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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/06/2024, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
N. 2141/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2141/2021 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Trecase alla via Menotti n. 83, presso lo Parte_1 studio dell'avvocato Chiara Saporito, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 20-10-2021.
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, Edificio “La Salle”, in Controparte_1 alla via Gen. A. Dalla Chiesa, e rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nappo in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Oggetto: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Attrice: accoglimento delle proprie richieste.
Convenuto: rigetto della domanda e rinvio per la precisazione delle conclusioni
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato mediante p.e.c. in data 13-4-2021,
– rappresentato e difeso dall'avvocato Santolo Sorrentino - evocava in giudizio Parte_1 dinanzi a questo tribunale il , per sentir dichiarare la sua Controparte_1 responsabilità esclusiva e sentirlo condannare, al risarcimento dei danni – per euro
9.836,61 oltre interessi e rivalutazione monetaria - per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 10-12-2011, ore 20.00 circa, in , alla via Controparte_1
Luise.
A tal fine, premetteva che: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, nel mentre era intento a percorrere la detta strada, nei pressi della farmacia ivi esistente e giunto nei pressi dell'intersezione con Via Gradoni e canali, finiva con il piede sul bordo di un tombino sottoposto al manto stradale e rovinava al suolo riportando lesioni personali;
il tombino non era segnalato né era visibile, a causa degli altri pedoni che transitavano e del fatto che all'interno di esso vi erano detriti;
non poteva obiettivamente prevedere la situazione di pericolo occulto creata dalla presenza sul manto stradale del suddetto tombino in quanto lo stesso, con le buste della spesa era intento ad osservare e ad evitare gli altri pedoni e veicoli che percorrevano detta strada;
a seguito della caduta, riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario il pronto soccorso presso l'Ospedale di
Boscotrecase; a seguito dell'incidente aveva riportato “Frattura diafisaria del terzo distale del III prossimale di e postumi permanenti;
sussisteva la responsabilità del Per_1 quale ente proprietario della strada obbligato a mantenere la stessa in condizioni CP_1 che non costituiscano per l'utente una situazione di pericolo occulto.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 20-9-2021, il Controparte_1
eccepiva la prescrizione dell'azione e contestava la fondatezza della domanda,
[...] chiedendone il rigetto.
Con note depositate (il 24-9-2021) per la prima udienza di trattazione, l'attore precisava che l'evento non era accaduto il 10-12-2011 bensì il 10-12-2010.
2. In primo luogo, deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione proposta dal . Controparte_1
Invero, il convenuto si è costituito tardivamente, non rispettando il termine perentorio previsto dall'art. 167 c.p.c., in tal modo decadendo dalla possibilità di proporre le eccezioni processuali e di merito in senso stretto, come quella in questione.
3. In diritto, si osserva che la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. tenuto conto delle esplicite allegazioni in facto poste a suo fondamento e basate sulla violazione degli obblighi di manutenzione e di custodia gravanti sulla strada di proprietà del CP_1
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948); b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006;
20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011).
Nella specie il danneggiato ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui vi era presente un dissesto/tombino sottoposto al manto stradale) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (presenza di pedoni nei dintorni, terriccio sul tombino e assenza di segnalazioni, tale da renderla non visibile).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicchè, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata).
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n.
22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015). In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794;
Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018;
Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-12-2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
3.1. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e della documentazione prodotta, può dirsi sufficientemente provato l'evento descritto nell'atto introduttivo.
Ed invero, il testimone escusso ( ) ha riferito di aver visto cadere l'attore, il Tes_1
10-12-2010 verso le 20.00 in via Luise in , mettendo il piede su un tombino Controparte_1 che riconosceva in quello raffigurato nelle foto in atti, aggiungendo che era caduto con il braccio sinistro sotto al corpo, lamentandosi per il dolore,
Precisava che il tombino era un po' sopraelevato rispetto al manto stradale, non era visibile in quanto coperto in quanto coperto da detriti e che pioveva.
Tali laconiche dichiarazioni, in parte diverse dalla prospettazione del fatto contenuta in citazione (ove non è stato dedotto che al momento del fatto piovesse nè che il tombino fosse sopraelevato, ma al contrario, che esso era sottoposto alla sede stradale), trovano parziale riscontro nelle costituzioni in mora prodotte, essendo state inviate alcune lamentando la verificazione dell'evento in data 10-12-2011 (cfr. quelle ricevute nelle date del 30-11-11, del 27-3-20, del 31-5-13 nonché l'atto di citazione notificato in data 31-10-
2014) e altre prospettando quale data dell'evento quello del 10-12-2010 (del 24-5-13, spedita il 12-12-2011 e ricevuta il 23-1-2012; nonché del 23-11-13 ma indirizzata ad un terzo: Wind telecomunicazioni s.p.a.).
Inoltre, riscontro di esse emerge anche dalla documentazione medica utilizzata dal c.t.u. per la propria relazione – dott. , c.t.u. depositata il 5-1-2024 – Persona_2 ovvero: verbale Pronto Soccorso Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano ASLNA3SUD n.
2010/10797 del 10-12-2010; Ricovero presso U.O. di Ortopedia e Traumatologia Ospedali
Riuniti Golfo Vesuviano ASLNA3SUD dal 10-12-10 al 18-12-10; Visita specialistica in
Chirurgia Dott. del 01-12-11. Per_3
Tali documenti non risultano depositati nel fascicolo telematico e non sono descritti in alcun atto (salvo la relazione medica del dott. menzionata in calce all'atto di Per_3 citazione), incluso l'indice degli atti che non è tra quelli depositi ma nel fascicolo cartaceo, all'interno di una cartellina (recante, in altro, la dicitura “
[...] – – – vi sono varie copie Controparte_2 Pt_2 Pt_3 CP_3 CP_4 analogiche di atti di causa alla rinfusa, tra cui l'atto di citazione e la documentazione medica descritta dal c.t.u.; tuttavia, non avendo formulato il convenuto alcun rilievo al riguardo, la quale può essere utilizzata.
Invero, secondo la S.C.: “Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare” (Cass. civ., ordinanza n. 14661 del 29-5-2019).
3.2. Sulla scorta delle descritte emergenze, tuttavia, il tribunale ritiene che l'anomalia lamentata fosse visibile e quindi percepibile dal pedone che avesse percorso la strada con la ordinaria diligenza, ragione per la quale avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il sinistro de quo (cfr., Cass. civ., sentenza n. 2376 del
24-1-2024: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
Invero, occorre considerare che l'evento è avvenuto in pieno centro storico e in condizioni di buona illuminazione – per come allegato dal in comparsa di CP_1 costituzione, non contestato dall'attore e risultante del tutto verosimile in relazione al luogo dell'evento - nonché in assenza di ostacoli o barriere di sorta, di cui non è stata fornita prova, e che tali circostanze evidenziano che il lamentato dissesto risultava ben visibile e percepibile anticipatamente, come invero si desume ictu oculi dai rilievi fotografici prodotti. Anzi, dall'esame obiettivo della documentazione fotografica (le cui immagini scure, scarsamente visibili e scattate con poca illuminazione) non risulta che – contrariamente a quanto prospettato in citazione da un lato e affermato dal teste dall'altro – il tombino fosse posto al di sotto o al di sopra del manto stradale ma appare, invece – anche per la evidenziata scarsa qualità delle foto - posto alla stessa altezza del manto stradale e ciò esclude che la caduta sia da ricondurre alla presenza del tombino sulla strada, apparendo invece verosimile, anche alla luce di tale decisiva circostanza di fatto, che l'attore sia inciampato non a causa di esso bensì in ragione della sua disattenta condotta.
Invero, va a tal proposito sottolineato che l'attore ha dedotto in citazione che non poteva prevedere il prospettato pericolo occulto poiché aveva con sé le buste della spesa ed era intento ad osservare e ad evitare gli altri pedoni e veicoli che percorrevano detta strada, in tal modo riconoscendo di non aver prestato attenzione al fondo stradale mentre transitava sul luogo dell'evento.
Ne consegue che l'attore non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che l'evento sia stato determinato proprio dalla conformazione dei luoghi), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dal medesimo danneggiato nel percorrere il tratto stradale in questione senza adottare le dovute cautele, per cui deve ritenersi che l'evento sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente dell'attore stessa.
4. La domanda è infondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, è necessario che il luogo aperto al pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto. Una responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Nel caso di specie non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio.
La verificazione dell'evento in condizioni di buona illuminazione pubblica, nel centro storico della città e la mera presenza di terriccio sul tombino posto alla stessa altezza del circostante manto stradale, inducono ad escludere che vi fosse un pericolo e che il danneggiato non abbia avuto la possibilità di percepire le condizioni dei luoghi. Infatti, le peculiarità di quanto accaduto, per come emerso dall'istruzione probatoria e descritto dal testimone, evidenzia che la insidia prospettata – ovvero la presenza del tombino con il terriccio - era visibile dato che il sinistro è avvenuto in assenza di barriere o ostacoli di sorta che impedissero di vedere e percepire le condizioni oggettive dei luoghi.
Inoltre, la circostanza che al momento del sinistro il tombino era ricoperto da terriccio,
o che vi fossero altri pedoni per strada, costituiva oggettiva condizione di fatto che imponeva all'utente della strada non distratto di impegnare il tratto stradale con maggiore diligenza e in modo da evitare eventuali disconnessioni che, come prima sottolineato, non erano presenti.
Sulla scorta di tali affermazioni e degli ulteriori elementi di valutazione sopra indicati, deve escludersi che nella specie sussistessero i presupposti per la configurabilità di una situazione insidiosa ma deve ritenersi, in ogni caso, che l'evento sia riconducibile alla condotta colposa del danneggiato.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., come detto, richiede che sussistano gli estremi della cd. insidia o trabocchetto che è costituita da una situazione di pericolo obbiettivo caratterizzato da un duplice requisito, ovvero il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità.
Per quanto riguarda, ancor più specificamente, la caduta di pedoni, si ribadisce la necessità del duplice presupposto dell'oggettiva invisibilità e soggettiva imprevedibilità del pericolo (cfr. Trib. Spoleto 11-4-1994, in Rass. giur. Umbra 1994. 692), con conseguente affermazione che non ogni irregolarità del manto stradale, ancorché pericolosa, può considerarsi insidia (cfr. Trib. Roma, 10-2-2004, in Giur. merito 2004, 1387, in tema di avvallamenti sul marciapiede), ma solo quella dotata delle predette caratteristiche (Trib.
Modena, 24-1-2012, in dejure.giuffre.it).
Alla stregua di tali principi è da ritenere che nel caso di specie non sussista alcuna delle caratteristiche connotanti la situazione di pericolo occulto qualificabile come insidia, non essendo riscontrato sul piano assertivo ed asseverativo, né l'aspetto oggettivo del pericolo occulto, né il carattere soggettivo dell'imprevedibilità.
5. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00).
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., ogni altra
[...] Controparte_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in Parte_1 favore del , in persona del Sindaco p.t., che liquida in euro Controparte_1
5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.;
C) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Parte_1
Torre Annunziata, 17 giugno 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2141/2021 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Trecase alla via Menotti n. 83, presso lo Parte_1 studio dell'avvocato Chiara Saporito, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 20-10-2021.
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, Edificio “La Salle”, in Controparte_1 alla via Gen. A. Dalla Chiesa, e rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nappo in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Oggetto: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Attrice: accoglimento delle proprie richieste.
Convenuto: rigetto della domanda e rinvio per la precisazione delle conclusioni
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato mediante p.e.c. in data 13-4-2021,
– rappresentato e difeso dall'avvocato Santolo Sorrentino - evocava in giudizio Parte_1 dinanzi a questo tribunale il , per sentir dichiarare la sua Controparte_1 responsabilità esclusiva e sentirlo condannare, al risarcimento dei danni – per euro
9.836,61 oltre interessi e rivalutazione monetaria - per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 10-12-2011, ore 20.00 circa, in , alla via Controparte_1
Luise.
A tal fine, premetteva che: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, nel mentre era intento a percorrere la detta strada, nei pressi della farmacia ivi esistente e giunto nei pressi dell'intersezione con Via Gradoni e canali, finiva con il piede sul bordo di un tombino sottoposto al manto stradale e rovinava al suolo riportando lesioni personali;
il tombino non era segnalato né era visibile, a causa degli altri pedoni che transitavano e del fatto che all'interno di esso vi erano detriti;
non poteva obiettivamente prevedere la situazione di pericolo occulto creata dalla presenza sul manto stradale del suddetto tombino in quanto lo stesso, con le buste della spesa era intento ad osservare e ad evitare gli altri pedoni e veicoli che percorrevano detta strada;
a seguito della caduta, riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario il pronto soccorso presso l'Ospedale di
Boscotrecase; a seguito dell'incidente aveva riportato “Frattura diafisaria del terzo distale del III prossimale di e postumi permanenti;
sussisteva la responsabilità del Per_1 quale ente proprietario della strada obbligato a mantenere la stessa in condizioni CP_1 che non costituiscano per l'utente una situazione di pericolo occulto.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 20-9-2021, il Controparte_1
eccepiva la prescrizione dell'azione e contestava la fondatezza della domanda,
[...] chiedendone il rigetto.
Con note depositate (il 24-9-2021) per la prima udienza di trattazione, l'attore precisava che l'evento non era accaduto il 10-12-2011 bensì il 10-12-2010.
2. In primo luogo, deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione proposta dal . Controparte_1
Invero, il convenuto si è costituito tardivamente, non rispettando il termine perentorio previsto dall'art. 167 c.p.c., in tal modo decadendo dalla possibilità di proporre le eccezioni processuali e di merito in senso stretto, come quella in questione.
3. In diritto, si osserva che la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. tenuto conto delle esplicite allegazioni in facto poste a suo fondamento e basate sulla violazione degli obblighi di manutenzione e di custodia gravanti sulla strada di proprietà del CP_1
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948); b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006;
20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011).
Nella specie il danneggiato ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui vi era presente un dissesto/tombino sottoposto al manto stradale) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (presenza di pedoni nei dintorni, terriccio sul tombino e assenza di segnalazioni, tale da renderla non visibile).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicchè, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata).
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n.
22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015). In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794;
Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018;
Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-12-2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
3.1. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e della documentazione prodotta, può dirsi sufficientemente provato l'evento descritto nell'atto introduttivo.
Ed invero, il testimone escusso ( ) ha riferito di aver visto cadere l'attore, il Tes_1
10-12-2010 verso le 20.00 in via Luise in , mettendo il piede su un tombino Controparte_1 che riconosceva in quello raffigurato nelle foto in atti, aggiungendo che era caduto con il braccio sinistro sotto al corpo, lamentandosi per il dolore,
Precisava che il tombino era un po' sopraelevato rispetto al manto stradale, non era visibile in quanto coperto in quanto coperto da detriti e che pioveva.
Tali laconiche dichiarazioni, in parte diverse dalla prospettazione del fatto contenuta in citazione (ove non è stato dedotto che al momento del fatto piovesse nè che il tombino fosse sopraelevato, ma al contrario, che esso era sottoposto alla sede stradale), trovano parziale riscontro nelle costituzioni in mora prodotte, essendo state inviate alcune lamentando la verificazione dell'evento in data 10-12-2011 (cfr. quelle ricevute nelle date del 30-11-11, del 27-3-20, del 31-5-13 nonché l'atto di citazione notificato in data 31-10-
2014) e altre prospettando quale data dell'evento quello del 10-12-2010 (del 24-5-13, spedita il 12-12-2011 e ricevuta il 23-1-2012; nonché del 23-11-13 ma indirizzata ad un terzo: Wind telecomunicazioni s.p.a.).
Inoltre, riscontro di esse emerge anche dalla documentazione medica utilizzata dal c.t.u. per la propria relazione – dott. , c.t.u. depositata il 5-1-2024 – Persona_2 ovvero: verbale Pronto Soccorso Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano ASLNA3SUD n.
2010/10797 del 10-12-2010; Ricovero presso U.O. di Ortopedia e Traumatologia Ospedali
Riuniti Golfo Vesuviano ASLNA3SUD dal 10-12-10 al 18-12-10; Visita specialistica in
Chirurgia Dott. del 01-12-11. Per_3
Tali documenti non risultano depositati nel fascicolo telematico e non sono descritti in alcun atto (salvo la relazione medica del dott. menzionata in calce all'atto di Per_3 citazione), incluso l'indice degli atti che non è tra quelli depositi ma nel fascicolo cartaceo, all'interno di una cartellina (recante, in altro, la dicitura “
[...] – – – vi sono varie copie Controparte_2 Pt_2 Pt_3 CP_3 CP_4 analogiche di atti di causa alla rinfusa, tra cui l'atto di citazione e la documentazione medica descritta dal c.t.u.; tuttavia, non avendo formulato il convenuto alcun rilievo al riguardo, la quale può essere utilizzata.
Invero, secondo la S.C.: “Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare” (Cass. civ., ordinanza n. 14661 del 29-5-2019).
3.2. Sulla scorta delle descritte emergenze, tuttavia, il tribunale ritiene che l'anomalia lamentata fosse visibile e quindi percepibile dal pedone che avesse percorso la strada con la ordinaria diligenza, ragione per la quale avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il sinistro de quo (cfr., Cass. civ., sentenza n. 2376 del
24-1-2024: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
Invero, occorre considerare che l'evento è avvenuto in pieno centro storico e in condizioni di buona illuminazione – per come allegato dal in comparsa di CP_1 costituzione, non contestato dall'attore e risultante del tutto verosimile in relazione al luogo dell'evento - nonché in assenza di ostacoli o barriere di sorta, di cui non è stata fornita prova, e che tali circostanze evidenziano che il lamentato dissesto risultava ben visibile e percepibile anticipatamente, come invero si desume ictu oculi dai rilievi fotografici prodotti. Anzi, dall'esame obiettivo della documentazione fotografica (le cui immagini scure, scarsamente visibili e scattate con poca illuminazione) non risulta che – contrariamente a quanto prospettato in citazione da un lato e affermato dal teste dall'altro – il tombino fosse posto al di sotto o al di sopra del manto stradale ma appare, invece – anche per la evidenziata scarsa qualità delle foto - posto alla stessa altezza del manto stradale e ciò esclude che la caduta sia da ricondurre alla presenza del tombino sulla strada, apparendo invece verosimile, anche alla luce di tale decisiva circostanza di fatto, che l'attore sia inciampato non a causa di esso bensì in ragione della sua disattenta condotta.
Invero, va a tal proposito sottolineato che l'attore ha dedotto in citazione che non poteva prevedere il prospettato pericolo occulto poiché aveva con sé le buste della spesa ed era intento ad osservare e ad evitare gli altri pedoni e veicoli che percorrevano detta strada, in tal modo riconoscendo di non aver prestato attenzione al fondo stradale mentre transitava sul luogo dell'evento.
Ne consegue che l'attore non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che l'evento sia stato determinato proprio dalla conformazione dei luoghi), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dal medesimo danneggiato nel percorrere il tratto stradale in questione senza adottare le dovute cautele, per cui deve ritenersi che l'evento sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente dell'attore stessa.
4. La domanda è infondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, è necessario che il luogo aperto al pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto. Una responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Nel caso di specie non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio.
La verificazione dell'evento in condizioni di buona illuminazione pubblica, nel centro storico della città e la mera presenza di terriccio sul tombino posto alla stessa altezza del circostante manto stradale, inducono ad escludere che vi fosse un pericolo e che il danneggiato non abbia avuto la possibilità di percepire le condizioni dei luoghi. Infatti, le peculiarità di quanto accaduto, per come emerso dall'istruzione probatoria e descritto dal testimone, evidenzia che la insidia prospettata – ovvero la presenza del tombino con il terriccio - era visibile dato che il sinistro è avvenuto in assenza di barriere o ostacoli di sorta che impedissero di vedere e percepire le condizioni oggettive dei luoghi.
Inoltre, la circostanza che al momento del sinistro il tombino era ricoperto da terriccio,
o che vi fossero altri pedoni per strada, costituiva oggettiva condizione di fatto che imponeva all'utente della strada non distratto di impegnare il tratto stradale con maggiore diligenza e in modo da evitare eventuali disconnessioni che, come prima sottolineato, non erano presenti.
Sulla scorta di tali affermazioni e degli ulteriori elementi di valutazione sopra indicati, deve escludersi che nella specie sussistessero i presupposti per la configurabilità di una situazione insidiosa ma deve ritenersi, in ogni caso, che l'evento sia riconducibile alla condotta colposa del danneggiato.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., come detto, richiede che sussistano gli estremi della cd. insidia o trabocchetto che è costituita da una situazione di pericolo obbiettivo caratterizzato da un duplice requisito, ovvero il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità.
Per quanto riguarda, ancor più specificamente, la caduta di pedoni, si ribadisce la necessità del duplice presupposto dell'oggettiva invisibilità e soggettiva imprevedibilità del pericolo (cfr. Trib. Spoleto 11-4-1994, in Rass. giur. Umbra 1994. 692), con conseguente affermazione che non ogni irregolarità del manto stradale, ancorché pericolosa, può considerarsi insidia (cfr. Trib. Roma, 10-2-2004, in Giur. merito 2004, 1387, in tema di avvallamenti sul marciapiede), ma solo quella dotata delle predette caratteristiche (Trib.
Modena, 24-1-2012, in dejure.giuffre.it).
Alla stregua di tali principi è da ritenere che nel caso di specie non sussista alcuna delle caratteristiche connotanti la situazione di pericolo occulto qualificabile come insidia, non essendo riscontrato sul piano assertivo ed asseverativo, né l'aspetto oggettivo del pericolo occulto, né il carattere soggettivo dell'imprevedibilità.
5. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00).
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., ogni altra
[...] Controparte_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in Parte_1 favore del , in persona del Sindaco p.t., che liquida in euro Controparte_1
5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.;
C) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Parte_1
Torre Annunziata, 17 giugno 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola