatrice sia con il servizio Tutela Minori di Vestone;
che, inoltre, la decisione, relativa all'affidamento
Pag. 7 di 23 ai Servizi Sociali, era dipesa anche dalla valutazione di ulteriori circostanze quali, appunto, i maltrattamenti familiari subiti dalla durante la convivenza con il SI. CP_1
alla presenza DEla minore, nonché il pregresso vissuto familiare di Parte_1 quest'ultima. Alla luce di quanto esposto ha, dunque, chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale e, in via subordinata, la conferma DEl'affidamento DEla minore ai Servizi Sociali, con collocazione prevalente DEla medesima presso il padre, senza, tuttavia, l'ausilio dei nonni materni, nonché la rideterminazione DEl'assegno mensile, previsto in via provvisoria a suo carico, nella misura di euro 100,00.
Il ricorrente, in quella sede, si è, invece, opposto all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla resistente, evidenziando come la minore era presso di lui residente a decorrere dal mese di giugno 2022; che la medesima, per motivi organizzativi, veniva prelevata da scuola dai nonni materni, DE pari residenti in provincia di Trento, mentre, solo per ragioni di opportunità, la predetta continuava a frequentare la scuola a Ponte Caffaro tenuto conto, appunto, DEl'eSIenza di assicurare alla stessa una continuità nel percorso di studi da essa già intrapreso.
Con ordinanza di data 26-08-2023, il Giudice DEegato ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, dichiarando la competenza DE Tribunale di Trento ed ha altresì confermato le statuizioni di cui al decreto motivato emesso in data 20 luglio 2023 ai sensi DEl'articolo 473 bis.15 c.p.c..
La resistente si è anche costituita per il giudizio principale con comparsa di costituzione di data 16-11-2023, con la quale ha insistito nella formulata eccezione di incompetenza per territorio nonché nelle richieste già in precedenza avanzate.
Istruita la causa con gli accertamenti d'ufficio ritenuti necessari e, in particolare, con l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali incaricati, il procedimento è stato, poi, rinviato, previa rinuncia ai termini di cui all'articolo 473 bis.28 c.p.c., per la precisazione DEle conclusioni, all'udienza DE 29-01-2025, DEla quale, poi, su richiesta DEle stesse parti, è stato disposto lo svolgimento ai sensi DEl'articolo 127 ter c.p.c..
Pag. 8 di 23 I procuratori DEle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta di data 28-01-2025, il cui contenuto è stato in epigrafe già riportato.
La causa è stata, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
………………………………
Orbene, ciò premesso, riguardo alla preliminare eccezione di incompetenza per territorio (sulla quale, nelle note conclusive, parte resistente, per altro, non ha più insistito) il Collegio ritiene di dover fare proprie le argomentazioni già espresse dal
Giudice DEegato con provvedimento di data 26-08-2023, con conseguente conferma DEla competenza per territorio DE Tribunale di Trento.
Segnatamente, come già osservato nella superiore sede, si rappresenta a riguardo che l'articolo 473 bis.11, rubricato “competenza per territorio”, nel disporre che “Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore,
è competente il tribunale DE luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento DE minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il
Tribunale DE luogo DEl'ultima residenza abituale DE minore prima DE trasferimento…”, prevede, quale criterio assorbente, che tutti i procedimenti, in cui debbano essere adottati provvedimenti a tutela DE minore, spettino alla competenza DE
Tribunale nel cui circondario il minore abbia la residenza abituale;
con ciò, dunque, il legislatore essendosi adeguato ai principi sovranazionali ed anche a quelli espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Ai fini, poi, DEla individuazione DEla dimora abituale, la giurisprudenza prevalente è costante nel ritenere che, fermo restando che non assumano rilevanza a tale fine eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, “nella individuazione in concreto DE luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale DE trasferimento di residenza e dalla maggiore durata DE soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi DE minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per
Pag. 9 di 23 sottrarsi alla disciplina DEla competenza territoriale” (cfr: Ordinanza n. 21750 DE
04/12/2012; Ordinanza n. 16835 DE 07/06/2021).
Ed allora, tenuto conto DE principio sopra richiamato, considerando l'avvenuto trasferimento di fatto DEla minore presso l'abitazione paterna già da circa un anno, ovvero prima DEl'emissione DE decreto da parte DE Tribunale per i Minorenni di
Brescia, che ha, poi, solo confermato la collocazione di quest'ultima presso il padre, già operante, nei fatti, dal mese di giugno 2022, nonché la frequentazione abituale, da parte DEla minore, DEl'abitazione dei nonni materni ed, ancora, lo stesso contenuto DEle relazioni dei Servizi Sociali, indicanti l'ambiente paterno come il migliore a garantire alla minore uno stato di benessere psicofisico (“sentendosi, per altro, quest'ultima maggiormente tutelata all'interno di questo ambiente ed avendo il Sig. Parte_1
mostrato un sufficiente riconoscimento dei bisogni DEla figlia e una sufficiente capacità di darvi risposta”; laddove, invece, “il rapporto tra la minore e la madre appare essere maggiormente problematico e, dunque, necessitante di un percorso di sostegno psicologico – come già avviato - volto a consentire il superamento DEle evidenziate condizioni di disagio e l'instaurazione di una relazione serena ed equilibrata con tale genitore”), con, dunque, positivo giudizio prognostico che la nuova dimora presso il padre potesse diventare l'effettivo stabile centro di interessi DEla minore, non rinvenendosi, a riguardo, evidenti elementi sintomatici di una precarietà – quanto meno immediata - di tale collocazione, correttamente è stata individuata la competenza DE
Tribunale di Trento. Ciò, dunque, come sopra già chiarito, in conformità al principio espresso dalla prevalente giurisprudenza a mente DE quale “le regole di determinazione DEla competenza restano declinate in modo tale che venga in rilievo l'interesse DE minore ad una crescita equilibrata, ovvero nel senso che l'individuazione DE giudice competente per territorio valga, per ciò stesso e nel contempo, a segnalare, in concreto, il genitore e la dimora che meglio realizzino la cura di una crescita armonica ed equilibrata DE minore” (cfr: in questo senso pagina 5 DEla motivazione DEla pronuncia DEla Corte di Cassazione n. 15835 DE 2021) e, conseguentemente, DEla non rilevanza, invece, DE mero criterio “quantitativo”, richiamato dalla resistente, DEla durata DE periodo di permanenza DEla minore presso una determinata residenza.
Pag. 10 di 23 Per altro, come appresso sarà approfondito, la preannunciata prognosi favorevole, in ordine alla migliore collocazione DEla minore presso il padre, appare essere allo stato confermata, nonché oggetto di richiesta di entrambe le parti;
il che ancora di più si pone a sostegno DEla sussistenza DEla competenza DE Tribunale di Trento già allora accertata.
Venendo, adesso, al merito DEla causa, premesso che, in punto di diritto, trova applicazione l'articolo 473 bis. 29 c.p.c., il quale prevede che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”, nonché l'articolo 337 quinquies c.c. che legittima i genitori a chiedere “in ogni tempo la revisione DEle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale su di essi e DEle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità DE contributo”, si ritiene che sussistano i presupposti per una modifica DEle condizioni in precedenza adottate in punto di regolamentazione DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale e di mantenimento afferenti alla minore nelle modalità e nei limiti di seguito Per_1
indicati.
Segnatamente, come sopra già chiarito e come concordemente richiesto dalle parti, va, a conferma di quanto già statuito dal Tribunale dei Minorenni con decreto DE 12 aprile
2023, nonché con ordinanza DE 26-08-2023 (di conferma DE decreto emesso inaudita altera parte in data 20-07-2023), disposta la collocazione prevalente DEla minore presso l'abitazione DE padre, reputandosi l'ambiente paterno come il più idoneo a salvaguardare il benessere e lo sviluppo psicofisico di quest'ultima.
Come è, infatti, emerso dalla relazione dei Servizi Sociali incaricati, “il Sig. Parte_1
ha mostrato un sufficiente riconoscimento dei bisogni DEla figlia e una sufficiente capacità di darvi risposta, anche attraverso la ricerca degli aiuti necessari, riconoscendo l'importanza DEla figura materna nella vita DEla figlia ed astenendosi da atteggiamenti squalificanti o denigranti nei suoi confronti. La figlia per altro, Per_1
è apparsa serena all'interno DEl'abitazione paterna, muovendosi nella stessa con
Pag. 11 di 23 disinvoltura e relazionandosi con il padre in modo positivo, nonché mostrando una certa complicità nello scherzo e una vicinanza affettiva. Tal che l'ambiente di vita attuale è apparso garantire alla minore un sufficiente benessere, in assenza di elementi di pregiudizio che siano di ostacolo alla prosecuzione DEla convivenza DEla minore presso l'abitazione paterna”.
Anche nel contesto dei nonni materni, non sono state rilevate criticità, essendo lo stesso stato conosciuto e descritto dai due Servizi Sociali di Valle Sabbia e DEla Comunità DEle Giudicarie nel corso DEla presa in carico DEla minore ed avendo i Per_1 medesimi accertato che “I nonni rappresentano un punto di riferimento per l'intero nucleo allargato e i nipoti lo vivono come uno spazio di unione e affetto. Ciò si evince anche nella situazione specifica anche dal contatto fisico e dagli abbracci tra e Per_1
la nonna. I nonni forniscono un grande supporto organizzativo e conciliativo, ritirando la minore da scuola alle ore 16:00 e tenendola presso di sé fino alle 18:00 per 4 pomeriggi a settimana (un pomeriggio scolastico la minore viene ritirata da scuola dall'educatrice per la visita presso la madre). Rappresenta però uno spazio più libero e destrutturato, mentre lo svolgimento dei compiti, lo studio e gli aspetti educativi restano in capo al padre” (nella specie relazione DEla Comunità DEle Giudicarie DE 16-04-
2024).
In atto è ancora, invece, il lavoro di rafforzamento DEla diade madre-figlia, in relazione al quale la minore, nel corso DE giudizio, ha intrapreso un percorso psicoterapeutico con cadenza quindicinale con la Dott.ssa (allo stato, tuttavia, interrotto per CP_2
volontà DEla stessa minore), mentre la SI sta ancora svolgendo il percorso CP_1
di sostegno alla genitorialità, da lei iniziato dal settembre 2023, con frequenza regolare e, finora, con buoni risultati rispetto all'obiettivo di miglioramento DEla relazione con la minore (relazione dei Servizi Sociali DEla Comunità DEla Val di Sabbia di data 19-
04-2024, laddove si evidenzia che: “All'inizio DE percorso manifestava una CP_1
serie di difficoltà relativamente al rapporto con LL appariva risentita, Per_1
arrabbiata e sofferente a causa DEla difficoltà DEla figlia a relazionarsi con lei e DEla conseguente necessità di attivare gli incontri protetti. Tendeva a parificare Per_1
agli adulti che la circondano, e ad attribuire la totale responsabilità DEla situazione
Pag. 12 di 23 attuale a scelte e comportamenti di quest'ultima, senza considerare l'influenza sulla figlia DEle dinamiche esistenti tra gli adulti, dinamiche a cui ha dovuto Per_1
necessariamente adattarsi. Talvolta il bisogno di riconoscimento e di validazione DEla SInora era così forte da non permetterle di mettere i bisogni DEla figlia al CP_1
primo posto. Durante il percorso svolto fin ora però la SInora ha mostrato una buona evoluzione, dimostrando di rendere fruttuose le riflessioni fatte insieme. ha CP_1
infatti potuto accedere a emozioni più profonde di tristezza e dispiacere legate alla lontananza da e al vissuto di esclusione e solitudine derivante dal suo Per_1
comportamento; questo le ha permesso di rimodulare la rabbia e riuscire a mettersi in relazione con la figlia in modo più sereno. Nel tempo è apparsa maggiormente CP_1
in grado di connettersi più efficacemente con il mondo interno di e di Per_1
comprendere meglio i suoi comportamenti e le sue manifestazioni di disagio. È migliorata la capacità di differenziare la figlia dagli altri adulti di riferimento e da sé, e di regolare le aspettative relativamente alla possibilità che soddisfi i suoi Per_1 bisogni di riconoscimento”).
Per quanto, invece, attiene al regime di affidamento DEla predetta minore, si evidenzia, anzitutto, che parte ricorrente ha domandato l'affidamento super esclusivo DEla stessa al padre, mentre la resistente ha richiesto una conferma DEl'affidamento DEla minore ai servizi sociali;
in subordine, entrambe le parti hanno, invece, domandato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori DEla figlia Per_1
Ora, sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affido all'altro sia contrario all'interesse DE minore. In particolare, in mancanza di una tipizzazione normativa DEle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione DE giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità DEla fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009).
