CA
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5545 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 7101/2020
All'udienza collegiale del giorno 01/10/2025 ore 12:25
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PAGNOTTA FRANCESCA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BERNARDINI SVEVA avv. Zanotti in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 1° ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7101 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Pagnotta (C.F.: P.E.C.: C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, in Via Capo Palinuro, n. 35, scala C, int. 1, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, rappresentata e difesa dall'Avv. Sveva Bernardini (C.F.:
– PEC: ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 Email_2 suo studio sito in Roma, via Cicerone n. 49, giusta procura in atti;
- APPELLATA – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 23.12.2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 7794/2020, pubblicata in data 26.05.2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 20689/2019, promosso dalla odierna appellante nei confronti di Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto Controparte_1 ad essere indennizzato del danno subito a seguito dell'incendio dell'autovettura di sua proprietà
Mercedes Classe B 200 CDI Sport, tg.DT993SL, avvenuto in Roma il 28.10.2014, e assicurata per la rca e rischi diversi quali incendio e furto con la (polizza n.0109513OP), Controparte_1 per il valore di euro 14.400,00. La compagnia si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda per inoperatività della garanzia assicurativa, in considerazione del fatto che emergerebbe dal Rapporto di Intervento dei VVFF la natura dolosa dell'incendio”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1. - rigetta la domanda proposta da nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p.t.; 2. - condanna alla rifusione in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.738,00 per compensi professionali, oltre spese generali iva e cpa come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, per i fatti ed i motivi ut supra descritti: NEL MERITO: in accoglimento del presente appello, per i motivi tutti in questo indicati, dichiarare viziata in fatto e diritto la sentenza n. 7794/2020 del 26.05.2020, depositata nelle medesima data, emessa dal Tribunale Civile di Roma, in persona del GOT dr.ssa Luisella CORDA, a seguito del giudizio di primo grado iscritto al n. 20689/2019 R.G., promosso dalla SI.ra
[...]
contro la meglio in intestazione richiamata, laddove, non ha Parte_1 Controparte_2 liquidato in favore dell'attrice i danni materiali subiti in conseguenza dell'evento del 28.10.2014 e, conseguentemente, accogliere integralmente la domanda della SI.ra come Parte_1 dispiegata in primo grado e, pertanto: “- accertare e dichiarare che il veicolo Daimler Mercedes
Classe B 200 CDI targato “DT 993 SL” di proprietà della SI.ra è stato Parte_1 oggetto dell'evento lesivo occorso in data 28.10.2014, nei pressi del civico n. 389 di Viale Focene, in
Roma; - accertare e dichiarare che la vettura in parola rimaneva irrimediabilmente danneggiata a causa del suddetto incendio, tanto da richiederne la rottamazione;
- accertare e dichiarare che il predetto mezzo Daimler Mercedes Classe B 200 CDI targato “DT 993 SL” di proprietà della SI.ra
, all'epoca dell'evento sopra narrato, era assicurato per la RCA nonché per Parte_1 incendio e furto con la compagnia con polizza n. 01 09513OP; - condannare la Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., alla liquidazione, in favore della SI.ra Controparte_2 [...]
, degli importi di spettanza nella misura di € 14.400,00, pari al valore di mercato del Parte_1 mezzo al momento del sinistro come estrapolato da Quattroruote e dichiarato nonché confermato nel contratto di assicurazione, ovvero la minore o maggiore che emergerà in corso di giudizio o a liquidarsi subordinatamente secondo l'equo e prudente apprezzamento del Giudicante adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato il quale si dichiara procuratore antistatario”.
§ 5. — L'EL , con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
05.03.2021 ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello, in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni sopra esposte. Nel merito respingerlo poiché infondato con conferma della sentenza di I grado che ha rigettato la domanda per inoperatività della garanzia. Vittoria di spese”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellante in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8. — Nel merito l'appellante contesta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Invero, alla stregua dell'istruttoria espletata, non
è stata conseguita la prova in ordine al fatto costitutivo del diritto all'indennizzo.
Vale rilevare che nel contratto di assicurazione, l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza
è fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, mentre la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto.
Ne consegue, secondo i principi generali in materia di onere della prova, che l'assicurato che vuol far valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che, durante il periodo di operatività della polizza, si è realizzato il rischio coperto in garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato. Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che parte attrice, di fronte alle contestazioni di parte convenuta in ordine alla inoperatività della garanzia in considerazione della natura dolosa dell'incendio e la non copertura assicurativa degli atti vandalici, si è limitata a produrre copia della denuncia querela in data 28.10.2014 presentata presso la stazione dei Carabinieri di Fiumicino, senza provare alcunché in ordine alle modalità di accadimento dell'incendio.
Pertanto, l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare, in primis la preesistenza della res assicurata nelle condizioni allegate in atto di citazione e, in secondo luogo, l'effettiva verificazione di un incendio rientrante nelle garanzie assicurate, in considerazione del fatto che non rientra nelle garanzie l'incendio doloso, quale atto vandalico.
Vale rilevare in proposito che emerge dal Rapporto di Intervento dei VVFF, in atti, che i Carabinieri di intervenuti prima dell'arrivo dei VVFF, riferivano agli stessi vigili del fuoco di aver CP_3 rinvenuto nei pressi dell'autovettura in fiamme una bottiglia in plastica “che emanava odore di liquido infiammabile .. il contenitore era a circa 3,5 mt esattamente all'incrocio tra viale Focene e via dei Marosini”; emerge inoltre che gli stessi vigili del fuoco verbalizzanti prendevano visione della bottiglia in plastica ivi rinvenuta, constatando loro stessi l'odore di liquido infiammabile”.
Deduce l'appellante che “In ordine alla preesistenza della res assicurata sembra alla presente difesa che il Giudice di prime cure abbia sollevato un'eccezione che neanche ha mai Controparte_2 dedotto essendo più che evidente come la vettura in parola fosse reale e sussistente al momento del sinistro in parola;
né, tanto meno, è stato contestato l'evento lesivo in re ipsa quale fatto storico di incendio, rilevato, peraltro, dagli stessi VVUU intervenuti. Ciò che rileva è che mentre la SI.ra evidenzi per l'accadimento in parola, deducendo la copertura assicurativa Parte_1 che, invero, fatto incontrovertibile, è esclusa solo nel caso di atto vandalico o dolo, CP_2
nel dedurre che tale sia la circostanza verificatasi, nulla dimostri – e cioè era onere probatorio
[...] della EL - in merito se non rilevando, asseritamente nei pressi della vettura della SI.ra
[...]
, la presenza di una bottiglietta contenente – di nuovo si deve dire asseritamente - Parte_1 liquido infiammabile.
“Liquido infiammabile” di per sé è locuzione talmente generica da significare tutto ed il contrario di tutto: benzina, alcool denaturato, petrolio. Che portata ha di per sé tale infiammabilità nei confronti di un'autovettura? Anche queste tutte prove in capo alla deducente ma Controparte_2 mai offerte, raggiunte e, a ben vedere, neanche tentate.
Nuovamente si ripete come la vettura dell'appellante fosse parcheggiata, come si evince dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti, all'altezza del civico 389 mentre la bottiglietta fu rinvenuta nei pressi dell'intersezione stradale tra Via Focene e Via Marosi: nel fascicolo di parte attrice, in primo grado, fu depositato adeguato materiale fotografico relativo a detto incrocio attestante una distanza tale che escludere in realtà la correlazione tra la citata bottiglietta e l'evento in parola”.
Il motivo è infondato.
Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea (cfr. Cass. Sez. 3,
09/11/2023, n. 31251, Rv. 669464 - 01).
Nel caso di specie è pacifico che la Mercedes Classe B tg. DT993SL, assicurata per la RCA, nonché per incendio e furto, con , in forza di polizza n. 0109513OP il giorno Controparte_1
28.10.2014 mentre si trovava parcheggiata in Fiumicino, viale Focene, 389, in Roma veniva distrutta da un incendio.
In base all'articolo F2 delle condizioni di polizza venivano esclusi dalla copertura i danni provocati da “dolo di terzi, vandalismo”.
Nel caso di specie, nel verbale redatto dai vigili del fuoco intervenuti nell'immediatezza dei fatti, nella casella relativa alle “cause presunte” è indicato il n. 2 (dolose).
Nel medesimo verbale si legge che “I Carabinieri di ci hanno comunicato che prima del CP_3 nostro arrivo, avevano rinvenuto nei pressi dell'auto una bottiglia in plastica che emanava odore di liquido infiammabile. Il contenitore era a circa 3,5 mt esattamente all'incrocio tra viale Focene e via dei Marosi … La causa del sinistro è da attribuirsi a 1) probabilmente doloso 2) azione dolosa in quanto si è potuto constatare i CC di ci riferivano quanto descritto in precedenza, facendoci CP_3 successivamente vedere ed odorare il contenitore del liquido infiammabile”.
Dunque, è provato che l'incendio sia stato causato da dolo di terzi in quanto i Carabinieri rinvenivano, nei pressi dell'autovettura, una bottiglia contenente liquido infiammabile che costituisce il tipico
“innesco” utilizzato per appiccare il fuoco.
Ne consegue che il danno non era ricompreso tra quelli assicurati e pertanto legittimamente la compagnia ha rifiutato di pagare l'indennizzo.
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi medi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione per cui viene riconosciuto il compenso minimo in quanto non espletata) nel seguente modo: Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare € 4.888,00
§ 11. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.7794/2020, Controparte_1 così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 7101/2020
All'udienza collegiale del giorno 01/10/2025 ore 12:25
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PAGNOTTA FRANCESCA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BERNARDINI SVEVA avv. Zanotti in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 1° ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7101 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Pagnotta (C.F.: P.E.C.: C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, in Via Capo Palinuro, n. 35, scala C, int. 1, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, rappresentata e difesa dall'Avv. Sveva Bernardini (C.F.:
– PEC: ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 Email_2 suo studio sito in Roma, via Cicerone n. 49, giusta procura in atti;
- APPELLATA – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 23.12.2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 7794/2020, pubblicata in data 26.05.2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 20689/2019, promosso dalla odierna appellante nei confronti di Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto Controparte_1 ad essere indennizzato del danno subito a seguito dell'incendio dell'autovettura di sua proprietà
Mercedes Classe B 200 CDI Sport, tg.DT993SL, avvenuto in Roma il 28.10.2014, e assicurata per la rca e rischi diversi quali incendio e furto con la (polizza n.0109513OP), Controparte_1 per il valore di euro 14.400,00. La compagnia si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda per inoperatività della garanzia assicurativa, in considerazione del fatto che emergerebbe dal Rapporto di Intervento dei VVFF la natura dolosa dell'incendio”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1. - rigetta la domanda proposta da nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p.t.; 2. - condanna alla rifusione in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.738,00 per compensi professionali, oltre spese generali iva e cpa come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, per i fatti ed i motivi ut supra descritti: NEL MERITO: in accoglimento del presente appello, per i motivi tutti in questo indicati, dichiarare viziata in fatto e diritto la sentenza n. 7794/2020 del 26.05.2020, depositata nelle medesima data, emessa dal Tribunale Civile di Roma, in persona del GOT dr.ssa Luisella CORDA, a seguito del giudizio di primo grado iscritto al n. 20689/2019 R.G., promosso dalla SI.ra
[...]
contro la meglio in intestazione richiamata, laddove, non ha Parte_1 Controparte_2 liquidato in favore dell'attrice i danni materiali subiti in conseguenza dell'evento del 28.10.2014 e, conseguentemente, accogliere integralmente la domanda della SI.ra come Parte_1 dispiegata in primo grado e, pertanto: “- accertare e dichiarare che il veicolo Daimler Mercedes
Classe B 200 CDI targato “DT 993 SL” di proprietà della SI.ra è stato Parte_1 oggetto dell'evento lesivo occorso in data 28.10.2014, nei pressi del civico n. 389 di Viale Focene, in
Roma; - accertare e dichiarare che la vettura in parola rimaneva irrimediabilmente danneggiata a causa del suddetto incendio, tanto da richiederne la rottamazione;
- accertare e dichiarare che il predetto mezzo Daimler Mercedes Classe B 200 CDI targato “DT 993 SL” di proprietà della SI.ra
, all'epoca dell'evento sopra narrato, era assicurato per la RCA nonché per Parte_1 incendio e furto con la compagnia con polizza n. 01 09513OP; - condannare la Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., alla liquidazione, in favore della SI.ra Controparte_2 [...]
, degli importi di spettanza nella misura di € 14.400,00, pari al valore di mercato del Parte_1 mezzo al momento del sinistro come estrapolato da Quattroruote e dichiarato nonché confermato nel contratto di assicurazione, ovvero la minore o maggiore che emergerà in corso di giudizio o a liquidarsi subordinatamente secondo l'equo e prudente apprezzamento del Giudicante adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato il quale si dichiara procuratore antistatario”.
§ 5. — L'EL , con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
05.03.2021 ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello, in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni sopra esposte. Nel merito respingerlo poiché infondato con conferma della sentenza di I grado che ha rigettato la domanda per inoperatività della garanzia. Vittoria di spese”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellante in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8. — Nel merito l'appellante contesta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Invero, alla stregua dell'istruttoria espletata, non
è stata conseguita la prova in ordine al fatto costitutivo del diritto all'indennizzo.
Vale rilevare che nel contratto di assicurazione, l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza
è fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, mentre la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto.
Ne consegue, secondo i principi generali in materia di onere della prova, che l'assicurato che vuol far valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che, durante il periodo di operatività della polizza, si è realizzato il rischio coperto in garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato. Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che parte attrice, di fronte alle contestazioni di parte convenuta in ordine alla inoperatività della garanzia in considerazione della natura dolosa dell'incendio e la non copertura assicurativa degli atti vandalici, si è limitata a produrre copia della denuncia querela in data 28.10.2014 presentata presso la stazione dei Carabinieri di Fiumicino, senza provare alcunché in ordine alle modalità di accadimento dell'incendio.
Pertanto, l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare, in primis la preesistenza della res assicurata nelle condizioni allegate in atto di citazione e, in secondo luogo, l'effettiva verificazione di un incendio rientrante nelle garanzie assicurate, in considerazione del fatto che non rientra nelle garanzie l'incendio doloso, quale atto vandalico.
Vale rilevare in proposito che emerge dal Rapporto di Intervento dei VVFF, in atti, che i Carabinieri di intervenuti prima dell'arrivo dei VVFF, riferivano agli stessi vigili del fuoco di aver CP_3 rinvenuto nei pressi dell'autovettura in fiamme una bottiglia in plastica “che emanava odore di liquido infiammabile .. il contenitore era a circa 3,5 mt esattamente all'incrocio tra viale Focene e via dei Marosini”; emerge inoltre che gli stessi vigili del fuoco verbalizzanti prendevano visione della bottiglia in plastica ivi rinvenuta, constatando loro stessi l'odore di liquido infiammabile”.
Deduce l'appellante che “In ordine alla preesistenza della res assicurata sembra alla presente difesa che il Giudice di prime cure abbia sollevato un'eccezione che neanche ha mai Controparte_2 dedotto essendo più che evidente come la vettura in parola fosse reale e sussistente al momento del sinistro in parola;
né, tanto meno, è stato contestato l'evento lesivo in re ipsa quale fatto storico di incendio, rilevato, peraltro, dagli stessi VVUU intervenuti. Ciò che rileva è che mentre la SI.ra evidenzi per l'accadimento in parola, deducendo la copertura assicurativa Parte_1 che, invero, fatto incontrovertibile, è esclusa solo nel caso di atto vandalico o dolo, CP_2
nel dedurre che tale sia la circostanza verificatasi, nulla dimostri – e cioè era onere probatorio
[...] della EL - in merito se non rilevando, asseritamente nei pressi della vettura della SI.ra
[...]
, la presenza di una bottiglietta contenente – di nuovo si deve dire asseritamente - Parte_1 liquido infiammabile.
“Liquido infiammabile” di per sé è locuzione talmente generica da significare tutto ed il contrario di tutto: benzina, alcool denaturato, petrolio. Che portata ha di per sé tale infiammabilità nei confronti di un'autovettura? Anche queste tutte prove in capo alla deducente ma Controparte_2 mai offerte, raggiunte e, a ben vedere, neanche tentate.
Nuovamente si ripete come la vettura dell'appellante fosse parcheggiata, come si evince dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti, all'altezza del civico 389 mentre la bottiglietta fu rinvenuta nei pressi dell'intersezione stradale tra Via Focene e Via Marosi: nel fascicolo di parte attrice, in primo grado, fu depositato adeguato materiale fotografico relativo a detto incrocio attestante una distanza tale che escludere in realtà la correlazione tra la citata bottiglietta e l'evento in parola”.
Il motivo è infondato.
Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea (cfr. Cass. Sez. 3,
09/11/2023, n. 31251, Rv. 669464 - 01).
Nel caso di specie è pacifico che la Mercedes Classe B tg. DT993SL, assicurata per la RCA, nonché per incendio e furto, con , in forza di polizza n. 0109513OP il giorno Controparte_1
28.10.2014 mentre si trovava parcheggiata in Fiumicino, viale Focene, 389, in Roma veniva distrutta da un incendio.
In base all'articolo F2 delle condizioni di polizza venivano esclusi dalla copertura i danni provocati da “dolo di terzi, vandalismo”.
Nel caso di specie, nel verbale redatto dai vigili del fuoco intervenuti nell'immediatezza dei fatti, nella casella relativa alle “cause presunte” è indicato il n. 2 (dolose).
Nel medesimo verbale si legge che “I Carabinieri di ci hanno comunicato che prima del CP_3 nostro arrivo, avevano rinvenuto nei pressi dell'auto una bottiglia in plastica che emanava odore di liquido infiammabile. Il contenitore era a circa 3,5 mt esattamente all'incrocio tra viale Focene e via dei Marosi … La causa del sinistro è da attribuirsi a 1) probabilmente doloso 2) azione dolosa in quanto si è potuto constatare i CC di ci riferivano quanto descritto in precedenza, facendoci CP_3 successivamente vedere ed odorare il contenitore del liquido infiammabile”.
Dunque, è provato che l'incendio sia stato causato da dolo di terzi in quanto i Carabinieri rinvenivano, nei pressi dell'autovettura, una bottiglia contenente liquido infiammabile che costituisce il tipico
“innesco” utilizzato per appiccare il fuoco.
Ne consegue che il danno non era ricompreso tra quelli assicurati e pertanto legittimamente la compagnia ha rifiutato di pagare l'indennizzo.
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi medi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione per cui viene riconosciuto il compenso minimo in quanto non espletata) nel seguente modo: Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare € 4.888,00
§ 11. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.7794/2020, Controparte_1 così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli