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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di cui al n. r.g. 1598/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
27.5.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 26.2.2025
TRA
NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (C.F. 00884060526), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
Marco Bianchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Siena, via del
Cavallerizzo, n. 4
Appellante
E
EN Gruppo Edile Caronno S.p.A. in liquidazione (C.F. 06511370154), in persona dei Curatori pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti,
pagina 1 di 13 dall'avv. Luigi Gino Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Monza, via Pesa del Lino, n. 2
Appellato
Oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Per NC Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per le causali sopra esposte,
[in via preliminare accogliere, inaudita altera parte o in alternativa previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, l'istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. e disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1369/2024 del Tribunale di Monza.] nel merito, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello e riformare integralmente la sentenza n. 1369/2024 emessa dal Tribunale di Monza nella causa civile R.G. 9834/2019 il 30/04/2024
e pubblicata il 08/05/2024, con rigetto della domanda di risarcimento danni formulata dal EN di “Gruppo Edile Caronno S.p.A.” in liquidazione nei confronti di NC Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. e altresì con rigetto della condanna al pagamento degli interessi al saggio ex art. 1284, IV comma, c.p.c.
Con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado”.
Per EN Gruppo Edile Caronno S.p.a. in liquidazione
Il EN di “GRUPPO EDILE CARONNO S.p.A.” in liquidazione (dichiarato dal Tribunale di
Monza il 23/10/2012 – cf 06511370154) in persona dei suoi Curatori Dr M. Cristina Abbiati
([...]) e Rag. Emanuele Zampieri ([...]), che agiscono con poteri disgiunti, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi Gino Rossi ([...]) di Monza - presso il quale è elettivamente domiciliato in Via Pesa del lino n. 2 per delega in atti conferma e precisa le proprie conclusioni chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile e comunque ogni suo capo rigettato, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di entrambi i gradi.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.10.2019 il EN di Gruppo
Edile Caronno S.p.a. in Liquidazione (società dichiarata fallita dal Tribunale di Monza il
23.10.2012) ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza NC Monte dei Paschi
pagina 2 di 13 di Siena S.p.a. (di seguito, anche solo MP) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 1.645.000,00.
Il EN ha dedotto la responsabilità della NC per avere quest'ultima consentito alla società (cliente da diversi anni di MP) l'effettuazione di 146 operazioni di pagamento tra il giugno del 2007 e il febbraio del 2010 in violazione della normativa pro tempore vigente in materia di antiriciclaggio1. 1 Di seguito le operazioni oggetto di contestazione:
• su richiesta di Edil Caronno, NC ON PA (poi fusa per incorporazione nell'aprile 2013 in MP):
- l'11 giugno 2007 ha emesso 8 assegni circolari trasferibili tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili S.r.l. dell'importo di € 12.500,00 ciascuno per il complessivo ammontare di € 100.000,00 (doc. 1 primo grado EN Edil Caronno);
- il 7 settembre 2007 ha emesso 11 assegni circolari trasferibili tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili
S.r.l. di cui a. dieci assegni dell'importo di € 12.500,00 ciascuno;
b. un assegno dell'importo di € 10.000,00; per il complessivo ammontare di € 135.000,00 (doc. 2 primo grado EN Edil Caronno);
- il 25 settembre 2007 ha emesso 20 assegni circolari trasferibili tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili
S.r.l. di cui a. quattro assegni dell'importo di € 12.500,00 ciascuno;
b. otto assegni dell'importo di € 10.000,00 ciascuno;
c. otto assegni dell'importo di € 2.500,00 ciascuno;
per il complessivo ammontare di € 150.000,00 (doc. 3 primo grado EN Edil Caronno);
- il 3 dicembre 2007 ha emesso 10 assegni circolari trasferibili tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili
S.r.l. di cui a. nove assegni dell'importo di € 12.500,00 ciascuno;
b. un assegno dell'importo di 7.500,00;
per il complessivo ammontare di € 120.000,00 (doc. 4 primo grado EN Edil Caronno);
- il 31 gennaio 2008 ha emesso 15 assegni circolari trasferibili tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili
S.r.l. di cui a. quattordici assegni dell'importo di € 12.500,00 ciascuno;
b. un assegno dell'importo di € 5.000,00;
per il complessivo ammontare di € 180.000,00 (doc. 5 primo grado EN Edil Caronno).
• inoltre, sempre su richiesta della correntista Gruppo Edile Caronno S.p.A., NC Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:
- il 7 marzo 2008 ha emesso 16 assegni circolari trasferibili dell'importo di € 12.500,00 ciascuno tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili S.r.l., per il complessivo ammontare di € 200.000,00 (doc. 6 primo grado EN Edil Caronno);
- il 10 marzo 2008 ha emesso 16 assegni circolari trasferibili dell'importo di € 12.500,00 ciascuno tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili S.r.l. per il complessivo ammontare di € 200.000,00 (doc. 7 primo grado EN Edil Caronno);
- il 16 luglio 2008 ha emesso 9 assegni circolari trasferibili tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili S.r.l. di cui: pagina 3 di 13 La NC si è costituita (27.1.2020) eccependo in primis la maturata prescrizione di tutti gli asseriti crediti e contestando, nel merito, la domanda risarcitoria ex adverso azionata; in subordine, in caso di condanna al risarcimento dei danni, ha chiesto che la somma da riconoscere all'attore fosse compensata con gli importi riconosciuti in favore di NC
MP in sede fallimentare.
