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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 913/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025 per la causa promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. Pisano Parte_1
Angelo, contro e rappresentati e difesi Controparte_1 Parte_2 Parte_3
dall'Avv. La Capria Domenico e dall'Avv. Maria Valeria D'Andrea, nonché contro
[...]
, e , rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Ferraro, nonché CP_2 CP_3 CP_4
nei confronti del , contumace, si dà atto che tutte le parti costituite Controparte_5
hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può rite nersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 913 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 913/2022 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Arimondi n. 37, Laureana di RE (RC), presso lo studio dell'Avv. Pisano Angelo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], (c.f. , Controparte_1 C.F._2 Pt_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ),
[...] C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Via Bruno Pt_3
Buozzi n.73, Palmi (RC), presso lo studio dell'Avv. La Capria Domenico e dell'Avv. Maria Valeria
D'Andrea, che li rappresentano e difendono per procura in atti;
CONVENUTI
E CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._4 CP_3
) e , nato a [...] il [...] C.F._5 CP_4
(c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in Via Bruno Buozzi n.73, Palmi (RC), C.F._6 presso lo studio dell'Avv. Simone Ferraro, che li rappresenta e difende per procura in atti.
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del sindaco legale Controparte_5 P.IVA_1
rappresentante p.t.,
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Regolamento di confini. Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con l'atto introduttivo, l'attore esponeva: Parte_1
- di essere proprietario di un terreno, ricevuto per donazione con rogito notarile del 4.8.2016, sito in agro del comune di Laureana di RE, località Barbasano, in catasto riportato al Fgl di mappa 3,
p.lle 103, 172 e 173;
- che le predette particelle confinavano con il terreno coltivato dai Sigg. – in catasto Pt_2 CP_1
riportato al Fgl di mappa 3, p.lle 155 e 156, in testa al Comune di Laureana di RE, concedente, ed , , e Controparte_1 Parte_3 Controparte_2 CP_4 CP_3
superficiari; Parte_2
-la linea di confine tra le proprietà risultava incerta, tanto che le parti avevano posto in essere un tentativo per regolarizzarlo, senza buon esito, atteso che erano incorse delle vicende penali tra le parti.
In conclusione, il adiva l'intestato Tribunale per chiedere l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni:
“a) accertare, preliminarmente, con l'ausilio dei mezzi istruttori adatti all'uopo (Ctu), la esatta linea di confine tra le p.lle dell'attore n. 103, 172 e 173 del Fgl. 3, e le p.lle di parte convenuta n. 155 e
156, stesso foglio di mappa, affinché ne discenda la certezza oggettiva dei limiti e della consistenza delle proprietà di ciascuna delle parti;
b) per effetto del predetto accertamento, rimarcare con appositi segni visibili (picchetti o altro), il tracciamento del confine, effettuando anche rilievi fotografici.”
Si costituivano tardivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.10.2022,
[...]
e i quali evidenziavano che vi erano stati tentativi di CP_1 Parte_2 Parte_3
accordo con la controparte sulla individuazione dei confini (anche con la nomina di tecnici), che secondo i convenuti, doveva essere tracciato partendo dalla particella 121 sino alla particella 156; in proposito, i convenuti evidenziavano che le misurazioni effettuate dai tecnici scelti riguardavano le particelle 155 e 156 dei medesimi convenuti e le particelle del partendo dal confine della Pt_1
particella (tra la particella 155 e 121 di proprietà dell'altra ditta) e non dal cancello (come sostenuto dallo stesso sino a giungere al confine tra la particella 156 e 103. Ribadivano la disponibilità Pt_1
ad un accordo, purché ci si attenesse alla delimitazione tra le due proprietà (proprietà - CP_1 Pt_2
e proprietà partendo dall'esatto confine che va dalla particella 155 sino a giungere al confine Pt_1
tra la particella 156 e la particella 103 (segnatamente, fino alla particella angolo 102 – 103 confinante con la particella 156). In conclusione, i convenuti e chiedevano di “- Controparte_1 Parte_2 Parte_3
accertare e dichiarare, attraverso la nomina di un CTU l'esatta delimitazione dei confini relativi alle rispettive proprietà delle parti interessate, partendo dall'esatto confine che va dalla particella 155 sino a giungere al confine tra la particella 156 e la particella 103.”
Si costituivano, tardivamente con comparsa di costituzione depositata il 5.10.2022, anche
[...]
, e , i quali riprendevano le medesime argomentazioni e CP_2 CP_3 CP_4
conclusioni degli altri convenuti.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 14.10.2022, il Giudice, dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto e rilevato il mancato Controparte_5
espletamento della mediazione preventiva obbligatoria ex D.lgs. 28/2010, assegnava termine per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Alla successiva udienza del 7.04.2023 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
La causa veniva istruita con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio (con rigetto delle prove orali richieste dall'attore ). Alla luce del deposito della relazione peritale, veniva Parte_1
espletato il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. il quale si rilevata tuttavia infruttuoso.
Pertanto, il giudizio veniva assegnato in decisione.
2. L'azione proposta dall'attore (cui i convenuti hanno aderito) deve essere inquadrata Parte_1
nella fattispecie tipica di regolamento di confini ex art. 950 cc.
L'azione prevista dall'art. 950 cc presuppone l'incertezza oggettiva e soggettiva dei confini tra due fondi nell'ipotesi nella quale manda una demarcazione visibile (incertezza oggettiva), oppure perché questa, pur esistendo, è inidonea a separare i fondi in modo certo e definitivo (incertezza soggettiva), anche nell'ipotesi nella quale non è in atto il possesso promiscuo della zona intermedia (cfr.
Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, n.22590) con la conseguenza che, ove sussistente l'usurpazione perpetrata dal convenuto a mezzo dello “sconfinamento”, l'attore potrà chiedere la restituzione della porzione di fondo occupata se con la stessa contesta l'effettiva estensione del diritto del proprietario dei fondi confinanti.
Siffatti estremi connotano l'azione di regolamento di confini, aspetti che la differenziano dall'azione di rivendica ciò in quanto il criterio distintivo dell'azione di rivendica rispetto all'azione di regolamento dei confini si fonda nell'esistenza nella prima, del contrasto fra i titoli di proprietà a fronte di un contrasto tra l'estensione dei fondi che caratterizza la seconda, e anche quando viene proposta la domanda di restituzione dei terreni inglobati non muta la natura dell'azione in quanto le determinazioni di parte attrice sono dirette esclusivamente a rientrare nella disponibilità della zona di terreno contestata, contestazione che non si traduce necessariamente in una contestazione dei titoli di proprietà, ben potendo l'eliminazione dell'incertezza dei confini determinare l'effetto restitutorio, in ordine al quale la volontà dell'attore di rientrare nella disponibilità della porzione del terreno oggetto di controversia è diretta esclusivamente al fine di consentire l'effettivo recupero del bene ove il regolamento di confini si realizzi in senso favorevole all'attore. Con la inevitabile conseguenza che allorché oggetto del giudizio sia non la contestazione dei titoli di attribuzione della proprietà ma, come nel caso di specie, la rispettiva estensione di beni diversi e tra loro contigui, nel qual caso si verte senza ombra di dubbio nell' ipotesi dell'azione di regolamento di confini.
Tanto premesso, deve osservarsi che l'attore non contesta in alcun modo la titolarità del diritto di proprietà dei convenuti (né viceversa), ma esclusivamente una situazione di incertezza nel confine tra i rispettivi fondi.
Orbene nell'azione di regolamento di confini, che si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, e il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cfr.
Cassazione civile sez. II, 02/07/2024, n.18108, Cassazione civile sez. II, 30/04/2024, n.11557,
Cassazione civile sez. II, 24/04/2018, n.10062, Cassazione civile sez. II, 07/09/2012, n.14993).
