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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 308/25 Registro generale Appello Lavoro n. 129/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3415/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Colosimo, discussa all'udienza collegiale del 3 aprile 2025 e promossa
DA
, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro De Palma, Cesare De Falco, Alice Viganò e Marco Donati ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Privata Fratelli Gabba, n. 3
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Mostacchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“riformare la sentenza n. 3415/2024 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, Dott.ssa Chiara Colosimo, pubblicata in data 9 agosto 2024. E, per l'effetto:
-nel merito, in via principale, riformare la Sentenza n. 3415/2024 del Tribunale di Milano per i motivi esposti nel paragrafo 4.1 e per l'effetto disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. 368 2023 00199094 77 000 formato in data 23 dicembre CP 2023 dall' , sede di Milano Centro e, conseguentemente, accertare e dichiarare la non debenza degli importi pretesi CP dall' con riferimento alla posizione oggetto di detto avviso di addebito;
-nel merito, in via subordinata, riformare la Sentenza n. 3415/2024 del Tribunale di Milano per i motivi esposti nel paragrafo 4.2 e per l'effetto con riferimento alle somme richieste a titolo di sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a) con l'avviso di addebito CP n. 368 2023 00199094 77 000 formato in data 23 dicembre 2023 dall' , sede di Milano Centro disporne l'annullamento
[1] e/o, in via ulteriormente subordinata, la riduzione, considerata l'oggettiva incertezza relativa all'applicazione o meno del massimale contributivo alla posizione contributiva in esame e/o l'accertata insussistenza di un comportamento doloso o colposo della Società CP
-in caso di accoglimento della domanda principale nel merito, condannare l' alla refusione delle spese legali, già versate, del giudizio di prime cure;
-infine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Sentenza n. 3415/2024 del Tribunale di Milano non dovesse essere riformata, compensare le spese di lite tra le parti con riferimento a entrambi i gradi di giudizio per i motivi esposti nel paragrafo 4.3;
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO:
“in via principale, respingere l'avversa impugnazione e tutte le avverse domande, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 3415/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. In subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e/o improponibili, confermando in ogni caso l'avviso di addebito n. 368202300199909477000 e condannando comunque
(C.F. ), in qualità di cessionaria del ramo Controparte_2 P.IVA_1 d'azienda afferente a - CF. , in persona del Preposto della sede Secondaria, Sig. Controparte_3 P.IVA_2 CP
al pagamento in favore dell , delle somme indicate nell'atto suddetto o di quelle diverse accertate come Persona_1 dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive maturate e maturande da calcolarsi sino al momento del saldo effettivo. … Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 3415/2024 il Tribunale di Milano (Dott.ssa Colosimo) ha integralmente rigettato l'opposizione all'avviso di addebito proposta da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Parte_1 CP_1 condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 8.000,00. Nello specifico, con il proprio ricorso la società proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36820230019909477000, notificato il 18.1.2024 ed emesso per complessivi € 323.310,62 per omissioni contributive relative al periodo maggio-dicembre 2017. A fondamento dell'opposizione, la società eccepiva la nullità dell'avviso di addebito in quanto “privo di adeguate indicazioni circa le ragioni ed i titoli in base ai quali lo stesso è stato emesso”; contestava la sussistenza del credito contributivo e, in ogni caso, insisteva sulla piena correttezza del proprio operato;
escludeva l'applicabilità del regime sanzionatorio impiegato;
eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti oggetto di causa. Preliminarmente, il Tribunale ha disatteso l'eccezione formale sollevata da dal momento che l'avviso di addebito è risultato del tutto conforme Pt_1 all'art. 30, co. 2, D.L. n. 78/2010 (conv. in Legge 122/2010), che stabilisce in via generale i requisiti di validità degli avvisi di addebito. Nel merito, il Giudice ha rilevato che la vicenda oggetto di giudizio traeva origine da accertamenti effettuati dall' in ordine all'anzianità contributiva di alcuni CP_1 lavoratori della società opponente e, nel dettaglio, in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2, co. 18, L. 335/1995. All'esito dei controlli, l'Ente aveva verificato -per la posizione di alcuni lavoratori, in particolare di la presenza di un'anzianità contributiva Persona_2 anteriore al 1996, con conseguente rideterminazione della contribuzione
[2] originariamente versata nei limiti di cui all'art. 2 cit. e richiesta di recupero dei contributi da eccedenza sul massimale. Più nello specifico, come risultava dalla documentazione di causa, il lavoratore era in possesso – per il periodo compreso tra il 6 aprile 1989 e il 5 aprile 1992 – di contribuzione estera figurativa inglese (doc. 2, fascicolo opposto), come emerso da modello E205UK pervenuto all' il 28 luglio 2022 (doc. 3, fascicolo opposto) su CP_1 istanza del lavoratore medesimo (doc. 7, fascicolo opponente). L'attribuzione di tale contribuzione figurativa aveva determinato automaticamente il venir meno delle condizioni utili all'applicazione del regime del massimale contributivo, con la conseguenza che l' , a decorrere dal mese successivo CP_1 alla domanda, aveva proceduto alla relativa disapplicazione, azionando le differenze contributive a tal titolo dovute. deduceva dunque che il datore di lavoro non aveva accesso alla posizione Pt_1 previdenziale del lavoratore e che, nel caso di specie, era stato quest'ultimo ad azionare il procedimento che aveva poi portato alla verifica dell'esistenza dei c.d. starting credits. Inoltre, la società sosteneva che, in situazioni simili, la regolarizzazione della posizione contributiva avrebbe dovuto essere effettuata nel mese successivo a quello in cui era avvenuta la comunicazione e che Pt_1 sulla base delle informazioni in suo possesso, avrebbe agito correttamente. Conseguentemente, non avrebbero potuto essere irrogate sanzioni, in quanto l'opponente si sarebbe sempre attenuta alle indicazioni fornite dall' . CP_1
Il primo Giudice, condividendo le argomentazioni di C. App. Milano, sez. lav., sent. n. 1487/2021, ha ritenuto che i c.d. starting credits - ovverosia quei contributi che il sistema previdenziale britannico riconosceva ai giovani studenti dal compimento dei 16 anni per tutto il biennio successivo (a condizione di essere poi “entrati in contatto” con il sistema previdenziale del Regno Unito) - non debbano essere considerati irrilevanti ai fini dell'anzianità contributiva del dipendente. L'art. 2, co. 18, L. 335/1995 stabilisce che il massimale contributivo si applichi ai lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie. La circolare n. 21 del 29 gennaio 2001 precisa che il massimale contributivo CP_1 di cui all'art. 2, co. 18, cit. non si applica ai lavoratori che abbiano maturato prima dell'1.1.1996 un'anzianità contributiva in Paesi della CEE (ora UE) o che siano legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale anche qualora detta anzianità sia inferiore ai 18 anni. Gli starting credits maturati nel Regno Unito rientrano dunque nella nozione di anzianità contributiva e devono essere equiparati ai versamenti effettuati in Italia e, dal momento che sono stati riconosciuti precedentemente al 1996, essi non consentirebbero l'applicazione del massimale contributivo. Nella stessa sentenza richiamata, in riferimento alle sanzioni, l' non aveva CP_1 dimostrato che sui contributi in parola fossero dovute le sanzioni per evasione contributiva ex art. 116, co. 8, lett. b) L. 388/2000, dovendosi applicare le sole
[3] sanzioni civili di cui all'art. 116, co. 8, lett. a) L. cit., per la meno gravosa ipotesi di omissione contributiva. Il Tribunale ha condiviso anche tali argomentazioni, ritenendo che, nella specie, non sussistessero i presupposti per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 cit., difettando l'esistenza di oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo. Il Giudice ha, inoltre, respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, in considerazione della sospensione di 313 giorni totali della decorrenza della stessa prescrizione per i crediti previdenziali, ex art. 37, co. 2, D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020) e ai sensi dell'art. 11, co. 9, D.L. 183/2020 (conv. in L. 21/2021), disposta durante l'emergenza epidemiologica. Conseguentemente, anche in forza dell'art. 68, co. 1 e 4bis, D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12, d.lgs. 159/2015, il decorso della prescrizione sarebbe rimasto sospeso sino al 31.8.2021.
Con ricorso del 6.2.2025 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendone
[...]
l'integrale riforma per i seguenti motivi: 1) la sentenza impugnata è erronea per aver considerato l'esistenza dei cd.
“starting credits” sufficiente/idonea ad escludere l'applicazione del massimale contributivo Con la prima censura, l'appellante lamenta che il richiamo alla motivazione della sentenza n. 1487 del 2021 della Corte d'Appello di Milano operato dal Tribunale non è conferente rispetto alla fattispecie concreta rilevante in questa sede. Inoltre, rileva che il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione Pt_1 sull'interpretazione della legge n. 335/1995 che ha fornito l' con messaggio CP_1
n. 5062 e non sul dato letterale della normativa. In ogni caso, la società osserva che l'interpretazione data dall'Ente non potrebbe che valere pro-futuro e non applicarsi retroattivamente anche al caso in esame. Altresì, la nozione di "complesso degli accrediti relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi, in Italia o all'estero, entro il 31 dicembre 1995" dovrebbe essere interpretata alla luce dei principi generali che regolano il sistema previdenziale italiano e quindi intesa come riferita ai contributi relativi a prestazioni lavorative effettivamente svolte o ai contributi che volontariamente e per effetto di una precisa scelta del dipendente vengono accreditati con riferimento al periodo antecedente al gennaio 1996, escludendo necessariamente i cosiddetti starting credits, i quali sarebbero frutto di una decisione autonoma di un Ente terzo (del Regno Unito). Peraltro, parificare gli anni di retribuzione effettiva agli starting credits integrerebbe una discriminazione: due situazioni tra loro radicalmente diverse – l'aver lavorato effettivamente all'estero e l'avere ottenuto starting credits in un periodo scolastico, mentre si era fisicamente presenti in Italia, solo per aver
[4] successivamente prestato attività lavorativa all'estero – verrebbero irragionevolmente assimilate e trattate in modo identico. In ogni caso, la società evidenzia che secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 280, L. 208/2015, il comma 18 dell'art. 2 legge 335/1995 dovrebbe essere interpretato nel senso che solo i lavoratori assunti successivamente al 31.12.1995 ai quali siano stati accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1.1.1996 sarebbero esclusi dall'applicazione del massimale. Sul tema, l' avrebbe confermato, con circolare n. 42 del 2009, che solo la CP_1 domanda finalizzata a vantare periodi anteriori al 1.1.1996 sarebbe idonea ad escludere l'applicazione del massimale. Con la stessa circolare, l' avrebbe altresì chiarito che «nel caso in cui la CP_1 comunicazione (da parte del lavoratore) al datore venga fatta in ritardo la sistemazione della posizione contributiva del lavoratore sarà effettuata nel mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione» (cfr. doc. 14) e quindi non nel mese successivo a quello di presentazione all' della domanda di riscatto o CP_1 di accredito figurativo. Ancora, l'appellante osserva come all'atto di assunzione del sig. nel Per_2
2015 la stessa gli avesse chiesto di compilare e sottoscrivere una dichiarazione relativa all'eventuale applicazione del massimale contributivo con la quale il dipendente, sotto la propria responsabilità, confermava di non aver prestato attività lavorativa prima di gennaio 1996. Nella primavera 2017, il dott. (non sarebbe venuto per la Per_2 Pt_1 prima volta al corrente dell'esistenza presso l'HMRC (ente previdenziale inglese) dei c.d. “starting credits” relativi al periodo 1989-1991. In tale circostanza, però, nulla sarebbe stato comunicato dal a che ne è venuta a Per_2 Pt_1 conoscenza solo molti anni dopo quando l' si è attivato per il recupero dei CP_1 contributi. Inoltre, la società osserva che, secondo la circolare n. 177 del 1996, in CP_1 mancanza di una dichiarazione in senso contrario da parte del dipendente o di risultanze ricavate aliunde, il datore di lavoro sarebbe tenuto ad applicare il massimale contributivo. In conclusione, la società ribadisce che gli starting credits non sarebbero assimilabili, comunque, ad alcun tipo di contribuzione, ma sarebbero rappresentativi di un periodo di “regalata” e “virtuale” anzianità figurativa, senza alcun tipo di contribuzione e attività lavorativa sottostante. Infatti, negli anni di riferimento (1989-1991) non vi sarebbe stato alcun pagamento di contributi previdenziali a favore dell'ente inglese, dal momento che il D' avrebbe Per_2 iniziato a lavorare nel 1999. La data di iscrizione/ingresso nel sistema previdenziale britannico del dott. (“Date of entry into the UK's NI Per_2 scheme”), così come risultante dai registri ufficiali tenuti da HMRC, risalirebbe solamente al 15 maggio 1999 (cfr. docc. 8 e 11) e il lavoratore fino a tala data non era mai stato “iscritto” a forme pensionistiche obbligatorie né in Italia né all'estero.
[5] Conseguentemente, si ritroverebbe obbligata al pagamento di contributi Pt_1 ulteriori senza aver posto in essere alcun inadempimento colpevole. L'interpretazione corretta dovrebbe quindi essere quella per cui devono essere considerati ai fini dell'applicazione (o meno) del massimale contributivo solo i contributi previdenziali presso forme pensionistiche obbligatorie estere che siano stati accreditati per effetto di una prestazione lavorativa o a seguito di un'esplicita iniziativa del lavoratore (ad esempio, versamenti volontari o domande di riscatto). 2) la Sentenza è erronea per aver ritenuto corrette le sanzioni applicate da parte dell' CP_1
Con la seconda censura, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza nel capo in cui ha affermato la legittimità delle sanzioni civili irrogate. A differenza di quanto rilevato dal primo giudice, infatti, sussisterebbero
“oggettive incertezze” interpretative sul caso in esame, atteso che non vi sarebbero allo stato pronunce di legittimità chiarificatrici. Allo stesso modo, nelle interpretazioni di si riscontrerebbero contrasti circa l'applicazione della CP_1 disciplina. Inoltre, l'appellante sottolinea che il datore di lavoro non può avere accesso alla posizione contributiva del lavoratore, dovendosi meramente basare sulle dichiarazioni di quest'ultimo. Anzi, la società allega che in data 31.10.2023 aveva formulato “richiesta urgente di chiarimenti” all' proprio in riferimento al trattamento degli starting credits. CP_1
Tuttavia, l' non rispondeva a tale richiesta. CP_1
Altresì, rileva che non vi sarebbe prova che il avesse Pt_1 Per_2 comunicato a di aver presentato nel marzo 2017 una domanda di Pt_1 estratto contributivo internazionale all' , né tantomeno che avesse informato CP_1 la Società dell'esito di tale domanda. Per tali ragioni, l'appellante ritiene che le sanzioni civili debbano essere quantomeno ridotte ai sensi dell'art. 116, co. 15, L. 338/2000. 3) la Sentenza impugnata è altresì erronea nella parte relativa alla regolazione delle spese legali. Con il terzo motivo, l'appellante chiede la condanna dell'appellato al CP_1 pagamento delle spese o, quantomeno la compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerata la peculiarità della questione giuridica trattata, nonché l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 20.3.2025, chiedendo CP_1 il rigetto del gravame avversario in quanto infondato. Tra le altre argomentazioni, l'Ente pone particolare attenzione sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società circa il proprio diritto all'esonero contributivo e rileva, in fatto, come il vantasse 156 Per_2 contributi settimanali (equivalenti a tre anni di contribuzione) in epoca antecedente al 1° gennaio 1996.
[6] Dunque, considerato che sarebbe pacifico che il avesse lavorato in Per_2
AN NA, come attestano gli altri contributi post 1996 presenti sulla sua posizione assicurativa, di cui è incontestata la validità, egli avrebbe beneficiato della normativa inglese in materia. L' rileva, inoltre, che questi contributi sarebbero stati considerati validi ai CP_1 fini pensionistici nel nostro ordinamento: la contribuzione estera accreditata ante 1995 sarebbe valevole a fini pensionistici per la pensione di vecchiaia, oltre che per il perfezionamento della maggiore anzianità contributiva (39/40 anni) richiesto per l'accesso alla pensione di anzianità in alternativa al requisito dei 35 anni di contributi in concorrenza con il requisito dell'età anagrafica. La valenza di siffatti contributi nell'ordinamento italiano sarebbe confermata dall'art. 6 Reg. CE 883/2004. L' , inoltre, sottolinea l'irrilevanza della documentazione prodotta da CP_1 Pt_1 in quanto priva di data certa e di ufficialità. Altresì, osserva che la mancata informazione da parte del lavoratore sarebbe del tutto irrilevante per l'Ente previdenziale, atteso che, al più, essa potrebbe fondare una pretesa risarcitoria della società nei confronti del dipendente. Peraltro, già in data 8.4.2021 l' avrebbe comunicato, a seguito di CP_1 interlocuzione con che in riferimento alla posizione del D'Agostino Pt_1 dovesse essere revocata l'applicazione del massimale contributivo. In ogni caso, l' rileva il difetto di legittimazione attiva della società in ordine a CP_1 contestazioni relative alla posizione assicurativa del dipendente che sarebbe l'unico soggetto titolato ad effettuarle e che, allo stato, non avrebbe mai contestato all' la posizione assicurativa così come risultante dall'estratto CP_1 contributivo aggiornato con la contribuzione estera ante 1996. In riferimento alla domanda di applicazione dei soli interessi legali a titolo di sanzioni ex art. 116, co. 15, lett. a), L. 388/2000 l'Ente reitera l'eccezione di improponibilità, dal momento che la domanda non risulterebbe preceduta dal preventivo esperimento dell'azione amministrativa da parte della società appellante. Comunque, siffatta domanda sarebbe infondata nel merito, in quanto la riduzione delle sanzioni presupporrebbe l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato.
E' pacifico che a seguito della domanda di estratto contributivo internazionale presentata dal Sig. nel 2017, la AN NA ha attestato, in data Per_2
28.7.2022, con modulistica redatta in base ai Regolamenti Comunitari vigenti (Mod. E205), la sussistenza di periodi contributivi (tre anni) in epoca anteriore al 1996.
[7] E' altrettanto pacifico che la AN NA – sino al 6 aprile 2010 – attribuiva ai cittadini inglesi e, in regime di parità, a tutti coloro, anche stranieri, che avessero lavorato per un certo periodo, tre anni di contributi figurativi per il periodo compreso tra i 16 e i 18 anni di età. Considerato, quindi, che il sig. ha lavorato per un certo periodo in Per_2
AN NA (come attestato dai contributi post 1996 presenti sulla sua posizione assicurativa), egli ha conseguentemente beneficiato della suddetta normativa inglese in materia.
La società appellante ritiene che l'attribuzione dei contributi esteri dovrebbe essere considerata alla luce dei principi generali che regolano il sistema previdenziale italiano e quindi intesa come riferita ai contributi relativi a prestazioni lavorative effettivamente svolte o ai contributi che volontariamente e per effetto di una precisa scelta del dipendente vengono accreditati con riferimento al periodo antecedente al gennaio 1996, dovendosi così escludere i cosiddetti starting credits, i quali (avendo natura di contributi figurativi) sarebbero frutto di una decisione autonoma di un Ente terzo. Ad avviso della società appellante il comma 18 dell'art. 2 legge 335/1995 dovrebbe essere interpretato, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, co. 280, L. 208/2015, nel senso che solo i lavoratori assunti successivamente al 31.12.1995 ai quali siano stati accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1.1.1996 sarebbero esclusi dall'applicazione del massimale. Tale argomentazione non è condivisibile. L'art. 6 del Reg. CE 883/04 dispone, in tema di “Totalizzazione dei periodi”, che
“Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina: l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni, — l'ammissione al beneficio di una legislazione, o — l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima, al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica”. Tenuto conto che la materia contributiva non è disponibile, i contributi riconosciuti dagli Stati eurocomunitari non possono non essere considerati validi ai fini pensionistici nel nostro ordinamento. Solo l'esercizio di una 'facoltà' (ad es., riscatto degli anni universitari) è rimesso all'esclusiva iniziativa dell'assicurato, ma l'attribuzione di contributi da parte di un Ente estero (sulla base delle proprie disposizioni ordinamentali) non sono disponibili né da parte dell'assicurato né da parte dell' che è tenuta al loro CP_1 riconoscimento ai fini pensionistici.
[8] Nella specie, quindi, la contribuzione estera accreditata ante 1995 è valevole per la pensione di vecchiaia, oltre che per il perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (39/40 anni) richiesto per l'accesso alla pensione di anzianità in alternativa al requisito dei 35 anni di contributi in concorrenza con il requisito dell'età anagrafica e ciò a prescindere dalla 'domanda' dell'assicurato che, chiedendo l'estratto contributivo internazionale rende edotto l' della propria posizione contributiva con la conseguenza che l'Ente CP_1 previdenziale non può non tenerne conto ai fini dell'anzianità pensionistica.
Questa Corte si è già pronunciata su analoga questione (C.d.A., n. 1487/2021, rel. Dossi), ritenendo che l'assegnazione di tali contributi inglesi ante 1996 determina del massimale. Non vi sono ragionevoli motivi per discostarsi dal tale condivisibile precedente il cui iter argomentativo viene qui di seguito ribadito. Ritiene, infatti, il Collegio che, pur considerata la peculiarità dell'istituto, i tratti connotanti i contributi in esame, come illustrati dalla società appellata, non valgano ad escluderne la rilevanza ai fini dell'anzianità contributiva del dipendente, da cui dipende l'individuazione del regime pensionistico applicabile a mente della legge 8 agosto 1995 n. 335. L'art. 2, comma 18, di detta legge, infatti, stabilisce che il massimale contributivo si applichi ai lavoratori “privi di anzianità contributiva”, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo. La circolare n. 21 del 29 gennaio 2001 precisa che il massimale contributivo CP_1 di cui all'art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335 non si applica ai lavoratori che abbiano maturato prima del 1° gennaio 1996 un'anzianità contributiva in Paesi della CEE (ora UE) o che siano legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale anche qualora detta anzianità sia inferiore ai 18 anni. Tale orientamento interpretativo appare condivisibile, tenuto conto che gli strumenti internazionali di sicurezza sociale perseguono lo scopo di evitare la frammentazione delle carriere assicurative nei confronti dei lavoratori che si spostino nell'ambito degli Stati membri dell'UE o convenzionati. Pertanto, i versamenti contributivi effettuati prima del 31 dicembre 1995 presso istituti previdenziali di Paesi comunitari o convenzionati vanno equiparati, ai fini dell'applicazione del massimale contributivo, ai versamenti effettuati in Italia. L' ha ulteriormente chiarito che “per anzianità contributiva si intende il CP_1 complesso degli accrediti - pur se registrati in gestioni diverse - relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi (con versamenti di contributi, in tal caso, presso le rispettive casse di previdenza), in Italia o all'estero, entro il 31 dicembre 1995. Sono inclusi i periodi di contribuzione figurativa, di contribuzione facoltativa, i riscatti, i trasferimenti gratuiti ed onerosi, nonché la contribuzione volontaria” (cfr. messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020).
[9] Così delineata la nozione di “anzianità contributiva” di cui all'art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335, si ritiene che debbano esservi inclusi anche “juvenile credits” (o “student credits” / “starting credits”). Si tratta, infatti, di contributi riconosciuti in forma automatica a favore dei soggetti entrati in contatto con il sistema previdenziale del Regno Unito, che rispondono alla ratio di assicurare che i giovani che abbiano proseguito gli studi oltre la fine dell'obbligo scolastico non siano penalizzati nella maturazione del diritto a pensione. Essi configurano una misura assimilabile alla contribuzione figurativa (in quanto non correlati all'effettiva prestazione di attività lavorativa), senz'altro utile ai fini del raggiungimento del diritto a pensione nel sistema previdenziale britannico. Ne deriva che, nei confronti dei lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva nel Regno Unito in forza dell'accredito di tali contributi prima del 1° gennaio 1996, non trova applicazione il massimale contributivo ex art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335. A ciò non osta la considerazione che gli “starting credits” costituiscano una misura di ordine generale, attribuita in via automatica ed incondizionata, senza necessità di una domanda diretta a far valere il beneficio: ai fini in esame, infatti, non rileva se l'accredito di detti contributi in AN NA avvenga a condizioni e con modalità diverse da quelle vigenti in Italia per la contribuzione figurativa, essendo sufficiente – al fine di escludere l'applicazione del massimale contributivo
– che tale accredito dia luogo, in base alle regole proprie del sistema previdenziale britannico, ad una anzianità contributiva (il che, per quanto esposto, si ritiene acclarato), anzianità riconosciuta in Italia ai fini dell'art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335 per il fatto di essere la AN NA, all'epoca dei fatti di causa, uno Stato membro dell'UE. Neppure rileva che, secondo la circolare n. 107 del 24 luglio 2007, i periodi CP_1 contributivi britannici risultanti a titolo di “student credits” non possano essere utilizzati per il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione ai fini della concessione della pensione di anzianità, prevista dalla normativa italiana. L'anzidetta circolare, infatti, esamina una tematica specifica, del tutto estranea a quella che qui viene in rilievo e legata alla particolare prestazione pensionistica costituita dalla pensione di anzianità: l'orientamento interpretativo assunto dall' al riguardo non può perciò essere esteso alla diversa questione della CP_1 valorizzazione di tali periodi contributivi ai fini della “anzianità contributiva” ex art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335. La pensione di anzianità – come evidenziato anche nella circolare menzionata - ha un peculiare regime che prevede requisiti contributivi più rigorosi rispetto alla pensione di vecchiaia ed in particolare il requisito di 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro. La ratio della previsione è quella di considerare soltanto i periodi di effettivo lavoro, con l'unica eccezione di quei periodi figurativi per i quali è la stessa legge ad impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio i periodi di servizio militare e di astensione obbligatoria dal lavoro per
[10] maternità): ciò spiega perché l' ritenga che, ai fini della concessione di tale CP_1 prestazione pensionistica, non debbano essere presi in considerazione i periodi figurativi risultanti dalle assicurazioni di altri Stati membri dell'UE che non corrispondano ai periodi di contribuzione figurativa che la legislazione italiana riconosce, eccezionalmente, utili per l'accertamento del requisito contributivo stabilito per il diritto alla pensione di anzianità, tra cui i periodi assicurativi britannici risultanti a titolo di “student credits”. Tali argomenti non valgono, tuttavia, con riferimento al diverso istituto della
“anzianità contributiva” rilevante ai fini del regime pensionistico applicabile, né si rinvengono convincenti ragioni per escludere da essa i periodi assicurativi coperti da “starting credits” o “student credits”. Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che, in forza dell'accredito dei contributi esteri attestato dal modello E205 UK in atti, risulti dimostrato il possesso, da parte del sig. di un'anzianità contributiva Persona_2 antecedente il 1° gennaio 1996, tale da giustificare la disapplicazione del massimale contributivo ex art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335. In conseguenza dell'assoggettamento a prelievo contributivo delle retribuzioni del oltre il massimale, risultano perciò dovuti dalla società appellante i Per_2 contributi di cui all'invito a regolarizzare emesso dall' . CP_1
Occorre inoltre osservare che l' , a seguito di interlocuzione con l'azienda (cfr. CP_1 doc.5 del fasc. di primo grado), comunicava che “sono state annullate le CP_1 diffide per gli anni 2015 e 2016 avendo richiesto, il dipendente, l'accredito della contribuzione estera in data 26/04/2017”. Deve pertanto ritenersi che, avendo il dipendente acquisito il Persona_2 profilo di "vecchio iscritto" dal mese di maggio 2017, il tetto relativo al massimale contributivo non possa più essere applicato a decorrere da tale data.
Con riferimento infine alle sanzioni, lo stesso previdenziale, nel proprio CP_1 messaggio n. 5068 del 31 dicembre 2020, ha fornito indicazione alle proprie strutture territoriali, in caso di recupero dei contributi non versati sulla quota di retribuzione eccedente il massimale (per la presenza di anzianità contributiva antecedente la data dell'1 gennaio 1996, in assenza di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo), di applicare le sanzioni civili da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge 23 dicembre 2000 n. 388 per la meno gravosa ipotesi di omissione contributiva. Tale regime sanzionatorio va applicato anche alla presente fattispecie, in cui ricorre un'ipotesi di omesso pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro in presenza delle denunce e registrazioni necessarie: non è, infatti, in discussione che la società appellante abbia indicato l'intera retribuzione erogata a l nell'elemento “Eccedenza massimale” in Uniemens, sicché gli Per_2 adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il
[11] pagamento, in conformità a quanto indicato dall' nel citato messaggio n. CP_1
5068 del 31 dicembre 2020. Non può però essere accolta la tesi della società appellante, secondo cui le sanzioni sui contributi in parola andrebbero ridotte nella misura degli interessi legali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, lett. a), legge 23 dicembre 2000 n. 388. La disposizione invocata stabilisce che “fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza […]”. Nell'odierna fattispecie difetta, da un lato, l'integrale pagamento dei contributi e, dall'altro, il requisito dell'esistenza di “oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo”, il che esclude l'applicabilità del più favorevole regime sanzionatorio delineato dalla norma.
Anche l'ultima censura, relativa al regolamento delle spese, è infondata. Attesa, infatti, la soccombenza della società ricorrente, il Tribunale ha correttamente condannato quest'ultima a rifondere le spese processuali di primo grado, non essendovi alcun presupposto per disporne la compensazione ex art. 92 c.p.c. (così come modificato dalla sentenza della C. Cost. n. 77/2018), in assenza, cioè, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Per questi motivi
, l'appello dev'essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte totalmente soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
[12] Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3415/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 3 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[13]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3415/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Colosimo, discussa all'udienza collegiale del 3 aprile 2025 e promossa
DA
, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro De Palma, Cesare De Falco, Alice Viganò e Marco Donati ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Privata Fratelli Gabba, n. 3
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Mostacchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“riformare la sentenza n. 3415/2024 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, Dott.ssa Chiara Colosimo, pubblicata in data 9 agosto 2024. E, per l'effetto:
-nel merito, in via principale, riformare la Sentenza n. 3415/2024 del Tribunale di Milano per i motivi esposti nel paragrafo 4.1 e per l'effetto disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. 368 2023 00199094 77 000 formato in data 23 dicembre CP 2023 dall' , sede di Milano Centro e, conseguentemente, accertare e dichiarare la non debenza degli importi pretesi CP dall' con riferimento alla posizione oggetto di detto avviso di addebito;
-nel merito, in via subordinata, riformare la Sentenza n. 3415/2024 del Tribunale di Milano per i motivi esposti nel paragrafo 4.2 e per l'effetto con riferimento alle somme richieste a titolo di sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a) con l'avviso di addebito CP n. 368 2023 00199094 77 000 formato in data 23 dicembre 2023 dall' , sede di Milano Centro disporne l'annullamento
[1] e/o, in via ulteriormente subordinata, la riduzione, considerata l'oggettiva incertezza relativa all'applicazione o meno del massimale contributivo alla posizione contributiva in esame e/o l'accertata insussistenza di un comportamento doloso o colposo della Società CP
-in caso di accoglimento della domanda principale nel merito, condannare l' alla refusione delle spese legali, già versate, del giudizio di prime cure;
-infine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Sentenza n. 3415/2024 del Tribunale di Milano non dovesse essere riformata, compensare le spese di lite tra le parti con riferimento a entrambi i gradi di giudizio per i motivi esposti nel paragrafo 4.3;
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO:
“in via principale, respingere l'avversa impugnazione e tutte le avverse domande, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 3415/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. In subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e/o improponibili, confermando in ogni caso l'avviso di addebito n. 368202300199909477000 e condannando comunque
(C.F. ), in qualità di cessionaria del ramo Controparte_2 P.IVA_1 d'azienda afferente a - CF. , in persona del Preposto della sede Secondaria, Sig. Controparte_3 P.IVA_2 CP
al pagamento in favore dell , delle somme indicate nell'atto suddetto o di quelle diverse accertate come Persona_1 dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive maturate e maturande da calcolarsi sino al momento del saldo effettivo. … Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 3415/2024 il Tribunale di Milano (Dott.ssa Colosimo) ha integralmente rigettato l'opposizione all'avviso di addebito proposta da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Parte_1 CP_1 condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 8.000,00. Nello specifico, con il proprio ricorso la società proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36820230019909477000, notificato il 18.1.2024 ed emesso per complessivi € 323.310,62 per omissioni contributive relative al periodo maggio-dicembre 2017. A fondamento dell'opposizione, la società eccepiva la nullità dell'avviso di addebito in quanto “privo di adeguate indicazioni circa le ragioni ed i titoli in base ai quali lo stesso è stato emesso”; contestava la sussistenza del credito contributivo e, in ogni caso, insisteva sulla piena correttezza del proprio operato;
escludeva l'applicabilità del regime sanzionatorio impiegato;
eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti oggetto di causa. Preliminarmente, il Tribunale ha disatteso l'eccezione formale sollevata da dal momento che l'avviso di addebito è risultato del tutto conforme Pt_1 all'art. 30, co. 2, D.L. n. 78/2010 (conv. in Legge 122/2010), che stabilisce in via generale i requisiti di validità degli avvisi di addebito. Nel merito, il Giudice ha rilevato che la vicenda oggetto di giudizio traeva origine da accertamenti effettuati dall' in ordine all'anzianità contributiva di alcuni CP_1 lavoratori della società opponente e, nel dettaglio, in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2, co. 18, L. 335/1995. All'esito dei controlli, l'Ente aveva verificato -per la posizione di alcuni lavoratori, in particolare di la presenza di un'anzianità contributiva Persona_2 anteriore al 1996, con conseguente rideterminazione della contribuzione
[2] originariamente versata nei limiti di cui all'art. 2 cit. e richiesta di recupero dei contributi da eccedenza sul massimale. Più nello specifico, come risultava dalla documentazione di causa, il lavoratore era in possesso – per il periodo compreso tra il 6 aprile 1989 e il 5 aprile 1992 – di contribuzione estera figurativa inglese (doc. 2, fascicolo opposto), come emerso da modello E205UK pervenuto all' il 28 luglio 2022 (doc. 3, fascicolo opposto) su CP_1 istanza del lavoratore medesimo (doc. 7, fascicolo opponente). L'attribuzione di tale contribuzione figurativa aveva determinato automaticamente il venir meno delle condizioni utili all'applicazione del regime del massimale contributivo, con la conseguenza che l' , a decorrere dal mese successivo CP_1 alla domanda, aveva proceduto alla relativa disapplicazione, azionando le differenze contributive a tal titolo dovute. deduceva dunque che il datore di lavoro non aveva accesso alla posizione Pt_1 previdenziale del lavoratore e che, nel caso di specie, era stato quest'ultimo ad azionare il procedimento che aveva poi portato alla verifica dell'esistenza dei c.d. starting credits. Inoltre, la società sosteneva che, in situazioni simili, la regolarizzazione della posizione contributiva avrebbe dovuto essere effettuata nel mese successivo a quello in cui era avvenuta la comunicazione e che Pt_1 sulla base delle informazioni in suo possesso, avrebbe agito correttamente. Conseguentemente, non avrebbero potuto essere irrogate sanzioni, in quanto l'opponente si sarebbe sempre attenuta alle indicazioni fornite dall' . CP_1
Il primo Giudice, condividendo le argomentazioni di C. App. Milano, sez. lav., sent. n. 1487/2021, ha ritenuto che i c.d. starting credits - ovverosia quei contributi che il sistema previdenziale britannico riconosceva ai giovani studenti dal compimento dei 16 anni per tutto il biennio successivo (a condizione di essere poi “entrati in contatto” con il sistema previdenziale del Regno Unito) - non debbano essere considerati irrilevanti ai fini dell'anzianità contributiva del dipendente. L'art. 2, co. 18, L. 335/1995 stabilisce che il massimale contributivo si applichi ai lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie. La circolare n. 21 del 29 gennaio 2001 precisa che il massimale contributivo CP_1 di cui all'art. 2, co. 18, cit. non si applica ai lavoratori che abbiano maturato prima dell'1.1.1996 un'anzianità contributiva in Paesi della CEE (ora UE) o che siano legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale anche qualora detta anzianità sia inferiore ai 18 anni. Gli starting credits maturati nel Regno Unito rientrano dunque nella nozione di anzianità contributiva e devono essere equiparati ai versamenti effettuati in Italia e, dal momento che sono stati riconosciuti precedentemente al 1996, essi non consentirebbero l'applicazione del massimale contributivo. Nella stessa sentenza richiamata, in riferimento alle sanzioni, l' non aveva CP_1 dimostrato che sui contributi in parola fossero dovute le sanzioni per evasione contributiva ex art. 116, co. 8, lett. b) L. 388/2000, dovendosi applicare le sole
[3] sanzioni civili di cui all'art. 116, co. 8, lett. a) L. cit., per la meno gravosa ipotesi di omissione contributiva. Il Tribunale ha condiviso anche tali argomentazioni, ritenendo che, nella specie, non sussistessero i presupposti per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 cit., difettando l'esistenza di oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo. Il Giudice ha, inoltre, respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, in considerazione della sospensione di 313 giorni totali della decorrenza della stessa prescrizione per i crediti previdenziali, ex art. 37, co. 2, D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020) e ai sensi dell'art. 11, co. 9, D.L. 183/2020 (conv. in L. 21/2021), disposta durante l'emergenza epidemiologica. Conseguentemente, anche in forza dell'art. 68, co. 1 e 4bis, D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12, d.lgs. 159/2015, il decorso della prescrizione sarebbe rimasto sospeso sino al 31.8.2021.
Con ricorso del 6.2.2025 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendone
[...]
l'integrale riforma per i seguenti motivi: 1) la sentenza impugnata è erronea per aver considerato l'esistenza dei cd.
“starting credits” sufficiente/idonea ad escludere l'applicazione del massimale contributivo Con la prima censura, l'appellante lamenta che il richiamo alla motivazione della sentenza n. 1487 del 2021 della Corte d'Appello di Milano operato dal Tribunale non è conferente rispetto alla fattispecie concreta rilevante in questa sede. Inoltre, rileva che il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione Pt_1 sull'interpretazione della legge n. 335/1995 che ha fornito l' con messaggio CP_1
n. 5062 e non sul dato letterale della normativa. In ogni caso, la società osserva che l'interpretazione data dall'Ente non potrebbe che valere pro-futuro e non applicarsi retroattivamente anche al caso in esame. Altresì, la nozione di "complesso degli accrediti relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi, in Italia o all'estero, entro il 31 dicembre 1995" dovrebbe essere interpretata alla luce dei principi generali che regolano il sistema previdenziale italiano e quindi intesa come riferita ai contributi relativi a prestazioni lavorative effettivamente svolte o ai contributi che volontariamente e per effetto di una precisa scelta del dipendente vengono accreditati con riferimento al periodo antecedente al gennaio 1996, escludendo necessariamente i cosiddetti starting credits, i quali sarebbero frutto di una decisione autonoma di un Ente terzo (del Regno Unito). Peraltro, parificare gli anni di retribuzione effettiva agli starting credits integrerebbe una discriminazione: due situazioni tra loro radicalmente diverse – l'aver lavorato effettivamente all'estero e l'avere ottenuto starting credits in un periodo scolastico, mentre si era fisicamente presenti in Italia, solo per aver
[4] successivamente prestato attività lavorativa all'estero – verrebbero irragionevolmente assimilate e trattate in modo identico. In ogni caso, la società evidenzia che secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 280, L. 208/2015, il comma 18 dell'art. 2 legge 335/1995 dovrebbe essere interpretato nel senso che solo i lavoratori assunti successivamente al 31.12.1995 ai quali siano stati accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1.1.1996 sarebbero esclusi dall'applicazione del massimale. Sul tema, l' avrebbe confermato, con circolare n. 42 del 2009, che solo la CP_1 domanda finalizzata a vantare periodi anteriori al 1.1.1996 sarebbe idonea ad escludere l'applicazione del massimale. Con la stessa circolare, l' avrebbe altresì chiarito che «nel caso in cui la CP_1 comunicazione (da parte del lavoratore) al datore venga fatta in ritardo la sistemazione della posizione contributiva del lavoratore sarà effettuata nel mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione» (cfr. doc. 14) e quindi non nel mese successivo a quello di presentazione all' della domanda di riscatto o CP_1 di accredito figurativo. Ancora, l'appellante osserva come all'atto di assunzione del sig. nel Per_2
2015 la stessa gli avesse chiesto di compilare e sottoscrivere una dichiarazione relativa all'eventuale applicazione del massimale contributivo con la quale il dipendente, sotto la propria responsabilità, confermava di non aver prestato attività lavorativa prima di gennaio 1996. Nella primavera 2017, il dott. (non sarebbe venuto per la Per_2 Pt_1 prima volta al corrente dell'esistenza presso l'HMRC (ente previdenziale inglese) dei c.d. “starting credits” relativi al periodo 1989-1991. In tale circostanza, però, nulla sarebbe stato comunicato dal a che ne è venuta a Per_2 Pt_1 conoscenza solo molti anni dopo quando l' si è attivato per il recupero dei CP_1 contributi. Inoltre, la società osserva che, secondo la circolare n. 177 del 1996, in CP_1 mancanza di una dichiarazione in senso contrario da parte del dipendente o di risultanze ricavate aliunde, il datore di lavoro sarebbe tenuto ad applicare il massimale contributivo. In conclusione, la società ribadisce che gli starting credits non sarebbero assimilabili, comunque, ad alcun tipo di contribuzione, ma sarebbero rappresentativi di un periodo di “regalata” e “virtuale” anzianità figurativa, senza alcun tipo di contribuzione e attività lavorativa sottostante. Infatti, negli anni di riferimento (1989-1991) non vi sarebbe stato alcun pagamento di contributi previdenziali a favore dell'ente inglese, dal momento che il D' avrebbe Per_2 iniziato a lavorare nel 1999. La data di iscrizione/ingresso nel sistema previdenziale britannico del dott. (“Date of entry into the UK's NI Per_2 scheme”), così come risultante dai registri ufficiali tenuti da HMRC, risalirebbe solamente al 15 maggio 1999 (cfr. docc. 8 e 11) e il lavoratore fino a tala data non era mai stato “iscritto” a forme pensionistiche obbligatorie né in Italia né all'estero.
[5] Conseguentemente, si ritroverebbe obbligata al pagamento di contributi Pt_1 ulteriori senza aver posto in essere alcun inadempimento colpevole. L'interpretazione corretta dovrebbe quindi essere quella per cui devono essere considerati ai fini dell'applicazione (o meno) del massimale contributivo solo i contributi previdenziali presso forme pensionistiche obbligatorie estere che siano stati accreditati per effetto di una prestazione lavorativa o a seguito di un'esplicita iniziativa del lavoratore (ad esempio, versamenti volontari o domande di riscatto). 2) la Sentenza è erronea per aver ritenuto corrette le sanzioni applicate da parte dell' CP_1
Con la seconda censura, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza nel capo in cui ha affermato la legittimità delle sanzioni civili irrogate. A differenza di quanto rilevato dal primo giudice, infatti, sussisterebbero
“oggettive incertezze” interpretative sul caso in esame, atteso che non vi sarebbero allo stato pronunce di legittimità chiarificatrici. Allo stesso modo, nelle interpretazioni di si riscontrerebbero contrasti circa l'applicazione della CP_1 disciplina. Inoltre, l'appellante sottolinea che il datore di lavoro non può avere accesso alla posizione contributiva del lavoratore, dovendosi meramente basare sulle dichiarazioni di quest'ultimo. Anzi, la società allega che in data 31.10.2023 aveva formulato “richiesta urgente di chiarimenti” all' proprio in riferimento al trattamento degli starting credits. CP_1
Tuttavia, l' non rispondeva a tale richiesta. CP_1
Altresì, rileva che non vi sarebbe prova che il avesse Pt_1 Per_2 comunicato a di aver presentato nel marzo 2017 una domanda di Pt_1 estratto contributivo internazionale all' , né tantomeno che avesse informato CP_1 la Società dell'esito di tale domanda. Per tali ragioni, l'appellante ritiene che le sanzioni civili debbano essere quantomeno ridotte ai sensi dell'art. 116, co. 15, L. 338/2000. 3) la Sentenza impugnata è altresì erronea nella parte relativa alla regolazione delle spese legali. Con il terzo motivo, l'appellante chiede la condanna dell'appellato al CP_1 pagamento delle spese o, quantomeno la compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerata la peculiarità della questione giuridica trattata, nonché l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 20.3.2025, chiedendo CP_1 il rigetto del gravame avversario in quanto infondato. Tra le altre argomentazioni, l'Ente pone particolare attenzione sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società circa il proprio diritto all'esonero contributivo e rileva, in fatto, come il vantasse 156 Per_2 contributi settimanali (equivalenti a tre anni di contribuzione) in epoca antecedente al 1° gennaio 1996.
[6] Dunque, considerato che sarebbe pacifico che il avesse lavorato in Per_2
AN NA, come attestano gli altri contributi post 1996 presenti sulla sua posizione assicurativa, di cui è incontestata la validità, egli avrebbe beneficiato della normativa inglese in materia. L' rileva, inoltre, che questi contributi sarebbero stati considerati validi ai CP_1 fini pensionistici nel nostro ordinamento: la contribuzione estera accreditata ante 1995 sarebbe valevole a fini pensionistici per la pensione di vecchiaia, oltre che per il perfezionamento della maggiore anzianità contributiva (39/40 anni) richiesto per l'accesso alla pensione di anzianità in alternativa al requisito dei 35 anni di contributi in concorrenza con il requisito dell'età anagrafica. La valenza di siffatti contributi nell'ordinamento italiano sarebbe confermata dall'art. 6 Reg. CE 883/2004. L' , inoltre, sottolinea l'irrilevanza della documentazione prodotta da CP_1 Pt_1 in quanto priva di data certa e di ufficialità. Altresì, osserva che la mancata informazione da parte del lavoratore sarebbe del tutto irrilevante per l'Ente previdenziale, atteso che, al più, essa potrebbe fondare una pretesa risarcitoria della società nei confronti del dipendente. Peraltro, già in data 8.4.2021 l' avrebbe comunicato, a seguito di CP_1 interlocuzione con che in riferimento alla posizione del D'Agostino Pt_1 dovesse essere revocata l'applicazione del massimale contributivo. In ogni caso, l' rileva il difetto di legittimazione attiva della società in ordine a CP_1 contestazioni relative alla posizione assicurativa del dipendente che sarebbe l'unico soggetto titolato ad effettuarle e che, allo stato, non avrebbe mai contestato all' la posizione assicurativa così come risultante dall'estratto CP_1 contributivo aggiornato con la contribuzione estera ante 1996. In riferimento alla domanda di applicazione dei soli interessi legali a titolo di sanzioni ex art. 116, co. 15, lett. a), L. 388/2000 l'Ente reitera l'eccezione di improponibilità, dal momento che la domanda non risulterebbe preceduta dal preventivo esperimento dell'azione amministrativa da parte della società appellante. Comunque, siffatta domanda sarebbe infondata nel merito, in quanto la riduzione delle sanzioni presupporrebbe l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato.
E' pacifico che a seguito della domanda di estratto contributivo internazionale presentata dal Sig. nel 2017, la AN NA ha attestato, in data Per_2
28.7.2022, con modulistica redatta in base ai Regolamenti Comunitari vigenti (Mod. E205), la sussistenza di periodi contributivi (tre anni) in epoca anteriore al 1996.
[7] E' altrettanto pacifico che la AN NA – sino al 6 aprile 2010 – attribuiva ai cittadini inglesi e, in regime di parità, a tutti coloro, anche stranieri, che avessero lavorato per un certo periodo, tre anni di contributi figurativi per il periodo compreso tra i 16 e i 18 anni di età. Considerato, quindi, che il sig. ha lavorato per un certo periodo in Per_2
AN NA (come attestato dai contributi post 1996 presenti sulla sua posizione assicurativa), egli ha conseguentemente beneficiato della suddetta normativa inglese in materia.
La società appellante ritiene che l'attribuzione dei contributi esteri dovrebbe essere considerata alla luce dei principi generali che regolano il sistema previdenziale italiano e quindi intesa come riferita ai contributi relativi a prestazioni lavorative effettivamente svolte o ai contributi che volontariamente e per effetto di una precisa scelta del dipendente vengono accreditati con riferimento al periodo antecedente al gennaio 1996, dovendosi così escludere i cosiddetti starting credits, i quali (avendo natura di contributi figurativi) sarebbero frutto di una decisione autonoma di un Ente terzo. Ad avviso della società appellante il comma 18 dell'art. 2 legge 335/1995 dovrebbe essere interpretato, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, co. 280, L. 208/2015, nel senso che solo i lavoratori assunti successivamente al 31.12.1995 ai quali siano stati accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1.1.1996 sarebbero esclusi dall'applicazione del massimale. Tale argomentazione non è condivisibile. L'art. 6 del Reg. CE 883/04 dispone, in tema di “Totalizzazione dei periodi”, che
“Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina: l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni, — l'ammissione al beneficio di una legislazione, o — l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima, al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica”. Tenuto conto che la materia contributiva non è disponibile, i contributi riconosciuti dagli Stati eurocomunitari non possono non essere considerati validi ai fini pensionistici nel nostro ordinamento. Solo l'esercizio di una 'facoltà' (ad es., riscatto degli anni universitari) è rimesso all'esclusiva iniziativa dell'assicurato, ma l'attribuzione di contributi da parte di un Ente estero (sulla base delle proprie disposizioni ordinamentali) non sono disponibili né da parte dell'assicurato né da parte dell' che è tenuta al loro CP_1 riconoscimento ai fini pensionistici.
[8] Nella specie, quindi, la contribuzione estera accreditata ante 1995 è valevole per la pensione di vecchiaia, oltre che per il perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (39/40 anni) richiesto per l'accesso alla pensione di anzianità in alternativa al requisito dei 35 anni di contributi in concorrenza con il requisito dell'età anagrafica e ciò a prescindere dalla 'domanda' dell'assicurato che, chiedendo l'estratto contributivo internazionale rende edotto l' della propria posizione contributiva con la conseguenza che l'Ente CP_1 previdenziale non può non tenerne conto ai fini dell'anzianità pensionistica.
Questa Corte si è già pronunciata su analoga questione (C.d.A., n. 1487/2021, rel. Dossi), ritenendo che l'assegnazione di tali contributi inglesi ante 1996 determina del massimale. Non vi sono ragionevoli motivi per discostarsi dal tale condivisibile precedente il cui iter argomentativo viene qui di seguito ribadito. Ritiene, infatti, il Collegio che, pur considerata la peculiarità dell'istituto, i tratti connotanti i contributi in esame, come illustrati dalla società appellata, non valgano ad escluderne la rilevanza ai fini dell'anzianità contributiva del dipendente, da cui dipende l'individuazione del regime pensionistico applicabile a mente della legge 8 agosto 1995 n. 335. L'art. 2, comma 18, di detta legge, infatti, stabilisce che il massimale contributivo si applichi ai lavoratori “privi di anzianità contributiva”, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo. La circolare n. 21 del 29 gennaio 2001 precisa che il massimale contributivo CP_1 di cui all'art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335 non si applica ai lavoratori che abbiano maturato prima del 1° gennaio 1996 un'anzianità contributiva in Paesi della CEE (ora UE) o che siano legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale anche qualora detta anzianità sia inferiore ai 18 anni. Tale orientamento interpretativo appare condivisibile, tenuto conto che gli strumenti internazionali di sicurezza sociale perseguono lo scopo di evitare la frammentazione delle carriere assicurative nei confronti dei lavoratori che si spostino nell'ambito degli Stati membri dell'UE o convenzionati. Pertanto, i versamenti contributivi effettuati prima del 31 dicembre 1995 presso istituti previdenziali di Paesi comunitari o convenzionati vanno equiparati, ai fini dell'applicazione del massimale contributivo, ai versamenti effettuati in Italia. L' ha ulteriormente chiarito che “per anzianità contributiva si intende il CP_1 complesso degli accrediti - pur se registrati in gestioni diverse - relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi (con versamenti di contributi, in tal caso, presso le rispettive casse di previdenza), in Italia o all'estero, entro il 31 dicembre 1995. Sono inclusi i periodi di contribuzione figurativa, di contribuzione facoltativa, i riscatti, i trasferimenti gratuiti ed onerosi, nonché la contribuzione volontaria” (cfr. messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020).
[9] Così delineata la nozione di “anzianità contributiva” di cui all'art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335, si ritiene che debbano esservi inclusi anche “juvenile credits” (o “student credits” / “starting credits”). Si tratta, infatti, di contributi riconosciuti in forma automatica a favore dei soggetti entrati in contatto con il sistema previdenziale del Regno Unito, che rispondono alla ratio di assicurare che i giovani che abbiano proseguito gli studi oltre la fine dell'obbligo scolastico non siano penalizzati nella maturazione del diritto a pensione. Essi configurano una misura assimilabile alla contribuzione figurativa (in quanto non correlati all'effettiva prestazione di attività lavorativa), senz'altro utile ai fini del raggiungimento del diritto a pensione nel sistema previdenziale britannico. Ne deriva che, nei confronti dei lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva nel Regno Unito in forza dell'accredito di tali contributi prima del 1° gennaio 1996, non trova applicazione il massimale contributivo ex art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335. A ciò non osta la considerazione che gli “starting credits” costituiscano una misura di ordine generale, attribuita in via automatica ed incondizionata, senza necessità di una domanda diretta a far valere il beneficio: ai fini in esame, infatti, non rileva se l'accredito di detti contributi in AN NA avvenga a condizioni e con modalità diverse da quelle vigenti in Italia per la contribuzione figurativa, essendo sufficiente – al fine di escludere l'applicazione del massimale contributivo
– che tale accredito dia luogo, in base alle regole proprie del sistema previdenziale britannico, ad una anzianità contributiva (il che, per quanto esposto, si ritiene acclarato), anzianità riconosciuta in Italia ai fini dell'art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335 per il fatto di essere la AN NA, all'epoca dei fatti di causa, uno Stato membro dell'UE. Neppure rileva che, secondo la circolare n. 107 del 24 luglio 2007, i periodi CP_1 contributivi britannici risultanti a titolo di “student credits” non possano essere utilizzati per il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione ai fini della concessione della pensione di anzianità, prevista dalla normativa italiana. L'anzidetta circolare, infatti, esamina una tematica specifica, del tutto estranea a quella che qui viene in rilievo e legata alla particolare prestazione pensionistica costituita dalla pensione di anzianità: l'orientamento interpretativo assunto dall' al riguardo non può perciò essere esteso alla diversa questione della CP_1 valorizzazione di tali periodi contributivi ai fini della “anzianità contributiva” ex art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335. La pensione di anzianità – come evidenziato anche nella circolare menzionata - ha un peculiare regime che prevede requisiti contributivi più rigorosi rispetto alla pensione di vecchiaia ed in particolare il requisito di 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro. La ratio della previsione è quella di considerare soltanto i periodi di effettivo lavoro, con l'unica eccezione di quei periodi figurativi per i quali è la stessa legge ad impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio i periodi di servizio militare e di astensione obbligatoria dal lavoro per
[10] maternità): ciò spiega perché l' ritenga che, ai fini della concessione di tale CP_1 prestazione pensionistica, non debbano essere presi in considerazione i periodi figurativi risultanti dalle assicurazioni di altri Stati membri dell'UE che non corrispondano ai periodi di contribuzione figurativa che la legislazione italiana riconosce, eccezionalmente, utili per l'accertamento del requisito contributivo stabilito per il diritto alla pensione di anzianità, tra cui i periodi assicurativi britannici risultanti a titolo di “student credits”. Tali argomenti non valgono, tuttavia, con riferimento al diverso istituto della
“anzianità contributiva” rilevante ai fini del regime pensionistico applicabile, né si rinvengono convincenti ragioni per escludere da essa i periodi assicurativi coperti da “starting credits” o “student credits”. Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che, in forza dell'accredito dei contributi esteri attestato dal modello E205 UK in atti, risulti dimostrato il possesso, da parte del sig. di un'anzianità contributiva Persona_2 antecedente il 1° gennaio 1996, tale da giustificare la disapplicazione del massimale contributivo ex art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335. In conseguenza dell'assoggettamento a prelievo contributivo delle retribuzioni del oltre il massimale, risultano perciò dovuti dalla società appellante i Per_2 contributi di cui all'invito a regolarizzare emesso dall' . CP_1
Occorre inoltre osservare che l' , a seguito di interlocuzione con l'azienda (cfr. CP_1 doc.5 del fasc. di primo grado), comunicava che “sono state annullate le CP_1 diffide per gli anni 2015 e 2016 avendo richiesto, il dipendente, l'accredito della contribuzione estera in data 26/04/2017”. Deve pertanto ritenersi che, avendo il dipendente acquisito il Persona_2 profilo di "vecchio iscritto" dal mese di maggio 2017, il tetto relativo al massimale contributivo non possa più essere applicato a decorrere da tale data.
Con riferimento infine alle sanzioni, lo stesso previdenziale, nel proprio CP_1 messaggio n. 5068 del 31 dicembre 2020, ha fornito indicazione alle proprie strutture territoriali, in caso di recupero dei contributi non versati sulla quota di retribuzione eccedente il massimale (per la presenza di anzianità contributiva antecedente la data dell'1 gennaio 1996, in assenza di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo), di applicare le sanzioni civili da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge 23 dicembre 2000 n. 388 per la meno gravosa ipotesi di omissione contributiva. Tale regime sanzionatorio va applicato anche alla presente fattispecie, in cui ricorre un'ipotesi di omesso pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro in presenza delle denunce e registrazioni necessarie: non è, infatti, in discussione che la società appellante abbia indicato l'intera retribuzione erogata a l nell'elemento “Eccedenza massimale” in Uniemens, sicché gli Per_2 adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il
[11] pagamento, in conformità a quanto indicato dall' nel citato messaggio n. CP_1
5068 del 31 dicembre 2020. Non può però essere accolta la tesi della società appellante, secondo cui le sanzioni sui contributi in parola andrebbero ridotte nella misura degli interessi legali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, lett. a), legge 23 dicembre 2000 n. 388. La disposizione invocata stabilisce che “fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza […]”. Nell'odierna fattispecie difetta, da un lato, l'integrale pagamento dei contributi e, dall'altro, il requisito dell'esistenza di “oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo”, il che esclude l'applicabilità del più favorevole regime sanzionatorio delineato dalla norma.
Anche l'ultima censura, relativa al regolamento delle spese, è infondata. Attesa, infatti, la soccombenza della società ricorrente, il Tribunale ha correttamente condannato quest'ultima a rifondere le spese processuali di primo grado, non essendovi alcun presupposto per disporne la compensazione ex art. 92 c.p.c. (così come modificato dalla sentenza della C. Cost. n. 77/2018), in assenza, cioè, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Per questi motivi
, l'appello dev'essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte totalmente soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
[12] Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3415/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 3 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[13]