Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6657/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
in proprio e in qualità di ex Amministratore unico della C.F._1 CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Paola Lorenza Barbagallo.
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avvocato Valentina Schilirò.
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il 09.07.2024 ha impugnato: la comunicazione di iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti del 31/03/2023 e ricevuta il 12/04/2023; la delibera n. CP_2
1586 del 30/11/2023 e l'avviso bonario n. 210021817717LS202311, Protocollo
.2100.16/11/2023.0739508, con il quale l'Istituto ha richiesto il pagamento della somma CP_2 complessiva di € 13.899,69 a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla gestione commercianti, relativamente alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Ha eccepito la nullità del provvedimento per insussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva non avendo egli svolto per il periodo in questione, alcuna attività all'interno della società oggi cancellata, con CP_1
carattere di abitualità e prevalenza. Ha precisato: che l'attività oggetto della veniva Parte_2
svolta dalla società la quale si è sempre occupata di svolgere di CP_3 Parte_3
fatto tutte le fasi della lavorazione servendosi esclusivamente di struttura, impianti e personale propri,
CP_ Etnea (CT)). Ha evidenziato di essere pensionato dall'1/02/2019 e che l' aveva provveduto all'iscrizione alla gestione commercianti dopo che egli aveva presentato le pratiche propedeutiche alla liquidazione della società, la quale di fatto ha cessato l'attività già nel 2022.
Ha eccepito che è onere dell' provare la sussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, della CP_2
pretesa ed ha, infine, contestato gli importi richiesti. Ha concluso chiedendo, dichiarare la nullità degli atti impugnati in epigrafe indicati, per l'inesistenza di qualsiasi debito contributivo a carico del ricorrente per tutti i motivi sopra meglio esplicitati ed annullare e/o revocare l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti;
- dichiarare non dovuti tutti gli importi dei contributi e delle sanzioni richiesti dall' ; - condannare l' al pagamento delle spese, compensi ed onorari del CP_2 CP_2 giudizio, con distrazione, ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., a favore del procuratore e difensore.
Si è costituito, con memorie depositate il 23.10.2024, l' il quale, ha premesso che il ricorrente CP_2
risulta essere iscritto alla gestione commercianti dal 13/02/2023 con inizio imposizione retroattivamente dal 01/2019, in quanto amministratore unico e poi liquidatore della società
[...]
Ha eccepito: la legittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti e della conseguente CP_1
pretesa creditoria;
e che è onere del ricorrente provare l'inesistenza dei presupposti, per l'iscrizione alla Gestione Commercianti. Ha concluso chiedendo: dichiarare l'infondatezza dell'avverso ricorso e la legittimità della iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente. Spese, competenze ed onorari come per legge.
All'odierna udienza le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Parte ricorrente ha, eccepito l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti e della richiesta di pagamento dei relativi contributi, di cui all'avviso bonario 210021817717LS202311, per insussistenza dei presupposti legittimanti l'obbligo contributivo, non avendo egli svolto per il periodo cui si riferisce la pretesa contributiva, alcuna attività con carattere commerciale. Va rilevato che l' non ha fornito alcuna prova della sussistenza e persistenza dei requisiti richiesti per CP_2
l'iscrizione della parte ricorrente nella gestione commercianti
Ciò premesso ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere Controparte_4
sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_2 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
L'applicazione delle disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'art. 1 legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della legge 3 giugno 1975 n.
160, anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, che esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori, è stata prevista dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45. In particolare, a tal fine: “I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b e c del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l'esercizio dell'attività”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 dl n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il Co medesimo soggetto operi sia come amministratore di (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. SSUU Cass. n.
3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996.
Ciò posto nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non essendo sufficiente che un soggetto rivesta il ruolo di amministratore, di socio, o liquidatore, ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Parte ricorrente ha dedotto e documentato che la società , oggi cancellata, di cui il CP_1
ricorrente era socio amministratore e poi liquidatore, per lo svolgimento dell'attività ha stipulato contratti di lavorazione conto terzi con la società Oranfrutta di SS VI & C. Sas, la quale si è occupata di svolgere tutte le fasi della lavorazione servendosi esclusivamente di struttura, impianti e personale propri (si veda all. da 5 a 14 fasc. parte ricorrente). Ha dedotto che l'attività amministrativa e contabile era svolta da terzi. Ha, altresì documentato, che la società è stata posta in liquidazione il
6.04.2023 e risulta cancellata con atto del 30.11.2023 con iscrizione il 12.01.2024 (visura camerale depositata da parte ricorrente). Ha, infine documentato di essere in pensione con decorrenza dal dì 1° febbraio 2019 (all.19 fasc parte ricorrente).
A fronte di quanto allegato e documentato da parte ricorrente l' si è, infatti, limitato ad CP_2
affermare che il ricorrente risulta essere iscritto alla gestione commercianti dal 13/02/2023 con inizio imposizione retroattivamente dal 01/2019 in quanto amministratore unico e poi liquidatore della società ed a produrre la visura camerale della società , la comunicazione di iscrizione, CP_1
l'avviso bonario e il dettaglio avviso. CP_ In conclusione, si ritiene che, le affermazioni e i documenti prodotti dall' sopra descritti, sono insufficienti ad assolvere l'onere, a carico dell'istituto convenuto, di dimostrare gli elementi costitutivi dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente negli anni dal 2019 al a gennaio 2024 e in particolare la sua effettiva partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverlo nella gestione commercianti, né può ritenersi sufficiente a tal fine la qualifica di socio, amministratore o liquidatore dallo stesso rivestito.
Occorre evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che CP_2
contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
Alla luce del superiore principio l' convenuto avrebbe dovuto fornire la prova che l'opponente CP_2
fosse tenuto, nel periodo oggetto di contestazione, al pagamento di quanto richiesto dimostrando la ricorrenza dei presupposti determinanti l'insorgenza delle omissioni contributive attribuitegli. Tale prova non è stata fornita. Per quanto sopra va dichiarata illegittima l'iscrizione, del ricorrente, alla gestione commercianti e illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso bonario che devono, per l'effetto, essere annullati. Resta assorbita ogni altra questione.
3. Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza, e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, avvocato Paola Lorenza Barbagallo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.6657/2024 R.G. promossa da contro , così statuisce: Parte_1 CP_2
in accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione alla gestione commercianti ed illegittima la pretesa contributiva fatta valere con l'avviso bonario del 16.11.2023 n.
210021817717LS202311, che per l'affetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in CP_2
euro 1.863,50, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone ex art. 93
c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 12 giugno 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi