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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 419/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente e Relatore
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
RONDONI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4522/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Viale Degli Aranci 110 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133884226000 VARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133884226000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133884226000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133884226000 VARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133884226000 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12987/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente all'avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito in Indirizzo_1 is. 47/D presentava ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.09720249133884226/000, con la quale, ADER - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, richiedeva la somma complessiva di €.175.528,18 di cui in contestazione €.116.883,86 di competenza, per materia, di questa Corte. Nello specifico si contestavano le cartelle contenute nell'intimazione: 1 - 09720130330459949/000 di
€.6.850,74, notificata il 09/06/2015, avente ad oggetto IRPEF, ADDIZIONALI, IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2010, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr. Di ROMA 3 – TE;
2 -
09720140290266746/000 di €.6.835,79, notificata il 27/03/2015, avente ad oggetto RITENUTE IRPEF, sanzioni e interessi, per l'anno 2010, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr. Di ROMA 3 –
TE ; 3 - 09720150039744642/000 di €.3.080,98, notificata il 19/11/2015, avente ad oggetto
Imposta Municipale Unica, sanzioni e interessi, per l'anno 2012, Imposta Comunale Sugli Immobili, sanzioni e interessi, per gli anni 2008-2009-2010-2011 ente impositore, COMUNE DI LIPARI-UFFICIO TRIBUTI;
4 -
09720150211911401/000 di €. 2.875,16, notificata il 03/04/2016, avente ad oggetto IRPEF, sanzioni e interessi, per l'anno 2012, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr. Di ROMA 3 – TE;
5 - 09720160048093492/000 di €. 946,22, notificata il 23/11/2016, avente ad oggetto Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno 2013, ente impositore, REGIONE LAZIO – TASSA AUTOMOBILISTICA;
6 -
09720160122711642/000 di €. 274,30, notificata il 14/01/2017, avente ad oggetto Tassa Automobilistica
Addizionale Erariale, interessi e sanzioni, per l'anno 2012, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio
Terr. Di ROMA 3 – TE;
7 -09720160208123953/000 di €.5.286,51, notificata il 23/03/2017, avente ad oggetto IRPEF, ADDIZIONALI, IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2013, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr. Di ROMA 3 – TE;
8 - 09720170046094783/000 di €. 1.024,21, notificata il 07/06/2018, avente ad oggetto Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno 2014, ente impositore,
REGIONE LAZIO – TASSA AUTOMOBILISTICA;
9 - 09720170191048934/000 di €. 1.027,41, notificata il
16/04/2018, avente ad oggetto Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno 2015, ente impositore,
REGIONE LAZIO – TASSA AUTOMOBILISTICA;
10- 09720170246804151/000 di €.8.469,81, notificata il
30/08/2018, avente ad oggetto IRPEF, ADDIZIONALI, IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2014, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr. Di ROMA 3 – TE;
11 -09720180093379812/000 di €. 260,22, notificata il 06/02/2019, avente ad oggetto Tassa Automobilistica Addizionale Erariale, interessi e sanzioni, per l'anno 2014, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr. Di ROMA 3 – TE;
12 - 09720190043718300/000 di €.3.391,99, notificata il 09/09/2019, avente ad oggetto IRPEF,
ADDIZIONALI, IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2015, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio
Terr. Di ROMA 3 – TE;
13 - 09720190043718401/000 di €. 1.078,69, notificata il 08/04/2019, avente ad oggetto Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno 2016, ente impositore, REGIONE
LAZIO – TASSA AUTOMOBILISTICA;
14 - 09720200125952721/000 di €. 25.352,99, notificata il 30/11/2021, avente ad oggetto Tassa Automobilistica Addizionale Erariale, interessi e sanzioni, per l'anno 2015 e IRPEF,
ADDIZIONALI, sanzioni e interessi, per l'anno 2016, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr.
Di ROMA 3 – TE 15 - 09720210113616149/000 di €.46.729,81, notificata il 01/07/2022, avente ad oggetto IRPEF, ADDIZIONALI, sanzioni e interessi, per l'anno 2017, ente impositore, Dir. Prov.le I di
ROMA - Ufficio Terr. Di ROMA 3 – TE;
16 - 09720210198078648/000 di €. 266,92, notificata il
18/07/2022, avente ad oggetto Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno 2019, ente impositore,
REGIONE LAZIO – TASSA AUTOMOBILISTICA 17 - 09720220067195683/000 di €. 596,65, notificata il
20/07/2022, avente ad oggetto Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno 2020, ente impositore,
REGIONE LAZIO – TASSA AUTOMOBILISTICA;
18 - 09720230101960884/000 di €. 311,43, notificata il
04/05/2023, avente ad oggetto IMPOSTA DI REGISTRO, interessi e sanzioni, per l'anno 2013, ente impositore, Dir. Prov.le di Messina – Uff. territoriale di Messina;
19 - 09720230130595988/000 di €. 586,97, notificata il 19/05/2023, avente ad oggetto Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno 2021, ente impositore, REGIONE LAZIO – TASSA AUTOMOBILISTICA;
20 - 09720230209956835/001 di €. 425,23, notificata il 20/10/2023, avente ad oggetto IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE FABBRICATI, interessi e sanzioni, per l'anno 2021, ente impositore, Dir. Prov.le di Messina – Uff. territoriale di Barcellona Pozza di
Gotto; 21 - Avviso di accertamento n. TJQTJQM003203, notificato il 09/10/2019 (riferimento interno n.
69720016502959006000) di €.1.211,83, avente ad oggetto Addiz. Comunale IRPEF derivanti da avvisi di accertamento, sanzioni e interessi, per l'anno 2014, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr. Di
ROMA 3 – TE.
Nel ricorso si eccepiva:
1- la nullita' per violazione art.7 statuto contribuente – mancata indicazione tassativa modalita di impugnazione e riesame in autotutela – violazione principio di trasparenza e diritto di difesa;
2 -
l'illegittimita' della intimazione di pagamento per carenza di valido titolo – omessa notifica atti presupposti. ;
3 - la prescrizione del credito. ;
4 - la prescrizione sanzioni ed interessi.
Parte ricorrnte concludeva chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, l'annullamento dell'avviso di intimazione impugnato e delle cartelle opposte con vittoria di spese ed onorari.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituiva in giudizio sostenendo la correttezza del proprio operato e depositando copiosa e puntuale documentazione probatoria. Si concludeva chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione dell'atto e del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
La Regione Lazio si costituiva relativamente alle cartelle di sua competenza evidenziando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Direzione Provinciale I di Roma si costituiva per quanto di sua competenza e contestava ogni eccezione e domanda di parte ricorrente chiedendo il rigetto della sospensiva e del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Parte ricorrente presentava memorie di replica con le quali contestava il vizio di procura dell'atto di costituzione dell'ADER e la correttezza della notifica cartacea operata per le cartelle di pagamento in quanto l'indirizzo risultava incompleto e non risulta in atti la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa
(necessaria in caso di irriperibilità relativa). Inoltre si contestavano le notifiche a mezzo PEC in quanto non vi è certezza del soggetto che notifica la cartella in quanto l'indirizzo di provenienza non risulta dai pubblici registri. Infine si contestava la notifica dell'accertamento n.n.TJQTJQM003203 effettuata dall'Agenzia delle entrate in quanto assente la seconda notifica della raccomandata informativa (essendo non riuscita la notifica).
Il giorno 10 dicembre 2025 si discuteva la causa 4522/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In relazione alla prima eccezione la Corte rileva che l'atto è completo di tutte le sue parti come da modello istituzionale approvato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nell'atto impugnato sono presenti tutti gli elementi necessari per proporre ricorso tanto viene dimostrato dalla semplice circostanza dell'avvenuta corretta impugnazione sia relativamente ai termini di presentazione del ricorso sia relativamente alla giurisdizione adita.
La seconda contestazione riguarda la notifica degli atti prodromici – cartelle di pagamento e avviso di accertamento – sottostanti all'avviso di intimazione impugnato. Le notifiche sono contestate sotto due profili uno afferente le notifiche cartacee e l'altro le notifiche mezzo PEC (posta elettronica certificata).
Le notifiche cartacee sono correttamente consegnate presso il luigo di residenza e in caso di notifica con consegna ad altri soggetti qualificati è documentata la raccomandata informativa come per legge. Nulla rileva la contestazione sulla particolarità del luogo di consegna in quanto ben individuata è la residenza avendo più volte consegnato correttamentei plichi ad altri soggetti.
Relativamente alle notifiche a mezzo PEC le stesse riultano correttamente avvenute in quanto come da costante giurisprudenza l'indirizzo PEC non deve essere obbligatoriamente proveniente ed indentificato nei pubblici registri. In tal senso la Corte di Cassazione n. 15979 S.U. del 18.05.2022 che richiama il principio generale per cui le violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del contribuente. (la notificazione elettronica non è invalida se il mittente è chiaramente riconoscibile come nel caso in esame).
Le eccezioni di prescrizione sono superate dai numerosi e ripetuti atti interruttivi depositati dall'ADER e dagli enti impositori costituiti in giudizio.
Nelle memorie parte ricorrente rileva la non corretta procura dell'ADER nella sua costituzione. La Corte ritiene prestestuosa e superata da costante giurisprudenza l'eccezione sollevata e rileva corretta la procura speciale depositata in atti. Pertanto essendo corretta l'azione accertatrice e le notifiche degli atti prodromici ilricorso non è ammissibile se non per vizi propri che non sussistono nel caso di specie e deve pertanto ritenersi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.400,00 oltre oneri per ognuna delle parti costituite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente e Relatore
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
RONDONI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4522/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Viale Degli Aranci 110 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133884226000 VARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133884226000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133884226000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133884226000 VARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133884226000 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12987/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente all'avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito in Indirizzo_1 is. 47/D presentava ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.09720249133884226/000, con la quale, ADER - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, richiedeva la somma complessiva di €.175.528,18 di cui in contestazione €.116.883,86 di competenza, per materia, di questa Corte. Nello specifico si contestavano le cartelle contenute nell'intimazione: 1 - 09720130330459949/000 di
€.6.850,74, notificata il 09/06/2015, avente ad oggetto IRPEF, ADDIZIONALI, IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2010, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr. Di ROMA 3 – TE;
2 -
09720140290266746/000 di €.6.835,79, notificata il 27/03/2015, avente ad oggetto RITENUTE IRPEF, sanzioni e interessi, per l'anno 2010, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr. Di ROMA 3 –
TE ; 3 - 09720150039744642/000 di €.3.080,98, notificata il 19/11/2015, avente ad oggetto
Imposta Municipale Unica, sanzioni e interessi, per l'anno 2012, Imposta Comunale Sugli Immobili, sanzioni e interessi, per gli anni 2008-2009-2010-2011 ente impositore, COMUNE DI LIPARI-UFFICIO TRIBUTI;
4 -
09720150211911401/000 di €. 2.875,16, notificata il 03/04/2016, avente ad oggetto IRPEF, sanzioni e interessi, per l'anno 2012, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr. Di ROMA 3 – TE;
5 - 09720160048093492/000 di €. 946,22, notificata il 23/11/2016, avente ad oggetto Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno 2013, ente impositore, REGIONE LAZIO – TASSA AUTOMOBILISTICA;
6 -
09720160122711642/000 di €. 274,30, notificata il 14/01/2017, avente ad oggetto Tassa Automobilistica
Addizionale Erariale, interessi e sanzioni, per l'anno 2012, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio
Terr. Di ROMA 3 – TE;
7 -09720160208123953/000 di €.5.286,51, notificata il 23/03/2017, avente ad oggetto IRPEF, ADDIZIONALI, IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2013, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr. Di ROMA 3 – TE;
8 - 09720170046094783/000 di €. 1.024,21, notificata il 07/06/2018, avente ad oggetto Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno 2014, ente impositore,
REGIONE LAZIO – TASSA AUTOMOBILISTICA;
9 - 09720170191048934/000 di €. 1.027,41, notificata il
16/04/2018, avente ad oggetto Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno 2015, ente impositore,
REGIONE LAZIO – TASSA AUTOMOBILISTICA;
10- 09720170246804151/000 di €.8.469,81, notificata il
30/08/2018, avente ad oggetto IRPEF, ADDIZIONALI, IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2014, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr. Di ROMA 3 – TE;
11 -09720180093379812/000 di €. 260,22, notificata il 06/02/2019, avente ad oggetto Tassa Automobilistica Addizionale Erariale, interessi e sanzioni, per l'anno 2014, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr. Di ROMA 3 – TE;
12 - 09720190043718300/000 di €.3.391,99, notificata il 09/09/2019, avente ad oggetto IRPEF,
ADDIZIONALI, IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2015, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio
Terr. Di ROMA 3 – TE;
13 - 09720190043718401/000 di €. 1.078,69, notificata il 08/04/2019, avente ad oggetto Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno 2016, ente impositore, REGIONE
LAZIO – TASSA AUTOMOBILISTICA;
14 - 09720200125952721/000 di €. 25.352,99, notificata il 30/11/2021, avente ad oggetto Tassa Automobilistica Addizionale Erariale, interessi e sanzioni, per l'anno 2015 e IRPEF,
ADDIZIONALI, sanzioni e interessi, per l'anno 2016, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr.
Di ROMA 3 – TE 15 - 09720210113616149/000 di €.46.729,81, notificata il 01/07/2022, avente ad oggetto IRPEF, ADDIZIONALI, sanzioni e interessi, per l'anno 2017, ente impositore, Dir. Prov.le I di
ROMA - Ufficio Terr. Di ROMA 3 – TE;
16 - 09720210198078648/000 di €. 266,92, notificata il
18/07/2022, avente ad oggetto Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno 2019, ente impositore,
REGIONE LAZIO – TASSA AUTOMOBILISTICA 17 - 09720220067195683/000 di €. 596,65, notificata il
20/07/2022, avente ad oggetto Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno 2020, ente impositore,
REGIONE LAZIO – TASSA AUTOMOBILISTICA;
18 - 09720230101960884/000 di €. 311,43, notificata il
04/05/2023, avente ad oggetto IMPOSTA DI REGISTRO, interessi e sanzioni, per l'anno 2013, ente impositore, Dir. Prov.le di Messina – Uff. territoriale di Messina;
19 - 09720230130595988/000 di €. 586,97, notificata il 19/05/2023, avente ad oggetto Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno 2021, ente impositore, REGIONE LAZIO – TASSA AUTOMOBILISTICA;
20 - 09720230209956835/001 di €. 425,23, notificata il 20/10/2023, avente ad oggetto IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE FABBRICATI, interessi e sanzioni, per l'anno 2021, ente impositore, Dir. Prov.le di Messina – Uff. territoriale di Barcellona Pozza di
Gotto; 21 - Avviso di accertamento n. TJQTJQM003203, notificato il 09/10/2019 (riferimento interno n.
69720016502959006000) di €.1.211,83, avente ad oggetto Addiz. Comunale IRPEF derivanti da avvisi di accertamento, sanzioni e interessi, per l'anno 2014, ente impositore, Dir. Prov.le I di ROMA - Ufficio Terr. Di
ROMA 3 – TE.
