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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 17968/2024
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. STEFANI SIMONA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. CREDENDINO ROSANNA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 04/02/2025 le parti, con nota di deposito del hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“- disporre la revoca dell'assegnazione alla signora della casa già coniugale Parte_2
sita in Verona Via Gino Compri 2, precisando che eventuali spese dovessero rendersi
necessarie per provvedere alla cancellazione della relativa trascrizione in Conservatoria
saranno a carico del signor Pt_1
- dare atto che la signora ha già provveduto ad asportare tutti i suoi effetti Parte_3
personali dalla suddetta abitazione;
- disporre l'elisione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne pari Persona_1
ad € 540,00 a partire dal mese di ottobre 2025, a condizione che lo stesso risulti occupato (a
prescindere dalla forma del contratto a tempo determinato o indeterminato) e con retribuzione
mensile non inferiore ad € 1000,00;
- disporre che il sig. continuerà a contribuire alle spese straordinarie relative al figlio Pt_1
sino al mese di ottobre 2026; Per_1
- disporre che tra le spese extra da rimborsare per il figlio i genitori ritengono già Per_2
concordate e da dividere come le altre quelle per le ripetizioni private scolastiche per un costo
orario di € 15;
- Il padre si impegna ad acquistare un veicolo usato al figlio così come la madre ha Per_2
fatto con il figlio Per_1
- darsi atto che, nell'ambito dell'accordo raggiunto che definisce i rapporti di debito/credito
tra le parti in relazione alle voci di spesa accessoria e aumento Istat fino al 31 dicembre 2024
compreso, le parti si dichiarano ampiamente soddisfatte, una volta ottemperate le obbligazioni
qui assunte, le stesse dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi
titolo, ragione o causa, nota o non nota, presente e/o passata, relativa ai fatti di cui alla causa pagina 2 di 4 sopra indicata, e comunque di rinunciarvi, qualora titoli, azioni e/o ragioni vengano scoperti
successivamente alla data della presente dichiarazione, ora per allora, quindi le stesse
dichiarano espressamente di rinunziare reciprocamente, come, in effetti, rinunziano, ad ogni
eventuale diritto, azione o pretesa, potesse loro competere in relazione ai fatti di cui alla causa
di cui sopra;
- i signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti Parte_2 Parte_1
e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di qualsivoglia contributo economico;
- darsi atto che le spese di lite sono compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla
solidarietà professionale.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che vengano modificate le condizioni di divorzio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 15/01/2025, depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole - nato il [...] Per_1
e nato il [...] - per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni Per_2
patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto pagina 3 di 4 del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni di modifica delle condizioni di divorzio, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di modifica di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 04/02/2025 devono essere senz'altro recepite,
poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di modifica di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem. Conferma per il resto la Sentenza n.
968/2022 del Tribunale di Verona.
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 11/02/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 17968/2024
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. STEFANI SIMONA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. CREDENDINO ROSANNA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 04/02/2025 le parti, con nota di deposito del hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“- disporre la revoca dell'assegnazione alla signora della casa già coniugale Parte_2
sita in Verona Via Gino Compri 2, precisando che eventuali spese dovessero rendersi
necessarie per provvedere alla cancellazione della relativa trascrizione in Conservatoria
saranno a carico del signor Pt_1
- dare atto che la signora ha già provveduto ad asportare tutti i suoi effetti Parte_3
personali dalla suddetta abitazione;
- disporre l'elisione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne pari Persona_1
ad € 540,00 a partire dal mese di ottobre 2025, a condizione che lo stesso risulti occupato (a
prescindere dalla forma del contratto a tempo determinato o indeterminato) e con retribuzione
mensile non inferiore ad € 1000,00;
- disporre che il sig. continuerà a contribuire alle spese straordinarie relative al figlio Pt_1
sino al mese di ottobre 2026; Per_1
- disporre che tra le spese extra da rimborsare per il figlio i genitori ritengono già Per_2
concordate e da dividere come le altre quelle per le ripetizioni private scolastiche per un costo
orario di € 15;
- Il padre si impegna ad acquistare un veicolo usato al figlio così come la madre ha Per_2
fatto con il figlio Per_1
- darsi atto che, nell'ambito dell'accordo raggiunto che definisce i rapporti di debito/credito
tra le parti in relazione alle voci di spesa accessoria e aumento Istat fino al 31 dicembre 2024
compreso, le parti si dichiarano ampiamente soddisfatte, una volta ottemperate le obbligazioni
qui assunte, le stesse dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi
titolo, ragione o causa, nota o non nota, presente e/o passata, relativa ai fatti di cui alla causa pagina 2 di 4 sopra indicata, e comunque di rinunciarvi, qualora titoli, azioni e/o ragioni vengano scoperti
successivamente alla data della presente dichiarazione, ora per allora, quindi le stesse
dichiarano espressamente di rinunziare reciprocamente, come, in effetti, rinunziano, ad ogni
eventuale diritto, azione o pretesa, potesse loro competere in relazione ai fatti di cui alla causa
di cui sopra;
- i signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti Parte_2 Parte_1
e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di qualsivoglia contributo economico;
- darsi atto che le spese di lite sono compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla
solidarietà professionale.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che vengano modificate le condizioni di divorzio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 15/01/2025, depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole - nato il [...] Per_1
e nato il [...] - per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni Per_2
patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto pagina 3 di 4 del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni di modifica delle condizioni di divorzio, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di modifica di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 04/02/2025 devono essere senz'altro recepite,
poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di modifica di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem. Conferma per il resto la Sentenza n.
968/2022 del Tribunale di Verona.
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 11/02/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4