All'esito, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1369 resa in data 30 aprile e pubblicata l'8 maggio 2024, ha accolto integralmente la domanda attorea e ha condannato MP a risarcire al EN la somma di euro 1.645.000,00, oltre interessi ex art. 1284, c. 4,
c.c. dalla data della domanda di mediazione (10.3.2017) fino al saldo effettivo.
In particolare:
- dopo aver richiamato le disposizioni pro tempore vigenti relative all'emissione di assegni privi di clausola di non trasferibilità 2, ha rilevato l'anomalia di tali operazioni, dal momento che esse sono consistite in frazionamenti di pagamenti effettuati nella singola giornata e nei confronti del medesimo destinatario mediante assegni circolari trasferibili di importi pari o appena al di sotto della soglia di legge.
a. otto assegni dell'importo di € 12.000,00 ciascuno;
b. un assegno dell'importo di € 4.000,00; per il complessivo ammontare di € 100.000,00 (doc. 8 primo grado EN Edil Caronno);
- il 20 febbraio 2009 ha emesso 16 assegni circolari trasferibili tutti intestati a Co.Ge.Co. S.r.l. dell'importo di € 10.000,00 ciascuno per il complessivo ammontare di € 160.000,00 (doc. 9 primo grado EN Edil Caronno);
- il 24 febbraio 2010 ha emesso 25 assegni circolari trasferibili di cui a. un assegno dell'importo di € 4.400,00 intestati a Edil PF S.r.l.; b. cinque assegni dell'importo di € 12.000,00 ciascuno intestati a Edil PF S.r.l.; c. diciannove assegni dell'importo di € 12.400,00 ciascuno intestati a VDA Costruzioni S.r.l.; per il complessivo ammontare di € 300.000,00 (docc. 10 e 11 primo grado EN Edil Caronno). 2 Il D.L. 143 del 3 maggio 1991 - convertito dalla L. 197/1991 - all'art. 1, comma 2, consentiva di emettere assegni trasferibili fino a venti milioni di lire (pari a € 10.329,00 dall'avvento della nuova moneta). Successivamente, il Decreto Interministeriale 17.10.2002 (emesso in forza dell'art. 4, comma 3, lettera a. del decreto-legge citato) ha elevato il limite a € 12.500,00 a far tempo dall'11 dicembre 2002. Successivamente, la materia è stata disciplinata dall'art. 49 c. 8 del D. Lgs 231/2007 - entrato in vigore il 30 aprile 2008 - che consentiva, su richiesta scritta del cliente, l'emissione di assegni circolari privi della clausola di intrasferibilità fino alla soglia di € 5.000,00, soglia poi nuovamente elevata a € 12.500,00 a far tempo dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 - convertito poi in Legge n. 133/2008 in data 21.8.2008 - il cui art. 32 ha modificato l'art. 49 del D. Lgs 231/2007). pagina 4 di 13 Non risultando che la banca abbia effettuato alcuna verifica sulla giustificazione e sulle effettive ragioni di tali operazioni, ha ritenuto MP responsabile del danno cagionato alla massa dei creditori fallimentari, pari all'importo complessivo dei diversi assegni oggetto di causa;
- ha rigettato l'eccezione di prescrizione svolta da MP, osservando che:
a. il termine di prescrizione doveva farsi decorrere dalla dichiarazione di fallimento di Gruppo Edile Caronno S.p.a. (sentenza Tribunale di Monza pubblicata il 23 ottobre 2012), momento in cui il patrimonio dell'impresa non è stato più in grado di assicurare il pagamento dei debiti, in quanto in tale momento si è effettivamente manifestato il danno;
b. posto che il predetto termine era stato interrotto dalla raccomandata inoltrata dal difensore del EN alla NC in data 21.12.2016 (con cui è stata formalmente contestata ad MP la responsabilità per il danno cagionato sia alla società sia ai suoi creditori), nonché dalla domanda di mediazione del 10.3.2017, ha ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale non potesse considerarsi decorso;
- ha infine rigettato la richiesta di compensazione tra le somme azionate da parte attrice e i crediti riconosciuti in sede fallimentare in favore di Monte dei Paschi, evidenziando il differente regime di esigibilità e di soddisfacimento del credito.
Con atto di citazione notificato il 27.5.2024, MP ha impugnato la detta sentenza, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1. carente ed erronea motivazione circa la tracciabilità delle operazioni bancarie e omessa valutazione della provenienza lecita delle somme utilizzate dal Gruppo
Edile Caronno;
2. errata valutazione in ordine alla natura anomala delle operazioni;
3. carente ed erronea motivazione circa l'accertamento del nesso causale tra l'emissione degli assegni e il danno causato alla massa creditoria;
4. errata motivazione in ordine al frazionamento delle operazioni bancarie;
5. carente ed erronea motivazione in punto di rigetto dell'eccezione di prescrizione;
pagina 5 di 13 6. erronea condanna al pagamento delle spese di lite e degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, c. 4, c.c.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1598/2024 e la prima udienza fissata per il giorno
12.2.2025.
