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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1277/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1277/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVIA NATALIA Parte_1 C.F._1
CASTAGNA contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “Al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché, letto il ricorso ed Parte_1 esaminati i documenti ad esso allegati, preso atto della volontà del ricorrente di non volersi riconciliare e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali, stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale. * * *
Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898;
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione Voglia,
PRONUNCIARE
Sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Calolziocorte (LC);
2. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali, stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1 Vero che la SI.ra è attualmente irreperibile, nonostante abbia la residenza CP_1 presso l'immobile sito in 23801 – Calolziocorte (LC), Via Morti del Pascolo, n. 3
2 Vero che i genitori del SI. si sono sempre occupati del suo sostenimento Pt_1 economico;
Si indicano a testi i signori:
(madre del ricorrente) Testimone_1
(padre del ricorrente) Persona_1
(zio del ricorrente)” Persona_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio a Calolziocorte il Parte_1 Controparte_1
20/10/2018 e dalla loro unione non sono nati figli.
ha convenuto in giudizio con ricorso per separazione personale Parte_1 Controparte_1 dei coniugi e scioglimento del matrimonio, chiedendo la pronuncia della separazione personale dei pagina 2 di 4 coniugi e la pronuncia ex art. 473 bis.49 c.p.c. dello scioglimento del matrimonio, senza statuizioni accessorie.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. alla convenuta, la quale tuttavia non si è costituita in giudizio, né è comparsa avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 06/05/2025.
La parte ricorrente ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione per la pronuncia di sentenza di separazione.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che debba essere pronunciata sentenza parziale relativa alla separazione.
Il ricorrente ha esposto di non vedere la moglie da diversi anni Parte_1 Controparte_1
e che l'ultimo contatto risale a un'udienza in un processo penale in cui i coniugi erano entrambi imputati.
La natura delle doglianze esposte consente di ritenere provata la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ritenuti dunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La parte ricorrente ha formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione – provveda ad accertare che la comunione spirituale e materiale tra coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, non volendosi le parti riconciliare.
Inoltre, la parte ricorrente dovrà confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile a Calolziocorte il 20/10/2018, atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Calolziocorte, reg. atti di matrimonio, anno 2018, parte I, n. 17;
pagina 3 di 4 2) Spese di lite al definitivo;
3) Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calolziocorte per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1277/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVIA NATALIA Parte_1 C.F._1
CASTAGNA contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “Al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché, letto il ricorso ed Parte_1 esaminati i documenti ad esso allegati, preso atto della volontà del ricorrente di non volersi riconciliare e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali, stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale. * * *
Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898;
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione Voglia,
PRONUNCIARE
Sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Calolziocorte (LC);
2. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali, stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1 Vero che la SI.ra è attualmente irreperibile, nonostante abbia la residenza CP_1 presso l'immobile sito in 23801 – Calolziocorte (LC), Via Morti del Pascolo, n. 3
2 Vero che i genitori del SI. si sono sempre occupati del suo sostenimento Pt_1 economico;
Si indicano a testi i signori:
(madre del ricorrente) Testimone_1
(padre del ricorrente) Persona_1
(zio del ricorrente)” Persona_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio a Calolziocorte il Parte_1 Controparte_1
20/10/2018 e dalla loro unione non sono nati figli.
ha convenuto in giudizio con ricorso per separazione personale Parte_1 Controparte_1 dei coniugi e scioglimento del matrimonio, chiedendo la pronuncia della separazione personale dei pagina 2 di 4 coniugi e la pronuncia ex art. 473 bis.49 c.p.c. dello scioglimento del matrimonio, senza statuizioni accessorie.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. alla convenuta, la quale tuttavia non si è costituita in giudizio, né è comparsa avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 06/05/2025.
La parte ricorrente ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione per la pronuncia di sentenza di separazione.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che debba essere pronunciata sentenza parziale relativa alla separazione.
Il ricorrente ha esposto di non vedere la moglie da diversi anni Parte_1 Controparte_1
e che l'ultimo contatto risale a un'udienza in un processo penale in cui i coniugi erano entrambi imputati.
La natura delle doglianze esposte consente di ritenere provata la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ritenuti dunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La parte ricorrente ha formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione – provveda ad accertare che la comunione spirituale e materiale tra coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, non volendosi le parti riconciliare.
Inoltre, la parte ricorrente dovrà confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile a Calolziocorte il 20/10/2018, atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Calolziocorte, reg. atti di matrimonio, anno 2018, parte I, n. 17;
pagina 3 di 4 2) Spese di lite al definitivo;
3) Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calolziocorte per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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