Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa N.RG. 4430/2023 promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti TRITTO MARIA LUIGIA e TARRICONE CATALDO
- Ricorrente - contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. COLETTA ELEONORA
- Convenuto –
OGGETTO: Riconoscimento rendita ai superstiti e assegno funerario una tantum ex art. 85 T.U. n. 1124/65
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19.5.2023, la ricorrente come in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto, in qualità di coniuge superstite del defunto sig. , di voler dichiarare il diritto alla costituzione della Persona_1 rendita ai superstiti di cui all'art. 85, co. 1 del DPR 1124/65, nonché dell'assegno funerario una tantum previsto dal co. 3 del medesimo articolo 85,
Riferiva di aver proposto infruttuosamente domanda amministrativa in data
23.2.2022, e successiva opposizione avverso il provvedimento di diniego in data
12.7.2022.
Si costituiva l' il quale rilevava che, nelle more del procedimento CP_1 amministrativo e comunque in seguito all'opposizione proposta, veniva espletata visita collegiale che si concludeva con il riconoscimento della malattia denunciata che aveva causato il decesso del de cuius, e relativi provvedimenti di liquidazione in data 20.5.2023 e 26.6.2023. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente, all'odierna udienza, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell'istituto convenuto alla rifusione delle spese.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla
L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto al riconoscimento e alla liquidazione di quanto dovuto.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, rileva il Tribunale come in data 18.5.2023, dunque prima del deposito del ricorso, e a seguito di opposizione amministrativa, sia stata espletata nuova visita collegiale sulla ricorrente, che non ha dunque atteso l'esito della medesima visita;
vieppiù che in data 20.5.2023 la relativa rendita veniva liquidata. Pertanto, ritiene codesto Tribunale che le spese vengano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese compensate.
Taranto, lì 18/03/2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)