Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 781/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo";
promossa da:
Parte 1 con sede in Comiso
(RG), via Conte di Torino n. 1, P.IVA P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Schembari del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] n. 2, C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Puglisi del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1Con ricorso depositato l'11.03.2019 la
[…] ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 942/2018, notificatole il 04.02.2019 dal lavoratore Controparte 1 nei suoi confronti emesso da questo
Tribunale il 17.12.2018, su ricorso del predetto, per il pagamento della complessiva somma di € 8.423,26, pari alle non corrispostegli retribuzioni dei mesi di settembre, novembre e dicembre 2014, gennaio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015, gennaio, febbraio e giugno 2016. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio la [...] ha dedotto la non debenza delle reclamate somme, eccependo Parte 1
CP_1 assunto quale autista per trasporto merci, non aveva svolto per essa opponente leche il
Disattese l'istanza di sospensione della p.e. del d.i. opposto e le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 13.11.2024.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Incontestato il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra le parti a far data dal 5 settembre 2014, il CP 1 a fondato il credito monitorio sulle chiare ed univoche risultanze dei prospetti paga prodotti a corredo dell'accolto ricorso per ingiunzione, ovvero su documenti elaborati dalla datrice di lavoro opponente aventi natura di confessione stragiudiziale e dunque, ex artt. 2734 e 2735 c.c., piena efficacia di prova legale vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (cfr. CASS. n. 12769/2003; CASS. n. 2239/2017). Acclarata dunque la maturazione delle ivi esposte spettanze retributive, la società opponente non ha provato giusta onere su di essa incombente - di avere estinto la propria obbligazione, non avendo esibito quietanza alcuna degli eccepiti pagamenti e avendo inammissibilmente chiesto di fornirne dimostrazione a mezzo di prove orali dal tenore estremamente generico (“vero o no che il CP 1 è stato sempre retribuito per tutti i lavori eseguiti in favore della concludente con il pagamento in contanti di € 200,00 per ogni trasporto effettuato"), dovendosi conseguentemente ritenere la fondatezza della domanda monitoria e l'infondatezza della proposta opposizione, che va perciò rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico della società opponente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposto, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 781/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione proposta dalla Parte 1
[...] avverso il d.i. n. 942/2018, nei confronti della predetta emesso da questo G.L. in data 17.12.2018 su ricorso di Controparte 1 condanna la Parte 1 di Parte 1 al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Giuseppe Puglisi.
Così deciso in Ragusa 1'08 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella