Articolo 3 della Legge 19 ottobre 1993, n. 421
Articolo 2
Versione
6 novembre 1993
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica dello stesso Ministero.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 novembre 1993