Il EN si è costituito nel presente grado di giudizio (23.10.2024), contestando ammissibilità e fondatezza del gravame avverso e chiedendone dunque il rigetto.
Alla prima udienza (12.2.2025) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 26.2.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 19.2.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa del
EN con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione dell'appello.
La norma impone alla parte appellante di indicare in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della sentenza impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Parte appellante ha quindi lo specifico onere di individuare l'oggetto del gravame, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza, tuttavia, che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
di tal guisa, la Corte d'appello viene posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla pagina 6 di 13 sentenza appellata e la controparte può svolgere concretamente e compiutamente le proprie difese.
Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia le ragioni addotte a confutazione delle motivazioni del primo giudice, sia, infine, il modo in cui l'appellante ritiene che le statuizioni del Tribunale debbano essere modificate.
Di qui il rigetto dell'eccezione sollevata dal EN.
Ciò posto, la Corte procede all'esame del primo, secondo, terzo e quarto motivo di appello, trattandoli congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
Con tali motivi, MP ha dedotto, in sintesi, che:
- non sussistono gli indici di anomalia ravvisati dal primo giudice, dal momento che:
a. le operazioni di cui si discute erano sicure e tracciabili;
b. la provvista sul conto corrente di Gruppo Edile Caronno - cliente storico della
NC - era di provenienza lecita;
c. il conto corrente era molto movimentato e caratterizzato da continui addebiti e accrediti;
d. la NC utilizzava il software “Gianos” per rilevare le operazioni sospette e, nel caso di specie, non vi è stato alcun alert da parte del sistema;
- non vi è nesso causale tra le operazioni di cui si discute e il fallimento della società;
- il Tribunale di Monza ha omesso di valutare la rilevanza degli estratti del conto corrente intestato a Gruppo Edile Caronno, da cui emerge che le operazioni di cui si discute si configurano come singoli addebiti e non sono state, pertanto, oggetto di frazionamento.
Ritiene la Corte che tali motivi siano infondati.
Infatti:
pagina 7 di 13 - un assegno trasferibile è, nella sostanza, assimilabile a un titolo al portatore, ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l'incasso.
Perciò, in caso di assegno circolare trasferibile, sono noti il soggetto che ha richiesto l'emissione del titolo e il soggetto che lo ha portato all'incasso - poiché entrambi identificati, uno dalla banca emittente, l'altro da quella negoziatrice - ma non risulta in alcun modo il percorso che il titolo ha compiuto, potendo essere stato consegnato in pagamento più e più volte prima di giungere nelle mani del soggetto che lo versa sul proprio conto corrente.
Ciò lo rende, in sostanza, equiparabile al contante ed è quindi, contrariamente a quanto sostiene parte appellante, uno strumento privo di tracciabilità;
- del tutto prive di pregio sono poi le argomentazioni relative alla (i) provenienza lecita delle somme, (ii) al fatto che la correntista disponesse dei denari necessari all'emissione degli assegni, nonché (iii) alla circostanza che il conto corrente fosse assai movimentato, poiché esse non escludono, né attenuano la natura manifestamente anomala delle operazioni correttamente ravvisata dal primo giudice.
In primis, è di per sé quantomeno sospetto che, in un'unica giornata, vengano emessi più assegni a favore dello stesso destinatario, anziché un unico assegno per l'intero importo, in tesi, dovuto.
Ma che la ragione di tale frazionamento fosse quella di rendere non tracciabili le somme di denaro per cui venivano emessi gli assegni emerge ictu oculi dal fatto che tutti gli assegni erano richiesti per importi pari - o appena al di sotto - dei limiti previsti ex lege.
Inoltre, come ammesso dallo stesso appellante (cfr. pag. 7 atto di appello), due delle società beneficiarie degli assegni (Parigi Costruzioni Edili s.r.l. e VDA Costruzioni S.r.l.) erano pure correntiste presso NC Monte dei Paschi di Siena S.p.A. inserite in anagrafica clienti, sicché pagamenti effettuati con tali particolari modalità (circolari pagina 8 di 13 trasferibili sotto soglia) avrebbero dovuto semmai ulteriormente evidenziarne la natura anomala.
Tali elementi di dubbio e sospetto appaiono così evidenti da rendere indiscutibile, secondo questa Corte, il fatto che non soltanto un operatore qualificato, ma anche un soggetto privo di specifiche competenze avrebbe agevolmente potuto riconoscere la sostanziale irregolarità delle operazioni.
A tal riguardo, non sembra inopportuno ricordare che la NC, svolgendo un'attività di tipo professionale, è tenuta ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, secondo quanto previsto dall'art. 1176, c.2, c.c.
E, con specifico riferimento al rapporto di conto corrente bancario, la Suprema
Corte ha chiarito che, nonostante all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno - in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede - ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione (cfr. Cass. 30588/2023).
A ciò si aggiunga che nella specifica materia dell'antiriciclaggio, gli artt. 23 e 41 del d.lgs. n. 231/2007 – secondo il dettato ratione temporis vigente – stabilivano che i soggetti tenuti agli obblighi di verifica previsti dal decreto (tra cui, in primis, gli
Istituti di credito):
a. per un verso, dovessero astenersi dall'eseguire le operazioni per le quali vi fosse il sospetto di una relazione con il riciclaggio;
b. per altro verso, inviassero immediatamente alla UIF (Unità di Informazione
Finanziaria per l'Italia) le segnalazioni di operazioni sospette.
Eppure, nonostante la natura manifestamente anomala delle operazioni di cui si discute, la NC non ha rifiutato l'esecuzione delle stesse, né tantomeno si è
pagina 9 di 13 premurata di provvedere alla necessaria segnalazione all'UIF, così violando gli obblighi di legge sulla stessa gravanti;
- né può escludere la responsabilità della NC l'utilizzo del sistema informatico
“Gianos”, dal momento che, come puntualmente osservato dal primo giudice,
l'emissione di assegni circolari è notoriamente un'operazione che “viene compiuta sotto la responsabilità di una persona fisica, non del mero automatismo di una macchina, ed è peraltro nozione comune che operazioni di una certa complessità vengono vagliate a diversi livelli, non solo dall'operatore che materialmente riceve l'ordine” (cfr. sent. impugnata pag. 10);
- il primo giudice, comunque, non ha accertato un nesso di causalità tra le operazioni contestate e il fallimento della società Gruppo Edile Caronno, bensì tra l'emissione degli assegni e la provocata, consistente riduzione delle risorse finanziarie dell'impresa, che ha indiscutibilmente provocato un danno alla massa dei creditori della società;
- il fatto che risultino singoli addebiti dagli estratti del conto corrente della società non smentisce affatto che gli assegni emessi siano stati plurimi e che, quindi, il frazionamento delle singole operazioni sia effettivamente avvenuto.
A tal riguardo, va precisato che l'art. 1, c. 2, lett. m) del D.Lgs n. 231/07 dispone che un'operazione può dirsi frazionata quando risulta unitaria sotto il profilo del valore economico (di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto), ma posta in essere attraverso più operazioni (singolarmente inferiori ai predetti limiti) effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo - fissato in sette giorni
(ferma restando la possibilità di qualificare un'operazione come frazionata anche al di fuori di tale limite temporale, quando ricorrano specifici elementi idonei a farla ritenerla tale).
È evidente che se un'operazione può essere considerata “frazionata” quando viene suddivisa nell'arco di sette giorni, a maggior ragione lo è quando la suddivisione avviene - come nel caso di specie - nell'arco della stessa giornata.
pagina 10 di 13 In definitiva, quindi, i motivi di gravame svolti dall'odierno appellante non colgono nel segno e non valgono a inficiare la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno dell'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal EN appellato.
Venendo all'esame del quinto motivo di gravame, con cui MP reitera l'eccezione di prescrizione svolta in primo grado (sul presupposto che il termine decorrerebbe dalla data delle singole operazioni), la Corte ne rileva l'infondatezza.
Come in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità3, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto o potuto avere cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della entità del medesimo.
Applicando tale principio al caso in esame, deve ritenersi che soltanto al momento della dichiarazione di fallimento della società (23.10.2012) - e dal relativo esame della contabilità della fallita - i Curatori del fallimento abbiano avuto piena e concreta cognizione dell'esistenza del danno (allorché sono emerse: (i) la trasferibilità degli assegni circolari di cui si discute e (ii) l'inesistenza di debiti sociali nei confronti dei soggetti indicati quali prenditori dei detti assegni), nonché della sua riconducibilità alla violazione degli obblighi legali riferibili alla NC e che dunque soltanto a tale momento vada riportata, con la possibilità di esercizio del diritto, la decorrenza del relativo termine di prescrizione.
Posto che:
a. con la raccomandata inoltrata a MP il 21 dicembre 2016, il difensore del
EN ha contestato alla NC la manifesta violazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/2007 in relazione alle operazioni per cui è causa (cfr. doc. 12 primo grado MP); 3 Cass., 20 gennaio 2022, n. 1823; Cass., 14 marzo 2016, n. 4899; Cass., 5 aprile 2012, n. 5504; Cass., 20 aprile
2007, n. 9524. pagina 11 di 13 b. il EN odierno appellato ha notificato alla NC appellante domanda di mediazione il 10.3.2017 (cfr. doc. 13 primo grado MP),
non può dirsi decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.; di qui il rigetto, anche, del quinto motivo.
Quanto, poi, al sesto motivo di impugnazione, giova richiamare il principio sancito dalla
Suprema Corte con l'ordinanza n. 61/2023 secondo cui “La disposizione di cui all'art.
1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.
La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle.”
Contrariamente a quanto sostiene parte appellante, il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto gli interessi di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. imputabili all'obbligazione risarcitoria oggetto di causa.
In conclusione, la Corte ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, nonché dei criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (1.000.001,00 -
2.000.000,00) e dunque in complessivi € 24.064,00 (di cui euro 7.418,00 per la fase di studio, euro 4.313,00 per la fase introduttiva ed euro 12.333,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1369 resa il 30 aprile e pubblicata l'8 maggio
2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di EN Gruppo Edile
Caronno S.p.a., delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 24.064,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 26 febbraio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di cui al n. r.g. 1598/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
27.5.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 26.2.2025
TRA
NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (C.F. 00884060526), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
Marco Bianchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Siena, via del
Cavallerizzo, n. 4
Appellante
E
EN Gruppo Edile Caronno S.p.A. in liquidazione (C.F. 06511370154), in persona dei Curatori pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti,
pagina 1 di 13 dall'avv. Luigi Gino Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Monza, via Pesa del Lino, n. 2
Appellato
Oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Per NC Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per le causali sopra esposte,
[in via preliminare accogliere, inaudita altera parte o in alternativa previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, l'istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. e disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1369/2024 del Tribunale di Monza.] nel merito, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello e riformare integralmente la sentenza n. 1369/2024 emessa dal Tribunale di Monza nella causa civile R.G. 9834/2019 il 30/04/2024
e pubblicata il 08/05/2024, con rigetto della domanda di risarcimento danni formulata dal EN di “Gruppo Edile Caronno S.p.A.” in liquidazione nei confronti di NC Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. e altresì con rigetto della condanna al pagamento degli interessi al saggio ex art. 1284, IV comma, c.p.c.
Con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado”.
Per EN Gruppo Edile Caronno S.p.a. in liquidazione
Il EN di “GRUPPO EDILE CARONNO S.p.A.” in liquidazione (dichiarato dal Tribunale di
Monza il 23/10/2012 – cf 06511370154) in persona dei suoi Curatori Dr M. Cristina Abbiati
([...]) e Rag. Emanuele Zampieri ([...]), che agiscono con poteri disgiunti, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi Gino Rossi ([...]) di Monza - presso il quale è elettivamente domiciliato in Via Pesa del lino n. 2 per delega in atti conferma e precisa le proprie conclusioni chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile e comunque ogni suo capo rigettato, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di entrambi i gradi.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.10.2019 il EN di Gruppo
Edile Caronno S.p.a. in Liquidazione (società dichiarata fallita dal Tribunale di Monza il
23.10.2012) ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza NC Monte dei Paschi
pagina 2 di 13 di Siena S.p.a. (di seguito, anche solo MP) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 1.645.000,00.
Il EN ha dedotto la responsabilità della NC per avere quest'ultima consentito alla società (cliente da diversi anni di MP) l'effettuazione di 146 operazioni di pagamento tra il giugno del 2007 e il febbraio del 2010 in violazione della normativa pro tempore vigente in materia di antiriciclaggio1. 1 Di seguito le operazioni oggetto di contestazione:
• su richiesta di Edil Caronno, NC ON PA (poi fusa per incorporazione nell'aprile 2013 in MP):
- l'11 giugno 2007 ha emesso 8 assegni circolari trasferibili tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili S.r.l. dell'importo di € 12.500,00 ciascuno per il complessivo ammontare di € 100.000,00 (doc. 1 primo grado EN Edil Caronno);
- il 7 settembre 2007 ha emesso 11 assegni circolari trasferibili tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili
S.r.l. di cui a. dieci assegni dell'importo di € 12.500,00 ciascuno;
b. un assegno dell'importo di € 10.000,00; per il complessivo ammontare di € 135.000,00 (doc. 2 primo grado EN Edil Caronno);
- il 25 settembre 2007 ha emesso 20 assegni circolari trasferibili tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili
S.r.l. di cui a. quattro assegni dell'importo di € 12.500,00 ciascuno;
b. otto assegni dell'importo di € 10.000,00 ciascuno;
c. otto assegni dell'importo di € 2.500,00 ciascuno;
per il complessivo ammontare di € 150.000,00 (doc. 3 primo grado EN Edil Caronno);
- il 3 dicembre 2007 ha emesso 10 assegni circolari trasferibili tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili
S.r.l. di cui a. nove assegni dell'importo di € 12.500,00 ciascuno;
b. un assegno dell'importo di 7.500,00;
per il complessivo ammontare di € 120.000,00 (doc. 4 primo grado EN Edil Caronno);
- il 31 gennaio 2008 ha emesso 15 assegni circolari trasferibili tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili
S.r.l. di cui a. quattordici assegni dell'importo di € 12.500,00 ciascuno;
b. un assegno dell'importo di € 5.000,00;
per il complessivo ammontare di € 180.000,00 (doc. 5 primo grado EN Edil Caronno).
• inoltre, sempre su richiesta della correntista Gruppo Edile Caronno S.p.A., NC Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:
- il 7 marzo 2008 ha emesso 16 assegni circolari trasferibili dell'importo di € 12.500,00 ciascuno tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili S.r.l., per il complessivo ammontare di € 200.000,00 (doc. 6 primo grado EN Edil Caronno);
- il 10 marzo 2008 ha emesso 16 assegni circolari trasferibili dell'importo di € 12.500,00 ciascuno tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili S.r.l. per il complessivo ammontare di € 200.000,00 (doc. 7 primo grado EN Edil Caronno);
- il 16 luglio 2008 ha emesso 9 assegni circolari trasferibili tutti intestati a Parigi Costruzioni Edili S.r.l. di cui: pagina 3 di 13 La NC si è costituita (27.1.2020) eccependo in primis la maturata prescrizione di tutti gli asseriti crediti e contestando, nel merito, la domanda risarcitoria ex adverso azionata; in subordine, in caso di condanna al risarcimento dei danni, ha chiesto che la somma da riconoscere all'attore fosse compensata con gli importi riconosciuti in favore di NC
MP in sede fallimentare.
All'esito, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1369 resa in data 30 aprile e pubblicata l'8 maggio 2024, ha accolto integralmente la domanda attorea e ha condannato MP a risarcire al EN la somma di euro 1.645.000,00, oltre interessi ex art. 1284, c. 4,
c.c. dalla data della domanda di mediazione (10.3.2017) fino al saldo effettivo.
In particolare:
- dopo aver richiamato le disposizioni pro tempore vigenti relative all'emissione di assegni privi di clausola di non trasferibilità 2, ha rilevato l'anomalia di tali operazioni, dal momento che esse sono consistite in frazionamenti di pagamenti effettuati nella singola giornata e nei confronti del medesimo destinatario mediante assegni circolari trasferibili di importi pari o appena al di sotto della soglia di legge.
a. otto assegni dell'importo di € 12.000,00 ciascuno;
b. un assegno dell'importo di € 4.000,00; per il complessivo ammontare di € 100.000,00 (doc. 8 primo grado EN Edil Caronno);
- il 20 febbraio 2009 ha emesso 16 assegni circolari trasferibili tutti intestati a Co.Ge.Co. S.r.l. dell'importo di € 10.000,00 ciascuno per il complessivo ammontare di € 160.000,00 (doc. 9 primo grado EN Edil Caronno);
- il 24 febbraio 2010 ha emesso 25 assegni circolari trasferibili di cui a. un assegno dell'importo di € 4.400,00 intestati a Edil PF S.r.l.; b. cinque assegni dell'importo di € 12.000,00 ciascuno intestati a Edil PF S.r.l.; c. diciannove assegni dell'importo di € 12.400,00 ciascuno intestati a VDA Costruzioni S.r.l.; per il complessivo ammontare di € 300.000,00 (docc. 10 e 11 primo grado EN Edil Caronno). 2 Il D.L. 143 del 3 maggio 1991 - convertito dalla L. 197/1991 - all'art. 1, comma 2, consentiva di emettere assegni trasferibili fino a venti milioni di lire (pari a € 10.329,00 dall'avvento della nuova moneta). Successivamente, il Decreto Interministeriale 17.10.2002 (emesso in forza dell'art. 4, comma 3, lettera a. del decreto-legge citato) ha elevato il limite a € 12.500,00 a far tempo dall'11 dicembre 2002. Successivamente, la materia è stata disciplinata dall'art. 49 c. 8 del D. Lgs 231/2007 - entrato in vigore il 30 aprile 2008 - che consentiva, su richiesta scritta del cliente, l'emissione di assegni circolari privi della clausola di intrasferibilità fino alla soglia di € 5.000,00, soglia poi nuovamente elevata a € 12.500,00 a far tempo dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 - convertito poi in Legge n. 133/2008 in data 21.8.2008 - il cui art. 32 ha modificato l'art. 49 del D. Lgs 231/2007). pagina 4 di 13 Non risultando che la banca abbia effettuato alcuna verifica sulla giustificazione e sulle effettive ragioni di tali operazioni, ha ritenuto MP responsabile del danno cagionato alla massa dei creditori fallimentari, pari all'importo complessivo dei diversi assegni oggetto di causa;
- ha rigettato l'eccezione di prescrizione svolta da MP, osservando che:
a. il termine di prescrizione doveva farsi decorrere dalla dichiarazione di fallimento di Gruppo Edile Caronno S.p.a. (sentenza Tribunale di Monza pubblicata il 23 ottobre 2012), momento in cui il patrimonio dell'impresa non è stato più in grado di assicurare il pagamento dei debiti, in quanto in tale momento si è effettivamente manifestato il danno;
b. posto che il predetto termine era stato interrotto dalla raccomandata inoltrata dal difensore del EN alla NC in data 21.12.2016 (con cui è stata formalmente contestata ad MP la responsabilità per il danno cagionato sia alla società sia ai suoi creditori), nonché dalla domanda di mediazione del 10.3.2017, ha ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale non potesse considerarsi decorso;
- ha infine rigettato la richiesta di compensazione tra le somme azionate da parte attrice e i crediti riconosciuti in sede fallimentare in favore di Monte dei Paschi, evidenziando il differente regime di esigibilità e di soddisfacimento del credito.
Con atto di citazione notificato il 27.5.2024, MP ha impugnato la detta sentenza, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1. carente ed erronea motivazione circa la tracciabilità delle operazioni bancarie e omessa valutazione della provenienza lecita delle somme utilizzate dal Gruppo
Edile Caronno;
2. errata valutazione in ordine alla natura anomala delle operazioni;
3. carente ed erronea motivazione circa l'accertamento del nesso causale tra l'emissione degli assegni e il danno causato alla massa creditoria;
4. errata motivazione in ordine al frazionamento delle operazioni bancarie;
5. carente ed erronea motivazione in punto di rigetto dell'eccezione di prescrizione;
pagina 5 di 13 6. erronea condanna al pagamento delle spese di lite e degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, c. 4, c.c.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1598/2024 e la prima udienza fissata per il giorno
12.2.2025.