Nel ricorso si eccepiva:
1- la nullita' per violazione art.7 statuto contribuente – mancata indicazione tassativa modalita di impugnazione e riesame in autotutela – violazione principio di trasparenza e diritto di difesa;
2 -
l'illegittimita' della intimazione di pagamento per carenza di valido titolo – omessa notifica atti presupposti. ;
3 - la prescrizione del credito. ;
4 - la prescrizione sanzioni ed interessi.
Parte ricorrnte concludeva chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, l'annullamento dell'avviso di intimazione impugnato e delle cartelle opposte con vittoria di spese ed onorari.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituiva in giudizio sostenendo la correttezza del proprio operato e depositando copiosa e puntuale documentazione probatoria. Si concludeva chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione dell'atto e del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
La Regione Lazio si costituiva relativamente alle cartelle di sua competenza evidenziando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Direzione Provinciale I di Roma si costituiva per quanto di sua competenza e contestava ogni eccezione e domanda di parte ricorrente chiedendo il rigetto della sospensiva e del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Parte ricorrente presentava memorie di replica con le quali contestava il vizio di procura dell'atto di costituzione dell'ADER e la correttezza della notifica cartacea operata per le cartelle di pagamento in quanto l'indirizzo risultava incompleto e non risulta in atti la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa
(necessaria in caso di irriperibilità relativa). Inoltre si contestavano le notifiche a mezzo PEC in quanto non vi è certezza del soggetto che notifica la cartella in quanto l'indirizzo di provenienza non risulta dai pubblici registri. Infine si contestava la notifica dell'accertamento n.n.TJQTJQM003203 effettuata dall'Agenzia delle entrate in quanto assente la seconda notifica della raccomandata informativa (essendo non riuscita la notifica).
Il giorno 10 dicembre 2025 si discuteva la causa 4522/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In relazione alla prima eccezione la Corte rileva che l'atto è completo di tutte le sue parti come da modello istituzionale approvato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nell'atto impugnato sono presenti tutti gli elementi necessari per proporre ricorso tanto viene dimostrato dalla semplice circostanza dell'avvenuta corretta impugnazione sia relativamente ai termini di presentazione del ricorso sia relativamente alla giurisdizione adita.
La seconda contestazione riguarda la notifica degli atti prodromici – cartelle di pagamento e avviso di accertamento – sottostanti all'avviso di intimazione impugnato. Le notifiche sono contestate sotto due profili uno afferente le notifiche cartacee e l'altro le notifiche mezzo PEC (posta elettronica certificata).
Le notifiche cartacee sono correttamente consegnate presso il luigo di residenza e in caso di notifica con consegna ad altri soggetti qualificati è documentata la raccomandata informativa come per legge. Nulla rileva la contestazione sulla particolarità del luogo di consegna in quanto ben individuata è la residenza avendo più volte consegnato correttamentei plichi ad altri soggetti.
Relativamente alle notifiche a mezzo PEC le stesse riultano correttamente avvenute in quanto come da costante giurisprudenza l'indirizzo PEC non deve essere obbligatoriamente proveniente ed indentificato nei pubblici registri. In tal senso la Corte di Cassazione n. 15979 S.U. del 18.05.2022 che richiama il principio generale per cui le violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del contribuente. (la notificazione elettronica non è invalida se il mittente è chiaramente riconoscibile come nel caso in esame).
Le eccezioni di prescrizione sono superate dai numerosi e ripetuti atti interruttivi depositati dall'ADER e dagli enti impositori costituiti in giudizio.
Nelle memorie parte ricorrente rileva la non corretta procura dell'ADER nella sua costituzione. La Corte ritiene prestestuosa e superata da costante giurisprudenza l'eccezione sollevata e rileva corretta la procura speciale depositata in atti. Pertanto essendo corretta l'azione accertatrice e le notifiche degli atti prodromici ilricorso non è ammissibile se non per vizi propri che non sussistono nel caso di specie e deve pertanto ritenersi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.400,00 oltre oneri per ognuna delle parti costituite.