Come, inoltre, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di affidamento dei figli minori, […] il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato
Pag. 13 di 23 dall'esclusivo interesse morale e materiale DEla prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione DE nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo DEla personalità DE minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità DE padre o DEla madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento DEla personalità DE genitore, DEle sue consuetudini di vita e DEl'ambiente che è in grado di offrire al minore.” (Sentenza Corte di Cassazione civile n.13217 DE 2021).
In particolare, è stato ribadito che la mera conflittualità tra i coniugi, contenuta nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, non può essere di fondamento ad una pronuncia di affidamento esclusivo, salvo che tale conflittualità si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, in modo da pregiudicarne l'interesse (Cass. 5604 DE 2020).
Orbene, ciò posto, si rappresenta che, nonostante il buon percorso di sostegno alla genitorialità seguito da parte DEla resistente, il quale ha indubbiamente consentito una ripresa ed un miglioramento DEla relazione DEla madre con la minore, nonchè, nonostante i punti di forza, manifestati dalla Sig.ra sotto il profilo DEla capacità CP_1
genitoriale (quali buona capacità di monitoraggio e di controllo), ancor oggi, tuttavia, il punto di maggiore criticità, sul quale si reputa necessario continuare a lavorare, resta quello relativo all'assenza di cogenitorialità, unitamente alla mancanza - manifestata dalla resistente - di una decisa volontà di costruirla, in quanto, allo stato, ancora rigida e condizionata dai vissuti pregressi.
Tanto, infatti, si ricava dalla relazione DEla di data Parte_2
19-04-2024, nella quale i Servizi Sociali hanno evidenziato che “relativamente agli aspetti DEla genitorialità, tra i punti di forza DEla SInora troviamo una buona capacità di monitoraggio e controllo: ha ben in mente la figlia ed esprime CP_1
Pag. 14 di 23 DEle preoccupazioni relative a lei coerenti con l'età e con i bisogni tipici DEl'età, utilizza i mezzi di cui può disporre per monitorare la figlia”, ponendo, tuttavia, anche in risalto come l'assenza di cogenitorialità renda, tuttavia, “questa competenza parzialmente efficace perché non sa come la figlia passi il tempo quando è dal CP_1 papà o dalla nonna ma sceglie di non informarsi attraverso di loro” e che, dunque, relativamente ai punti di debolezza ancora presenti, “il punto critico maggiore permane
l'assenza di cogenitorialità e l'assenza di volontà di costruirla. dichiara di CP_1 non voler riprendere un dialogo con l'ex compagno nemmeno in funzione DEla costruzione di una genitorialità condivisa, di condividere informazioni o decisioni su
o accordarsi sugli stili educativi. Questo mette in una continua Per_1 Per_1
condizione di triangolazione e di obbligo di fare da ponte comunicativo tra i due genitori”.
Analoghe considerazioni sono state, poi, espresse, da parte dei predetti servizi, nella più recente relazione di data 30-10-2024, nella quale, accanto agli aspetti denotanti un'adeguata capacità genitoriale DEla resistente (quali, appunto, la capacità di quest'ultima di porre DEle limitazioni alla figlia, nonché di porsi in modo protettivo nei confronti DEla stessa, in grado anche di comprendere le nuove eSIenze e i nuovi interessi DEla minore legati alla sua stessa crescita), è stata, tuttavia, pur sempre ribadita l'assenza DEla cogenitorialità (“ mantiene la posizione di rifiuto verso l'ex CP_1
compagno, e mette in atto un atteggiamento recriminante nei suoi confronti, talvolta perdendo di vista il danno verso in favore DEla punizione verso il padre. Per_1
Purtroppo, questo fa sì che la figlia continui ad avere potere sugli adulti che la circondano. Di fatto percepisce di essere sola nella gestione DEla figlia e CP_1
teme di non riuscire a fronteggiare i suoi atteggiamenti di sfida o provocatori. Talvolta
l'eSIenza di sentirsi tutelata è più forte rispetto alla volontà di prendersi cura DEla figlia. Fatica a gestire i momenti in cui dimostra di essere coinvolta e Per_1
triangolata nel conflitto intrafamiliare esistente. Tende a difendere le sue ragioni e sembra non riuscire a mettere al primo posto la protezione e rassicurazione DEla minore. Vi è ancora la tendenza a parificare agli adulti e a ritenerla in egual Per_1 modo responsabile degli eventi accaduti e DEla situazione attuale”).
