Ordinanza cautelare 6 luglio 2022
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2023
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/10/2025, n. 17124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17124 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07196/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7196 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da SA SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Cresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale n. rep. ca/1795/2022 del 11/04/2022 del Municipio Roma I avente ad oggetto: “ Posteggio isolato fuori mercato: DECADENZA dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, settore alimentare, e della correlata concessione di occupazione di suolo pubblico del posteggio di Mq 4,48 sito in Via Principe Amedeo a mt. 8,00 dall'angolo, rilasciata con DD. N. CA/884 del 30/04/2004 alla Sig.ra SI AB ([...])” ;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/12/2022:
- della determinazione dirigenziale emessa da Roma Capitale Municipio I n. repertorio ca/3131/2022 n. protocollo ca/170067/2022 del 12/10/2022 notificata a mezzo pec il 12/10/2022, avente ad oggetto: “ Posteggio isolato fuori mercato - Decadenza dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e della correlata concessione di occupazione di suolo pubblico, settore alimentare, rilasciata con DD. n. CA/884 del 30/04/2004 alla Sig.ra SS SA ([...]), nel posteggio di Mq 4,48 sito in Via Principe Amedeo a Mt 8,00 dall'angolo, a seguito di riesame di cui all'Ordinanza del TAR del Lazio n. 7196/2022 del 6/07/2022.
- di ogni atto presupposto e conseguenziale, nonché, dell'intero procedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. IR AN RO e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha gravato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui Roma Capitale lo ha dichiarato decaduto dalla autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (settore alimentare), con contestuale revoca della relativa concessione di occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio su posteggio, nella località ivi indicata, a causa della protratta inattività della postazione.
1.1. In particolare, il provvedimento si basa sulle note della Polizia di Roma capitale del 16.1.2021 e del 22.10.2021, redatte a seguito di numerosi controlli, con cui è stato accertato che la postazione condotta in gestione dalla ricorrente “ risulta inattiva da diverso tempo ed ormai in stato di degrado con presenza di rifiuti di ogni genere sia al di sotto della struttura che all'interno della stessa ” ed è motivato richiamando il combinato disposto degli articoli 55, comma 1, lettera d) della legge Regione Lazio n. 22/2019 e 46, comma 1, lettera a), del Regolamento per il Commercio su Area pubblica di Roma capitale di cui alla D.A.C. n. 108/2020, secondo cui, tra l’altro, decade dalla concessione di posteggio e dalla relativa autorizzazione l’operatore “ che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare ”.
1.2. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha lamentato:
1) “ Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 55, comma 1, lett. d) della L.R.L. n. 22/2019 e dell'art. 46, comma 1 lett. a) del Regolamento per il Commercio su area Pubblica approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 108/2020 ”, con cui ritiene che le relazioni della polizia municipale siano generiche, prive di riferimenti temporali, e non idonee a dimostrare con certezza la asserita inattività per quattro mesi, anche tenuto conto dei periodi di chiusura disposti da provvedimenti di contenimento della pandemia da COVID-19;
2) “ Eccesso di potere sotto il profilo della ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti ”, per non aver tenuto conto dei due lock-down che hanno reso impossibile l’attività nel periodo interessato e per non aver valutato i rilievi fotografici che dimostrerebbero come, nel gennaio 2021, l’area della postazione fosse stata interdetta e, nell’ottobre del 2021, che la postazione fosse stata riaperta.
3) “ Violazione art. 2 l. n. 241/90 ”, in ragione dell’eccesiva durata del procedimento, che avrebbe superato il termine di 90 giorni dall’avvio;
4) “ Violazione e falsa applicazione DCC 75/010 art. 2 nonché ingiustizia manifesta ”, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato nonostante la ricorrente avesse continuato a corrispondere il pagamento dell’occupazione di suolo pubblico, ulteriore indice di attività della postazione.
1.3. Roma Capitale si costituiva in giudizio in data 30.6.2022, depositando memoria con cui insisteva per il rigetto del ricorso.
1.4. Con ordinanza n. 4274/2022 del 6.7.2022, questo Tribunale ordinava all’amministrazione di riesaminare la fattispecie, tenendo conto dei periodi di chiusura forzata che si sono verificati durante l’emergenza pandemica.
1.5. Con nota depositata il 4.11.2022, Roma Capitale depositava, in esecuzione della ordinanza cautelare, una relazione in cui rappresentava che, “ nella nuova istruttoria avviata per il riesame della fattispecie, come richiesto dall’ordinanza richiamata, l’Amministrazione è pervenuta ad accertare nuovamente quanto già era emerso, ovvero l’inattività e il degrado in maniera continuata ”. Conseguentemente, anche sulla base degli ulteriori controlli svolti nel corso del 2022, l’Ufficio emetteva un nuovo provvedimento di decadenza in data 12.10.2022, notificato in pari data alla ricorrente.
1.6. Con atto di motivi aggiunti depositato il 7.12.2022, il ricorrente impugnava il nuovo provvedimento di decadenza dalla concessione di posteggio pubblico, con contestuale istanza cautelare.
1.7. Alla camera di consiglio del giorno 10.1.2023, questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare considerando che “ i reiterati e numerosi controlli operati dalla Polizia di Roma Capitale di cui ai verbali in atti attestano lo stato di abbandono e degrado (fungendo anche da ricovero per persone senza fissa dimora, come constatato a fine settembre 2022), e dunque di inoperatività commerciale della postazione oggetto del provvedimento impugnato ”. In sede di appello, il Consiglio di Stato confermava la pronuncia cautelare (ord. n. 1487/2023).
1.8. In vista dell’udienza di merito, Roma Capitale ha proceduto al deposito di ulteriore memoria con cui insisteva per il rigetto del ricorso.
2. – All’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 26.9.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato.
3.1. Muovendo dall’esame dei primi due motivi del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti, le censure della ricorrente mirano a contestare l’esistenza dei presupposti previsti dalla normativa rilevante (nella specie, l’art. 55, comma 1, lett. d) della L.R. n. 22/2019 e l’art. 46, comma 1, lett. a) del Regolamento per il Commercio su area Pubblica approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 108/2020) ai fini della disposta decadenza, con particolare riferimento al profilo temporale di inattività che non integrerebbe un periodo superiore a quattro mesi.
I motivi sono infondati.
Il Collegio rileva che, contrariamente alle prospettazioni di parte ricorrente, l’accertamento svolto dall’amministrazione resistente non appare affatto generico.
Invero, le relazioni depositate in atti da Roma Capitale danno atto dell’effettuazione di accertamenti sul posteggio di titolarità della ricorrente avvenuti con regolarità nel periodo compreso tra il 27 luglio 2020 e il 26 novembre 2021 (cfr. nota prot.VA/2022/84444/RHADA, sub doc. depositata in data 1.7.2022) e sono corredati da verbali delle operazioni d controllo, dai quali emerge il riscontro della chiusura dell’attività, caratterizzato anche da uno stato di abbandono e degrado, come comprovato dai rilievi fotografici inclusi.
Anche con riferimento al supplemento istruttorio svolto a seguito dell’ordinanza di questo Tribunale n. 4274/2022, confluito nel successivo provvedimento del 12.10.2022, impugnato con motivi aggiunti, lo stesso dà evidenza di sopralluoghi effettuati a partire dall’11.4.2022 (nota VA51298) sino al 28.9.2022 (nota VA126709), risultanti in più di cento controlli conclusi con il medesimo rilievo di inattività e abbandono (cfr. doc. depositati il 4.11.2022).
Tali elementi conducono, ad avviso del Collegio, a ritenere non fondata la censura relativa al difetto del presupposto (temporale) per l’applicazione, da parte dell’Amministrazione, della norma in tema di decadenza del posteggio, risultando invece come la stessa abbia dimostrato in maniera idonea la mancata utilizzazione del posteggio per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi nell’anno solare, come previsto dall’art. 46, comma 1, lettera a), del Regolamento per il Commercio su Area pubblica di Roma capitale di cui alla D.A.C. n. 108/2020.
Si ricorda, sul punto, che l’accertamento effettuato dal Comune tramite gli agenti di Polizia locale costituisce materiale probatorio valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cons. St., V, n. 9993/2022; Cass. civ., VI, n.9037/2019).
In senso contrario, non vale eccepire – come fa la ricorrente, peraltro genericamente - che il periodo 2021 e 2022 è stato interessato da provvedimenti di inibizione dell’attività adottati nell’ambito della gestione dell’emergenza pandemica da Covid-19.
Da un lato, infatti, l’ampiezza del periodo temporale oggetto degli accertamenti (che come detto va dal 27 luglio 2020 al 26 novembre 2021) appare sufficiente a dimostrare l’inattività per un periodo di quattro mesi, anche tenuto conto delle restrizioni esistenti in alcuni mesi del 2020 e considerando che nel corso del c.d. secondo lock-down avvenuto nel 2021 – come ha anche rilevato parte resistente nella memoria depositata il 4.11.2022 – l’attività in questione non è stata interessata da restrizioni di sorta.
Dall’altro, l’esito degli accertamenti ulteriori, svolti nel 2022, dimostra che anche a seguito della fine dello stato di emergenza (decreto-legge 24.3.2022, n. 24), i controlli disposti dagli uffici di Roma Capitale – consistenti nel numero e continui nel tempo – hanno rilevato il perdurare dello stato di inattività e, quindi, i presupposti per la decadenza dalla concessione.
La correttezza dell’accertamento esperito e della conseguente decadenza non sono messi in dubbio dai rilievi di parte ricorrente contenuti nel ricorso.
Al riguardo si rileva che:
- non appare sufficiente a dimostrare la ripresa dell’attività la presenza, in data 17.9.2022, del padre della ricorrente, posto che lo stesso si limitava a pulire l’area e, a seguito di ulteriori controlli – svolti sia nella medesima giornata sia nei giorni immediatamente successivi – non risultava che l’attività fosse ripresa;
- non appare dirimente la circostanza che, quantomeno sino all’ordinanza cautelare del 6.7.2022, la ricorrente sarebbe stata nell’impossibilità di operare, in quanto anche prima del provvedimento di decadenza adottato il 12.4.2022, la postazione non risultava aver ripreso alcuna attività, né sul punto viene offerta alcuna prova in senso contrario da parte ricorrente.
3.2. Infine, in relazione agli ulteriori motivi di ricorso, il Collegio li ritiene anch’essi infondati, rilevando che:
- il termine di conclusione del procedimento riveste natura ordinatoria e, nel caso di specie, il mancato rispetto dei termini non determina l’illegittimità del provvedimento, pur tardivamente adottato (cfr. Cons. St., VII, n. 2979/2024);
- l’avvenuto pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico appare ininfluente ai fini della decadenza comminata con l’atto impugnato, posto che la stessa concreta un autonomo obbligo che grava sul concessionario, distinto (e non equivalente o sostitutivo) da quello di mantenere in attività la postazione, oggetto del provvedimento in esame.
4. – Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto, non sussistendo i denunziati vizi di violazione di legge e difetto d’istruttoria in merito al presupposto della mancata utilizzazione del posteggio per un periodo ininterrotto di quattro mesi, che al contrario appare desumibile dall’istruttoria espletata e versata in atti.
5. – Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre accessori di legge seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di Roma Capitale, che si liquidano in 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
IR AN RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR AN RO | RA EN |
IL SEGRETARIO