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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1211/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 06/5/2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti Marco L. Mangiantini e Federico Mangiantini, presso il cui studio sito in
Ponte Buggianese, Via Matteotti 10, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ivo Gronchi, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), Piazza Nilde Iotti n. 13/9B, elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F./P.I.: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Funari Alessandro e dall'Avv. Katya P.IVA_2
Lea Napoletano, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio dell'Ente, CP_3 sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
TERZO CHIAMATO
E
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv.to Calogero Lo Giudice, presso il quale in Pisa, alla Via
G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Retribuzione
Pag. 1 di 5 Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS ION E
1. Con atto depositato in data 25.11.2022, la ricorrente ha chiesto di accertare “la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato , a tempo pieno ed ininterrotto con la qualifica di segretario amministrativo IV livello dal 01.7.2012 sino al 31.12.2015 e di addetto commerciale II livello dal 01.01.2016 sino al 29.8.2022 fra la ricorrente e la Società ritenere e dichiarare Parte_1 Controparte_1
nullo e comunque illegittimo perchè intimato in forma orale, privo di motivazioni e senza preavviso il licenziamento della ricorrente in data 29.8.2022 da parte della
Società convenuta e conseguentemente emettere ordine di reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 legge 300/1970 e condannare la
Società a risarcire il danno subito dalla lavoratrice corrispondente alla retribuzione dovuta dalla data del licenziamento orale sino alla effettiva reintegrazione , o comunque a corrispondere le indennità previste dalla norma suindicata condannare la
Società convenuta al pagamento a favore della ricorrente delle retribuzioni e delle indennità per il periodo 01.7.2012 - 29.8.2022 suindicato per l'importo di euro
153.670,45 , comprensivo di tfr e di indennità per mancato preavviso , oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria , oppure al pagamento di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria condannare la Società convenuta alla regolarizzazione contributiva a norma di legge, per il periodo 01.7.2012 al 29.8.22, per l'importo di euro 72.959,37 o per quello diverso ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese di lite”.
1.1. A tal fine, per quanto di interesse, dedusse come:
a) aveva lavorato quale dipendente per oltre dieci anni, dal 01.7.2012 al 30.8.22, presso la Società Nuova Modelli srl esercente attività di timbrificio, incisoria, forniture per ufficio, ricariche e altro;
b) all'inizio del rapporto lavorativo aveva svolto mansioni impiegatizie, relative in prevalenza ad attività di segreteria come “rispondere al telefono, ricevere i clienti, provvedere alle ricariche , fissare appuntamenti, fornire informazioni” inquadrabili nella qualifica di segretario amministrativo IV livello, sino al 31.12.2015, mentre dal
01.01.2016, con lo sviluppo delle competenze professionali, si era occupata
Pag. 2 di 5 prevalentemente della parte commerciale della Società, al punto da essere qualificata nella pubblicità e nella corrispondenza della Società “responsabile commerciale” o più semplicemente “ ufficio commerciale”, con mansioni inquadrabili al II livello;
c) più in particolare, ella stava “perlopiù al posto di lavoro nella sede della Società , davanti al computer, per tenere i rapporti con clienti e fornitori, con la banca e il commercialista , inviava la pubblicità e i comunicati commerciali , preparava preventivi e contratti , trattava prezzi e sconti , faceva e riceveva ordini di merce per la
Società Nuova Modelli srl”;
d) aveva lavorato per otto ore al giorno per cinque giorni la settimana, iniziando alle ore
8.30 sino alle 12,30 per poi riprendere alle 14.30 sino alle 18.30:
e) l'orario poteva variare secondo le esigenze della Società, e talvolta secondo le esigenze della famiglia, dato che l'amministratore della società era Persona_1
“coniuge della ricorrente, il quale non era particolarmente rigido nei permessi alla sottoscritta lavoratrice, quando la stessa aveva la necessità di assentarsi dal lavoro per motivi familiari”;
f) il rapporto di lavoro non era mai stato formalizzato con una regolare assunzione e, perciò, i contributi previdenziali non erano mai stati pagati così come la retribuzione in relazione alla quale aveva percepito solo la minor somma mensile di euro 250,00 con prelievo “dai fondi non contabilizzati della società”;
g) era stata licenziata in data 29 agosto 2022 “improvvisamente e senza alcun preavviso
e senza alcun apparente motivo”, quando l'Amministratore della le Controparte_1
aveva chiesto la restituzione delle chiavi dei locali aziendali , delle password , dell'agenda personale e di ogni altro documento della Ditta , e le ha intimato di non rientrare in Ditta e di non interessarsi oltre del lavoro”;
2. Con memoria depositata in data 29.4.2023 si è costituita la società resistente la quale si
è opposta all'accoglimento della domanda. Ha evidenziato come la ricorrente “dal 2016 sino all'agosto 2022… ha coadiuvato il marito quale collaboratrice occasionale nell'attività d'impresa svolgendo quelle piccole mansioni cui era capace considerata la mancanza di adeguata formazione ed esperienza”. Tale rapporto di
“frequenza/collaborazione” era stato regolarizzato formalmente nel gennaio 2016 con l'iscrizione della medesima ricorrente all' . CP_4
Pag. 3 di 5 3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Come è noto, secondo l'orientamento ormai consolidato del giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “Il carattere residuale dell'impresa familiare, quale risulta dall'"incipit" dell'art. 230 "bis" cod. civ., mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto - parente entro il terzo grado o affine entro il secondo - che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l'effetto di confinare in un'area limitata quella del lavoro familiare gratuito. Di conseguenza, ove un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, il giudice di merito dovrà valutare le risultanze di causa per distinguere tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all'impresa familiare, escludendo comunque la causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare.” (così, Cass. civ., 20157/2005).