Pag. 15 di 23 Il conflitto genitoriale è stato, poi, espresso anche nelle relazioni dei Servizi Sociali DEla Comunità DEle Giudicarie, nelle quali, in particolare, in quella di data 25-10-2024,
è stato rilevato che “tra i due genitori permane una importante difficoltà di comunicazione, sebbene entrambi accettino proposte dei servizi. Ad esempio il padre riferisce di aver chiesto alla madre se è d'accordo per la settimana di Grest in Maniva
e lei non ha risposto direttamente a lui ma alla figlia, così come non ha ricevuto risposta rispetto alla richiesta di rilascio DE permesso di soggiorno in possesso DEla madre. Dall'altro lato il padre fatica nel comunicare alla madre quando è in Per_1 castigo….., ma all'assenza di condivisione con l'altro genitore fomenta le difficoltà e le incomprensioni. Rimane importante costruire e ampliare l'ambito DEla cogenitorialità, perché la ragazza ha ancora un ampio terreno di manipolazione”.
Tale tematica è stata, da ultimo, ripresa dagli stessi servizi sociali DEla Comunità DEle
Giudicarie nella relazione di aggiornamento DE 22-01-2025, nonché da quelli DEla di Valle Sabbia, nella relazione di data 20-01-2025. Parte_2
Segnatamente, si rappresenta che i Servizi Sociali DEla Comunità DEle Giudicarie hanno, in particolare, relazionato che, nonostante il padre, come da accordi, abbia dato comunicazione all'altro genitore “di aver dato un castigo alla figlia a fronte DElo scarso impegno scolastico e DE rifiuto manifestato ad andare a scuola un giorno”, chiedendo alla di coadiuvarlo “nel dare un messaggio univoco” alla minore, la CP_1 resistente, tuttavia, si sarebbe messa sulle difensive “sostenendo che il padre non si può permettere di dire cosa lei deve fare con poiché la tiene già sotto controllo, sa Per_1 come va a scuola, dove o con chi, ecc..”, così venendosi, dunque, a creare un ulteriore occasione, per i Servizi sociali, di rinnovazione DEl'invito a trovare strumenti diversi di confronto e di dialogo, in un'ottica costruttiva e non già di squalifica o di stallo sul passato.
Infine, i Servizi Sociali DEla di Valle Sabbia hanno DE pari Parte_2
confermato i punti di debolezza evidenziati nelle precedenti relazioni, evidenziando, a riguardo, come, allo stato, rimanga assente la funzione genitoriale triadica, nonostante qualche apertura manifestata dalla resistente, con permanenza, dunque, di un
Pag. 16 di 23 atteggiamento critico e recriminatorio verso il padre di e con la tendenza ad Per_1
una adultizzazione DEla minore nonostante il ridimensionamento di tale Per_1
aspetto nell'ambito DE percorso finora effettuato.
Alla luce di quanto rappresentato e, dunque, DE fatto che, a dispetto DEla capacità genitoriale individuale DEla resistente, rimane ancora carente quella relativa alla funzione triadica, necessaria per la gestione di relazioni e conflitti con l'altro genitore, si ritiene che, allo stato attuale, l'affidamento esclusivo DEla minore al padre appaia essere la soluzione, anche temporaneamente, migliore per salvaguardare il benessere di quest'ultima, tutelandola da eventuali coinvolgimenti nel conflitto genitoriale, poiché posta in una continua condizione di triangolazione;
faticando, ancora, la resistente, come sopra chiarito, “a gestire i momenti in cui dimostra di essere coinvolta e Per_1 triangolata nel conflitto intrafamiliare esistente”, e tendendo la stessa, piuttosto, a difendere le sue ragioni, senza riuscire, dunque, “a mettere al primo posto la protezione
e rassicurazione DEla minore”.
