Art. 223. Ammissioni alle Accademie militari 1. L'ammissione degli allievi ufficiali presso le accademie militari si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e II.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 15/04/2025, n. 979Provvedimento: […] Inoltre ai sensi dell'art. 223 del Codice dell'Ordinamento Militare – D.lgs. n° 66/2010 “1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa”, ma, come sopra detto, tale requisito non ricorre nella presente fattispecie, non essendo -nell'anno di imposta in contestazione- la Caserma_1Leggi di più...
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