Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17023/2023 R.G., vertente
TRA
in persona del Parte_1 liquidatore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Antonio Orlando, presso il cui studio in Napoli al corso Umberto I n. 106 elettivamente domicilia;
Opponente
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Michele Controparte_1
Gallozzi, presso il cui studio in Napoli alla Via S. Maria a Cubito n. 550 elettivamente domicilia;
Opposto
CONCLUSIONI come in atti
DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di
1
Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002).
Con atto di citazione, la conveniva in Parte_1 giudizio , deducendo preliminarmente, che quest'ultimo aveva introdotto Controparte_1 la procedura di esecuzione immobiliare, iscritta al n. RGE 188/2021, avverso l'odierna attrice e che, al fine di accertare l'intervenuto pagamento dell'importo di € 80.000, pendeva altro giudizio innanzi al Tribunale di Salerno.
Deduceva che l'intrapresa procedura esecutiva era, dunque, nulla ed improcedibile, attesa anche la necessità del predetto accertamento.
Spiegava che, a seguito della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sul punto, era stata accertata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Salerno, in favore del
Tribunale di Napoli, innanzi al quale era stato riassunto il giudizio di accertamento.
Chiariva, quindi, che con il presente giudizio parte attrice intendeva chiedere che fosse dichiarata la nullità di tutti gli atti esecutivi e di esecuzione pendenti e che fosse accertato che le somme richieste da parte convenuta non erano mai state versate alla
[...] che, pertanto, non poteva essere chiamata a restituirle. Chiedeva, Parte_1 inoltre, la condanna di alla restituzione delle somme versate in sede di CP_1 conversione del pignoramento. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
In subordine, chiedeva di accertare che nessuna somma era stata versata da con CP_1 riferimento al contratto preliminare sottoscritto da , e Controparte_1 Parte_2
e che nessuna somma era, quindi, dovuta da parte attrice in base Parte_1 all'impugnato atto di precetto.
Si costituiva eccependo la tardività dell'opposizione se qualificata come Controparte_1 opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 ed afferente il titolo esecutivo, ovvero l'inammissibilità della stessa, qualora parte attrice avesse inteso opporsi ad una atto della procedura esecutiva in corso, senza intraprendere la necessaria fase endoprocedimentale innanzi al giudice dell'esecuzione.
Quanto alla paventata opposizione all'esecuzione, spiegava che la stessa fondava su un titolo esecutivo giudiziale costituito dalla sentenza n. 7947/2018 emessa dal Tribunale di
Napoli e confermata dalla Corte d'Appello di Napoli.
Parte convenuta chiariva, poi, che la procedura esecutiva RGE. n. 188/2021 era stata sospesa con ordinanza del 25.5.2023 solo a causa della necessità di accertare che il procuratore del creditore procedente agisse in virtù di valida procura alle liti, erroneamente allegata al fascicolo di parte.
Precisava, poi, che il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Salerno aveva ad oggetto le medesime circostanze sottoposte al vaglio del Tribunale di Napoli che, al riguardo, aveva già assunto la sentenza n. 7947/2018, confermata in sede di Appello.
2 deduceva, quindi, che anche la domanda di accertamento avanzata da parte CP_1 attrice era stata definita nel medesimo giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7947/2018.
Spiegava, inoltre, che ogni contestazione in ordine al precetto era stata avanzata dalla innanzi al Tribunale di Napoli, nel procedimento iscritto al n. RG. 4516/2023. Pt_1
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, per inammissibilità della stessa, con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed alg pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Va preliminarmente dato atto che il presente giudizio non è stato espressamente introdotto né come opposizione all'esecuzione, né come opposizione agli atti esecutivi rispettivamente ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Invero, non è chiaro se con esso parte attrice abbia inteso impugnare gli atti prodromici all'inizio dell'esecuzione ovvero ottenere un nuovo accertamento in ordine alle pretese del creditore procedente.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che il precetto, posto a fondamento della procedura esecutiva pendente tra le parti ed iscritta al n. RGE. 188/2021 è già stato opposto con procedimento iscritto innanzi al Tribunale di Salerno e riassunto innanzi al
Tribunale di Napoli, a seguito dell'accertamento dell'incompetenza territoriale del
Tribunale adito.
Risulta, inoltre, incontestato che tale giudizio è ancora in corso ed è iscritto al n.RG.
4516/2023.
Tanto premesso, deve escludersi l'ammissibilità della odierna opposizione qualora con la stessa si sia voluto nuovamente mettere in discussione l'atto di precetto.
L'opposizione deve, invero, ritenersi allo stesso modo inammissibile anche qualora con la stessa, parte opponente, abbia inteso opporsi alla procedura esecutiva ovvero agli atti della stessa.
E ciò perché non viene indicato quale atto della procedura esecutiva iscritta al n. RGE
188/2021 avrebbe inteso impugnare, attesa la necessità che, qualora l'esecuzione sia iniziata, le opposizioni vengano proposte prima di tutto davanti al GE che, delibata la fase cd endoprocedimentale, provvederà a dare un termine per l'introduzione del giudizio di merito.
In tal caso, infatti, alla presenza di un giudizio introdotto con atto di citazione e, quindi, a cognizione ordinaria, non è dato comprendere quale atto della procedura esecutiva si sia inteso impugnare, né se sia stata introdotta e decisa, ed in che modo, la fase endoesecutiva dell'opposizione.
Risulta, quindi, evidente che l'odierna opposizione è del tutto improcedibile, tenuto conto della natura bifasica dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi e che, nella
3 fattispecie, l'odierno giudizio non è stato preceduto dalla necessaria fase endoesecutiva dell'opposizione (cfr Cass. n. 25170/2018).
Invero anche a voler ritenere, seppure in totale difetto di allegazione sul punto, che l'odierna opposizione costituisca la fase di merito delle diverse opposizioni introdotte nel procedimento esecutivo e rigettate con un unico provvedimento del 25.1.2023, la stessa dovrebbe, in ogni caso, essere dichiarata tardiva, tenuto conto del termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito che era stato assegnato dal GE, a fronte dell'atto introduttivo del presente procedimento notificato in data 28.7.2023.
Né può ritenersi che si tratti della fase di merito introdotta a seguito dell'ordinanza di sospensione emessa dal GE in data 25.5.2023, prodotta da parte attrice, tenuto conto che la stessa non costituisce un provvedimento emesso all'esito della fase endoesecutiva di un'opposizione, bensì la mera valutazione del GE a seguito di un'istanza del debitore esecutato all'esito della quale non vengono, invero, assegnati i termini per l'introduzione del giudizio di merito, ma si rinvia ad altra udienza per l'accertamento della sussistenza della procura in capo al difensore del creditore procedente.
A ciò si aggiunga che non può ritenersi ammissibile neanche la domanda di parte attrice in ordine all'accertamento circa il mancato versamento delle somme oggetto di pignoramento da a Controparte_1 Parte_1
Domanda, peraltro, precisata con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 3.4.2024, nelle quali si legge che “la domanda proposta dalla concludente società, attiene alla prova che la stessa non ha mai ricevuto dal CP_1
, le somme dallo stesso richieste, anche se in concorso col sig. ”.
[...] Parte_2
Al riguardo deve, infatti, darsi atto non solo della impossibilità di chiedere tale accertamento in questa sede, ma anche della pronuncia già intervenuta sul punto, emessa dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 7947/2018, poi confermata dalla Corte
d'Appello di Napoli con sentenza n. 2912/2023 e non certo ulteriormente sindacabile da parte di questo giudice.
Nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 7947/2018, titolo messo in esecuzione con la procedura esecutiva n. 188/2021 si legge, infatti: “Il prezzo è stato convenuto all'art. 2, del detto contratto, in € 560.000 ed € 80.000 erano stati versati all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare […] Deve, dunque, essere dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita intercorso tra le parti in data
25.6.2007 e di conseguenza i promittenti venditori devono essere condannati alla restituzione della somma ricevuta di € 80.000 oltre interessi legali dalla data del
30.9.2007 […]
PQM
Il Tribunale di Napoli […] condanna i convenuti in solido alla restituzione in favore dell'attore dell'acconto ricevuto pari ad € 80.000,00 oltre interessi legali dal 30.9.2007 al soddisfo”.
4 Tanto premesso, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile ed ogni altra domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
Non si rinvengono, invece, i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara improcedibile l'opposizione;
b) rigetta la domanda;
c) condanna in persona del Parte_1 liquidatore p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.217,00, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfetario nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv.to Michele Gallozzi, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 6.3.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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