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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/07/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1942/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. EN EL Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. LA IL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1942/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...];
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Sesto San Giovanni, Viale Fratelli Casiraghi n. 91. entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Annabella
GA RO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Largo Esterle n. 4, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 n°2 lett. b) Legge1/12/1970 n°898 e per
l'effetto: dichiarare con sentenza ex artt. 1 e 4 comma 16 Legge n°898/1970lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 06/09/1996 a Milano Atto N 80 parte 2 serie C - anno 1996 - Comune di
Milano in regime di separazione dei beni, tra i ricorrenti;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano a mezzo rituale comunicazione della Cancelleria, di procedere alla trascrizione ed annotazione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
Spese ed onorari del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 05.11.2002 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 19.12.2002.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 20.03.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
6 settembre 1996 (atto n. 80 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26 giugno 2025
Il Giudice est.
LA IL
Il Presidente
EN EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. EN EL Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. LA IL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1942/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...];
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Sesto San Giovanni, Viale Fratelli Casiraghi n. 91. entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Annabella
GA RO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Largo Esterle n. 4, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 n°2 lett. b) Legge1/12/1970 n°898 e per
l'effetto: dichiarare con sentenza ex artt. 1 e 4 comma 16 Legge n°898/1970lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 06/09/1996 a Milano Atto N 80 parte 2 serie C - anno 1996 - Comune di
Milano in regime di separazione dei beni, tra i ricorrenti;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano a mezzo rituale comunicazione della Cancelleria, di procedere alla trascrizione ed annotazione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
Spese ed onorari del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 05.11.2002 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 19.12.2002.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 20.03.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
6 settembre 1996 (atto n. 80 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26 giugno 2025
Il Giudice est.
LA IL
Il Presidente
EN EL