Articolo 17 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482
Articolo 16Articolo 18
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4 gennaio 2000
Art. 17. 1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.
Entrata in vigore il 4 gennaio 2000