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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1562/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 10/02/2025 da con Parte_1
il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO, per mandato allegato al ricorso, e con il proc. e dom. avv. BERTOSSI CINZIA, per Parte_2
mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 28/10/2018, in
PRATOLA PELIGNA (AQ), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, Parte 1, Ufficio 1, dell'anno 2018;
Pers Per_
- dato atto che dall'unione sono nati la figlia (il 08/06/2018) e il figlio (il
10/06/2019), entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] Parte_1
AV AL (VS) il 10/01/1990, e , nata a Parte_2
SA AV AL (VS) il 30/03/1997, uniti in matrimonio in data
28/10/2018 in PRATOLA PELIGNA (AQ), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegna la casa coniugale in Pasian di Prato, Via Centrale, 21 alla sig.ra
[...]
che continuerà a risiedervi con i figli minori. Prende atto che il sig. Parte_2
si era impegnato a lasciare la casa coniugale appena reperita altra Pt_1
abitazione e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
3) Dispone l'affido condiviso di legge dei figli con collocamento e residenza presso la madre IG.ra . Dispone che il padre avrà diritto di far visita Parte_2
ai figli per un totale di otto (8) giorni al mese con eventuale pernotto sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche/ricreative dei figli e degli impegni di lavoro dei genitori;
prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi, non appena ne hanno la disponibilità, gli orari di lavoro al fine della programmazione delle visite;
il padre mantiene la facoltà di videochiamare i figli quotidianamente mentre la madre si impegna ad agevolare tali videochiamate e qualora impossibilitata per ragioni oggettive, la stessa si impegna a farle recuperare nel più breve tempo possibile.
4) Dispone che durante il periodo estivo i figli rimarranno per due settimane, anche non consecutive, presso ciascun genitore, compatibilmente con le ferie lavorative di questi ultimi, previa comunicazione delle rispettive disponibilità entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Dispone, inoltre, che i coniugi trascorreranno con i figli metà del periodo delle vacanze natalizie e metà del
2 periodo delle vacanze pasquali avendo cura che i giorni di Natale, Santo Stefano, fine anno, Pasqua, Pasquetta, e Ferragosto vengano trascorsi in maniera alternata con ciascun genitore ad anni alterni.
5) Prende atto che i coniugi conserveranno, tuttavia, la facoltà di concordare, in caso di necessità, modalità e tempi di visita e di gestione del periodo di ferie, diversi rispetto a quelli sopra specificati, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e tenuto altresì conto delle esigenze e dei desideri espressi dai figli e degli impegni di lavoro dei genitori.
6) Dispone che il signor erserà alla signora a titolo di contributo Pt_1 Pt_2 al mantenimento dei figli minori la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno figlio) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente al 31.12 secondo gli indici ISTAT.
7) Con riguardo alle spese straordinarie, contemplando anche le spese per l'abbigliamento, da sostenersi per i figli, queste sono poste a carico di entrambi i genitori e saranno ripartite in misura pari al 50% da ciascun coniuge così come individuate nel protocollo del Tribunale di Udine del 28 agosto 2015 ed i signori e rispetteranno quanto indicato dal suddetto protocollo circa la Pt_2 Pt_1
concertazione, documentazione e rimborso.
8) Dà atto che l'assegno unico e/o ogni altra forma di sostegno al reddito spettante sarà percepito dalla sig.ra Pt_2
9) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, ad ogni reciproca richiesta di mantenimento a titolo personale provvedendovi ciascuno in maniera autonoma.
10) Prende atto che i coniugi si sono obbligati a comunicare l'eventuale cambiamento della loro residenza/domicilio all'altro coniuge con autorizzazione reciproca al rinnovo e rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori.
11) Prende atto che la IG.ra conserverà la proprietà dell'autoveicolo di cui Pt_2
è intestataria.
12) Prende atto che i risparmi contenuti nei conti intestati rimarranno in maniera esclusiva al coniuge intestatario.
3 13) Prende atto che le disposizioni di natura patrimoniale contenute nel ricorso sono state funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per il raggiungimento dell'accordo.
14) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PRATOLA PELIGNA (AQ), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 9, parte 1, ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2018.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 31/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1562/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 10/02/2025 da con Parte_1
il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO, per mandato allegato al ricorso, e con il proc. e dom. avv. BERTOSSI CINZIA, per Parte_2
mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 28/10/2018, in
PRATOLA PELIGNA (AQ), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, Parte 1, Ufficio 1, dell'anno 2018;
Pers Per_
- dato atto che dall'unione sono nati la figlia (il 08/06/2018) e il figlio (il
10/06/2019), entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] Parte_1
AV AL (VS) il 10/01/1990, e , nata a Parte_2
SA AV AL (VS) il 30/03/1997, uniti in matrimonio in data
28/10/2018 in PRATOLA PELIGNA (AQ), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegna la casa coniugale in Pasian di Prato, Via Centrale, 21 alla sig.ra
[...]
che continuerà a risiedervi con i figli minori. Prende atto che il sig. Parte_2
si era impegnato a lasciare la casa coniugale appena reperita altra Pt_1
abitazione e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
3) Dispone l'affido condiviso di legge dei figli con collocamento e residenza presso la madre IG.ra . Dispone che il padre avrà diritto di far visita Parte_2
ai figli per un totale di otto (8) giorni al mese con eventuale pernotto sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche/ricreative dei figli e degli impegni di lavoro dei genitori;
prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi, non appena ne hanno la disponibilità, gli orari di lavoro al fine della programmazione delle visite;
il padre mantiene la facoltà di videochiamare i figli quotidianamente mentre la madre si impegna ad agevolare tali videochiamate e qualora impossibilitata per ragioni oggettive, la stessa si impegna a farle recuperare nel più breve tempo possibile.
4) Dispone che durante il periodo estivo i figli rimarranno per due settimane, anche non consecutive, presso ciascun genitore, compatibilmente con le ferie lavorative di questi ultimi, previa comunicazione delle rispettive disponibilità entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Dispone, inoltre, che i coniugi trascorreranno con i figli metà del periodo delle vacanze natalizie e metà del
2 periodo delle vacanze pasquali avendo cura che i giorni di Natale, Santo Stefano, fine anno, Pasqua, Pasquetta, e Ferragosto vengano trascorsi in maniera alternata con ciascun genitore ad anni alterni.
5) Prende atto che i coniugi conserveranno, tuttavia, la facoltà di concordare, in caso di necessità, modalità e tempi di visita e di gestione del periodo di ferie, diversi rispetto a quelli sopra specificati, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e tenuto altresì conto delle esigenze e dei desideri espressi dai figli e degli impegni di lavoro dei genitori.
6) Dispone che il signor erserà alla signora a titolo di contributo Pt_1 Pt_2 al mantenimento dei figli minori la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno figlio) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente al 31.12 secondo gli indici ISTAT.
7) Con riguardo alle spese straordinarie, contemplando anche le spese per l'abbigliamento, da sostenersi per i figli, queste sono poste a carico di entrambi i genitori e saranno ripartite in misura pari al 50% da ciascun coniuge così come individuate nel protocollo del Tribunale di Udine del 28 agosto 2015 ed i signori e rispetteranno quanto indicato dal suddetto protocollo circa la Pt_2 Pt_1
concertazione, documentazione e rimborso.
8) Dà atto che l'assegno unico e/o ogni altra forma di sostegno al reddito spettante sarà percepito dalla sig.ra Pt_2
9) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, ad ogni reciproca richiesta di mantenimento a titolo personale provvedendovi ciascuno in maniera autonoma.
10) Prende atto che i coniugi si sono obbligati a comunicare l'eventuale cambiamento della loro residenza/domicilio all'altro coniuge con autorizzazione reciproca al rinnovo e rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori.
11) Prende atto che la IG.ra conserverà la proprietà dell'autoveicolo di cui Pt_2
è intestataria.
12) Prende atto che i risparmi contenuti nei conti intestati rimarranno in maniera esclusiva al coniuge intestatario.
3 13) Prende atto che le disposizioni di natura patrimoniale contenute nel ricorso sono state funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per il raggiungimento dell'accordo.
14) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PRATOLA PELIGNA (AQ), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 9, parte 1, ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2018.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 31/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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