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Ordinanza 12 marzo 2025
Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3601/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di oggi 12/3/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Esaminati gli atti e i documenti di causa, rammentato che, com'è noto, l'istituto ex art. 696 c.p.c., coerentemente con la sedes materiae in cui
è collocato nel codice di rito, ha natura cautelare, benché il suo oggetto non sia rappresentato dal vulnus di un diritto, ma dall'assunzione di una prova, e che il periculum, contro cui si dirige la cautela, consiste nel venir meno dell'oggetto della prova della quale si assume la rilevanza nel futuro giudizio di merito, nelle more della sua introduzione;
rilevato che in ricorso difetta, finanche sul piano assertivo, l'elemento del periculum in mora, e che il pregiudizio nel ritardo non possa dirsi presunto in ragione della natura degli ammaloramenti dell'immobile, come descritti nell'atto e nella perizia di parte prodotta;
rilevato in particolare, che la perizia di parte, lungi dal descrivere lesioni in atto o in progressione dalle quali possa implicitamente, ma univocamente, desumersi l'urgenza di intervento – oggetto invece di allegazione tardiva – si limita a dare atto dei danni già in larga parte subiti a far data dal
2022 e della violazione, da parte della , degli obblighi assunti in scrittura privata;
Pt_1
ritenuto, in definitiva, che a fronte delle eccezioni di parte il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di periculum, assorbita ogni valutazione sul fumus;
rilevato che la chiusura del processo impone la statuizione sulle spese, che seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto della contenuta attività espletata, differenziando convenuti e terzi chiamati;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la ricorrente a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2
e le spese di giudizio, liquidate in € 1.100,00 ciascuno per
[...] Controparte_3 compensi oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, quanto ai convenuti, e in € 900,00 ciascuno per compensi oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, quanto ai terzi chiamati.
Si comunichi.
Pisa, 12/03/2025
Il giudice
Luca Pruneti
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di oggi 12/3/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Esaminati gli atti e i documenti di causa, rammentato che, com'è noto, l'istituto ex art. 696 c.p.c., coerentemente con la sedes materiae in cui
è collocato nel codice di rito, ha natura cautelare, benché il suo oggetto non sia rappresentato dal vulnus di un diritto, ma dall'assunzione di una prova, e che il periculum, contro cui si dirige la cautela, consiste nel venir meno dell'oggetto della prova della quale si assume la rilevanza nel futuro giudizio di merito, nelle more della sua introduzione;
rilevato che in ricorso difetta, finanche sul piano assertivo, l'elemento del periculum in mora, e che il pregiudizio nel ritardo non possa dirsi presunto in ragione della natura degli ammaloramenti dell'immobile, come descritti nell'atto e nella perizia di parte prodotta;
rilevato in particolare, che la perizia di parte, lungi dal descrivere lesioni in atto o in progressione dalle quali possa implicitamente, ma univocamente, desumersi l'urgenza di intervento – oggetto invece di allegazione tardiva – si limita a dare atto dei danni già in larga parte subiti a far data dal
2022 e della violazione, da parte della , degli obblighi assunti in scrittura privata;
Pt_1
ritenuto, in definitiva, che a fronte delle eccezioni di parte il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di periculum, assorbita ogni valutazione sul fumus;
rilevato che la chiusura del processo impone la statuizione sulle spese, che seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto della contenuta attività espletata, differenziando convenuti e terzi chiamati;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la ricorrente a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2
e le spese di giudizio, liquidate in € 1.100,00 ciascuno per
[...] Controparte_3 compensi oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, quanto ai convenuti, e in € 900,00 ciascuno per compensi oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, quanto ai terzi chiamati.
Si comunichi.
Pisa, 12/03/2025
Il giudice
Luca Pruneti