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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 22732/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22732/2024 promossa da:
dott.ssa CA OB, c.f. [...], nata a [...] il
16.11.1966 ed elettivamente domiciliata per questo solo atto in Napoli alla
Via Chiatamone 53/C presso lo studio dell'avv. Donato Palmieri
([...]) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLANTE
contro pagina 1 di 9
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate in data 6-3-2025 il difensore dell'appellante chiedeva l'accoglimento del gravame.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato in data 18-10-2024 CA OB proponeva appello avverso la sentenza n.8198/2024, depositata in data 20-3-2024,
del Giudice di Pace di Napoli, con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda, da essa proposta, di condanna della ZU
Insurance Company LTD (d'ora innanzi ZU, per brevità) al pagamento di euro 70,00 a titolo di saldo del compenso liquidato dal Giudice di
Pace di Napoli nel procedimento n.133618/200 R.G. per l'attività di consulente tecnico d'ufficio svolta dalla dott.ssa CA nel detto giudizio .
La CA, con l'atto di citazione di primo grado, notificato in data
28-4-2021, chiedeva condannarsi la ZU al pagamento del detto pagina 2 di 9 importo, avendo percepito soltanto l'acconto di euro 280,00 rispetto alla maggior somma di euro 350,00, liquidata dal Giudice di pace in suo favore e a carico della parte istante nel procedimento n.133618/09 R.G.,
instaurato da De UC TO
contro
De RC RI LE e la
ZU Insurance.
L'appellante adduceva a motivo di gravame l'erroneità della pronuncia del Giudice di prime cure, secondo cui la CA avrebbe già un titolo esecutivo nei confronti della compagnia assicurativa, rappresentato dalla sentenza n.69563/10, che poneva definitivamente le spese della ctu a carico delle convenute in solido (tra cui la ZU).
Nella prospettazione della appellante, la tesi del primo Giudice sarebbe errata, in quanto la sentenza n. 69563/2010 costituirebbe, a suo dire, un provvedimento che regola esclusivamente i rapporti tra le parti processuali e che esplica i suoi effetti solo tra loro, pur governando e quantificando le spese di CTU.
A sostegno del suo assunto la CA ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui “l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del pagina 3 di 9 giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali tra le parti che è regolata dal principio di soccombenza;
quest'ultimo attiene infatti al rapporto tra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n.
23586/2008).
L'istante ha evidenziato che nella fattispecie in esame, non veniva emanato il decreto di liquidazione delle spettanze al ctu, “avendo il
Giudice, piuttosto, ritenuto di trasferire in sentenza il contenuto del decreto
di liquidazione, non ponendosi il problema di come avrebbe mai potuto
l'odierna appellante avviare un'azione esecutiva in assenza del
titolo.”(v.atto di appello, pag.5).
Sulla base di tali premesse la dott.ssa CA chiedeva:
“-in accoglimento del gravame formulato, e in riforma integrale della
sentenza n. 8198/2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli, Dott. Martinelli
Costantino, pubblicata il 20.03.2024 a definizione del procedimento recante
n.r.g. 55544/2021, condannare l'appellata ZU Insurance Company Ltd,
al pagamento della somma di € 70,00 oltre iva e interessi o, in via
subordinata, alla maggiore o minore somma che il Giudice dovesse ritenere
pagina 4 di 9 di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze professionali, per i due gradi di giudizio,
oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.”.
Restava contumace parte appellata, pur regolarmente citata.
Con le note scritte depositate in data 6-3-2025 l'appellante chiedeva l'accoglimento del gravame.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'impugnazione proposta appare infondata e, pertanto, va rigettata per i motivi di cui si dirà.
Ed invero, non vi è dubbio che in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione, ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare. pagina 5 di 9 Ma il problema che si pone nella fattispecie in esame non è quello relativo alla natura solidale dell'obbligazione dedotta in giudizio
(obbligazione di pagamento del compenso al ctu) - che è indiscussa-,
così come è altrettanto indiscusso che il principio della soccombenza,
che governa la liquidazione delle spese di lite, opera esclusivamente nei rapporti tra le parti.
Piuttosto, nell'ipotesi in esame si tratta di valutare se la dott.ssa
CA avesse già un titolo esecutivo - costituito dalla sentenza n.69563/10 del Giudice di Pace di Napoli -, in forza del quale agire nei confronti della compagnia ZU, o se, invece, la stessa dovesse esperire altro autonomo procedimento per potersi munire di tale titolo.
Ebbene, sulla base della pronuncia n.69563/10, emessa dal giudice di pace di Napoli, non può che ritenersi che l'odierna appellante fosse già
munita di un idoneo titolo esecutivo.
Ed infatti, con la sentenza n.69563/10, resa all'esito del procedimento n.133618/2009 R.G., nel quale la dott.ssa CA aveva prestato il suo ufficio, il Giudice di pace così statuiva : “Pone definitivamente la spesa
della ctu a carico delle convenute in solido, che liquida in complessive
pagina 6 di 9 euro 350,00 di cui euro 50,00 per spese ed euro 300,00 per onorario, in
favore della dott.ssa OB CA”.
Come correttamente rilevato nella impugnata pronuncia, il giudice, con la sentenza n.69563/10, quantificava l'ammontare dei compensi al ctu,
individuando chiaramente i reali obbligati al pagamento degli stessi in favore della CA (le convenute in solido, tra cui la ZU
Insurance).
Si vuol dire che non vi era necessità alcuna per la CA di proporre un altro giudizio per conseguire un altro titolo esecutivo nei confronti della compagni assicurativa, rientrando quest'ultima tra i soggetti che il giudice di pace aveva già individuato come obbligati al pagamento delle spettanze professionali al ctu nella sentenza n.69563/10.
Solo ove la CA avesse voluto conseguire un titolo esecutivo nei confronti di un soggetto diverso da quelli individuati dal Giudice nella detta pronuncia n.69563/10 - e, quindi, nei confronti dell'attore -, solo allora avrebbe dovuto promuovere un autonomo procedimento,
rivendicando la natura solidale dell'obbligazione, a prescindere dalla regola generale della soccombenza e dal governo delle spese di lite tra le pagina 7 di 9 parti.
Ma in tal caso la CA aveva già a disposizione un titolo esecutivo da far valere nei confronti dell'odierna appellata, costituito dalla sentenza n.69563/10, che poneva, espressamente ed in via definitiva, le spese della ctu anche a carico della ZU, di talchè la domanda proposta dalla stessa con l'atto di citazione notificato in data 28-4-2021
va reputata inammissibile, non potendosi dal luogo ad una duplicazione di titoli esecutivi.
L'appello va, dunque, rigettato.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, stante la contumacia di parte appellata.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in grado di appello, così decide:
pagina 8 di 9 -rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.8198/24 del Giudice di Pace di Napoli;
-nulla si dispone in ordine alle spese del presente grado di giudizio;
-ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Napoli, 18/03/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 9 di 9