Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 20515 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20515 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RIANNA ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E nato in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GARGANESE CLAUDIA presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/10/2023 chiedeva pronunziarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in Afragola il 7.6.17 (atto Controparte_1
n. 64 , P. II, S.A , anno 2017 ) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 30.9.22, era intervenuta separazione in forza di
9707/22RG . Parte_2
Aggiungeva che dall'unione tra le parti nasceva in data 27.5.18 Per_1
La parte ricorrente chiedeva la conferma delle condizioni accessorie della Parte_1
separazione.
1
notifica disposto all'udienza del 23.1.24) aderendo alla domanda divorzile attorea salvo che per il quantum contributivo al mantenimento della figlia minore che chiedeva ridurre.
Le parti comparivano all'udienza del 14.5.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, così provvedeva : conferma le condizioni della separazione e pur rilevando l'assenza di istanze istruttorie e l'assenza di criticità in ordine agli aspetti personali della genitorialità ritiene opportuno disporre rinvio a data successiva al riferito imminente rilascio della casa da parte della ricorrente. Tanto al fine di invitare le parti a valutare una intesa all'esito di questa circostanza sopravvenuta e comunque di sottoporla all'attenzione del collegio.
All'udienza del 16.1.25 - pur persistendo contrasti in ordine alla redazione del verbale di consegna della casa, le cui chiavi venivano consegnate banco iudicis, - le parti dichiaravano che la casa familiare era stata rilasciata dalla la quale riferiva di vivere con presso i suoi genitori Pt_1 Per_1
e di rinunciare all'assegnazione della casa familiare;
le parti dichiaravano inoltre di concordare in ordine alla conferma delle determinazioni accessorie assunte in separazione nell'interesse di Per_1
ad esclusione di quelle inerenti la ex casa familiare.
Il Giudice relatore riteneva quindi la causa matura per la decisione atteso che non venivano espresse riserve in ordine alle reciproche competenze genitoriali ed invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ordinando la discussione orale della causa.
All'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pm concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie va rilevato che i coniugi hanno concordemente richiesto la conferma delle condizioni separative, con esclusione di quelle inerenti la ex casa coniugale lasciata dalla ovvero delle condizioni di seguito riportate Pt_1
• affido condiviso della piccola con residenza privilegiata presso la madre Per_1
• contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia per 400 euro oltre al
50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed ulteriori condivise e concordate,
• rinuncia da parte della signora ad ogni richiesta di contributo per il suo Parte_1 mantenimento;
2 3 Tali accordi, nella parte attinente al giudizio in oggetto (le materie, cioè, che la legge attribuisce alla competenza del Tribunale - l'affidamento dei figli, le visite, gli assegni di
4 mantenimento, l'assegnazione della casa familiare..) non risultano in contrasto con norme imperative e possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate, tra le parti, le spese del giudizio.
Il collegio, rilevando che non veniva formulata istanza tramite applicativo in ordine CP_2
alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato, non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate e nei termini di cui alla motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1 CP_1 in Afragola il 7.6.17 (atto n. 64 , P. II, S.A , anno 2017 )
[...]
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 17.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
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