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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/05/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 5.5.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 320 /2023
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to SANTESE Parte_1
ROSARIO e presso il cui studio elettivamente domicilia in via D' Aiutolo loc. Macchia di Montecorvino Rovella
- appellante -
E
rappresentato e difeso dall'avv. BOVE FRANCESCO e dom.to CP_1
Salerno C.so Garibaldi, 38.
- appellato –
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1930/2022 pubblicata in data 22.11.2022. Conclusioni delle parti.
Parte appellante:
“In totale riforma della sentenza di 1° grado, accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro instaurato dall'appellante alle dipendenze dell'azienda agricola “ CP_2
” ed in particolare:
[...] Controparte_3
nell'anno 2014 dal 02/01/2014 al 30/11/2014, svolgendo complessivamente 156 giornate; nell'anno 2015 assunto dal
05/01/2015 al 30/11/2015, svolgendo complessivamente 157
giornate; nell'anno 2016 assunto dal 23/09/2016 al
31/12/2016, svolgendo complessivamente 54 giornate;
nell'anno 2017 assunto dal 02/01/2017 al 31/12/2017,
svolgendo complessivamente 171; nell'anno 2018 assunto dal
20/02/2018 al 30/11/2018, svolgendo complessivamente 159
giornate, e per l'effetto condannare l' alla reiscrizione del CP_1
nominativo del ricorrenti negli elenchi agricoli per gli anni CP_1
e le giornate innanzi indicate;
B) Condannare altresì parte appellata al pagamento delle spese,
diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Parte appellata: “voglia l'adita Ecc.ma Corte, contrariis reiectis,
confermare la sentenza impugnata, respingendo l'appello e condannando controparte alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Salerno – Sezione
lavoro - in data 07.07.2020, conveniva l' Parte_1 CP_1
al fine di sentir ordinare alla stessa la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e dichiarare non dovuta la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola percepita. Più in particolare il ricorrente chiedeva di accertare l'esistenza del proprio rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata dal
2014 al 2018 con l'azienda agricola IR ED di
IR IO e C. snc, disconosciuta dall' a seguito di CP_1
ispezione.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio e, ritenuta non rilevante ai fini decisionali la prova testimoniale articolata dal ricorrente, sulla base della sola prova documentale il giudice emanava sentenza con la quale rigettava il ricorso senza condanna alle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp.
att. c.p.c.
Propone ora appello avverso la sentenza di Parte_1
primo grado che lo ha visto soccombente, dolendosi sotto un triplice profilo. Contesta la mancata ammissione della prova testimoniale e la decisione fondata unicamente sulle dichiarazioni rese agli ispettori acquisite al verbale ispettivo;
contesta e impugna il verbale ed, infine, si duole della “mancata valutazione del materiale documentale addotto a sostegno della domanda”.
Il ricorrente evidenzia che il verbale ispettivo fa fede fino a querela di falso unicamente in ordine agli elementi estrinseci e non si estende al contenuto che deve essere liberamente apprezzato. Ne consegue che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale al fine di consentire al ricorrente di poter dimostrare una ricostruzione dei fatti diversa da quella che si evince dalle dichiarazioni rese a verbale. Inoltre,
evidenzia il ricorrente di aver prodotto buste paga, cud e comunque documentazione di per sé sufficiente a dimostrare la fondatezza del rapporto di lavoro subordinato.
Si è costituito che ha contro dedotto e concluso per il CP_1
rigetto del ricorso con conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, ritenuto di non accogliere l'istanza di escussione testi avanzata dall'appellante, ha deciso la causa con dispositivo all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
***,
L'appello è infondato e va rigettato. Preliminarmente la Corte ha ritenuto di non accogliere l'istanza di riunione avanzata dalle parti ad altri fascicoli pendenti,
riguardanti altri lavoratori della stessa azienda in ragione del rallentamento che avrebbe subìto la presente causa già al limite della scadenza di due anni dalla data di iscrizione a ruolo.
Inoltre la posizione del , figlio del titolare dell'azienda Parte_1
agricola è ben diversa dagli altri lavoratori ricorrenti per i quali non sorge questione di rapporti familiari, pertanto non vi sarebbero stati estremi per la riunione richiesta.
Quanto alla istanza di procedere alla escussione dei testi la
Corte ha ritenuto la stessa non utile ai fini della decisione per gli stessi motivi posti a base della identica decisione del giudice di prime cure, di cui si dirà.
Il Giudice di prime cure, prendendo le mosse da quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione che “l'iscrizione di un
lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione
di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di
lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel
D.Lgs. n. 375/1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il
lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura
onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere
previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. n. 7845/2003; Cass.
n. 14296/2011; Cass. n. 13877/2012), scrive:
“Nel caso in esame, tale onere probatorio è reso ancora più gravoso per l'odierno ricorrente dal momento che il predetto Parte_1
è il figlio del titolare dell'azienda . La
[...] Controparte_2
giurisprudenza di legittimità delineatasi nella materia in oggetto ha chiarito che il soggetto che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto lavorativo instaurato con persona in rapporto di parentela, affinità o coniugio deve offrire elementi certi ed inequivoci da cui desumere la sussistenza di detto rapporto, dal momento che, per le prestazioni lavorative di collaborazione familiare e di assistenza offerte in favore di parenti o affini, anche in difetto della convivenza, non viene meno la presunzione di gratuità che trova la sua fonte nella circostanza che le suddette prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel
benevolentiae causa. Quindi, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da simili rapporti ha l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9043/2011; Cass., Sez. Lav., n. 1218/2004). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che:
“Per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni
lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella
circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese
"affectionis vel benevolentiue causae") è necessario che la parte
che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra
una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di
lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili
della subordinazione e della onerosità. In particolare, con
riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore
di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole
proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non è
sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato,
essendo invece necessaria una specifica prova della
subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere
fornita anche al di fuori degli clementi sintomatici più tipici della
subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la
prestazione lavorative e quella retribuiva, entrambe caratterizzate
dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a
direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari” (cfr. Cass., Sez. Lav., n.
9043/2011)”.
Orbene, partendo dall'esame del primo punto di impugnativa,
la mancata ammissione della prova testimoniale, la Corte rileva che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, il giudice di prime cure si è soffermato e ha ampiamente motivato il rigetto della istanza di prova testimoniale. Nella sentenza impugnata viene preso in esame ogni singolo capitolo di prova e viene spiegato il motivo della mancata ammissione: alcuni capitoli sarebbero non rilevanti al fine del decidere mentre solo due, i capp. 8 e 9, “…avrebbero ad oggetto circostanze che
sostanzialmente confermano quanto già emerso nel corso
dell'indagine ispettiva e di quanto già riferito dal ricorrente nelle
dichiarazioni rese agli ispettori:, come sopra riportate, la cui
genuinità non può essere messa in dubbio proprio in ragione
della immediatezza con cui sono state rese in ogni caso, tali
circostanze, seppur provate, non consentirebbero di superare la
presunzione di gratuità della prestazione lavorativa resa
dall'odierno ricorrente nell'ambito familiare, dal momento che
non sono incentrate sui caratteri qualificanti il rapporto di lavoro
di natura subordinata”. La doglianza di parte appellante, circa la mancata motivazione del rigetto dell'istanza istruttoria, è
quindi infondata avendo il giudice di primo grado articolato ampia motivazione con la quale ha spiegato che i capitoli, come formulati, nulla avrebbero aggiunto e nulla avrebbero provato di utile. D'altra parte la dichiarazione resa dallo stesso appellante agli ispettori è tranciante e non si vede come possa essere superata e messa in discussione da dichiarazioni testimoniali di altri dipendenti.
Ne consegue che a ben ragione il giudice di prime cure, a fronte della presunzione in caso di familiare convivente che presta la propria attività nell'azienda di famiglia che si tratti di collaborazione familiare, abbia ritenuto non utile, al fine del decidere ,la prova testimoniale articolata dal ricorrente. Infatti,
la gran parte dei capitoli riguardano circostanze non contestate e attinenti all'attività lavorativa e modalità di lavoro, mentre solo due e capitoli nn 8 e 9 sono così articolati: ”… tuttavia, può
capitare che il ricorrente parli con qualche fornitore per
organizzare i tempi di consegna della merce, ovvero, risponda
telefonicamente a richieste di vendita della merce da parte dei clienti
dell'azienda, in caso di assenza del padre-legale rapp.te dell'azienda, sig.
