Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano
il giudice dott.ssa Stefania Caparello
ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 2492/2023 tra le parti:
ATTORE
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ZARDINI EMANUELE CP_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
CONVENUTO
) CP_2 C.F._3
CONTUMACE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: nel merito, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto di credito del Prof. Avv. pari ad una somma CP_1 complessiva di Euro 14.488,17, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa, maggiore o minore, determinata eventualmente anche in via equitativa, che si riterrà dovuta in esito al presente giudizio e, per l'effetto, condannare il sig. c.f. CP_2
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
n. 79, 36070 - Trissino (VI), al pagamento in favore del Prof. Avv. della somma di Euro CP_1
14.488,17, ovvero quella diversa, maggiore o minore, determinata eventualmente anche in via equitativa, che si riterrà dovuta in esito al presente giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
Convenuto: contumace
Fatto e Processo
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, il Prof. Avv. – sul presupposto per cui aveva assistito il CP_1 sig. nel giudizio di Cassazione che era stato introdotto dall'Agenzia delle entrate, con CP_2 ricorso notificato in data 30 gennaio 2014 – ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare il proprio diritto di credito e per l'effetto sentir condannare il resistente al pagamento di Euro 14.488,17, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, determinata eventualmente anche in via equitativa, che si sarebbe ritenuta dovuta in esito al presente giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
In particolare, il ricorrente ha dichiarato di aver provveduto - anche con l'ausilio dei propri collaboratori di Studio - ad analizzare, il ricorso in Cassazione presentato dall'Agenzia delle Entrate;
· studiare e approfondire le questioni oggetto dei motivi di ricorso, sia in fatto sia in diritto;
scrivere e depositare il controricorso in Cassazione;
analizzare il provvedimento della Suprema Corte con cui era stata chiesta la trattazione in camera di consiglio;
analizzare la sentenza della Suprema Corte del
17 aprile 2015.
Infine, il ricorrente ha evidenziato che il contenzioso si era poi concluso con l'adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119/2018.
Pur ritualmente notificato, il sig. non si è costituito e ne è stata dichiarata la CP_2 contumacia.
All'udienza del 29/5/25, tenutasi per via documentale ex art. 127 ter cpc, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal ricorrente, il giudice ha assunto in decisione la causa ex art. 281 sexies cpc nuovo rito.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista (tra le tante: Cass. n.5987/1994; n.3627/1999; n.3016/2006).
Nel caso di specie l'avv. Prof. ha dimostrato di aver curato la difesa del sig. CP_1 CP_2 nell'ambito della controversia pendente in Cassazione, all'esito del ricorso introdotto dall'Avvocatura dello Stato, avverso la sentenza n. 85/05/2013 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Ora, il valore della causa era compreso nello scaglione di valore tra € 52.000,01 e euro 260.000,00
(dal ricorso in Cassazione dell'Avvocatura si evince, infatti, che la causa aveva un valore di
€190.000,00).
In tale scaglione, il DM 55/14 e succ. mod. prevede un compenso medio di € 7.655,00 e un compenso massimo di € 11.483,00.
Parte ricorrente ha indicato la misura dei compensi richiesti nell'importo di € 10.000,00 motivando
“in ragione delle caratteristiche e dell'importanza della prestazione resa, del numero delle questioni trattate (sia i motivi con cui è stato richiesto il rigetto del ricorso in Cassazione dell'Ufficio, sia la riproposizione dei motivi rimasti assorbiti dalla pronuncia di secondo grado – cfr. doc. 6 cit.), dell'urgenza della questione (come dimostrato dalla necessità di presentare un difficile controricorso nei brevi termini previsti dalla legge – docc. 3, 4 e 6 cit.), del pregio di chi ha prestato l'opera (il CP_ Prof. è professore di diritto tributario presso l'Università Ca'Foscari – doc. 2) e delle considerazioni in punto di diritto svolte”.
Ora, tra i motivi di cui sopra, l'unico cui può essere ascritta rilevanza, per quanto qui di interesse, è il numero delle questioni trattate.
In realtà, dalla pronuncia della Suprema Corte n. 7544/15 che ha definito il processo, si evince che l'Avvocatura dello Stato aveva presentato un unico motivo di ricorso e che tale aspetto abbia costituito l'unico punto di esame del Supremo Consesso.
Ciò premesso, la quantificazione degli emolumenti deve attestarsi sui compensi medi e, quindi, €
7.655,00 oltre accessori di legge. Sono po dovute le spese vive per € 168,00 e quindi un totale di €
7.823,00.
Sulla somma decorrono gli interessi legali dal 10/3/14 (data della redazione del controricorso) al
7/3/25 (data del deposito del ricorso della presente causa) e, da tale momento al saldo, ex D. LGS.
231/2002. Del resto, pur avendo parte ricorrente depositato la diffida ad adempiere, non ha altresì allegato l'avvenuta ricezione della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del resistente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018,
n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
Si liquidano pertanto € 1.700,00 di cui € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva e
€ 851,00 per quella decisionale.
Sono, infine, dovute le spese vive per € 264,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto ACCERTA e DICHIARA che il Prof. Avv. ha diritto al compenso, comprensivo di spese vive, di € 7.823,00; CP_1
CONDANNA a corrispondere al Prof. Avv. € 7.823,00, oltre rimborso CP_2 CP_1 forfettario al 15%, IVA e CPA sulla somma di € 7.655,00, oltre gli interessi legali dal 10/3/14 al
7/3/25 e interessi ex D. LGS. 231/2002 dal 7/3/25 al saldo.
CONDANNA a corrispondere al Prof. Avv. le spese di lite che liquida in € CP_2 CP_1
1.700,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA nonché spese vive per € 264,00.
Vicenza, 30/5/25
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello