Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3584 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Teresa Strangio, con la quale è elettivamente domiciliata in Bovalino
(RC) via Giustino Fortunato n. 1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Patrizia Sanguineti, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, viale Calabria n. 82 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 17/10/2023, ha presentato domanda all' per ottenere il CP_1
riconoscimento del proprio status di invalida, con diritto alla percezione dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. n. 118/71;
- che, in data 15/11/2023, l' le ha comunicato che è stata CP_1
riconosciuta invalida nella misura del 40%;
- che, conseguentemente, ha proposto ricorso per A.T.P., all'esito del quale il consulente tecnico d'ufficio non l'ha riconosciuta meritevole del beneficio richiesto, ritenendola invalida nella misura del 42%;
- che il CTU non ha adeguatamente valutato le patologie in atto, tra le quali l'allergia al nichel e non ha preso in considerazione l'"insufficienza cardio- respiratoria di seconda/terza classe NYHA", certificata il 16/07/2021;
- che il CTU non ha effettuato una valutazione adeguata della patologia neurologica, della patologia osteoarticolare e della patologia psichica;
- che ha diritto al riconoscimento dello status di soggetto invalido civile in misura superiore al 74%.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectiis": 1) Accertare e dichiarare, previa nuova CTU, che l'istante è invalida civile ai sensi dell'art. 2 e art. 13
L.118/71; 2) Conseguentemente, condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella accertata nell'espletanda CTU e/o meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito;
3) Il tutto con condanna dell in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento delle spese e compensi di causa, oltre IVA e CAP e spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”. 3
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , CP_1
eccependo l'inammissibilità della domanda volta alla condanna alla liquidazione della prestazione oggetto di domanda e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
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Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto di domanda è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'assegno di invalidità civile.
L'articolo 13 della legge n. 118/71, nel disciplinare l'istituto dell'assegno di invalidità civile, in ordine al requisito sanitario, stabilisce che il beneficio spetta agli invalidi civili, di età compresa tra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, ad eccepire che il C.T.U. non ha valutato tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta e che non ha preso in considerazione l'allergia al nickel e l'insufficienza cardio respiratoria certificata dal cardiologo Dott. in data 16/07/2021, come da CP_2
referto allegato al ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Orbene, incombe sull'interessato che reclami il riconoscimento di una prestazione sanitaria un onere quanto meno di allegazione delle patologie reclamate, non potendo il difetto di allegazione essere colmato dal C.T.U., ove lo stesso, alla luce dell'esame obiettivo, non riscontri elementi che richiedano ulteriori approfondimenti diagnostici.
Pertanto, occorre che le patologie che si richiede vengano valutate siano adeguatamente allegate e supportate da idonea documentazione medica in assenza della quale il C.T.U. che, alla luce dell'esame obiettivo, non riscontri 4
elementi da cui desumere la sussistenza di una determinata patologia, non ha alcun obbligo di richiedere esami specialistici ulteriori.
In particolare, da un esame del certificato richiamato nel ricorso introduttivo, recante la data del 16/07/2021, non supportato da alcun esame strumentale, si evince soltanto che la ricorrente è affetta, oltre che da altre patologie riguardanti diversi distretti e soltanto elencate, da “insufficienza cardio
– respiratoria in seconda/terza classe NYHA”, ma non viene spiegato l'iter che ha portato alla diagnosi (o gli esami eseguiti), né viene indicata un'eventuale terapia.
Pertanto, difetta ogni allegazione in ordine alla patologia in questione, che non è stata riscontrata dal CTU in sede di esame obiettivo.
Inoltre, nel ricorso introduttivo, parte ricorrente genericamente lamenta che il CTU non ha valutato “correttamente” (senza tuttavia spiegarne le ragioni, ma richiamando apoditticamente dei referti) le patologie a carico del sistema neurologico e osteoarticolare, con le effettive conseguenze e la patologia psichiatrica che, invece, alla luce dell'esame obiettivo, coerente con la documentazione medica allegata, risultano essere state adeguatamente valutate.
Orbene, a fronte delle generiche doglianze mosse avverso l'elaborato peritale, ritiene il giudicante che le conclusioni formulate dal CTU siano persuasive, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro patologico della ricorrente, in quanto sorrette da corrette valutazioni medico legali, fondate su un attento e approfondito esame obiettivo e coerenti con la documentazione medica allegata in atti.
Nondimeno, le generiche critiche alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti.
Infatti, non risulta prodotta in questo grado di giudizio nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, in grado di mutare il quadro esaminato dal primo Consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente. 5
Questo giudicante condivide e fa proprie le conclusioni formulate dal
CTU, che fanno piena prova nel presente giudizio, in quanto frutto di un attento esame clinico, prive di contraddizioni, coerenti con la documentazione medica in atti, adeguatamente motivate da un punto di vista medico scientifico e frutto di una corretta applicazione del D.M. 5/02/1992 in materia di invalidità civile.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. siano mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
La semplice affermazione che il consulente non abbia tenuto conto del quadro patologico della ricorrente, nei termini in cui è stata formulata, non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale alla segnalazione dell'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e che non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
In caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente. 6
In definitiva, non essendosi registrato un aggravamento del quadro clinico della ricorrente e non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, come ribadite nel corso del presente giudizio, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, applicando i minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della ricorrente, non essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att- c.p.c..
Infatti, ai fini del beneficio dell'esonero dalle spese giudiziali, previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., è posto l'onere di effettuare - fin dalle conclusioni dell'atto introduttivo – un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma stessa per ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese processuali, sottoscritta personalmente dall'interessato.
In particolare, ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., , è inefficace se non sottoscritta personalmente dalla parte: ciò in quanto, a tale dichiarazione, la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, nella misura in cui prevede che
“l'interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (Cassazione nn. 16616/2018,
24303/2016, 22952/2016, 16132/2016). 7
Nella specie, il possesso dei requisiti per l'esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite viene richiamato nel ricorso per ATP, ma non risulta versata in atti, né nell'ambito del giudizio di ATP né nell'ambito del presente giudizio, alcuna dichiarazione personalmente sottoscritta dalla ricorrente, essendo state versate in atti soltanto dichiarazioni utili ai fini dell'esenzione del pagamento del contributo unificato.
Restano, pertanto, a carico della ricorrente anche le spese della C.T.U., espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Per_1
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[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 3584/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 3291,00 oltre accessori come per legge;
- Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Per_1
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[...]
Locri, 06/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci