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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 124/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. MARCO ROSSI Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giordano Canepa, presso il cui studio in Busalla, V. Milite
Ignoto 25 A/10, è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Vristina Tufano, presso il cui studio in Chiavari, Via Nino
Bixio 19/24, è elettivamente domiciliata,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza reietta e disattesa e previe le declaratorie del caso e meglio viste, in rifor- ma della impugnata sentenza Tribunale Ordinario di Genova VI Sezione Civile nel- la persona del Giudice Unico G.O.P. Avv. Alessandro Mauceri n. 2764/2021 pub- blicata il 22.12.2021 (RG n. 11328/2018), anche per l'effetto devolutivo, così prov- vedere: nel merito in via principale: - in accoglimento della spiegata impugnazione e della avanzata opposizione riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Ge- nova sopra meglio identificata poiché erronea, errata, non motivata, affetta da vi-
1 zio di ultrapetizione e, conseguentemente, in riforma della stessa, annullare e re- vocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2418/2018 (RG n. 6770/2018) emesso dal
Tribunale di Genova in data 25.06.2018 e notificato in data 03.07.2018, in ogni sua parte, siccome inefficace, errato, emesso in totale assenza dei presupposti legittimanti e/o su presupposti palesemente errati, infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, mandando in ogni caso integralmente assolta l'odierna conchiudente da ogni e qualsivoglia avversa pretesa, rilevando in particolare che il
Giudice di Prime Cure: - ha erroneamente ritenuto valido ed efficace il subappalto non autorizzato dalla committente;
- ha ritenuto provato l'avverso credito sulla scorta di una CTU inammissibile poiché meramente esplorativa, fondata esclusi- vamente su presunzioni, su contraddittorie, generiche ed inattendibili dichiarazioni testimoniali e non su dati oggettivi ed inconfutabili;
nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto in via principa- le, in accoglimento della spiegata impugnazione e della avanzata opposizione ri- formare l'impugnata sentenza del Tribunale di Genova sopra meglio identificata poiché erronea, errata, non motivata, affetta da vizio di ultrapetizione e, conse- guentemente, in riforma della stessa, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2418/2018 (RG n. 6770/2018) emesso dal Tribunale di Genova in data
25.06.2018 e notificato in data 03.07.2018 e rideterminare l'importo preteso da nei confronti della in € 5.545,04 (anziché € 19.000,00) CP_1 Parte_1 pari ad € 37.545,04 (di cui alla CTU per le sole lavorazioni asseritamente realizza- te dall'appellata) detratti i già ricevuti € 32.000,00 (3.000 + 2.000 + 15.000 +
12.000) come meglio specificato in narrativa ed ammesso dalla stessa CP_1
In via istruttoria: - per scrupolo di cauta difesa, solo ove ritenuto del caso in
[...] senso favorevole all'odierna appellante e sulla scorta di quanto emerso alla luce dell'avversa comparsa di costituzione e risposta e di quanto precedentemente de- dotto ed eccepito – si insta per la preventiva ammissione di mezzi di prova ovvero ammissione di produzione di documenti aventi ad oggetto il pagamento da parte di ad Esse. di fatture di fornitura di materiale e noleggio per il Parte_1 CP_1 cantiere in oggetto, documenti non precedentemente allegati perché non oggetto del decreto ingiuntivo opposto, né del relativo giudizio di opposizione, come sopra dedotto ed eccepito da parte della ovvero per l'ammissione ai sensi Parte_1 dell'art. 210 c.p.c. di ordine di esibizione rivolto alla Esse. avente ad oggetto CP_1 le fatture emesse dalla stessa nei confronti della ed i CP_1 Parte_1 pagamenti ricevuti da da parte della in ordine alle forni- CP_1 Parte_1 ture di materiali e noleggi da parte della . per il cantiere del Comune CP_1 CP_1 di Sant'Olcese relativo al contratto di subappalto per cui è causa. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
2 Per la parte Appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione e con i provvedimenti meglio visti, respin- gere integralmente l'appello proposto dalla Parte_2
e le domande tutte formulate in quanto inammissibile ed infondato
[...] in fatto ed in diritto per le motivazioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'appellata sentenza del Tribunale di Genova Se- zione VI Civile n. 2764/2021 del 22.12.2021. Con vittoria dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Parte_1
Tribunale di Genova le aveva ingiunto di pagare a l'importo CP_1 di € 19.000,00, quale residuo corrispettivo per le opere relative a contratto di subappalto n. 2/02, il cui corrispettivo complessivo era pari a € 46.000,00, subappalto stipulato nell'ambito del contratto pubblico del Comune di
Sant'Olcese, denominato “Lavori di ristrutturazione del fabbricato sito in
Piazza Marconi n. 25 da adibire a sede comunale.”.
Istruita la controversia attraverso escussione di testimoni e licenziamento di
CTU, con sentenza n. n. 2764 del 22 dicembre 2021 il Tribunale di Ge- nova così statuiva:
“definitivamente pronunziando,
1) Respinge l'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
(c.f. /p.i. nei confronti della . Pt_3 P.IVA_1 CP_1 Controparte_1
( c.f./p.i. e per l'effetto conferma il decreto
[...] P.IVA_2 ingiuntivo opposto n. 2418/2018
2) Dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 2418/2018 ex art.
654 I co cpc
3) Dichiara tenuta e condanna la Parte_1
(c.f. /p.i. in persona del suo legale rappresentante pro tempo- P.IVA_1 re a rifondere alla . ( c.f./p.i. CP_1 Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore le P.IVA_2 spese di lite, che liquida in € 29,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compenso professionale, oltre il 15% del compenso professionale per rimborso forfetta- rio spese generali, I.V.A. e C.p.a. come per legge;
4) pone le spese della CTU, comprese quelle del CTP della convenuta op- posta, definitivamente a carico esclusivo di parte attrice opponente”.
3 Avverso tale decisione interponeva appello con atto di cita- Parte_1 zione ritualmente notificato in data 14/17 febbraio 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 17 CP_1 maggio 2022, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza riservata 23 luglio 2023 la Corte respingeva l'istanza di so- spensione dell'esecutività della sentenza impugnata e rinviava la controver- sia per precisazione delle conclusioni al 17 gennaio 2024, incombente poi posticipato al 20 marzo 2024, stante la necessità di assegnazione a nuovo relatore, il sovraccarico del cui ruolo imponeva ulteriore rinvio al 19 giugno
2024.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 25 giugno 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Errata interpretazione del Tribu- nale sulla legittimità della pretesa creditoria della subappaltatrice pur in pre- senza di espressi limiti sull'entità dell'importo subappaltabile (pagg.
7 -10 sentenza di primo grado)”, si duole che il Tribunale abbia accolto Parte_1 la pretesa dell'impresa volta a ottenere un corrispettivo superiore a quello per il quale la stazione appaltante aveva autorizzato il subappalto, contratto che, allega l'appellante, sarebbe affetto da nullità e inefficacia per illiceità dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1423 c.c., rilevabile anche d'ufficio dal Giudice.
Evidenzia l'appellante che, nella fattispecie, il contratto di subappalto non poteva superare i 5.000,00 euro, attesi gli importi massimi di legge consentiti per i subappalti di opere pubbliche.
Il Collegio ritiene il motivo ai limiti dell'ammissibilità e, comunque, in- fondato. omette del tutto di confrontarsi con l'argomentazione del primo Parte_1
Giudice contenuta alle pagg. 8 e 9 della decisione impugnata.
Ivi il Tribunale muove dalla considerazione secondo cui, a mente dell'art. 1656 c.c., il subappalto è consentito soltanto ove sia autorizzato dal commit- tente e dà conto dell'evoluzione della dottrina che, dal più risalente orienta-
4 mento che considerava tale invalidità come annullabilità da farsi valere da parte del committente o come nullità, ha più di recente ritenuto la validità del subappalto concluso in assenza dell'autorizzazione del committente, che po- trebbe agire soltanto per la risoluzione del contratto, secondo i principi ge- nerali in tema di inadempimento.
L'appellante non formula alcuna censura a tale ricostruzione, limitandosi a ribadire quanto già sostenuto in primo grado, ovverosia che, vertendosi in materia di appalti pubblici, il subappalto sarebbe nullo in quanto conferito per importo superiore al consentito per legge e autorizzato limitatamente all'importo di € 5.000,00.
Occorre tuttavia considerare che, nella fattispecie, non ricorre l'ipotesi con- templata dall'art. 21 L. n. 646/1982 (che vieta all'appaltatore di un'opera pubblica di cedere in subappalto o a cottimo l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l'autorizzazione dell'autorità competente preve- dendo, a carico del contravventore, la sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda), posto che risulta documentalmente che, nell'ambito del con- tratto di appalto stipulato in data 11 settembre 2012 tra il CP_2
Sant'Olcese e Munte snc in qualità di capogruppo di ATI, il predetto CP_2 aveva autorizzato il subappalto a per opere murarie, per un im- CP_1 porto presunto di € 5.000,00 (doc. 6 fascicolo primo grado appellante).
Le argomentazioni del primo Giudice appaiono pienamente condivisibili e occorre altresì osservare che l'appellante non sottopone a censura alcuna neppure l'ulteriore considerazione, dal Tribunale ritenuta dirimente per fare insorgere l'obbligazione di pagamento nei confronti del subappaltatore, ov- verosia il dato, pacifico, che pur essendo il subappalto autorizzato limitata- mente all'importo di € 5.000,00, prima che la convenuta opposta Parte_1 odierna appellata facesse valere la propria pretesa creditoria relativa al sal- do del corrispettivo per le lavorazioni eseguite, le aveva corrisposto il com- plessivo importo di € 32.000,00 (ben superiore a quanto autorizzato dalla stazione appaltante), così manifestando per facta concludentia, la volontà di approvare l'esecuzione di opere anche per un importo superiore a quanto autorizzato dalla stazione appaltante.
Infondati si palesano altresì il secondo e il terzo motivo d'appello, che per ragioni di connessione è opportuno esaminare congiuntamente, e che sono rubricati, rispettivamente, “Inammissibilità della CTU meramente esplorativa e presuntiva . Erroneità della CTU e della sentenza” e “Errata
5 interpretazione della CTU .- divieto di ultrapetizione – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. – motivazione errata.”. allega che il Tribunale non avrebbe dovuto disporre CTU per- Parte_1 ché era esplorativa e, in ogni caso, che da tale CTU, oltre che dalle osser- vazioni della CT di parte, era emersa l'impossibilità di stabilire con certezza chi realmente avesse eseguito i lavori oggetto della perizia.
Anche i tecnici comunali avevano affermato di non sapere chi avesse ese- guito le opere e il CTU si è basato su deposizioni contraddittorie mentre, at- teso l'ampio lasso di tempo trascorso (i lavori erano stati eseguiti nel 2012), non era stato accertato né chi avesse eseguito le opere, né la posa in opera dei materiali cui il CTU ha fatto riferimento.
Evidenzia l'appellante che il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto il preteso saldo della fattura n. 40/2013, emessa per “Opere impiantistiche ed edili come da contratto di subappalto del Vostro cantiere di S. Olcese Piazza
Marconi 25”.
Esse Ci non aveva avanzato pretese per forniture di materiale, evidente- mente perché l'aveva regolarmente pagata per forniture e noleggi. Pt_1
La CTU, prosegue l'appellante, ha quantificato le presumibili opere svolte dall'odierna appellata in € 37.545,04 (cui non doveva aggiungersi IVA) e, de- traendo da tale importo quanto Esse Ci ammette di avere ricevuto (€
32.000,00), il presunto credito sarebbe pari, al più, ad € 5.545,04, non do- vendosi conteggiare i pretesi costi per forniture, non oggetto della fattura azionata con il ricorso monitorio.
Si duole l'appellante che il CTU abbia invece sommato i corrispettivi per i la- vori e quelli per forniture, così pervenendo a un totale di € 52.489,00 e che il primo Giudice, aderendo acriticamente alle risultanze della CTU, sia incorso in vizio di ultrapetizione, riconoscendo alla convenuta opposta anche gli im- porti delle forniture.
Rileva il Collegio che l'attenta lettura dell'elaborato peritale conduce a di- sattendere anche queste doglianze di Parte_1
La Consulenza Tecnica di cui si discute è stata disposta dal primo Giudice dopo avere dato corso alle prove testimoniali, attraverso le quali erano stati individuati i lavori svolti dalla convenuta opposta e oggetto del quesito era l'accertamento di tali opere, nonché la quantificazione del relativo corrispet- tivo sulla scorta del prezziario regionale del 2012 delle opere edili e impianti- stiche e l'indicazione dei costi sostenuti dall'impresa.
6 Il mezzo istruttorio non è dunque stato utilizzato per esonerare la parte con- venuta opposta dai suoi oneri probatori, bensì, correttamente, per coadiuva- re il giudice nella valutazione delle prove, già acquisite, circa l'esecuzione dei lavori.
Contrariamente a quanto opinato dall'odierna appellante, il CTU non si è af- fatto espresso in termini di mera possibilità circa l'esecuzione delle opere da parte di bensì ha proceduto a quantificare misura e corrispettivi sol- CP_1 tanto delle lavorazioni per le quali era certo (perché le deposizioni testimo- niali convergevano sul punto) che fossero state effettuate dalla convenuta opposta, omettendo di quantificare le lavorazioni parziali, proprio perché non vi era certezza in ordine alla porzione eseguita dall'impresa subappalta- trice (cfr. l'elaborato peritale a pag. 46, dove si legge, appunto, “Ulteriori opere eseguite quali: - opere di muratura., coloriture pareti e soffitti, comple- tamento posa piastrelle e rivestimenti, - completamento controsoffitti, sono state eseguite in forma parziale ma non essendo specificato nè dai testi né dalla documentazione in atti a quale piano e/o a quale porzione dell'edificio si riferiscano, non è possibile effettuarne alcuna quantificazione”).
Quanto alle forniture che non erano oggetto della fattura posta a base del ricorso monitorio, l'accertamento circa la debenza o meno da parte di Pt_1 di somme ulteriori rispetto a quelle già corrisposte a presupponeva CP_1 la quantificazione dell'importo complessivamente dovuto, comprensivo di la- vorazioni e di costi sostenuti da per l'acquisto dei materiali a dette CP_1 lavorazioni riferiti e non può pertanto ritenersi che il primo Giudice sia incor- so in vizio di ultrapetizione.
L'impugnata decisione ha infatti confermato il decreto ingiuntivo opposto do- po avere accertato, con l'ausilio della CTU, che detto importo era addirittura superiore a quello risultante dalla somma delle fatture già pagate da e Pt_1 quella posta a base del ricorso monitorio.
In relazione alla quantificazione deli costi per l'acquisto dei materiali, occorre infine rilevare che il CTU vi è pervenuto esaminando con la massima cura la documentazione prodotta dalla subappaltatrice e considerando unicamente le fatture per acquisti la cui certa riferibilità al cantiere di p.zza Marconi 25,
Sant'Olcese, emergeva dall'esame congiunto delle fatture, delle dichiarazio- ni testimoniali e dei DDT.
7 Le spese di lite del presente grado, secondo il principio di cui all'art. 91
c.p.c., seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante.
Dette spese vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al
DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00) e della natura della controversia;
1. fase di studio € 1.134,00
2. fase introduttiva € 921,00
3. fase di trattazione € 1.843,00
4. fase decisionale € 1.911,00
Totale complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e iVA ove dovuta;
3) Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 3 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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