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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IN, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1885/2025 R.C.F., promossa con ricorso depositato il 16.7.2025
DA
Parte_1
con i proc. e dom. avv.ti Barbara Romanini e Salvatore Spitaleri
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
IN
INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
1 -pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con relative annotazioni;
-il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al suo Parte_1 CP_1 mantenimento, l'importo di euro 300,00. Il contributo al mantenimento verrà pagato entro il giorno
5 di ogni mese, con versamento tramite bonifico bancario (assegno rivalutabile secondo gli indici
ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai);
-spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Comune di
Trieste in data 11.6.1983 con;
che dall'unione non erano nati figli e che il Tribunale CP_1 di IN aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto di data 22.10.2021,
ha convenuto la moglie davanti all'intestato Tribunale per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle condizioni di cui al ricorso, identiche a quelle attualmente in essere tra i coniugi.
Comparso personalmente alla prima udienza davanti al giudice istruttore di data 9.12.2025, il ricorrente ha confermato il ricorso, nel mentre la resistente non si è costituita in giudizio -sicché ne
è stata dichiarata la contumacia-, né è comparsa personalmente in udienza. Alla medesima udienza del 9.12.2025 parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche, e il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
La richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere emanata, sussistendone le condizioni di legge ed in particolare il periodo di legge di ininterrotta separazione.
Questa circostanza è stata d'altronde confermata dal ricorrente e non contestata dalla resistente.
Tutto ciò induce a ritenere che oramai il matrimonio costituisca un mero vincolo formale.
Le condizioni di divorzio rassegnate dal ricorrente possono venire integralmente accolte in quanto non ci sono interessi di figli da tutelare e, trattandosi nello specifico di diritti disponibili, parte resistente avrebbe dovuto costituirsi ritualmente in giudizio per formulare domanda di concessione di un maggior assegno divorzile in proprio favore, dimostrandone i presupposti.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in Comune di Trieste in data 11.6.1983 alla seguente condizione:
[...]
-il signor corrisponderà alla signora a titolo di assegno divorzile, Parte_1 CP_1
l'importo di euro 300,00 mensili, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, con versamento tramite
2 bonifico bancario (assegno rivalutabile secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 183, parte seconda, serie A, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno
1983.
-Spese compensate.
Così deciso in IN, nella Camera di Consiglio dd. 9.12.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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