Articolo 223 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 222Articolo 215
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9 ottobre 2010
Art. 223. Ammissioni alle Accademie militari 1. L'ammissione degli allievi ufficiali presso le accademie militari si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e II.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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