Il EN si è costituito nel presente grado di giudizio (23.10.2024), contestando ammissibilità e fondatezza del gravame avverso e chiedendone dunque il rigetto.
Alla prima udienza (12.2.2025) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 26.2.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 19.2.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa del
EN con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione dell'appello.
La norma impone alla parte appellante di indicare in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della sentenza impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Parte appellante ha quindi lo specifico onere di individuare l'oggetto del gravame, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza, tuttavia, che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
di tal guisa, la Corte d'appello viene posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla pagina 6 di 13 sentenza appellata e la controparte può svolgere concretamente e compiutamente le proprie difese.
Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia le ragioni addotte a confutazione delle motivazioni del primo giudice, sia, infine, il modo in cui l'appellante ritiene che le statuizioni del Tribunale debbano essere modificate.
Di qui il rigetto dell'eccezione sollevata dal EN.
Ciò posto, la Corte procede all'esame del primo, secondo, terzo e quarto motivo di appello, trattandoli congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
Con tali motivi, MP ha dedotto, in sintesi, che:
- non sussistono gli indici di anomalia ravvisati dal primo giudice, dal momento che:
a. le operazioni di cui si discute erano sicure e tracciabili;
b. la provvista sul conto corrente di Gruppo Edile Caronno - cliente storico della
NC - era di provenienza lecita;
c. il conto corrente era molto movimentato e caratterizzato da continui addebiti e accrediti;
d. la NC utilizzava il software “Gianos” per rilevare le operazioni sospette e, nel caso di specie, non vi è stato alcun alert da parte del sistema;
- non vi è nesso causale tra le operazioni di cui si discute e il fallimento della società;
- il Tribunale di Monza ha omesso di valutare la rilevanza degli estratti del conto corrente intestato a Gruppo Edile Caronno, da cui emerge che le operazioni di cui si discute si configurano come singoli addebiti e non sono state, pertanto, oggetto di frazionamento.
Ritiene la Corte che tali motivi siano infondati.
Infatti:
pagina 7 di 13 - un assegno trasferibile è, nella sostanza, assimilabile a un titolo al portatore, ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l'incasso.
Perciò, in caso di assegno circolare trasferibile, sono noti il soggetto che ha richiesto l'emissione del titolo e il soggetto che lo ha portato all'incasso - poiché entrambi identificati, uno dalla banca emittente, l'altro da quella negoziatrice - ma non risulta in alcun modo il percorso che il titolo ha compiuto, potendo essere stato consegnato in pagamento più e più volte prima di giungere nelle mani del soggetto che lo versa sul proprio conto corrente.
Ciò lo rende, in sostanza, equiparabile al contante ed è quindi, contrariamente a quanto sostiene parte appellante, uno strumento privo di tracciabilità;
- del tutto prive di pregio sono poi le argomentazioni relative alla (i) provenienza lecita delle somme, (ii) al fatto che la correntista disponesse dei denari necessari all'emissione degli assegni, nonché (iii) alla circostanza che il conto corrente fosse assai movimentato, poiché esse non escludono, né attenuano la natura manifestamente anomala delle operazioni correttamente ravvisata dal primo giudice.
In primis, è di per sé quantomeno sospetto che, in un'unica giornata, vengano emessi più assegni a favore dello stesso destinatario, anziché un unico assegno per l'intero importo, in tesi, dovuto.
Ma che la ragione di tale frazionamento fosse quella di rendere non tracciabili le somme di denaro per cui venivano emessi gli assegni emerge ictu oculi dal fatto che tutti gli assegni erano richiesti per importi pari - o appena al di sotto - dei limiti previsti ex lege.
Inoltre, come ammesso dallo stesso appellante (cfr. pag. 7 atto di appello), due delle società beneficiarie degli assegni (Parigi Costruzioni Edili s.r.l. e VDA Costruzioni S.r.l.) erano pure correntiste presso NC Monte dei Paschi di Siena S.p.A. inserite in anagrafica clienti, sicché pagamenti effettuati con tali particolari modalità (circolari pagina 8 di 13 trasferibili sotto soglia) avrebbero dovuto semmai ulteriormente evidenziarne la natura anomala.
Tali elementi di dubbio e sospetto appaiono così evidenti da rendere indiscutibile, secondo questa Corte, il fatto che non soltanto un operatore qualificato, ma anche un soggetto privo di specifiche competenze avrebbe agevolmente potuto riconoscere la sostanziale irregolarità delle operazioni.
A tal riguardo, non sembra inopportuno ricordare che la NC, svolgendo un'attività di tipo professionale, è tenuta ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, secondo quanto previsto dall'art. 1176, c.2, c.c.
E, con specifico riferimento al rapporto di conto corrente bancario, la Suprema
Corte ha chiarito che, nonostante all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno - in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede - ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione (cfr. Cass. 30588/2023).
A ciò si aggiunga che nella specifica materia dell'antiriciclaggio, gli artt. 23 e 41 del d.lgs. n. 231/2007 – secondo il dettato ratione temporis vigente – stabilivano che i soggetti tenuti agli obblighi di verifica previsti dal decreto (tra cui, in primis, gli
Istituti di credito):
a. per un verso, dovessero astenersi dall'eseguire le operazioni per le quali vi fosse il sospetto di una relazione con il riciclaggio;
b. per altro verso, inviassero immediatamente alla UIF (Unità di Informazione
Finanziaria per l'Italia) le segnalazioni di operazioni sospette.
Eppure, nonostante la natura manifestamente anomala delle operazioni di cui si discute, la NC non ha rifiutato l'esecuzione delle stesse, né tantomeno si è
pagina 9 di 13 premurata di provvedere alla necessaria segnalazione all'UIF, così violando gli obblighi di legge sulla stessa gravanti;
- né può escludere la responsabilità della NC l'utilizzo del sistema informatico
“Gianos”, dal momento che, come puntualmente osservato dal primo giudice,
l'emissione di assegni circolari è notoriamente un'operazione che “viene compiuta sotto la responsabilità di una persona fisica, non del mero automatismo di una macchina, ed è peraltro nozione comune che operazioni di una certa complessità vengono vagliate a diversi livelli, non solo dall'operatore che materialmente riceve l'ordine” (cfr. sent. impugnata pag. 10);
- il primo giudice, comunque, non ha accertato un nesso di causalità tra le operazioni contestate e il fallimento della società Gruppo Edile Caronno, bensì tra l'emissione degli assegni e la provocata, consistente riduzione delle risorse finanziarie dell'impresa, che ha indiscutibilmente provocato un danno alla massa dei creditori della società;
- il fatto che risultino singoli addebiti dagli estratti del conto corrente della società non smentisce affatto che gli assegni emessi siano stati plurimi e che, quindi, il frazionamento delle singole operazioni sia effettivamente avvenuto.
A tal riguardo, va precisato che l'art. 1, c. 2, lett. m) del D.Lgs n. 231/07 dispone che un'operazione può dirsi frazionata quando risulta unitaria sotto il profilo del valore economico (di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto), ma posta in essere attraverso più operazioni (singolarmente inferiori ai predetti limiti) effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo - fissato in sette giorni
(ferma restando la possibilità di qualificare un'operazione come frazionata anche al di fuori di tale limite temporale, quando ricorrano specifici elementi idonei a farla ritenerla tale).
È evidente che se un'operazione può essere considerata “frazionata” quando viene suddivisa nell'arco di sette giorni, a maggior ragione lo è quando la suddivisione avviene - come nel caso di specie - nell'arco della stessa giornata.
pagina 10 di 13 In definitiva, quindi, i motivi di gravame svolti dall'odierno appellante non colgono nel segno e non valgono a inficiare la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno dell'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal EN appellato.
Venendo all'esame del quinto motivo di gravame, con cui MP reitera l'eccezione di prescrizione svolta in primo grado (sul presupposto che il termine decorrerebbe dalla data delle singole operazioni), la Corte ne rileva l'infondatezza.
Come in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità3, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto o potuto avere cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della entità del medesimo.
Applicando tale principio al caso in esame, deve ritenersi che soltanto al momento della dichiarazione di fallimento della società (23.10.2012) - e dal relativo esame della contabilità della fallita - i Curatori del fallimento abbiano avuto piena e concreta cognizione dell'esistenza del danno (allorché sono emerse: (i) la trasferibilità degli assegni circolari di cui si discute e (ii) l'inesistenza di debiti sociali nei confronti dei soggetti indicati quali prenditori dei detti assegni), nonché della sua riconducibilità alla violazione degli obblighi legali riferibili alla NC e che dunque soltanto a tale momento vada riportata, con la possibilità di esercizio del diritto, la decorrenza del relativo termine di prescrizione.
Posto che:
a. con la raccomandata inoltrata a MP il 21 dicembre 2016, il difensore del
EN ha contestato alla NC la manifesta violazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/2007 in relazione alle operazioni per cui è causa (cfr. doc. 12 primo grado MP); 3 Cass., 20 gennaio 2022, n. 1823; Cass., 14 marzo 2016, n. 4899; Cass., 5 aprile 2012, n. 5504; Cass., 20 aprile
2007, n. 9524. pagina 11 di 13 b. il EN odierno appellato ha notificato alla NC appellante domanda di mediazione il 10.3.2017 (cfr. doc. 13 primo grado MP),
non può dirsi decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.; di qui il rigetto, anche, del quinto motivo.
Quanto, poi, al sesto motivo di impugnazione, giova richiamare il principio sancito dalla
Suprema Corte con l'ordinanza n. 61/2023 secondo cui “La disposizione di cui all'art.
1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.
La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle.”
Contrariamente a quanto sostiene parte appellante, il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto gli interessi di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. imputabili all'obbligazione risarcitoria oggetto di causa.
In conclusione, la Corte ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, nonché dei criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (1.000.001,00 -
2.000.000,00) e dunque in complessivi € 24.064,00 (di cui euro 7.418,00 per la fase di studio, euro 4.313,00 per la fase introduttiva ed euro 12.333,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1369 resa il 30 aprile e pubblicata l'8 maggio
2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di EN Gruppo Edile
Caronno S.p.a., delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 24.064,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 26 febbraio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
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