Si ritiene, peraltro, di non doversi condividere la scelta DEl'affidamento super esclusivo DEla minore al padre, stante, appunto, gli aspetti positivi e funzionali evidenziati dai
Servizi Sociali in merito all'esercizio DEla capacità genitoriale individuale DEla resistente, nonché DE regolare percorso di sostegno alla genitorialità dalla stessa effettuato nel corso DE presente procedimento, con costante impegno e con raggiungimento, altresì, di buoni risultati. Tale per cui si ritiene che la scelta DEl'affidamento super esclusivo - volto ad escludere l'esercizio DEla responsabilità genitoriale DEla resistente sotto ogni ambito - possa essere piuttosto pregiudizievole per l'interesse DEla stessa minore, oltre che potenzialmente vanificatore DE percorso sinora espletato, da parte DEla Sig.ra nell'ottica di un totale recupero DEla propria CP_1
relazione con la figlia. L'affidamento esclusivo, invece - il quale, si badi, nel caso di specie, lungi dall'assumere una funzione punitiva e sanzionatoria per la resistente, ha solo quella di consentire una maggiore tutela per la minore - se, da un lato, esclude l'esercizio congiunto DEla responsabilità genitoriale per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione (così evitando una paralisi nelle decisioni ordinarie, afferenti alla minore, a causa DEle difficoltà di comunicazione tra le parti), dall'altro lato,
Pag. 17 di 23 tuttavia, prevede l'esercizio congiunto DEla responsabilità genitoriale per gli atti di maggiore rilevanza (quali le scelte sull'istruzione, sull'educazione, sulla salute, ecc…).
In tale maniera potendosi, dunque, garantire il mantenimento tra le parti di quel canale di comunicazione necessario, per il futuro, anche tramite il supporto dei Servizi Sociali incaricati, al superamento progressivo DElo stato di conflittualità genitoriale, allo stato ostativo ad un'applicazione DE diverso regime di affidamento condiviso.
Non si ritiene, ancora, neppure preferibile, la soluzione alternativa prospettata dalla resistente di mantenimento DEl'affidamento DEla minore al Servizio Sociale, non essendo emerse, a carico DE padre, DEle condotte ostative alla relazione DEla minore con la madre o squalificanti DEla figura di tale genitore, né comportamenti, legati allo stato di conflittualità tra le parti, rispetto ai quali, lo stesso, sebbene sollecitato dai
Servizi sociali incaricati, abbia, tuttavia, mantenuto una condizione di rigidità (“Il Sig. riporta una difficoltà di dialogo con la ex compagna, dalla quale vive un Parte_1
attacco continuo. Condivide la necessità di un allineamento educativo e dice di riconoscere l'importanza che questo ha sia per un rafforzamento DE fronte genitoriale, sia per dare a continuità e coerenza. Il SInore si dice fermamente convinto Per_1 sulla necessità di dialogo anziché contrapposizione definendolo un “nodo cruciale”.
Nel tempo non ha mai mostrato accanimento, ma una fatica soprattutto gestionale nel tenere insieme tutti i pezzi”: relazione DEla Comunità DEle Giudicarie di data 17-04-
2024). Né può, a tale riguardo, assumere rilevanza l'unico episodio di mancata attuazione DE calendario di visite DEla madre, verificatosi nel mese di dicembre, giustificato dal ricorrente sulla base DE proprio timore di forzare la minore e, poi, tuttavia, non ripetutosi alla luce DEl'osservazione dei Servizi Sociali sull'importanza di richiamare la minore “agli impegni a meno che non emergano concreti e manifesti elementi di rischio o malessere” (relazione DEle Comunità DEle Giudicarie DE 22-01-
2025).
Per quanto, invece, attiene alle problematiche di gestione DEla figlia minore ed al senso di “onnipotenza” manifestato da quest'ultima, si ritiene che tale condizione, lungi dall'essere imputabile ad un solo dei genitori, sia, piuttosto, riconducibile al complessivo quadro di conflittualità intercorrente tra le parti, come sopra meglio
Pag. 18 di 23 DEineato, determinato, appunto, dall'assenza di una fattiva collaborazione tra i due genitori, e con conseguente impossibilità di “mettere dei reali limiti alla figlia e di guidarla nello sperimentare DEle frustrazioni” (relazione dei Servizi Sociali DEla di Valle Sabbia di data 20-01-2025 nella quale si fa, appunto, Parte_2 presente che: lamenta nello specifico che il padre e i nonni materni non sono Pt_3
in grado di porre dei limiti e assecondano ogni richiesta DEla minore, ma non riesce a far sì che questa critica possa essere motivo di confronto educativo tra lei e il padre. È ancora presente la percezione di essere sola nella gestione DEla figlia e il timore di non riuscire a fronteggiare i suoi atteggiamenti di sfida o provocatori”).
Resta, dunque, importante, al fine di arginare l'ampio terreno di manipolazione DEla minore, che le parti costruiscano e amplino l'ambito DEla cogenitorialità; obiettivo quest'ultimo che, ad avviso di questo Collegio, potrà comunque essere raggiunto, non tanto attraverso un soggetto terzo che si sostituisca alle parti nell'assunzione DEle decisioni inerenti alla minore, quanto, piuttosto, tramite un soggetto terzo che agevoli i genitori ad assumere, essi stessi, DEle decisioni concordate nell'interesse di quest'ultima.
A tale riguardo, pertanto, si reputa necessario il mantenimento DE monitoraggio dei
Servizi Sociali sul nucleo familiare - allo scopo di agevolare il coordinamento tra le parti nonché al fine di accompagnarle a fronte di eventuali criticità che possano emergere e di intervenire nell'ipotesi di situazioni pregiudizievoli per la minore
(problematica alcoolica qualora in atto) - per una durata non inferiore a due anni.
Essenziale, è, poi, al fine di raggiungere l'obiettivo di cui sopra, che i Servizi Sociali mettano a disposizione DE nucleo familiare tutti gli interventi di sostegno ad esso necessari, anche tramite l'ausilio di altri Servizi competenti, e che la resistente prosegua nel percorso di sostegno alla genitorialità, in favore DEla stessa già attivato, il quale non può, dunque, allo stato considerarsi come concluso.
Del pari opportuno è, inoltre, che la minore - in ordine alla quale, nel presente giudizio, si è ritenuto di non disporre alcuna audizione, stante lo stato di fragilità DEla stessa in quanto affetta da “mutismo selettivo” - riprenda il supporto specialistico da
Pag. 19 di 23 essa interrotto, anche, eventualmente, in modalità più diluita nel tempo e, a tale proposito, viene, sin da adesso, conferito, in mancanza di soluzioni alternative favorite dagli stessi servizi sociali o di attivazione di un percorso privato ad opera DEle parti, specifico incarico al Servizio di psicologia clinica presso l'Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari.
Si conferma, inoltre, l'attuale regime di visita DEla madre, organizzato e monitorato da parte dei Servizi incaricati, con DEega a quest'ultimi, dunque, di modifica e di ampliamento progressivo degli incontri liberi DEla minore con la madre, nel rispetto DEle tempistiche ritenute più rispondenti all'interesse di ed in assenza, altresì, Per_1
di situazioni a ciò ostative poiché pregiudizievoli per la stessa minore.
Venendo adesso alle questioni relative al mantenimento DEla figlia minore, si precisa, anzitutto, che il parametro di riferimento, ai fini DEla determinazione DE concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto DEl'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche DEle accertate potenzialità reddituali
(cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974), e che, ai sensi DEl'art. 337 ter co. 4 c.c., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione DEl'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità. Nella determinazione DEl'assegno di mantenimento occorre, inoltre, prendere in considerazione i tempi di permanenza DE minore presso ciascuno dei genitori.
Orbene, tenuto conto di tutti i criteri sopra enunciati, ed in particolare degli attuali tempi di permanenza DEla minore presso ciascun genitore, DElo svolgimento, da parte DEla resistente, di un'attività lavorativa - essendo la stessa titolare di un bar che gestisce a
Ponte Caffaro, percependo una retribuzione annuale, come dalla stessa rappresentato per l'anno 2019, di circa euro 15.000,00, mentre non può esclusivamente tenersi conto DEla perdita lavorativa giocoforza subita durante il periodo DE lockdown, stante, ormai,
l'intervenuta ripresa di tutte le attività, dopo la predetta chiusura, e, dunque, considerata la probabile possibilità di guadagno, per altro non specificamente indicata, né
Pag. 20 di 23 documentata, per quanto attiene agli anni successivi al 2021 – nonchè DE pagamento DEla rata di mutuo, da parte DEla predetta resistente, come dalla stessa ammesso, attraverso l'incasso DE canone di locazione mensile DEl'appartamento di proprietà di
BA DE DA (documentazione nr. 11), ed, infine, dei redditi DE ricorrente (euro
19.697,69 netti annuali), si ritiene di dovere onerare la predetta DE pagamento di una somma mensile, a titolo di mantenimento DEla figlia minore pari alla somma Per_1
di euro 250,00 mensili che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
Si specifica, inoltre, che l'importo di euro 250,00 mensili sarà dovuto dalla resistente a decorrere dalla pubblicazione DEla presente pronuncia, mentre, per il pregresso, rimarranno ferme le statuizioni in precedenza assunte in punto di mantenimento con i provvedimenti ex articolo 473 bis.15 c.p.c..
Inammissibile, invece, in tale sede, va dichiarata la domanda di rimborso DEle somme, versate da parte DE SI. alla SI.ra a titolo di mantenimento Parte_1 CP_1
DEla minore da giugno 2022 (trasferimento DEla minore presso il padre) a luglio 2023, proposta dallo stesso ricorrente, con la precisazione, per altro, che, ad ogni modo, secondo giurisprudenza prevalente, gli effetti DEla revisione DEle condizioni, in precedenza assunte, decorrono dalla domanda. Del pari inammissibile si ravvisa la richiesta DEle autorizzazioni di cui al punto 3) DEle conclusioni DE ricorrente in mancanza di un conflitto in atto con la resistente. Superflue, infine, si ritengono tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, e sulle quali le stesse hanno insistito in punto di decisione, tenuto conto degli accertamenti d'ufficio espletati nella presente causa e DEla documentazione già in atti.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra le parti nella misura DE 50%, a carico di ciascuna di esse, da concordarsi se superiori ad euro 150,00, e saranno regolamentate come da Protocollo DE CNF DE 29 novembre 2017.
Sempre tenuto conto DEl'applicazione DE moDElo di affidamento esclusivo, si evidenzia, infine, che l'assegno universale ed ogni altra provvidenza in favore DEla figlia minore sarà integralmente percepita da parte DE ricorrente.
Pag. 21 di 23 Sulle spese di lite si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti e ciò in considerazione DE complessivo esito DE giudizio, DEla natura DEla causa e DEle questioni trattate, nonché DE comportamento processuale tenuto da entrambe le parti, comunque improntato al rispetto, nonostante la difficoltà DE caso, DE criterio di reciproca collaborazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori DEle parti, a modifica DE provvedimento sub R.G. 6064/2022 dd. 09.07.2020:
- RIGETTA l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte DEla resistente;
- DISPONE l'affidamento esclusivo DEla minore nata a Persona_2
Gavardo (BS) in data 17.06.2011, al padre, con collocazione prevalente di quest'ultima presso la di lui abitazione;
- DISPONE lo svolgimento DE regime di visita DEla madre secondo le modalità indicate in parte motiva, ovvero con DEega ai Servizi Sociali già incaricati;
- DISPONE il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti per la durata non inferiore a due anni, con specifico incarico, a tali Servizi, di sostegno alla genitorialità DEle parti;
- DISPONE la presa in carico DEla minore da parte DE Servizio di psicologia clinica presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- INVITA la resistente alla prosecuzione DE percorso di sostegno alla genitorialità dalla stessa già intrapreso;
- PONE, a carico DEla resistente, l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di mantenimento DEla figlia minore, la somma di € 250,00, che dovrà essere versata, a decorrere dalla pubblicazione DEla presente pronuncia, entro il giorno 5 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
Pag. 22 di 23 - PONE, a carico DE resistente, l'obbligo di contribuire al pagamento DE 50% DEle spese straordinarie relative alla figlia minore, individuate secondo le linee guida DE Protocollo DE CNF DE 2017 e previamente da concordarsi se superiori ad euro
150,00;
- DICHIARA inammissibile la domanda di rimborso avanzata in tale sede da parte DE ricorrente, nonché quelle di cui al punto 3) DEle note conclusive;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese DE presente giudizio.
Così deciso in Trento, nella camera di conSIlio DE 29-01-2025
Si comunichi alle parti costituite, ai DEla Controparte_3 Controparte_4
e DEla Comunità Delle Giudicarie e al
[...] Controparte_5 presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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