Per l'accertamento del reale confine tra i due fondi è stata dedotta e ammessa consulenza tecnica di ufficio, le cui risultanze sono state condivise da tutte le parti in causa.
Il ctu, come emerge dalla relazione in atti, ha provveduto a rilevare il confine tra le proprietà dell'attore (Foglio 3 –Particelle 103, 172 e 173) e la proprietà dei convenuti (Foglio Pt_1 CP_1
3 Particelle 155 e 156), attualmente apposto con rete metallica o filo spinato e pali in legno.
Al riguardo il ctu ha potuto rilevare che: “Come già detto al precedente capitolo 2 paragrafo c, con la sovrapposizione del rilievo alla canapina, è stato accertato che la recinzione non coincide col confine catastale. Non è stata riscontrata la presenza di antiche segni rappresentativi di delimitazione. La recinzione rilevata è costituita, in larga maggioranza, da pali in legno con qualche palo in cls e rete metallica o filo spinato, tratti con paletti metallici e rete. Considerato lo stato conservativo della quasi totalità dei pali in legno, della rete metallica e del filo spianto, si presume che gli stessi potrebbero essere stati messi a dimora da diversi decenni. Lungo la recinzione, tra le particelle 172 e 156 in prossimità del fabbricato “F” è stata rilevata la presenza di una pianta sambuco che potrebbe rappresentare, secondo le usanze locali, un elemento di confine.
Dunque, il c.t.u. ha provveduto a sovrapporre i rilievi del confine apposto con la canapina e le mappe catastali, mai modificate dal momento dell'impianto (l'accertamento dell'esatto confine è rappresentata dalla ” del foglio 3, atteso che tutti gli aggiornamenti cartografici operati Pt_4 sulle particelle in esame non hanno interessato il confine in contestazione), riportando tramite rappresentazione grafica nell'allegato 1:
“- La canapina di impianto con l'evidenza della line di confine in questione;
- La strada di accesso
- I manufatti rilevati su entrambi i fondi;
- I cancelli di accesso ai fondi;
- La recinzione rilevata;
- Lo sconfinamento di entrambi i fondi, con campitura di diverso colore;
il fondo sconfina Pt_1
per complessivi mq. 131,70, il fondo sconfina per complessivi mq. 52,30. Altro elemento da CP_1
porre in evidenza è rappresentato dalla collocazione del cancello di accesso alla proprietà , CP_1 che per m. 2,15 circa ricade all'interno della proprietà È stato accertato, inoltre, che il Pt_1 manufatto identificato con la lettera “E” di proprietà , sconfina nella proprietà da un CP_1 Pt_1 lato m 0,70 e dall'altro per m 1,00.”
Concludendo, in assenza di atti pubblici e dei relativi frazionamenti (cfr. Cassazione civile sez. VI,
23/06/2020, n.12322), unico sistema adottabile per la determinazione dei confini oggetto della domanda non può che essere la mappa catastale e precisamente come correttamente e condivisibilmente effettuato dal ctu la mappa estratta dall'impianto del catasto, dovendosi ritenere che in assenza di provvedimenti dell'amministrazione preposta o di atti pubblici che provvedano a modificare detti confini sono l'unico strumento utilizzabile per la determinazione del confine tra le due proprietà.
Concludendo la domanda proposta dalle parti deve essere accolta e dichiarato che il confine tra le proprietà dell'attore (foglio di mappa 3, particelle 103, 172 e 173) e le pertinenze dei convenuti
(particelle 155 e 156) è il confine catastale rilevato dal consulente tecnico di ufficio (meglio riportato agli allegati 1-2 alla consulenza tecnica d'ufficio).
Invero, deve rilevarsi che, nella vicenda in esame, tutte le parti in causa hanno richiesto concordemente, sin dagli atti introduttivi, l'accertamento dell'esatta linea di confine tra le particelle in causa, dunque, senza che alcuna di esse abbia resistito o si sia opposta all'accertamento sull'esatta linea di confine (invero lo stesso attore, con l'atto introduttivo, ha richiesto che venisse accertata la certezza oggettiva dei limiti e della consistenza delle proprietà di ciascuna delle parti, con riferimento alla linea di confine delle particelle di rispettiva pertinenza); da qui deve ritenersi che, tutte le parti abbiano concordemente richiesto la restituzione delle rispettive porzioni di terreno indebitamente occupate dalla controparte, essendo tali richieste implicite nella proposizione di detta azione (senza alcuna limitazione preclusiva, non trattandosi di domanda nuova, ma essendo la domanda di restituzione esplicitabile anche in sede di precisazione delle conclusioni e in grado di appello, cfr.
Cassazione civile sez. II, 22/02/2011, n.4288; Cassazione civile sez. II, 03/12/2004, n.22775).
Sicché deve ordinarsi alle parti in causa la restituzione delle rispettive porzioni di terreno indebitamente occupate e l'apposizione dei termini di confine, secondo quanto determinato dal c.t.u. nell'elaborato peritale in atti.
3. In relazione all'adesione dei convenuti alla domanda attorea di regolamento dei confini, all'adesione di tutte le parti alla c.t.u. espletata e al reciproco sconfinamento di confini, si ritiene sussistano giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, si pongono invece definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, in ragione di un terzo per ciascuna parte costituita.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, in persona del Giudice dott. Mariano Carella, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) accerta e dichiara che il confine tra le proprietà dell'attore (foglio di mappa 3, particelle 103, 172
e 173) e i terreni di pertinenza dei convenuti (particelle 155 e 156) è il confine catastale rilevato dal consulente tecnico di ufficio (meglio riportato agli allegati 1-2 alla consulenza tecnica d'ufficio);
2) ordina alle parti in causa la restituzione delle rispettive porzioni di terreno indebitamente occupate e l'apposizione dei termini di confine, secondo quanto determinato dal c.t.u. nell'elaborato peritale;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, in ragione di un terzo per ciascuna parte costituita, il pagamento delle spese di c.t.u., già liquidate come con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 6.05.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025 per la causa promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. Pisano Parte_1
Angelo, contro e rappresentati e difesi Controparte_1 Parte_2 Parte_3
dall'Avv. La Capria Domenico e dall'Avv. Maria Valeria D'Andrea, nonché contro
[...]
, e , rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Ferraro, nonché CP_2 CP_3 CP_4
nei confronti del , contumace, si dà atto che tutte le parti costituite Controparte_5
hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può rite nersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 913 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 913/2022 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Arimondi n. 37, Laureana di RE (RC), presso lo studio dell'Avv. Pisano Angelo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], (c.f. , Controparte_1 C.F._2 Pt_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ),
[...] C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Via Bruno Pt_3
Buozzi n.73, Palmi (RC), presso lo studio dell'Avv. La Capria Domenico e dell'Avv. Maria Valeria
D'Andrea, che li rappresentano e difendono per procura in atti;
CONVENUTI
E CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._4 CP_3
) e , nato a [...] il [...] C.F._5 CP_4
(c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in Via Bruno Buozzi n.73, Palmi (RC), C.F._6 presso lo studio dell'Avv. Simone Ferraro, che li rappresenta e difende per procura in atti.
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del sindaco legale Controparte_5 P.IVA_1
rappresentante p.t.,
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Regolamento di confini. Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con l'atto introduttivo, l'attore esponeva: Parte_1
- di essere proprietario di un terreno, ricevuto per donazione con rogito notarile del 4.8.2016, sito in agro del comune di Laureana di RE, località Barbasano, in catasto riportato al Fgl di mappa 3,
p.lle 103, 172 e 173;
- che le predette particelle confinavano con il terreno coltivato dai Sigg. – in catasto Pt_2 CP_1
riportato al Fgl di mappa 3, p.lle 155 e 156, in testa al Comune di Laureana di RE, concedente, ed , , e Controparte_1 Parte_3 Controparte_2 CP_4 CP_3
superficiari; Parte_2
-la linea di confine tra le proprietà risultava incerta, tanto che le parti avevano posto in essere un tentativo per regolarizzarlo, senza buon esito, atteso che erano incorse delle vicende penali tra le parti.
In conclusione, il adiva l'intestato Tribunale per chiedere l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni:
“a) accertare, preliminarmente, con l'ausilio dei mezzi istruttori adatti all'uopo (Ctu), la esatta linea di confine tra le p.lle dell'attore n. 103, 172 e 173 del Fgl. 3, e le p.lle di parte convenuta n. 155 e
156, stesso foglio di mappa, affinché ne discenda la certezza oggettiva dei limiti e della consistenza delle proprietà di ciascuna delle parti;
b) per effetto del predetto accertamento, rimarcare con appositi segni visibili (picchetti o altro), il tracciamento del confine, effettuando anche rilievi fotografici.”
Si costituivano tardivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.10.2022,
[...]
e i quali evidenziavano che vi erano stati tentativi di CP_1 Parte_2 Parte_3
accordo con la controparte sulla individuazione dei confini (anche con la nomina di tecnici), che secondo i convenuti, doveva essere tracciato partendo dalla particella 121 sino alla particella 156; in proposito, i convenuti evidenziavano che le misurazioni effettuate dai tecnici scelti riguardavano le particelle 155 e 156 dei medesimi convenuti e le particelle del partendo dal confine della Pt_1
particella (tra la particella 155 e 121 di proprietà dell'altra ditta) e non dal cancello (come sostenuto dallo stesso sino a giungere al confine tra la particella 156 e 103. Ribadivano la disponibilità Pt_1
ad un accordo, purché ci si attenesse alla delimitazione tra le due proprietà (proprietà - CP_1 Pt_2
e proprietà partendo dall'esatto confine che va dalla particella 155 sino a giungere al confine Pt_1
tra la particella 156 e la particella 103 (segnatamente, fino alla particella angolo 102 – 103 confinante con la particella 156). In conclusione, i convenuti e chiedevano di “- Controparte_1 Parte_2 Parte_3
accertare e dichiarare, attraverso la nomina di un CTU l'esatta delimitazione dei confini relativi alle rispettive proprietà delle parti interessate, partendo dall'esatto confine che va dalla particella 155 sino a giungere al confine tra la particella 156 e la particella 103.”
Si costituivano, tardivamente con comparsa di costituzione depositata il 5.10.2022, anche
[...]
, e , i quali riprendevano le medesime argomentazioni e CP_2 CP_3 CP_4
conclusioni degli altri convenuti.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 14.10.2022, il Giudice, dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto e rilevato il mancato Controparte_5
espletamento della mediazione preventiva obbligatoria ex D.lgs. 28/2010, assegnava termine per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Alla successiva udienza del 7.04.2023 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
La causa veniva istruita con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio (con rigetto delle prove orali richieste dall'attore ). Alla luce del deposito della relazione peritale, veniva Parte_1
espletato il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. il quale si rilevata tuttavia infruttuoso.
Pertanto, il giudizio veniva assegnato in decisione.
2. L'azione proposta dall'attore (cui i convenuti hanno aderito) deve essere inquadrata Parte_1
nella fattispecie tipica di regolamento di confini ex art. 950 cc.
L'azione prevista dall'art. 950 cc presuppone l'incertezza oggettiva e soggettiva dei confini tra due fondi nell'ipotesi nella quale manda una demarcazione visibile (incertezza oggettiva), oppure perché questa, pur esistendo, è inidonea a separare i fondi in modo certo e definitivo (incertezza soggettiva), anche nell'ipotesi nella quale non è in atto il possesso promiscuo della zona intermedia (cfr.
Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, n.22590) con la conseguenza che, ove sussistente l'usurpazione perpetrata dal convenuto a mezzo dello “sconfinamento”, l'attore potrà chiedere la restituzione della porzione di fondo occupata se con la stessa contesta l'effettiva estensione del diritto del proprietario dei fondi confinanti.
Siffatti estremi connotano l'azione di regolamento di confini, aspetti che la differenziano dall'azione di rivendica ciò in quanto il criterio distintivo dell'azione di rivendica rispetto all'azione di regolamento dei confini si fonda nell'esistenza nella prima, del contrasto fra i titoli di proprietà a fronte di un contrasto tra l'estensione dei fondi che caratterizza la seconda, e anche quando viene proposta la domanda di restituzione dei terreni inglobati non muta la natura dell'azione in quanto le determinazioni di parte attrice sono dirette esclusivamente a rientrare nella disponibilità della zona di terreno contestata, contestazione che non si traduce necessariamente in una contestazione dei titoli di proprietà, ben potendo l'eliminazione dell'incertezza dei confini determinare l'effetto restitutorio, in ordine al quale la volontà dell'attore di rientrare nella disponibilità della porzione del terreno oggetto di controversia è diretta esclusivamente al fine di consentire l'effettivo recupero del bene ove il regolamento di confini si realizzi in senso favorevole all'attore. Con la inevitabile conseguenza che allorché oggetto del giudizio sia non la contestazione dei titoli di attribuzione della proprietà ma, come nel caso di specie, la rispettiva estensione di beni diversi e tra loro contigui, nel qual caso si verte senza ombra di dubbio nell' ipotesi dell'azione di regolamento di confini.
Tanto premesso, deve osservarsi che l'attore non contesta in alcun modo la titolarità del diritto di proprietà dei convenuti (né viceversa), ma esclusivamente una situazione di incertezza nel confine tra i rispettivi fondi.
Orbene nell'azione di regolamento di confini, che si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, e il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cfr.
Cassazione civile sez. II, 02/07/2024, n.18108, Cassazione civile sez. II, 30/04/2024, n.11557,
Cassazione civile sez. II, 24/04/2018, n.10062, Cassazione civile sez. II, 07/09/2012, n.14993).
Per l'accertamento del reale confine tra i due fondi è stata dedotta e ammessa consulenza tecnica di ufficio, le cui risultanze sono state condivise da tutte le parti in causa.
Il ctu, come emerge dalla relazione in atti, ha provveduto a rilevare il confine tra le proprietà dell'attore (Foglio 3 –Particelle 103, 172 e 173) e la proprietà dei convenuti (Foglio Pt_1 CP_1
3 Particelle 155 e 156), attualmente apposto con rete metallica o filo spinato e pali in legno.
Al riguardo il ctu ha potuto rilevare che: “Come già detto al precedente capitolo 2 paragrafo c, con la sovrapposizione del rilievo alla canapina, è stato accertato che la recinzione non coincide col confine catastale. Non è stata riscontrata la presenza di antiche segni rappresentativi di delimitazione. La recinzione rilevata è costituita, in larga maggioranza, da pali in legno con qualche palo in cls e rete metallica o filo spinato, tratti con paletti metallici e rete. Considerato lo stato conservativo della quasi totalità dei pali in legno, della rete metallica e del filo spianto, si presume che gli stessi potrebbero essere stati messi a dimora da diversi decenni. Lungo la recinzione, tra le particelle 172 e 156 in prossimità del fabbricato “F” è stata rilevata la presenza di una pianta sambuco che potrebbe rappresentare, secondo le usanze locali, un elemento di confine.
Dunque, il c.t.u. ha provveduto a sovrapporre i rilievi del confine apposto con la canapina e le mappe catastali, mai modificate dal momento dell'impianto (l'accertamento dell'esatto confine è rappresentata dalla ” del foglio 3, atteso che tutti gli aggiornamenti cartografici operati Pt_4 sulle particelle in esame non hanno interessato il confine in contestazione), riportando tramite rappresentazione grafica nell'allegato 1:
“- La canapina di impianto con l'evidenza della line di confine in questione;
- La strada di accesso
- I manufatti rilevati su entrambi i fondi;
- I cancelli di accesso ai fondi;
- La recinzione rilevata;
- Lo sconfinamento di entrambi i fondi, con campitura di diverso colore;
il fondo sconfina Pt_1
per complessivi mq. 131,70, il fondo sconfina per complessivi mq. 52,30. Altro elemento da CP_1
porre in evidenza è rappresentato dalla collocazione del cancello di accesso alla proprietà , CP_1 che per m. 2,15 circa ricade all'interno della proprietà È stato accertato, inoltre, che il Pt_1 manufatto identificato con la lettera “E” di proprietà , sconfina nella proprietà da un CP_1 Pt_1 lato m 0,70 e dall'altro per m 1,00.”
Concludendo, in assenza di atti pubblici e dei relativi frazionamenti (cfr. Cassazione civile sez. VI,
23/06/2020, n.12322), unico sistema adottabile per la determinazione dei confini oggetto della domanda non può che essere la mappa catastale e precisamente come correttamente e condivisibilmente effettuato dal ctu la mappa estratta dall'impianto del catasto, dovendosi ritenere che in assenza di provvedimenti dell'amministrazione preposta o di atti pubblici che provvedano a modificare detti confini sono l'unico strumento utilizzabile per la determinazione del confine tra le due proprietà.
Concludendo la domanda proposta dalle parti deve essere accolta e dichiarato che il confine tra le proprietà dell'attore (foglio di mappa 3, particelle 103, 172 e 173) e le pertinenze dei convenuti
(particelle 155 e 156) è il confine catastale rilevato dal consulente tecnico di ufficio (meglio riportato agli allegati 1-2 alla consulenza tecnica d'ufficio).
Invero, deve rilevarsi che, nella vicenda in esame, tutte le parti in causa hanno richiesto concordemente, sin dagli atti introduttivi, l'accertamento dell'esatta linea di confine tra le particelle in causa, dunque, senza che alcuna di esse abbia resistito o si sia opposta all'accertamento sull'esatta linea di confine (invero lo stesso attore, con l'atto introduttivo, ha richiesto che venisse accertata la certezza oggettiva dei limiti e della consistenza delle proprietà di ciascuna delle parti, con riferimento alla linea di confine delle particelle di rispettiva pertinenza); da qui deve ritenersi che, tutte le parti abbiano concordemente richiesto la restituzione delle rispettive porzioni di terreno indebitamente occupate dalla controparte, essendo tali richieste implicite nella proposizione di detta azione (senza alcuna limitazione preclusiva, non trattandosi di domanda nuova, ma essendo la domanda di restituzione esplicitabile anche in sede di precisazione delle conclusioni e in grado di appello, cfr.
Cassazione civile sez. II, 22/02/2011, n.4288; Cassazione civile sez. II, 03/12/2004, n.22775).
Sicché deve ordinarsi alle parti in causa la restituzione delle rispettive porzioni di terreno indebitamente occupate e l'apposizione dei termini di confine, secondo quanto determinato dal c.t.u. nell'elaborato peritale in atti.
3. In relazione all'adesione dei convenuti alla domanda attorea di regolamento dei confini, all'adesione di tutte le parti alla c.t.u. espletata e al reciproco sconfinamento di confini, si ritiene sussistano giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, si pongono invece definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, in ragione di un terzo per ciascuna parte costituita.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, in persona del Giudice dott. Mariano Carella, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) accerta e dichiara che il confine tra le proprietà dell'attore (foglio di mappa 3, particelle 103, 172
e 173) e i terreni di pertinenza dei convenuti (particelle 155 e 156) è il confine catastale rilevato dal consulente tecnico di ufficio (meglio riportato agli allegati 1-2 alla consulenza tecnica d'ufficio);
2) ordina alle parti in causa la restituzione delle rispettive porzioni di terreno indebitamente occupate e l'apposizione dei termini di confine, secondo quanto determinato dal c.t.u. nell'elaborato peritale;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, in ragione di un terzo per ciascuna parte costituita, il pagamento delle spese di c.t.u., già liquidate come con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 6.05.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella