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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9427/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 9427 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del
18.11.2024, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Carmine Vitagliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Agropoli (SA), alla Via V. Monti, 9
- Attrice -
E
Controparte_1
(p.iva , in persona del
[...] P.IVA_1
Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv.
Annarita Colantuono ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura -
Funzione Affari Legali -dell' Controparte_1
di , sito in alla Via S. Leonardo
[...] CP_1 CP_1
1 - Convenuta –
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI
come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2024 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'1.12.2021, conveniva in Parte_1
giudizio l' Controparte_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in
[...]
conseguenza del comportamento imperito e negligente tenuto dai sanitari dell' convenuto in occasione dell'intervento di tiroidectomia totale cui CP_2
veniva sottoposta in data 24.7.2019.
A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva che: in data 5.7.2017 si sottoponeva ad un primo esame ecografico addome, tiroide e ghiandole salivari presso lo studio di “Diagnostica per Immagini e Terapia Fisica s.a.s.”, in
Pontecagnano Faiano (SA), con esito “Imponente meteorismo colico che disturba
l'esecuzione dell'esame…tiroide in sede con aumento dimensionale del lobo di destra in
pratica interamente occupato da una formazione nodulare iso-iperecogena d cm 4,4, di
diametro ecografico massimo che deforma il profilo ghiandolare….”; che in data 26.4.2019
ripeteva l'esame ecografico al collo presso il medesimo studio con esito “Esame
eseguito con sonda lineare ad alta risoluzione per lo studio dei tessuti molli superficiali.
Toroide in sede anatomica, di dimensioni aumentate il lobo destro, con evidenza di una
grossolana formazione isoecogena a destra con qualche lacuna anecogena e piccola
calcificazione nel contesto e di una formazione ipoecogena del D. max di 9 mm a sinistra al
polo inferiore”; a seguito dei risultati ecografici, in data 23.7.2019, dopo aver effettuato
2 l'esame citologico su agoaspirato della tiroide, veniva ricoverata nell'U.O.A. di
Chirurgia Generale dell'Ospedale “G. Fucito” di Mercato San Severino (SA), con la diagnosi di: “Gozzo multinodulare non tossico” e in data 24.7.2019 veniva sottoposta all'intervento chirurgico di tiroidectomia totale;
il 20.8.2019 l'esame istologico della tiroide veniva refertato dall'Ospedale con la seguente diagnosi: “Tumore Follicolare
non invasivo con caratteristiche nucleari papillari”; in data 18.9.2019 l'attrice si sottoponeva ad una prima visita specialistica presso il dott. e il Persona_1
18.11.2019 presso l'UOC Medicina Nucleare Terapia Radiometabolica dell'Istituto
Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “ Giovanni Pascale” di Napoli, ove veniva certificato che: “ è stata sottoposta a tiroidectomia totale per neoplasia Parte_1
differenziale della tiroide… alla patologia neoplastica di base con guarigione biochimica
incompleta”; in data 18.11.2019 l'attrice veniva ricoverata presso il predetto istituto di
Napoli e dimessa il 20.11.2019 con diagnosi definitiva di: “Sessione di radioterapia.
Tumori Maligni della ghiandola tiroide”; in data 15.1.2020 si sottoponeva nuovamente a visita specialistica con il dott. , il quale certificava: “riferita disfonia Persona_2
cronica a seguito di intervento chirurgico di tiroidectomia totale eseguita in data 24.07.2019.
Ha già eseguito due mesi di logopedia dal mese di settembre 2019”; dalla relazione del CTP
dott. emerge la responsabilità professionale per violazione dei doveri Persona_3
di diligenza, prudenza e perizia dei sanitari dell'Ospedale “G. Fucito” di Mercato
San Severino per “…non aver edotto prima dell'intervento chirurgico la Sig.ra Parte_1
sulla eventualità che non si era in grado di evitare nel corso dell'intervento in quella struttura
sanitaria e con quell'equipe operatoria prevedibili lesioni iatrogene intraoperatorie,
considerato che l'intervento chirurgico non era urgente, che poteva essere differito senza
alcuna conseguenza e che non presentava particolari difficoltà, (la qual cosa) ha precluso al
paziente la possibilità di potersi eventualmente affidare ad altra equipe in grado di garantire
un intervento chirurgico senza alcuna lesione al paziente oltre alla programmata asportazione
della tiroide….in alternativa all'intervento chirurgico classico”.
3 Alla luce di quanto sopra esposto, l'attrice concludeva chiedendo: 1) l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei sanitari del presidio ospedaliero “G. Fucito” di Mercato San Severino, per aver violato tutti quei doveri morali, improntati alle regole della diligenza, prudenza e perizia, e per aver commesso/omesso i trattamenti necessari al fine della cura;
2) condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patiti e patendi subiti dalla 3) condannare la Pt_1
convenuta al pagamento delle spese ed onorari di causa, con Controparte_1
distrazione.
Con comparsa depositata il 14.3.2022, si costituiva in giudizio l'
[...]
di , sostenendo Controparte_1 CP_1
l'improcedibilità, l'inammissibilità della domanda nonché l'infondatezza della pretesa ex adverso avanzata.
La convenuta, in particolare eccepiva che: non risulta provato il nesso di causalità tra l'evento lamentato dall'attrice e il danno per cui è causa;
i sanitari della “AUO San
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” non possono essere considerati responsabili per le presunte omissioni e negligenze lamentate dall'attrice avendo rispettato tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica;
i presunti e generici danni lamentati dall'attrice non sono in alcun modo riconducibili all'operato dei predetti sanitari.
Acquisita documentazione varia, la causa veniva istruita con CTU medico-legale.
Mutato il Giudice, all'udienza dell'11.11.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
4 Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, premettere quanto segue.
Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico nell'ambito della responsabilità contrattuale.
L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale,
comporta, infatti, la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di
“spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu
alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr.
sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12). Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio
5 rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
La riconduzione dell'obbligazione professionale del medico e della struttura in cui il primo opera nell'ambito del rapporto contrattuale e della eventuale responsabilità
che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi,
i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio. Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità
da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del
“contatto”) e dell'evento dannoso, nonché del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini,
Cass. n. 18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. n. 26700/18; Cass.
ord. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà
rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la
6 prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013),
attraverso una ricostruzione non atomistica della complessiva condotta omissiva della struttura sanitaria indicata dall'attore come idonea a cagionare l'evento, in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato come inserito in una sequenza più ampia e coerente (Cass. n. 5487/2019).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n. 18392/2017).
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, e venendo al caso di specie, è
circostanza non contestata, oltre che documentalmente provata dagli atti di causa,
che in data in data 24.7.2019, veniva sottoposta all'intervento chirurgico Parte_1
di tiroidectomia totale presso l'U.O.A. di Chirurgia Generale dell'Ospedale “G.
Fucito” di Mercato San Severino (SA).
Ebbene, il Tribunale ritiene che il rapporto instauratosi tra la e l'azienda Pt_1
ospedaliera convenuta sia stato di tipo contrattuale, con conseguente applicazione del regime di cui agli artt. 1218 e ss. c.c., nei termini sopra chiariti;
difatti,
l'accoglimento della paziente nella struttura ha implicato la messa a disposizione
(non solo della sala operatoria, ma, quanto meno) di tutti i mezzi occorrenti per eseguire l'intervento e trattare il decorso pre e post operatorio, anche in vista di eventuali complicanze, e quindi l'instaurazione di un rapporto di “cura” con la paziente.
Ebbene, tanto premesso in punto di qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le parti in causa, prima di procedere all'esame di tutta la documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU disposta nel 7 corso del giudizio, è opportuno precisare che, per giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, nè esonera la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume. Pertanto, la CTU è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (da ultimo, in tali termini, Cass. n.
30218/2017).
Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie conoscenze tecniche specialistiche (non solo per la comprensione dei fatti accertati, ma) ai fini della loro stessa rilevabilità -
ipotesi, questa, ricorrente nel presente giudizio -, la consulenza tecnica presenta carattere c.d. percipiente, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi,
ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (cfr., per tutte, Cass. n. 4792/13). Con l'ulteriore precisazione che, affinché
possa essere disposta tale consulenza “esplorativa”, la parte deve quanto meno dedurre - come in effetti ha provveduto a fare l'attrice nel caso in esame - i fatti posti a fondamento del proprio diritto, ossia deve allegare le circostanze che necessitano di tali imprescindibili accertamenti tecnici (Cass. n. 11001/03; Cass. S.U. n. 9522/96).
Tanto premesso, le censure che l'attrice muove avverso l'operato dei medici occupati presso l'azienda sanitaria convenuta si fondano essenzialmente su due profili:
1) in primo luogo, viene addotto che il comportamento intraoperatorio dei chirurghi del P.O. G. Fucito di Mercato San Severino, che in data 24.7.2019
sottoposero ad intervento di tiroidectomia totale, è da ritenere Parte_1
8 inadeguato e improntato a negligenza, in quanto provocò alla paziente la lesione iatrogena del nervo laringeo, lesione prevedibile e prevenibile;
2) in secondo luogo, si lamenta che il comportamento dei predetti sanitari fu anche imprudente, in quanto non fu accertata e diagnosticata la lesione del nervo laringeo provocata nel corso dell'intervento chirurgico prima della dimissione e/o nel corso dei successivi controlli ambulatoriali della paziente,
diagnosi effettuata solo in un secondo momento ad opera di altri medici.
Tali doglianze, tuttavia, come emerge dalla documentazione sanitaria in atti e dalla condivisibile CTU espletata dai dott.ri e , sono Persona_4 Persona_5
infondate.
Invero, i CC.TT.UU., con motivazione condivisibile e fatta propria da questo Giudice
(cfr. Cass., Ordinanza n. 4352 del 14.2.2019 secondo cui “Non è carente di motivazione
la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione
di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a
riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni
contenute nella relativa relazione.”), hanno accertato la sussistenza della paralisi della corda vocale vera destra fissa in posizione abduttoria, come lamentata dall'attrice,
ma non hanno riscontrato il nesso di causalità tra la lesione stessa e l'intervento chirurgico effettuato dai sanitari dell' convenuto. CP_2
Infatti, a seguito di una lunga e dettagliata valutazione medico-legale, i CC.TT.UU.
hanno concluso che: “… appare corretta l'indicazione chirurgica alla tiroidectomia eseguita
all'Ospedale Fucito di Mercato San Severino dell'AOU “ Controparte_1
di poiché il quadro era TIR 3b suggestivo di intervento chirurgico e solo
[...] CP_1
l'intervento chirurgico avrebbe potuto, in concreto, chiarire che tipo di patologia
tumorale fosse... Chiarito questo aspetto occorre valutare la disfonia residuata all'intervento
chirurgico del 24/07/2019…. Nella cartella clinica dell'intervento chirurgico del 24/07/2019 9 emerge chiaramente che gli operatori hanno usato occhiali ingranditori, hanno proceduto alla
“…conservazione e visualizzazione completa delle paratiroidi e dei nervi ricorrenti sui due
lati…”, hanno individuato il nervo laringeo ricorrente destro con tenace aderenza tra il
nodulo e lo stesso ricorrente di destra, che viene cautamente allontanato...”. Dunque i
chirurghi, in questo senso, hanno correttamente operato”.
Secondo la difesa dell'attrice l'afonia sarebbe stata una conseguenza diretta dell'intervento chirurgico mal eseguito, tuttavia, i periti hanno accertato che la patologia è insorta gradualmente, per via del decorso cicatriziale post-intervento, in particolare a pag. 27 dell'elaborato si legge: “… se vi fosse stata una lesione nervosa di
tipo meccanico, da danno chirurgico (p.e. una neurotmesi), la disfonia e la disfagia avrebbero
avuto luogo immediatamente. Il fatto che, almeno documentalmente, la disfonia sia comparsa
successivamente (e diagnosticata solo in data 18/09/2019, a circa due mesi dall'intervento
chirurgico), sta a indicare un processo più lento nel quale i nervi sono stati danneggiati
gradualmente È dunque probabile che un fenomeno cicatriziale dovuto alla
asportazione della tiroide abbia imbrigliato il nervo laringeo nel suo insieme
determinando nel tempo la disfonia e la disfagia sempre più marcate…. Evento
questo non correlabile all'operato dei chirurghi ed indipendente dalla condotta
terapeutica poiché le paralisi tardive sono spesso conseguenti a fenomeni
infiltrativo-compressivi indotti da cicatrici operatorie esuberanti non controllabili
e che pertanto non possono portare all'ammissione di responsabilità colposa
dell'operatore”.
Orbene, come anticipato, l'accertamento del nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dei sanitari e l'evento di danno è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo
10 subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle "leges artis".
Con l'ordinanza n. 103454/2021, pubblicata il 20.4.2021, infatti, la Corte di legittimità
ha ribadito come laddove il paziente invochi la responsabilità della struttura sanitaria questo resti sollevato dall'onere di dar prova della colpa del sanitario ma debba, in ogni caso, fornire prova del nesso di causalità fra la condotta posta in essere dal sanitario stesso e l'evento dannoso lamentato.
Posto, infatti, l'intervenuta lesione dell'interesse presupposto del paziente (costituito dal diritto alla salute) potrebbe non essere derivata dalla violazione da parte del sanitario delle regole dell'arte medica – e ciò ancorché tale violazione vi sia stata – il paziente danneggiato dovrà, non solo allegare il mancato rispetto di tali regole, ma anche fornire piena prova che dalla condotta violativa posta in essere dal sanitario sia derivata una diretta lesione della propria salute.
In estrema sintesi, la Corte di Cassazione ha confermato come la sussistenza del nesso causale fra la condotta del sanitario e il danno sia elemento costitutivo della fattispecie e debba, quindi, essere provata dal paziente che dovrà, quindi, dimostrare il collegamento materiale causa/effetto fra l'una e l'altro.
Tutto ciò necessariamente e preliminarmente chiarito, nel caso di specie non risulta provato il nesso causale tra la condotta dei sanitari che ebbero in cura la e i Pt_1
danni lamentati dall'attrice.
In proposito questo giudicante ritiene di condividere le valutazioni espresse dal collegio peritale per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, laddove,
in particolare, è stato ritenuto che la “paralisi della corda vocale vera destra fissa in
posizione abduttoria è stato un evento prevedibile e non evitabile, poiché i sanitari nel corso
11 dell'intervento chirurgico del 24/07/2019 hanno messo in atto tutte le manovre atte ad evitare
la lesione nervosa”.
In presenza di tale quadro clinico, non sussiste, quindi, alcun profilo di responsabilità
colposa dei medici della struttura convenuta, sicchè la domanda risarcitoria della non può che essere rigettata. Pt_1
Altrettanto priva di pregio è, infine, la paventata lesione del diritto di autodeterminazione dell'attrice per non essere stata previamente resa edotta sulla eventualità che non si era in grado di evitare, nel corso dell'intervento, prevedibili lesioni iatrogene intraoperatorie.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. III,
07/10/2021, n. 27268) ha avuto modo di precisare che “In tema di attività medico-
chirurgica i confini entro cui ci si deve muovere ai fini del risarcimento in tema di consenso
informato sono i seguenti: a) nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante
un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale è egli avrebbe
comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto;
b) nell'ipotesi di omissione o
inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli
ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione
del diritto costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il
paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze
dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della
libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici” e, ancora, che “Al fine di ottenere il
risarcimento del danno da lesione del consenso informato, spetta al paziente provare che, se
fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento medico. Non è quindi
sufficiente allegare la mera omessa informazione, non trattandosi di un'ipotesi di danno in re
ipsa” (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9887).
12 Tuttavia, l'attrice nulla ha provato e, ancor prima dedotto, quanto ai danni che sarebbero derivati dalla omessa e/o incompleta informativa ricevuta.
Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022 (valore indeterminabile – complessità bassa), seguono la soccombenza dell'attrice. Parimenti
le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, definitivamente pronunciando nel proc. n. 9427/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
2) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle Controparte_1
spese giudiziali, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Salerno il 29 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 9427 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del
18.11.2024, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Carmine Vitagliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Agropoli (SA), alla Via V. Monti, 9
- Attrice -
E
Controparte_1
(p.iva , in persona del
[...] P.IVA_1
Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv.
Annarita Colantuono ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura -
Funzione Affari Legali -dell' Controparte_1
di , sito in alla Via S. Leonardo
[...] CP_1 CP_1
1 - Convenuta –
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI
come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2024 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'1.12.2021, conveniva in Parte_1
giudizio l' Controparte_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in
[...]
conseguenza del comportamento imperito e negligente tenuto dai sanitari dell' convenuto in occasione dell'intervento di tiroidectomia totale cui CP_2
veniva sottoposta in data 24.7.2019.
A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva che: in data 5.7.2017 si sottoponeva ad un primo esame ecografico addome, tiroide e ghiandole salivari presso lo studio di “Diagnostica per Immagini e Terapia Fisica s.a.s.”, in
Pontecagnano Faiano (SA), con esito “Imponente meteorismo colico che disturba
l'esecuzione dell'esame…tiroide in sede con aumento dimensionale del lobo di destra in
pratica interamente occupato da una formazione nodulare iso-iperecogena d cm 4,4, di
diametro ecografico massimo che deforma il profilo ghiandolare….”; che in data 26.4.2019
ripeteva l'esame ecografico al collo presso il medesimo studio con esito “Esame
eseguito con sonda lineare ad alta risoluzione per lo studio dei tessuti molli superficiali.
Toroide in sede anatomica, di dimensioni aumentate il lobo destro, con evidenza di una
grossolana formazione isoecogena a destra con qualche lacuna anecogena e piccola
calcificazione nel contesto e di una formazione ipoecogena del D. max di 9 mm a sinistra al
polo inferiore”; a seguito dei risultati ecografici, in data 23.7.2019, dopo aver effettuato
2 l'esame citologico su agoaspirato della tiroide, veniva ricoverata nell'U.O.A. di
Chirurgia Generale dell'Ospedale “G. Fucito” di Mercato San Severino (SA), con la diagnosi di: “Gozzo multinodulare non tossico” e in data 24.7.2019 veniva sottoposta all'intervento chirurgico di tiroidectomia totale;
il 20.8.2019 l'esame istologico della tiroide veniva refertato dall'Ospedale con la seguente diagnosi: “Tumore Follicolare
non invasivo con caratteristiche nucleari papillari”; in data 18.9.2019 l'attrice si sottoponeva ad una prima visita specialistica presso il dott. e il Persona_1
18.11.2019 presso l'UOC Medicina Nucleare Terapia Radiometabolica dell'Istituto
Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “ Giovanni Pascale” di Napoli, ove veniva certificato che: “ è stata sottoposta a tiroidectomia totale per neoplasia Parte_1
differenziale della tiroide… alla patologia neoplastica di base con guarigione biochimica
incompleta”; in data 18.11.2019 l'attrice veniva ricoverata presso il predetto istituto di
Napoli e dimessa il 20.11.2019 con diagnosi definitiva di: “Sessione di radioterapia.
Tumori Maligni della ghiandola tiroide”; in data 15.1.2020 si sottoponeva nuovamente a visita specialistica con il dott. , il quale certificava: “riferita disfonia Persona_2
cronica a seguito di intervento chirurgico di tiroidectomia totale eseguita in data 24.07.2019.
Ha già eseguito due mesi di logopedia dal mese di settembre 2019”; dalla relazione del CTP
dott. emerge la responsabilità professionale per violazione dei doveri Persona_3
di diligenza, prudenza e perizia dei sanitari dell'Ospedale “G. Fucito” di Mercato
San Severino per “…non aver edotto prima dell'intervento chirurgico la Sig.ra Parte_1
sulla eventualità che non si era in grado di evitare nel corso dell'intervento in quella struttura
sanitaria e con quell'equipe operatoria prevedibili lesioni iatrogene intraoperatorie,
considerato che l'intervento chirurgico non era urgente, che poteva essere differito senza
alcuna conseguenza e che non presentava particolari difficoltà, (la qual cosa) ha precluso al
paziente la possibilità di potersi eventualmente affidare ad altra equipe in grado di garantire
un intervento chirurgico senza alcuna lesione al paziente oltre alla programmata asportazione
della tiroide….in alternativa all'intervento chirurgico classico”.
3 Alla luce di quanto sopra esposto, l'attrice concludeva chiedendo: 1) l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei sanitari del presidio ospedaliero “G. Fucito” di Mercato San Severino, per aver violato tutti quei doveri morali, improntati alle regole della diligenza, prudenza e perizia, e per aver commesso/omesso i trattamenti necessari al fine della cura;
2) condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patiti e patendi subiti dalla 3) condannare la Pt_1
convenuta al pagamento delle spese ed onorari di causa, con Controparte_1
distrazione.
Con comparsa depositata il 14.3.2022, si costituiva in giudizio l'
[...]
di , sostenendo Controparte_1 CP_1
l'improcedibilità, l'inammissibilità della domanda nonché l'infondatezza della pretesa ex adverso avanzata.
La convenuta, in particolare eccepiva che: non risulta provato il nesso di causalità tra l'evento lamentato dall'attrice e il danno per cui è causa;
i sanitari della “AUO San
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” non possono essere considerati responsabili per le presunte omissioni e negligenze lamentate dall'attrice avendo rispettato tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica;
i presunti e generici danni lamentati dall'attrice non sono in alcun modo riconducibili all'operato dei predetti sanitari.
Acquisita documentazione varia, la causa veniva istruita con CTU medico-legale.
Mutato il Giudice, all'udienza dell'11.11.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
4 Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, premettere quanto segue.
Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico nell'ambito della responsabilità contrattuale.
L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale,
comporta, infatti, la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di
“spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu
alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr.
sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12). Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio
5 rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
La riconduzione dell'obbligazione professionale del medico e della struttura in cui il primo opera nell'ambito del rapporto contrattuale e della eventuale responsabilità
che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi,
i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio. Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità
da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del
“contatto”) e dell'evento dannoso, nonché del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini,
Cass. n. 18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. n. 26700/18; Cass.
ord. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà
rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la
6 prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013),
attraverso una ricostruzione non atomistica della complessiva condotta omissiva della struttura sanitaria indicata dall'attore come idonea a cagionare l'evento, in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato come inserito in una sequenza più ampia e coerente (Cass. n. 5487/2019).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n. 18392/2017).
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, e venendo al caso di specie, è
circostanza non contestata, oltre che documentalmente provata dagli atti di causa,
che in data in data 24.7.2019, veniva sottoposta all'intervento chirurgico Parte_1
di tiroidectomia totale presso l'U.O.A. di Chirurgia Generale dell'Ospedale “G.
Fucito” di Mercato San Severino (SA).
Ebbene, il Tribunale ritiene che il rapporto instauratosi tra la e l'azienda Pt_1
ospedaliera convenuta sia stato di tipo contrattuale, con conseguente applicazione del regime di cui agli artt. 1218 e ss. c.c., nei termini sopra chiariti;
difatti,
l'accoglimento della paziente nella struttura ha implicato la messa a disposizione
(non solo della sala operatoria, ma, quanto meno) di tutti i mezzi occorrenti per eseguire l'intervento e trattare il decorso pre e post operatorio, anche in vista di eventuali complicanze, e quindi l'instaurazione di un rapporto di “cura” con la paziente.
Ebbene, tanto premesso in punto di qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le parti in causa, prima di procedere all'esame di tutta la documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU disposta nel 7 corso del giudizio, è opportuno precisare che, per giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, nè esonera la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume. Pertanto, la CTU è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (da ultimo, in tali termini, Cass. n.
30218/2017).
Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie conoscenze tecniche specialistiche (non solo per la comprensione dei fatti accertati, ma) ai fini della loro stessa rilevabilità -
ipotesi, questa, ricorrente nel presente giudizio -, la consulenza tecnica presenta carattere c.d. percipiente, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi,
ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (cfr., per tutte, Cass. n. 4792/13). Con l'ulteriore precisazione che, affinché
possa essere disposta tale consulenza “esplorativa”, la parte deve quanto meno dedurre - come in effetti ha provveduto a fare l'attrice nel caso in esame - i fatti posti a fondamento del proprio diritto, ossia deve allegare le circostanze che necessitano di tali imprescindibili accertamenti tecnici (Cass. n. 11001/03; Cass. S.U. n. 9522/96).
Tanto premesso, le censure che l'attrice muove avverso l'operato dei medici occupati presso l'azienda sanitaria convenuta si fondano essenzialmente su due profili:
1) in primo luogo, viene addotto che il comportamento intraoperatorio dei chirurghi del P.O. G. Fucito di Mercato San Severino, che in data 24.7.2019
sottoposero ad intervento di tiroidectomia totale, è da ritenere Parte_1
8 inadeguato e improntato a negligenza, in quanto provocò alla paziente la lesione iatrogena del nervo laringeo, lesione prevedibile e prevenibile;
2) in secondo luogo, si lamenta che il comportamento dei predetti sanitari fu anche imprudente, in quanto non fu accertata e diagnosticata la lesione del nervo laringeo provocata nel corso dell'intervento chirurgico prima della dimissione e/o nel corso dei successivi controlli ambulatoriali della paziente,
diagnosi effettuata solo in un secondo momento ad opera di altri medici.
Tali doglianze, tuttavia, come emerge dalla documentazione sanitaria in atti e dalla condivisibile CTU espletata dai dott.ri e , sono Persona_4 Persona_5
infondate.
Invero, i CC.TT.UU., con motivazione condivisibile e fatta propria da questo Giudice
(cfr. Cass., Ordinanza n. 4352 del 14.2.2019 secondo cui “Non è carente di motivazione
la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione
di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a
riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni
contenute nella relativa relazione.”), hanno accertato la sussistenza della paralisi della corda vocale vera destra fissa in posizione abduttoria, come lamentata dall'attrice,
ma non hanno riscontrato il nesso di causalità tra la lesione stessa e l'intervento chirurgico effettuato dai sanitari dell' convenuto. CP_2
Infatti, a seguito di una lunga e dettagliata valutazione medico-legale, i CC.TT.UU.
hanno concluso che: “… appare corretta l'indicazione chirurgica alla tiroidectomia eseguita
all'Ospedale Fucito di Mercato San Severino dell'AOU “ Controparte_1
di poiché il quadro era TIR 3b suggestivo di intervento chirurgico e solo
[...] CP_1
l'intervento chirurgico avrebbe potuto, in concreto, chiarire che tipo di patologia
tumorale fosse... Chiarito questo aspetto occorre valutare la disfonia residuata all'intervento
chirurgico del 24/07/2019…. Nella cartella clinica dell'intervento chirurgico del 24/07/2019 9 emerge chiaramente che gli operatori hanno usato occhiali ingranditori, hanno proceduto alla
“…conservazione e visualizzazione completa delle paratiroidi e dei nervi ricorrenti sui due
lati…”, hanno individuato il nervo laringeo ricorrente destro con tenace aderenza tra il
nodulo e lo stesso ricorrente di destra, che viene cautamente allontanato...”. Dunque i
chirurghi, in questo senso, hanno correttamente operato”.
Secondo la difesa dell'attrice l'afonia sarebbe stata una conseguenza diretta dell'intervento chirurgico mal eseguito, tuttavia, i periti hanno accertato che la patologia è insorta gradualmente, per via del decorso cicatriziale post-intervento, in particolare a pag. 27 dell'elaborato si legge: “… se vi fosse stata una lesione nervosa di
tipo meccanico, da danno chirurgico (p.e. una neurotmesi), la disfonia e la disfagia avrebbero
avuto luogo immediatamente. Il fatto che, almeno documentalmente, la disfonia sia comparsa
successivamente (e diagnosticata solo in data 18/09/2019, a circa due mesi dall'intervento
chirurgico), sta a indicare un processo più lento nel quale i nervi sono stati danneggiati
gradualmente È dunque probabile che un fenomeno cicatriziale dovuto alla
asportazione della tiroide abbia imbrigliato il nervo laringeo nel suo insieme
determinando nel tempo la disfonia e la disfagia sempre più marcate…. Evento
questo non correlabile all'operato dei chirurghi ed indipendente dalla condotta
terapeutica poiché le paralisi tardive sono spesso conseguenti a fenomeni
infiltrativo-compressivi indotti da cicatrici operatorie esuberanti non controllabili
e che pertanto non possono portare all'ammissione di responsabilità colposa
dell'operatore”.
Orbene, come anticipato, l'accertamento del nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dei sanitari e l'evento di danno è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo
10 subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle "leges artis".
Con l'ordinanza n. 103454/2021, pubblicata il 20.4.2021, infatti, la Corte di legittimità
ha ribadito come laddove il paziente invochi la responsabilità della struttura sanitaria questo resti sollevato dall'onere di dar prova della colpa del sanitario ma debba, in ogni caso, fornire prova del nesso di causalità fra la condotta posta in essere dal sanitario stesso e l'evento dannoso lamentato.
Posto, infatti, l'intervenuta lesione dell'interesse presupposto del paziente (costituito dal diritto alla salute) potrebbe non essere derivata dalla violazione da parte del sanitario delle regole dell'arte medica – e ciò ancorché tale violazione vi sia stata – il paziente danneggiato dovrà, non solo allegare il mancato rispetto di tali regole, ma anche fornire piena prova che dalla condotta violativa posta in essere dal sanitario sia derivata una diretta lesione della propria salute.
In estrema sintesi, la Corte di Cassazione ha confermato come la sussistenza del nesso causale fra la condotta del sanitario e il danno sia elemento costitutivo della fattispecie e debba, quindi, essere provata dal paziente che dovrà, quindi, dimostrare il collegamento materiale causa/effetto fra l'una e l'altro.
Tutto ciò necessariamente e preliminarmente chiarito, nel caso di specie non risulta provato il nesso causale tra la condotta dei sanitari che ebbero in cura la e i Pt_1
danni lamentati dall'attrice.
In proposito questo giudicante ritiene di condividere le valutazioni espresse dal collegio peritale per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, laddove,
in particolare, è stato ritenuto che la “paralisi della corda vocale vera destra fissa in
posizione abduttoria è stato un evento prevedibile e non evitabile, poiché i sanitari nel corso
11 dell'intervento chirurgico del 24/07/2019 hanno messo in atto tutte le manovre atte ad evitare
la lesione nervosa”.
In presenza di tale quadro clinico, non sussiste, quindi, alcun profilo di responsabilità
colposa dei medici della struttura convenuta, sicchè la domanda risarcitoria della non può che essere rigettata. Pt_1
Altrettanto priva di pregio è, infine, la paventata lesione del diritto di autodeterminazione dell'attrice per non essere stata previamente resa edotta sulla eventualità che non si era in grado di evitare, nel corso dell'intervento, prevedibili lesioni iatrogene intraoperatorie.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. III,
07/10/2021, n. 27268) ha avuto modo di precisare che “In tema di attività medico-
chirurgica i confini entro cui ci si deve muovere ai fini del risarcimento in tema di consenso
informato sono i seguenti: a) nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante
un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale è egli avrebbe
comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto;
b) nell'ipotesi di omissione o
inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli
ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione
del diritto costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il
paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze
dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della
libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici” e, ancora, che “Al fine di ottenere il
risarcimento del danno da lesione del consenso informato, spetta al paziente provare che, se
fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento medico. Non è quindi
sufficiente allegare la mera omessa informazione, non trattandosi di un'ipotesi di danno in re
ipsa” (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9887).
12 Tuttavia, l'attrice nulla ha provato e, ancor prima dedotto, quanto ai danni che sarebbero derivati dalla omessa e/o incompleta informativa ricevuta.
Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022 (valore indeterminabile – complessità bassa), seguono la soccombenza dell'attrice. Parimenti
le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, definitivamente pronunciando nel proc. n. 9427/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
2) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle Controparte_1
spese giudiziali, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Salerno il 29 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
13