(n. 1959), che si può verificare per 1 o 2 ore a Controparte_3
settimana, previe precise disposizioni del predetto prima di
allontanarsi dall'azienda; 9) Che, quindi, non corrisponde al vero quanto dichiarato dagli
ispettori nel verbale, ove si legge che il ricorrente sarebbe “l'alter
ego” del padre, né tantomeno che riceve richieste di permessi,
ferie, malattie, ecc., trattandosi di mansioni svolte in maniera
esclusiva dal sig. , coordinandosi con il proprio Controparte_3
consulente del lavoro, dott. . Né corrisponde al Persona_1
vero che tutto il personale dipendente lavorava soltanto da
gennaio a giugno e dal mese di settembre ad ottobre. Così come
non corrisponde al vero che l'attività di pulizia e disinfettazione
viene svolta soltanto da lui e dal padre;
” sono focalizzati CP_3
sul tipo di rapporto di lavoro del e si fondano sulla Parte_1
falsità delle dichiarazioni dello stesso predetto o agli Tes_1
ispettori”.
Come facilmente si può evincere i testi avrebbero dovuto smentire quanto riferito dal a proprio svantaggio e Parte_1
sostenere che tutto quanto riferito agli ispettori era falso e che,
al contrario, il prendeva ordini dal padre, non aveva Parte_1
autonomia e così sostenere la sussistenza di tutti gli elementi per inquadrare il rapporto di lavoro come lavoro subordinato.
In altri termini avrebbero sostenuto la falsità di tutto quanto dichiarato dal agli ispettori, nonostante da questi Parte_1
ammonito sulle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci. Bene ha fatto il giudice di prime cure a non procedere ad istruttoria essendo la stessa, come articolata. non in grado di smentire le dichiarazioni del . Lo stesso va detto per Parte_1
l'istruttoria richiesta in questo grado di giudizio.
Né d'altra parte risulta che il ricorrente abbia impugnato le proprie dichiarazioni facendone valere la falsità per aver subìto
un metus o comunque che abbia fatto un tentativo di dimostrarlo in questa sede o che abbia spiegato querela di falso contro gli ispettori verbalizzanti.
Più nello specifico l''appellante ha reso dichiarazioni agli ispettori che per comodità di lettura di seguito si riportano:
"Sono in possesso del diploma di perito agrario conseguito nell'anno 2007 e da allora la mia prima e unica esperienza di lavoro è stata quella con mio padre, , alle dipendenze dell'azienda agricola IR Persona_2
ED di A. e C. snc. Lavoro alle dipendenze della società CP_2
dall'anno 2011 ininterrottamente fino ad oggi. Nell'anno 2019,
[...] in particolare, sono stato assunto i primi giorni del mese di gennaio. In ciascuno degli anni in cui ho lavorato in azienda, mi sono occupato di tutte le fasi della gestione amministrativa della società, ossia gestione dei rapporti con i fornitori, con i clienti, gestione del personale. In sintesi, sono
l'alter ego di mio padre, che sostituisco completamente in caso di sua assenza, data la mia capacità gestionale ed indipendenza e autonomia nella gestione aziendale. Ricevo in prima persona le richieste del personale dipendente su ferie, permessi, malattie, di cui organizzo e dirigo il lavoro in azienda. Io organizzo liberamente tempi e modalità di svolgimento del mio lavoro, realizzato in autonomia, anche se sempre in collaborazione e coordinamento con mio padre . Da CP_3 circa una settimana vivo da solo, ma fino ad una settimana fa convivevo con i miei genitori nella stessa casa, in quanto non sono coniugato. Gli operai non attestano la presenza a lavoro tramite firma o badge. Noi dell'azienda, ossia io o mio padre, annotiamo la presenza dì ciascuno di essi su un nostro registro interno, e a fine mese comunichiamo le giornate al consulente del lavoro rag. , e ogni operaio controlla Per_1 se il numero da noi registrato è corretto. Poiché trattiamo pollame vivo, in ciascun anno solare, abbiamo l'obbligo del c.d. vuoto sanitario, ossia nei mesi di luglio e dicembre di ciascun anno in azienda non c'è pollame ossia nessun animale perché in suddetti periodi i locali che ospitano gli animali devono essere puliti o disinfettati. Di tale attività di pulizia ci occupiamo io e mio padre. Mio cugino , socio dell'azienda, non presta alcuna CP_3 attività né gestionale né lavorativa nella in quanto frequenta Parte_1 l'università. Dal 2011, anno in cui ho cominciato a lavorare in azienda, ho lavorato tutti ì mesi di tutti gli anni fino ad oggi, ossia anno 2019, in quanto si tratta di un'azienda familiare e l'attività di gestione di cui ci occupiamo io e mio padre non si ferma mai, anche quando gli operai non ci sono, nei periodi dì fermo aziendale. Noi infatti svolgiamo anche molte attività materiali e tecniche, e anche in questo siamo perfettamente interscambiabili. Guadagno circa 800 Euro al mese, che mi vengono accreditati con bonifico bancario da me disposto. Lavorano attualmente per l'azienda IO, AN, LE, , Per_3 Per_4 Per_5
, , Rocco, (nel 2019 non ancora assunto), Per_6 Per_7 Controparte_4
Mediamente, tutto il personale dipendente lavora da gennaio al mese Per_8 di giugno di ciascun anno, e dal mese di settembre ad ottobre. Negli altri mesi non nominati, in azienda non c'è pollame”.
Tali dichiarazioni escludono categoricamente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Lo stesso ricorrente dichiara di lavorare in autonomia, di essere alter ego del padre, di accordare ferie al personale e di aver convissuto con il padre fino alla settimana prima dell'ispezione. La prova come articolata non avrebbe potuto mettere in crisi dichiarazioni tanto chiare ed esplicite che, per la loro spontaneità, sicuramente godono di maggiore attendibilità
rispetto alla prova testimoniale in sede giudiziale. Ebbene, è
pacifico le dichiarazioni rese agli Ispettori nella immediatezza dell'ispezione e assunte a “sorpresa” devono ritenersi certamente più attendibili e sincere di quelle assunte dopo tempo nel corso di un giudizio, dopo aver acquisito consapevolezza delle conseguenze derivanti da quanto si va a dichiarare.
Tale assunto è stato più volte ritenuto fondato dalla
Cassazione che nel rimarcare che i verbali ispettivi fanno fede fino a querela di falso quanto agli elementi estrinseci, mentre lascia fuori le dichiarazioni testimoniali la cui valutazione è
rimessa al giudice, riconosce comunque la possibilità di ritenere maggiormente attendibili le stesse rispetto alle dichiarazioni testimoniali rese in udienza. “I verbali redatti
dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o
dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i
funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per
le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere
accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e
apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova
sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora
il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri
elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi
istruttori. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva fondato il proprio convincimento
sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro,
completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali
ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era
stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali
una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le
dichiarazioni (Cass n. 3525/2005). A riguardo giova rimarcare che non si è in presenza di dichiarazioni di terzi ma si è in presenza di dichiarazioni riguardanti il proprio rapporto di lavoro dello stesso , figlio del titolare dell'azienda, Parte_1
fino a poco prima convivente. Ricorrono pertanto tutti gli elementi per inquadrare il rapporto di lavoro come collaborazione familiare atteso che via era altresì la convivenza fino ad una settimana prima delle dichiarazioni rese. Quanto infine alla prova documentale, preso atto che la produzione riguarda solo alcune buste paga, “La busta paga
può essere utilizzata come prova dell'esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato, ma non è sufficiente da sola. La prova della
subordinazione richiede la dimostrazione di tutti gli elementi
caratteristici di questo tipo di rapporto, tra cui l'esistenza di un
vincolo di subordinazione, di una retribuzione e di un potere di
direzione del datore di lavoro (Cass. 2439/2019). Altra prova non risulta prodotta se non molteplici elementi che convergono presso l'inesistenza di subordinazione. Quanto infine alla richiesta dell' appellato di condanna alle spese in CP_1
quanto la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. non sarebbe efficace trattandosi di azione di mero riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, va evidenziato che il ricorso in primo grado concerne anche le somme richieste dall' in CP_1
restituzione erogate a titolo di disoccupazione agricola,
somme che non vanno restituite in caso di accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati,
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 19/05/2023 e vertente tra Parte_1
contro , avverso la sentenza del Tribunale di Salerno
[...] CP_1
n. 1930/2022 del 22/11/2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione reietta, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.; dichiara astrattamente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno così deciso il 05/05/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 5.5.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 320 /2023
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to SANTESE Parte_1
ROSARIO e presso il cui studio elettivamente domicilia in via D' Aiutolo loc. Macchia di Montecorvino Rovella
- appellante -
E
rappresentato e difeso dall'avv. BOVE FRANCESCO e dom.to CP_1
Salerno C.so Garibaldi, 38.
- appellato –
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1930/2022 pubblicata in data 22.11.2022. Conclusioni delle parti.
Parte appellante:
“In totale riforma della sentenza di 1° grado, accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro instaurato dall'appellante alle dipendenze dell'azienda agricola “ CP_2
” ed in particolare:
[...] Controparte_3
nell'anno 2014 dal 02/01/2014 al 30/11/2014, svolgendo complessivamente 156 giornate; nell'anno 2015 assunto dal
05/01/2015 al 30/11/2015, svolgendo complessivamente 157
giornate; nell'anno 2016 assunto dal 23/09/2016 al
31/12/2016, svolgendo complessivamente 54 giornate;
nell'anno 2017 assunto dal 02/01/2017 al 31/12/2017,
svolgendo complessivamente 171; nell'anno 2018 assunto dal
20/02/2018 al 30/11/2018, svolgendo complessivamente 159
giornate, e per l'effetto condannare l' alla reiscrizione del CP_1
nominativo del ricorrenti negli elenchi agricoli per gli anni CP_1
e le giornate innanzi indicate;
B) Condannare altresì parte appellata al pagamento delle spese,
diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Parte appellata: “voglia l'adita Ecc.ma Corte, contrariis reiectis,
confermare la sentenza impugnata, respingendo l'appello e condannando controparte alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Salerno – Sezione
lavoro - in data 07.07.2020, conveniva l' Parte_1 CP_1
al fine di sentir ordinare alla stessa la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e dichiarare non dovuta la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola percepita. Più in particolare il ricorrente chiedeva di accertare l'esistenza del proprio rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata dal
2014 al 2018 con l'azienda agricola IR ED di
IR IO e C. snc, disconosciuta dall' a seguito di CP_1
ispezione.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio e, ritenuta non rilevante ai fini decisionali la prova testimoniale articolata dal ricorrente, sulla base della sola prova documentale il giudice emanava sentenza con la quale rigettava il ricorso senza condanna alle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp.
att. c.p.c.
Propone ora appello avverso la sentenza di Parte_1
primo grado che lo ha visto soccombente, dolendosi sotto un triplice profilo. Contesta la mancata ammissione della prova testimoniale e la decisione fondata unicamente sulle dichiarazioni rese agli ispettori acquisite al verbale ispettivo;
contesta e impugna il verbale ed, infine, si duole della “mancata valutazione del materiale documentale addotto a sostegno della domanda”.
Il ricorrente evidenzia che il verbale ispettivo fa fede fino a querela di falso unicamente in ordine agli elementi estrinseci e non si estende al contenuto che deve essere liberamente apprezzato. Ne consegue che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale al fine di consentire al ricorrente di poter dimostrare una ricostruzione dei fatti diversa da quella che si evince dalle dichiarazioni rese a verbale. Inoltre,
evidenzia il ricorrente di aver prodotto buste paga, cud e comunque documentazione di per sé sufficiente a dimostrare la fondatezza del rapporto di lavoro subordinato.
Si è costituito che ha contro dedotto e concluso per il CP_1
rigetto del ricorso con conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, ritenuto di non accogliere l'istanza di escussione testi avanzata dall'appellante, ha deciso la causa con dispositivo all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
***,
L'appello è infondato e va rigettato. Preliminarmente la Corte ha ritenuto di non accogliere l'istanza di riunione avanzata dalle parti ad altri fascicoli pendenti,
riguardanti altri lavoratori della stessa azienda in ragione del rallentamento che avrebbe subìto la presente causa già al limite della scadenza di due anni dalla data di iscrizione a ruolo.
Inoltre la posizione del , figlio del titolare dell'azienda Parte_1
agricola è ben diversa dagli altri lavoratori ricorrenti per i quali non sorge questione di rapporti familiari, pertanto non vi sarebbero stati estremi per la riunione richiesta.
Quanto alla istanza di procedere alla escussione dei testi la
Corte ha ritenuto la stessa non utile ai fini della decisione per gli stessi motivi posti a base della identica decisione del giudice di prime cure, di cui si dirà.
Il Giudice di prime cure, prendendo le mosse da quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione che “l'iscrizione di un
lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione
di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di
lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel
D.Lgs. n. 375/1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il
lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura
onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere
previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. n. 7845/2003; Cass.
n. 14296/2011; Cass. n. 13877/2012), scrive:
“Nel caso in esame, tale onere probatorio è reso ancora più gravoso per l'odierno ricorrente dal momento che il predetto Parte_1
è il figlio del titolare dell'azienda . La
[...] Controparte_2
giurisprudenza di legittimità delineatasi nella materia in oggetto ha chiarito che il soggetto che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto lavorativo instaurato con persona in rapporto di parentela, affinità o coniugio deve offrire elementi certi ed inequivoci da cui desumere la sussistenza di detto rapporto, dal momento che, per le prestazioni lavorative di collaborazione familiare e di assistenza offerte in favore di parenti o affini, anche in difetto della convivenza, non viene meno la presunzione di gratuità che trova la sua fonte nella circostanza che le suddette prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel
benevolentiae causa. Quindi, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da simili rapporti ha l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9043/2011; Cass., Sez. Lav., n. 1218/2004). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che:
“Per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni
lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella
circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese
"affectionis vel benevolentiue causae") è necessario che la parte
che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra
una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di
lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili
della subordinazione e della onerosità. In particolare, con
riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore
di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole
proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non è
sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato,
essendo invece necessaria una specifica prova della
subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere
fornita anche al di fuori degli clementi sintomatici più tipici della
subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la
prestazione lavorative e quella retribuiva, entrambe caratterizzate
dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a
direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari” (cfr. Cass., Sez. Lav., n.
9043/2011)”.
Orbene, partendo dall'esame del primo punto di impugnativa,
la mancata ammissione della prova testimoniale, la Corte rileva che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, il giudice di prime cure si è soffermato e ha ampiamente motivato il rigetto della istanza di prova testimoniale. Nella sentenza impugnata viene preso in esame ogni singolo capitolo di prova e viene spiegato il motivo della mancata ammissione: alcuni capitoli sarebbero non rilevanti al fine del decidere mentre solo due, i capp. 8 e 9, “…avrebbero ad oggetto circostanze che
sostanzialmente confermano quanto già emerso nel corso
dell'indagine ispettiva e di quanto già riferito dal ricorrente nelle
dichiarazioni rese agli ispettori:, come sopra riportate, la cui
genuinità non può essere messa in dubbio proprio in ragione
della immediatezza con cui sono state rese in ogni caso, tali
circostanze, seppur provate, non consentirebbero di superare la
presunzione di gratuità della prestazione lavorativa resa
dall'odierno ricorrente nell'ambito familiare, dal momento che
non sono incentrate sui caratteri qualificanti il rapporto di lavoro
di natura subordinata”. La doglianza di parte appellante, circa la mancata motivazione del rigetto dell'istanza istruttoria, è
quindi infondata avendo il giudice di primo grado articolato ampia motivazione con la quale ha spiegato che i capitoli, come formulati, nulla avrebbero aggiunto e nulla avrebbero provato di utile. D'altra parte la dichiarazione resa dallo stesso appellante agli ispettori è tranciante e non si vede come possa essere superata e messa in discussione da dichiarazioni testimoniali di altri dipendenti.
Ne consegue che a ben ragione il giudice di prime cure, a fronte della presunzione in caso di familiare convivente che presta la propria attività nell'azienda di famiglia che si tratti di collaborazione familiare, abbia ritenuto non utile, al fine del decidere ,la prova testimoniale articolata dal ricorrente. Infatti,
la gran parte dei capitoli riguardano circostanze non contestate e attinenti all'attività lavorativa e modalità di lavoro, mentre solo due e capitoli nn 8 e 9 sono così articolati: ”… tuttavia, può
capitare che il ricorrente parli con qualche fornitore per
organizzare i tempi di consegna della merce, ovvero, risponda
telefonicamente a richieste di vendita della merce da parte dei clienti
dell'azienda, in caso di assenza del padre-legale rapp.te dell'azienda, sig.
(n. 1959), che si può verificare per 1 o 2 ore a Controparte_3
settimana, previe precise disposizioni del predetto prima di
allontanarsi dall'azienda; 9) Che, quindi, non corrisponde al vero quanto dichiarato dagli
ispettori nel verbale, ove si legge che il ricorrente sarebbe “l'alter
ego” del padre, né tantomeno che riceve richieste di permessi,
ferie, malattie, ecc., trattandosi di mansioni svolte in maniera
esclusiva dal sig. , coordinandosi con il proprio Controparte_3
consulente del lavoro, dott. . Né corrisponde al Persona_1
vero che tutto il personale dipendente lavorava soltanto da
gennaio a giugno e dal mese di settembre ad ottobre. Così come
non corrisponde al vero che l'attività di pulizia e disinfettazione
viene svolta soltanto da lui e dal padre;
” sono focalizzati CP_3
sul tipo di rapporto di lavoro del e si fondano sulla Parte_1
falsità delle dichiarazioni dello stesso predetto o agli Tes_1
ispettori”.
Come facilmente si può evincere i testi avrebbero dovuto smentire quanto riferito dal a proprio svantaggio e Parte_1
sostenere che tutto quanto riferito agli ispettori era falso e che,
al contrario, il prendeva ordini dal padre, non aveva Parte_1
autonomia e così sostenere la sussistenza di tutti gli elementi per inquadrare il rapporto di lavoro come lavoro subordinato.
In altri termini avrebbero sostenuto la falsità di tutto quanto dichiarato dal agli ispettori, nonostante da questi Parte_1
ammonito sulle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci. Bene ha fatto il giudice di prime cure a non procedere ad istruttoria essendo la stessa, come articolata. non in grado di smentire le dichiarazioni del . Lo stesso va detto per Parte_1
l'istruttoria richiesta in questo grado di giudizio.
Né d'altra parte risulta che il ricorrente abbia impugnato le proprie dichiarazioni facendone valere la falsità per aver subìto
un metus o comunque che abbia fatto un tentativo di dimostrarlo in questa sede o che abbia spiegato querela di falso contro gli ispettori verbalizzanti.
Più nello specifico l''appellante ha reso dichiarazioni agli ispettori che per comodità di lettura di seguito si riportano:
"Sono in possesso del diploma di perito agrario conseguito nell'anno 2007 e da allora la mia prima e unica esperienza di lavoro è stata quella con mio padre, , alle dipendenze dell'azienda agricola IR Persona_2
ED di A. e C. snc. Lavoro alle dipendenze della società CP_2
dall'anno 2011 ininterrottamente fino ad oggi. Nell'anno 2019,
[...] in particolare, sono stato assunto i primi giorni del mese di gennaio. In ciascuno degli anni in cui ho lavorato in azienda, mi sono occupato di tutte le fasi della gestione amministrativa della società, ossia gestione dei rapporti con i fornitori, con i clienti, gestione del personale. In sintesi, sono
l'alter ego di mio padre, che sostituisco completamente in caso di sua assenza, data la mia capacità gestionale ed indipendenza e autonomia nella gestione aziendale. Ricevo in prima persona le richieste del personale dipendente su ferie, permessi, malattie, di cui organizzo e dirigo il lavoro in azienda. Io organizzo liberamente tempi e modalità di svolgimento del mio lavoro, realizzato in autonomia, anche se sempre in collaborazione e coordinamento con mio padre . Da CP_3 circa una settimana vivo da solo, ma fino ad una settimana fa convivevo con i miei genitori nella stessa casa, in quanto non sono coniugato. Gli operai non attestano la presenza a lavoro tramite firma o badge. Noi dell'azienda, ossia io o mio padre, annotiamo la presenza dì ciascuno di essi su un nostro registro interno, e a fine mese comunichiamo le giornate al consulente del lavoro rag. , e ogni operaio controlla Per_1 se il numero da noi registrato è corretto. Poiché trattiamo pollame vivo, in ciascun anno solare, abbiamo l'obbligo del c.d. vuoto sanitario, ossia nei mesi di luglio e dicembre di ciascun anno in azienda non c'è pollame ossia nessun animale perché in suddetti periodi i locali che ospitano gli animali devono essere puliti o disinfettati. Di tale attività di pulizia ci occupiamo io e mio padre. Mio cugino , socio dell'azienda, non presta alcuna CP_3 attività né gestionale né lavorativa nella in quanto frequenta Parte_1 l'università. Dal 2011, anno in cui ho cominciato a lavorare in azienda, ho lavorato tutti ì mesi di tutti gli anni fino ad oggi, ossia anno 2019, in quanto si tratta di un'azienda familiare e l'attività di gestione di cui ci occupiamo io e mio padre non si ferma mai, anche quando gli operai non ci sono, nei periodi dì fermo aziendale. Noi infatti svolgiamo anche molte attività materiali e tecniche, e anche in questo siamo perfettamente interscambiabili. Guadagno circa 800 Euro al mese, che mi vengono accreditati con bonifico bancario da me disposto. Lavorano attualmente per l'azienda IO, AN, LE, , Per_3 Per_4 Per_5
, , Rocco, (nel 2019 non ancora assunto), Per_6 Per_7 Controparte_4
Mediamente, tutto il personale dipendente lavora da gennaio al mese Per_8 di giugno di ciascun anno, e dal mese di settembre ad ottobre. Negli altri mesi non nominati, in azienda non c'è pollame”.
Tali dichiarazioni escludono categoricamente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Lo stesso ricorrente dichiara di lavorare in autonomia, di essere alter ego del padre, di accordare ferie al personale e di aver convissuto con il padre fino alla settimana prima dell'ispezione. La prova come articolata non avrebbe potuto mettere in crisi dichiarazioni tanto chiare ed esplicite che, per la loro spontaneità, sicuramente godono di maggiore attendibilità
rispetto alla prova testimoniale in sede giudiziale. Ebbene, è
pacifico le dichiarazioni rese agli Ispettori nella immediatezza dell'ispezione e assunte a “sorpresa” devono ritenersi certamente più attendibili e sincere di quelle assunte dopo tempo nel corso di un giudizio, dopo aver acquisito consapevolezza delle conseguenze derivanti da quanto si va a dichiarare.
Tale assunto è stato più volte ritenuto fondato dalla
Cassazione che nel rimarcare che i verbali ispettivi fanno fede fino a querela di falso quanto agli elementi estrinseci, mentre lascia fuori le dichiarazioni testimoniali la cui valutazione è
rimessa al giudice, riconosce comunque la possibilità di ritenere maggiormente attendibili le stesse rispetto alle dichiarazioni testimoniali rese in udienza. “I verbali redatti
dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o
dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i
funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per
le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere
accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e
apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova
sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora
il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri
elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi
istruttori. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva fondato il proprio convincimento
sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro,
completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali
ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era
stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali
una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le
dichiarazioni (Cass n. 3525/2005). A riguardo giova rimarcare che non si è in presenza di dichiarazioni di terzi ma si è in presenza di dichiarazioni riguardanti il proprio rapporto di lavoro dello stesso , figlio del titolare dell'azienda, Parte_1
fino a poco prima convivente. Ricorrono pertanto tutti gli elementi per inquadrare il rapporto di lavoro come collaborazione familiare atteso che via era altresì la convivenza fino ad una settimana prima delle dichiarazioni rese. Quanto infine alla prova documentale, preso atto che la produzione riguarda solo alcune buste paga, “La busta paga
può essere utilizzata come prova dell'esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato, ma non è sufficiente da sola. La prova della
subordinazione richiede la dimostrazione di tutti gli elementi
caratteristici di questo tipo di rapporto, tra cui l'esistenza di un
vincolo di subordinazione, di una retribuzione e di un potere di
direzione del datore di lavoro (Cass. 2439/2019). Altra prova non risulta prodotta se non molteplici elementi che convergono presso l'inesistenza di subordinazione. Quanto infine alla richiesta dell' appellato di condanna alle spese in CP_1
quanto la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. non sarebbe efficace trattandosi di azione di mero riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, va evidenziato che il ricorso in primo grado concerne anche le somme richieste dall' in CP_1
restituzione erogate a titolo di disoccupazione agricola,
somme che non vanno restituite in caso di accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati,
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 19/05/2023 e vertente tra Parte_1
contro , avverso la sentenza del Tribunale di Salerno
[...] CP_1
n. 1930/2022 del 22/11/2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione reietta, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.; dichiara astrattamente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno così deciso il 05/05/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano