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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/07/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 5 0 2 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
L V A T O R E H A M E L G I U D I C E Pt_1
I G I U D I C E Parte_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_3
e rappresentati e difesi
[...] Parte_4 rispettivamente dagli avvocati GIOVANNI GUECIA e
MARIANGELA MICELI per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
sentite le parti all'udienza del 10 luglio 2025, le quali hanno in quella sede parzialmente modificato le condizioni del ricorso, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale è nata una figlia, (6/9/2008), ancora minorenne, e che le Per_1 condizioni previste dalle parti con riferimento all'affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento; rilevato che l'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto, come modificate all'udienza del 10 luglio 2025, che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_3
e i quali hanno contratto Parte_4 matrimonio in Buseto Palizzolo il 18/08/2007, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Buseto Palizzolo al n. 5, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto , come modificato all'udienza del 10 luglio 2025; -dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 21/07/2025
Il Presidente estensore
Alessandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
L V A T O R E H A M E L G I U D I C E Pt_1
I G I U D I C E Parte_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_3
e rappresentati e difesi
[...] Parte_4 rispettivamente dagli avvocati GIOVANNI GUECIA e
MARIANGELA MICELI per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
sentite le parti all'udienza del 10 luglio 2025, le quali hanno in quella sede parzialmente modificato le condizioni del ricorso, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale è nata una figlia, (6/9/2008), ancora minorenne, e che le Per_1 condizioni previste dalle parti con riferimento all'affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento; rilevato che l'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto, come modificate all'udienza del 10 luglio 2025, che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_3
e i quali hanno contratto Parte_4 matrimonio in Buseto Palizzolo il 18/08/2007, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Buseto Palizzolo al n. 5, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto , come modificato all'udienza del 10 luglio 2025; -dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 21/07/2025
Il Presidente estensore
Alessandra Camassa