Con riguardo agli elementi propri della subordinazione, poi, deve osservarsi come
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (così, Cass. civ., 21028/2006).
3.2. Nella fattispecie in esame la ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione dell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare altrui.
Alcuna rilevanza in tal senso può essere attribuita alla prova per testi svolta nel corso del giudizio. In particolare, tralasciando quanto dichiarato dai genitori delle parti, da ritenersi di scarsa attendibilità atteso l'interesse sotteso al vincolo di parentela, Per_2
, e hanno dichiarato di avere incontrato la ricorrente
[...] Persona_3 Tes_1
nei locali dell'impresa, tuttavia la frequenza con la quale lo hanno fatto ed il periodo
Pag. 4 di 5 temporale di cui hanno potuto riferire, decorrente dal 2016, a far data dalla regolarizzazione del rapporto di collaborazione all' , non consente di ritenere CP_4
configurabile alcun rapporto di natura subordinata.
Nemmeno possono assumere rilevanza i documenti prodotti dalla medesima parte ricorrente. Ed infatti, parte di tale documentazione attiene ad un periodo successivo al
2016, in cui avvenne come esaminato da denuncia del rapporto di collaborazione all' . Mentre la documentazione successiva assume scarsa rilevanza in CP_4
considerazione del fatto che trattasi due email di promozione pubblicitaria dell'impresa resistenza come tali inconferenti in merito alla configurabilità di un vincolo di subordinazione.
Infine, alcuna dimostrazione del pagamento dei corrispettivi in favore della ricorrente è stata raggiunta nel corso del processo.
3.3. A ciò consegue il rigetto delle domande, tutte presupponenti la sussistenza del vincolo della subordinazione, ritenuto, come esaminato, insussistente.
4. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dei rapporti familiari intercorrenti tra le parti.
P.Q.M.
1) rigetta le domande;
2) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1211/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 06/5/2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti Marco L. Mangiantini e Federico Mangiantini, presso il cui studio sito in
Ponte Buggianese, Via Matteotti 10, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ivo Gronchi, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), Piazza Nilde Iotti n. 13/9B, elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F./P.I.: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Funari Alessandro e dall'Avv. Katya P.IVA_2
Lea Napoletano, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio dell'Ente, CP_3 sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
TERZO CHIAMATO
E
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv.to Calogero Lo Giudice, presso il quale in Pisa, alla Via
G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Retribuzione
Pag. 1 di 5 Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS ION E
1. Con atto depositato in data 25.11.2022, la ricorrente ha chiesto di accertare “la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato , a tempo pieno ed ininterrotto con la qualifica di segretario amministrativo IV livello dal 01.7.2012 sino al 31.12.2015 e di addetto commerciale II livello dal 01.01.2016 sino al 29.8.2022 fra la ricorrente e la Società ritenere e dichiarare Parte_1 Controparte_1
nullo e comunque illegittimo perchè intimato in forma orale, privo di motivazioni e senza preavviso il licenziamento della ricorrente in data 29.8.2022 da parte della
Società convenuta e conseguentemente emettere ordine di reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 legge 300/1970 e condannare la
Società a risarcire il danno subito dalla lavoratrice corrispondente alla retribuzione dovuta dalla data del licenziamento orale sino alla effettiva reintegrazione , o comunque a corrispondere le indennità previste dalla norma suindicata condannare la
Società convenuta al pagamento a favore della ricorrente delle retribuzioni e delle indennità per il periodo 01.7.2012 - 29.8.2022 suindicato per l'importo di euro
153.670,45 , comprensivo di tfr e di indennità per mancato preavviso , oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria , oppure al pagamento di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria condannare la Società convenuta alla regolarizzazione contributiva a norma di legge, per il periodo 01.7.2012 al 29.8.22, per l'importo di euro 72.959,37 o per quello diverso ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese di lite”.
1.1. A tal fine, per quanto di interesse, dedusse come:
a) aveva lavorato quale dipendente per oltre dieci anni, dal 01.7.2012 al 30.8.22, presso la Società Nuova Modelli srl esercente attività di timbrificio, incisoria, forniture per ufficio, ricariche e altro;
b) all'inizio del rapporto lavorativo aveva svolto mansioni impiegatizie, relative in prevalenza ad attività di segreteria come “rispondere al telefono, ricevere i clienti, provvedere alle ricariche , fissare appuntamenti, fornire informazioni” inquadrabili nella qualifica di segretario amministrativo IV livello, sino al 31.12.2015, mentre dal
01.01.2016, con lo sviluppo delle competenze professionali, si era occupata
Pag. 2 di 5 prevalentemente della parte commerciale della Società, al punto da essere qualificata nella pubblicità e nella corrispondenza della Società “responsabile commerciale” o più semplicemente “ ufficio commerciale”, con mansioni inquadrabili al II livello;
c) più in particolare, ella stava “perlopiù al posto di lavoro nella sede della Società , davanti al computer, per tenere i rapporti con clienti e fornitori, con la banca e il commercialista , inviava la pubblicità e i comunicati commerciali , preparava preventivi e contratti , trattava prezzi e sconti , faceva e riceveva ordini di merce per la
Società Nuova Modelli srl”;
d) aveva lavorato per otto ore al giorno per cinque giorni la settimana, iniziando alle ore
8.30 sino alle 12,30 per poi riprendere alle 14.30 sino alle 18.30:
e) l'orario poteva variare secondo le esigenze della Società, e talvolta secondo le esigenze della famiglia, dato che l'amministratore della società era Persona_1
“coniuge della ricorrente, il quale non era particolarmente rigido nei permessi alla sottoscritta lavoratrice, quando la stessa aveva la necessità di assentarsi dal lavoro per motivi familiari”;
f) il rapporto di lavoro non era mai stato formalizzato con una regolare assunzione e, perciò, i contributi previdenziali non erano mai stati pagati così come la retribuzione in relazione alla quale aveva percepito solo la minor somma mensile di euro 250,00 con prelievo “dai fondi non contabilizzati della società”;
g) era stata licenziata in data 29 agosto 2022 “improvvisamente e senza alcun preavviso
e senza alcun apparente motivo”, quando l'Amministratore della le Controparte_1
aveva chiesto la restituzione delle chiavi dei locali aziendali , delle password , dell'agenda personale e di ogni altro documento della Ditta , e le ha intimato di non rientrare in Ditta e di non interessarsi oltre del lavoro”;
2. Con memoria depositata in data 29.4.2023 si è costituita la società resistente la quale si
è opposta all'accoglimento della domanda. Ha evidenziato come la ricorrente “dal 2016 sino all'agosto 2022… ha coadiuvato il marito quale collaboratrice occasionale nell'attività d'impresa svolgendo quelle piccole mansioni cui era capace considerata la mancanza di adeguata formazione ed esperienza”. Tale rapporto di
“frequenza/collaborazione” era stato regolarizzato formalmente nel gennaio 2016 con l'iscrizione della medesima ricorrente all' . CP_4
Pag. 3 di 5 3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Come è noto, secondo l'orientamento ormai consolidato del giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “Il carattere residuale dell'impresa familiare, quale risulta dall'"incipit" dell'art. 230 "bis" cod. civ., mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto - parente entro il terzo grado o affine entro il secondo - che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l'effetto di confinare in un'area limitata quella del lavoro familiare gratuito. Di conseguenza, ove un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, il giudice di merito dovrà valutare le risultanze di causa per distinguere tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all'impresa familiare, escludendo comunque la causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare.” (così, Cass. civ., 20157/2005).
Con riguardo agli elementi propri della subordinazione, poi, deve osservarsi come
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (così, Cass. civ., 21028/2006).
3.2. Nella fattispecie in esame la ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione dell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare altrui.
Alcuna rilevanza in tal senso può essere attribuita alla prova per testi svolta nel corso del giudizio. In particolare, tralasciando quanto dichiarato dai genitori delle parti, da ritenersi di scarsa attendibilità atteso l'interesse sotteso al vincolo di parentela, Per_2
, e hanno dichiarato di avere incontrato la ricorrente
[...] Persona_3 Tes_1
nei locali dell'impresa, tuttavia la frequenza con la quale lo hanno fatto ed il periodo
Pag. 4 di 5 temporale di cui hanno potuto riferire, decorrente dal 2016, a far data dalla regolarizzazione del rapporto di collaborazione all' , non consente di ritenere CP_4
configurabile alcun rapporto di natura subordinata.
Nemmeno possono assumere rilevanza i documenti prodotti dalla medesima parte ricorrente. Ed infatti, parte di tale documentazione attiene ad un periodo successivo al
2016, in cui avvenne come esaminato da denuncia del rapporto di collaborazione all' . Mentre la documentazione successiva assume scarsa rilevanza in CP_4
considerazione del fatto che trattasi due email di promozione pubblicitaria dell'impresa resistenza come tali inconferenti in merito alla configurabilità di un vincolo di subordinazione.
Infine, alcuna dimostrazione del pagamento dei corrispettivi in favore della ricorrente è stata raggiunta nel corso del processo.
3.3. A ciò consegue il rigetto delle domande, tutte presupponenti la sussistenza del vincolo della subordinazione, ritenuto, come esaminato, insussistente.
4. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dei rapporti familiari intercorrenti tra le parti.
P.Q.M.
1) rigetta le domande;
2) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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